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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA NT MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 840/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Frosinone E Latina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Comune di TE Di Latina - V 04012 TE Di Latina LT
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Molti Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004993818000 RADIODIFFUSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004993818000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004993818000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004993818000 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004993818000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004993818000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1024/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:Il Difensore di parte contesta l'eccezione del difensore del Comune di TE, insistendo per l'ammissione della documentazione prodotta
Resistente: L'avvocato del Comune di TE chiede di valutare se, la produzione documentale del ricorrente, sia munita di attestazione di conformità imposta dall'articolo 25 comma 5 bis del D.Lgs 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n. 840/2025, avente anche gli effetti di reclamo ai sensi dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, corredato da domanda cautelare e istanza di trattazione in pubblica udienza, il signor Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento di estremi specificati in epigrafe, notificatagli il 9 giugno 2025, con cui gli viene chiesto il pagamento di plurime presupposte cartelle di pagamento i cui dettagli sono stati forniti dai diversi Enti impositori (Regione Lazio, Comune di TE di Latina, Camera di Commercio di
Roma), che hanno emesso i relativi ruoli.
L'intimazione è come detto gravata in relazione plurime presupposte cartelle ed il ricorso è affidato sostanzialmente alla dedotta eccezione di inammissibilità del gravame per assunta omessa notifica delle sottostanti cartelle, oltre che all' eccepita maturata prescrizione.
Più in particolare, gli importi dovuti, relativi alle sottostanti cartelle esattoriali-i cui dettagli si ripete sono stati stati forniti dai diversi Enti che hanno emesso i relativi ruoli- ammontano complessivamente ad euro
51.850,72 con riguardo a dette cartelle aventi natura tributaria. Lamenta anzitutto il contribuente di non avere mai ricevuto la notifica degli atti prodromici alla oggi gravata intimazione di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate e riscossione, il Comune di
TE di Latina e la Camera di Commercio di Roma, eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle sottostanti cartelle all'intimazione oggi gravata e richedendone nel merito la reiezione.
Nell'udienza del 21.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio deve darsi carico di analizzare l'eccezione, sollevata dal Comune di TE di Latina in udienza, circa la invalidità degli atti prodotti dal ricorrente, per mancata dichiarazione all'originale in allegata violazione dell'art. 25 bis del d.lgs. 546/1992. In proposito va detto che la questione relativa alla utilizzabilità nel processo tributario di copie informatiche di documenti cartacei è regolata, da ultimo, dall'art. 25, c. 5 bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale "il giudice non tiene conto di atti e documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità".
L'eccezione risulta fondata alla luce del suesteso tenore normativo dell'art. 25 bis del d.lgs. 546/1992, come interpretato dalla giurisprudenza formatasi;
che ha avuto modo di chiarire, con riguardo al secondo periodo dell'articolo citato -che nell'imporre l'attestazione di conformità alla copia per immagini degli originali cartacei- espressamente prevede che: "in difetto di tale attestazione il giudice non ottiene con degli atti e documenti prodotti privi dell'attestazione di conformità". Si tratta indubbiamente di una sanzione processuale, comportante la inutilizzabilità dei documenti che difettano appunto di copia informatica attestata, ai fini della decisione. E' stato in proposito recentemente chiarito in giurisprudenza che, ...ai fini della validità della produzione documentale nel processo tributario, il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo che non siano depositati nel fascicolo telematico muniti di attestazione di conformità all'originale, come previsto dall'art. 25-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Corte di giustizia tributaria di primo grado Veneto sede di Padova, Sez. I, Sentenza, 28/04/2025, n. 237).
Del resto, la Corte di cassazione (sent. 9 gennaio 2019, n. 363) aveva già in precedenza evidenziato che: ..."non può tenersi conto della documentazione prodotta dalle parti resistenti per dimostrare l'intervenuta notifica degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi, in assenza della dichiarazione di attestazione di conformità all'originale.
Risulta dunque fondata , l'eccezione sollevata dalla difesa del Comune di TE di Latina che ha insistito su chiaro tenore letterale della norma, secondo cui -si ripete -i documenti che difettano di copia informatica attestata sarebbero sanzionati con la loro inutilizzabilità ai fini del decidere. Ne discende che i documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva - sprovvisti della dichiarazione di autenticità - devono ritenersi inutilizzabili. Passando al merito il ricorrente articola due motivi con cui si duole che le cartelle presupposte non gli sarebbero state notificate, e che -comunque- sarebbe maturata la prescrizione -quinquennale-, anche per i tributi erariali, oltre che per sanzioni e interessi, e per gli altri tributi a cui si riferiscono le cartelle (Tasse automobilistiche;
Tari Tares, Imposta Registro;
Diritto annuale Camera di Commercio -Roma).
