Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01728/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03759/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3759 del 2025, proposto da
NG ME Del Giudice, in qualità di titolare dell’omonima ditta, rappresentata e difesa dall’avvocato Manuela Immacolata Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Francesco Giordani n. 2, presso lo studio dell’avvocato Enrico Angelone;
contro
Comune di Sant’Anastasia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonietta Colantuoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via dei Tribunali n. 181;
nei confronti
Autoservizi IC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) della nota dell’Area 1 - Servizio Affari Generali - Ufficio Messi - Protocollo Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Anastasia del 16 luglio 2025, di riscontro all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 4 luglio 2025;
b) della dichiarazione di diniego della Autoservizi IC s.r.l. in data 14 luglio 2025 dell’accesso all’intera busta B, presentata da tale ditta, contenuto nel documento denominato “ dichiarazione di consenso-diniego, totale o parziale ad eventuale accesso agli atti ”;
c) per quanto di ragione, della nota dell’Area 1 - Servizio Affari Generali - Ufficio Messi - Protocollo Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Anastasia prot. n. 0023456/2025 del 14 luglio 2025, avente a oggetto “ Accesso agli atti: riscontro Vs nota prot. 23424, diniego di ostensione documentazione intera busta B ”;
d) della nota della Autoservizi IC del 15 luglio 2025, assunta al prot. n. 0023542/2025 in pari data del Comune di Sant’Anastasia, di conferma del diniego di ostensione;
e) per quanto di ragione, della nota dell’Area 1 - Servizio Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Anastasia del 15 luglio 2025, con la quale “ si dispone di rigettare il diniego della ditta Autoservizi IC s.r.l. ” e “ di pubblicare in ossequio all’art. 36 comma 5 la busta B oscurata delle parti di cui alla nota della ditta Autoservizi IC s.r.l. 23542 del 15/07/2025 ”;
f) in ogni caso e per quanto di ragione, della nota dell’Area 1 - Servizio Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Anastasia prot. n. 0023057/2025 del 10 luglio 2025, avente a oggetto “ Gara per l’affidamento del servizio di Trasporto Scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27 con eventuale rinnovo per l'anno scolastico 2027/28. Riscontro nota assunta ns prot. 21948 del 04/07/2025 della ditta Del Giudice NG ME di accesso atti amministrativi ex L. 241/1990. Comunicazione al controinteressato ”;
g) in ogni caso, dell’allegato alla busta A denominato “ dichiarazione di consenso-diniego, totale o parziale ad eventuale accesso agli atti ” redatto dalla Autoservizi IC s.r.l. recante la data del 20 maggio 2025;
h) di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, comunque lesivo dei diritti della ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso del 3 luglio 2025, presentata in data 4 luglio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Anastasia;
Visto l’articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa RI LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente agiva nei confronti del Comune di Sant’Anastasia per l’accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso presentata, in data 4 luglio 2025, in relazione alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27;
Considerato che, alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, l’avvocato della stessa parte ricorrente ha dichiarato che, a seguito della proposizione del ricorso, è avvenuta l’ostensione della documentazione richiesta, e ha chiesto, pertanto, al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per il riconoscimento delle spese;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, disponendo per le spese secondo il canone della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Sant’Anastasia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al difensore, che ne ha fatto richiesta.
Spese irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CH RI RI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
RI LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LO | CH RI RI |
IL SEGRETARIO