Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 147
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per omessa notifica delle sottostanti cartelle

    Le notifiche degli atti presupposti risultano regolarmente eseguite, come comprovato dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La documentazione prodotta dall'agente della riscossione dimostra una serie di atti interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione, atti di pignoramento) notificati in periodi diversi. Inoltre, la sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti tributari disposta per l'emergenza COVID-19 (art. 68 D.L. n. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) ha comportato la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, con proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Pertanto, la prescrizione non è maturata.

  • Accolto
    Inutilizzabilità della documentazione prodotta dal ricorrente

    L'eccezione è fondata. La normativa processuale tributaria (art. 25, c. 5 bis, D.Lgs. n. 546 del 1992) prevede che il giudice non tiene conto di atti e documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata la copia informatica munita di attestazione di conformità. In difetto di tale attestazione, gli atti sono inutilizzabili ai fini della decisione. La Corte di Cassazione ha confermato tale principio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 147
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 147
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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