Eccepisce, anzitutto, la prescrizione dei plurimi crediti azionati e, precisamente:
-del bollo auto (annualità 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
e 2019), la cui imposta si prescrive nel terzo anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto versare il rispettivo importo e, quindi rispettivamente: nell'anno 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Soggiunge, in subordine, il ricorrente che, quand'anche la Regione Lazio dia prova della eventuale notifica dei suddetti atti prodromici, tali notifiche non sono tuttavia d'ostacolo alla dedotta prescrizione, tenuto conto dell'intercorso periodo tra la notifica della cartella e la intimazione di pagamento, ed insistendo sul fatto di non avere mai ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione, anteriormente alla notifica della suddetta intimazione avvenuta -come detto- il 9.6.2025.
-con riguardo all'imposta di registro ed imposta di bollo (annualità 2005), emesse dalla direzione provinciale di Roma la cui cartella sarebbe stata notificata il 13 aprile 2018,anche tali cartelle non sarebbero più esigibili per intervenuta prescrizione decennale;
-con riguardo poi alle cartelle, a mezzo delle quali la Camera di Commercio di Roma ha richiesto i plurimi pagamenti a titolo di diritto annuale relativi agli annualità 2008 (notificata l'8 febbraio 2013), 2009
(notificata l'8 febbraio 2013), 2010 (notificata il 5 ottobre 2015 ), 2011 (notificata il 23 gennaio 2015), 2012
(notificata il 10 agosto 2015) 2013 (notificata il 26 dicembre 2016) 2014 (notificata il 10 aprile 2017)2015
(notificata il 7 giugno 2018) 2016(notificata il 5 luglio 2019); le stesse sarebbero parimenti prescritte per decorso del termine quinquennale.
Soggiunge il ricorrente, con riguardo a dette cartelle, che l'intimazione notificata il 9 giugno 2025 in assenza di atti interruttivi sarebbero anch'esse irrimediabilmente prescritte.
Conclude il ricorrente, relativamente alle viste somme richieste a titolo di iscrizione alla camera di commercio -di cui alle cartelle n. 05720200008577447000, n. 05720210019870054000, n.
05720220002361470000, n. 05720230003176318000 e n. 05720240008629737000- che le stesse non sarebbero -in ogni caso- dovute, giacché il signor Ricorrente_1 avrebbe cessato l'attività d'impresa, denominata “Società_1” nel 1997 e da tale data non ha più svolto alcuna attività imprenditoriale e la predetta ditta è stata posta in stato di inattività; come risulterebbe dalla visura camerale in atti.
-con riguardo alle ulteriori cartelle, portanti sempre richieste a titolo di diritto annuale Camera di
Commercio, relativamente agli anni 2017-2018-2019-2020-2021, anch'esse, sarebbero irrimediabilmente prescritte per decorso del termine quinquennale;
insiste in ogni caso con forza il contribuente che l'attività di trasporto per conto terzi sarebbe inattiva dal 1997;
-riguardo alle somme richieste a titolo di tassa smaltimento rifiuti e Tares da parte del Comune di TE di Latina, tali tasse si prescrivono in cinque anni;
tenuto conto che la cartella esattoriale emessa dal
Comune di TE di Latina è stata notificata il 9 giugno 2025, di talché il termine prescrizionale cinque anni sarebbe quindi spirato;
-riguardo infine le richieste a titolo di canone di radioaudizioni circolari emesse dalla direzione provinciale di Torino anch'esse soggetti a prescrizione quinquennale, riguardando l'annualità 2015 anche per le stesse nel 2021
Il ricorso è infondato.
Dalle controdeduzioni dell'AdER nonchè dalla documentazione dalla stessa prodotta da emerge infatti che la relativa produzione documentale dimostra che le cartelle di pagamento a cui si riferisce il provvedimento impugnato sono state ritualmente notificate. Invero, nel ricorso, si eccepisce sostanzialmente anzitutto la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
ed in ogni caso, la maturata prescrizione non essendo a dire della ricorrente intervenuto alcun atto interrurttivo dopo la notifica delle cartelle stesse.
Deve essere anzitutto respinto il primo mezzo, riguardante la asserita omessa notifica delle plurime ed eterogenee cartelle sottostanti, dovendosi rilevare che le notifiche degli atti presupposti risultano regolarmente eseguite, come comprovato dalla documentazione versata dal'ader; conclusione che non risulta smentita dallo stesso contribuente che -in via subordinata- sostiene che quand'anche l'ente resistente ne dovesse provare la regolare notifica, eccepisce in ogni caso la intervenuta prescrizione, stante - a suo dire - l'asserita assenza di atti interruttivi.
Non si perviene, tuttavia, a conclusioni diverse con riguardo alla censura a mezzo della quale il contribuente lamenta come appena ricordato l'intervenuta prescrizione, posto che dalla documentazione prodotta dall'Ader risulta che all'interessato è stato notificato: i) un primo avviso di intimazione, nel 2014
(cfr. all. n. 36/36A produzione ente resistente), ii) un avviso di intimazione nel 2016 (cfr. all. n. 34/34A); iii) un atto di pignoramento nel 2017 (v. all. n. 35/35A); iv) un ulteriore avviso di intimazione del 2018 (all. n.
37/37A), v) due atti di intimazione nell'anno 2019 (all. nn. 38/38A e 39/39A); vi) quattro avvisi nel 2023
(all. nn. 40/40A, 41/41A, 42/42A, 43/43A); ed, infine, un ultimo avviso di intimazione del 2024 (all.n. 44).
Non è poi contestato che, nel periodo emergenziale da COVID-19, il legislatore abbia disposto plurime sospensioni e proroghe dei termini di versamento e degli adempimenti tributari.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”) ha previsto infatti la sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Il richiamato art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 stabilisce, al comma 1, che tale sospensione “comporta altresì la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione”.
Il comma 2 dello stesso articolo dispone che i termini di prescrizione e decadenza scadenti entro l'anno della sospensione “sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Deve essere anche rilevato quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. V, n.
24424/2024; n. 28709/2023; n. 14732/2022), con riguardo al decreto cd Cura Italia, secondo cui le relative norme operano in deroga al principio di irretroattività, essendo di carattere eccezionale, ma immediatamente applicabili ai rapporti pendenti.
Pertanto, il termine decadenziale originariamente fissato al 31.12.2020 risulta prorogato al 31.12.2023, oltre alla sospensione di 542 giorni (ridotta, come stimato dall'Ufficio, a 478).
Ne deriva che la notifica delle cartelle gravate devono ritenersi tempestive.
Il Collegio condivide inoltre l'orientamento espresso dalla costante giurisprudenza ( Corte di Giustizia di
Catania Sez. VI, sent. n. 5076/2025), secondo cui sospensione e proroga non sono istituti alternativi ma cumulabili, poiché perseguono finalità diverse: i) la sospensione interrompe il decorso del termine;
ii) la proroga ne sposta il dies ad quem.
Conseguentemente, la dedotta precrizione non può ritenersi maturata nel caso di specie.
In concludsione il ricorso deve essere respinto.
La peculiatìrità delle questioni analizzate, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA NT MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 840/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Frosinone E Latina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Comune di TE Di Latina - V 04012 TE Di Latina LT
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Molti Lepini Km 51.260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_9
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004993818000 RADIODIFFUSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004993818000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004993818000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004993818000 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004993818000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004993818000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1024/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:Il Difensore di parte contesta l'eccezione del difensore del Comune di TE, insistendo per l'ammissione della documentazione prodotta
Resistente: L'avvocato del Comune di TE chiede di valutare se, la produzione documentale del ricorrente, sia munita di attestazione di conformità imposta dall'articolo 25 comma 5 bis del D.Lgs 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n. 840/2025, avente anche gli effetti di reclamo ai sensi dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, corredato da domanda cautelare e istanza di trattazione in pubblica udienza, il signor Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento di estremi specificati in epigrafe, notificatagli il 9 giugno 2025, con cui gli viene chiesto il pagamento di plurime presupposte cartelle di pagamento i cui dettagli sono stati forniti dai diversi Enti impositori (Regione Lazio, Comune di TE di Latina, Camera di Commercio di
Roma), che hanno emesso i relativi ruoli.
L'intimazione è come detto gravata in relazione plurime presupposte cartelle ed il ricorso è affidato sostanzialmente alla dedotta eccezione di inammissibilità del gravame per assunta omessa notifica delle sottostanti cartelle, oltre che all' eccepita maturata prescrizione.
Più in particolare, gli importi dovuti, relativi alle sottostanti cartelle esattoriali-i cui dettagli si ripete sono stati stati forniti dai diversi Enti che hanno emesso i relativi ruoli- ammontano complessivamente ad euro
51.850,72 con riguardo a dette cartelle aventi natura tributaria. Lamenta anzitutto il contribuente di non avere mai ricevuto la notifica degli atti prodromici alla oggi gravata intimazione di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate e riscossione, il Comune di
TE di Latina e la Camera di Commercio di Roma, eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle sottostanti cartelle all'intimazione oggi gravata e richedendone nel merito la reiezione.
Nell'udienza del 21.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio deve darsi carico di analizzare l'eccezione, sollevata dal Comune di TE di Latina in udienza, circa la invalidità degli atti prodotti dal ricorrente, per mancata dichiarazione all'originale in allegata violazione dell'art. 25 bis del d.lgs. 546/1992. In proposito va detto che la questione relativa alla utilizzabilità nel processo tributario di copie informatiche di documenti cartacei è regolata, da ultimo, dall'art. 25, c. 5 bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale "il giudice non tiene conto di atti e documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità".
L'eccezione risulta fondata alla luce del suesteso tenore normativo dell'art. 25 bis del d.lgs. 546/1992, come interpretato dalla giurisprudenza formatasi;
che ha avuto modo di chiarire, con riguardo al secondo periodo dell'articolo citato -che nell'imporre l'attestazione di conformità alla copia per immagini degli originali cartacei- espressamente prevede che: "in difetto di tale attestazione il giudice non ottiene con degli atti e documenti prodotti privi dell'attestazione di conformità". Si tratta indubbiamente di una sanzione processuale, comportante la inutilizzabilità dei documenti che difettano appunto di copia informatica attestata, ai fini della decisione. E' stato in proposito recentemente chiarito in giurisprudenza che, ...ai fini della validità della produzione documentale nel processo tributario, il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo che non siano depositati nel fascicolo telematico muniti di attestazione di conformità all'originale, come previsto dall'art. 25-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Corte di giustizia tributaria di primo grado Veneto sede di Padova, Sez. I, Sentenza, 28/04/2025, n. 237).
Del resto, la Corte di cassazione (sent. 9 gennaio 2019, n. 363) aveva già in precedenza evidenziato che: ..."non può tenersi conto della documentazione prodotta dalle parti resistenti per dimostrare l'intervenuta notifica degli atti presupposti e dei successivi atti interruttivi, in assenza della dichiarazione di attestazione di conformità all'originale.
Risulta dunque fondata , l'eccezione sollevata dalla difesa del Comune di TE di Latina che ha insistito su chiaro tenore letterale della norma, secondo cui -si ripete -i documenti che difettano di copia informatica attestata sarebbero sanzionati con la loro inutilizzabilità ai fini del decidere. Ne discende che i documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva - sprovvisti della dichiarazione di autenticità - devono ritenersi inutilizzabili. Passando al merito il ricorrente articola due motivi con cui si duole che le cartelle presupposte non gli sarebbero state notificate, e che -comunque- sarebbe maturata la prescrizione -quinquennale-, anche per i tributi erariali, oltre che per sanzioni e interessi, e per gli altri tributi a cui si riferiscono le cartelle (Tasse automobilistiche;
Tari Tares, Imposta Registro;
Diritto annuale Camera di Commercio -Roma).
Eccepisce, anzitutto, la prescrizione dei plurimi crediti azionati e, precisamente:
-del bollo auto (annualità 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
e 2019), la cui imposta si prescrive nel terzo anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto versare il rispettivo importo e, quindi rispettivamente: nell'anno 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Soggiunge, in subordine, il ricorrente che, quand'anche la Regione Lazio dia prova della eventuale notifica dei suddetti atti prodromici, tali notifiche non sono tuttavia d'ostacolo alla dedotta prescrizione, tenuto conto dell'intercorso periodo tra la notifica della cartella e la intimazione di pagamento, ed insistendo sul fatto di non avere mai ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione, anteriormente alla notifica della suddetta intimazione avvenuta -come detto- il 9.6.2025.
-con riguardo all'imposta di registro ed imposta di bollo (annualità 2005), emesse dalla direzione provinciale di Roma la cui cartella sarebbe stata notificata il 13 aprile 2018,anche tali cartelle non sarebbero più esigibili per intervenuta prescrizione decennale;
-con riguardo poi alle cartelle, a mezzo delle quali la Camera di Commercio di Roma ha richiesto i plurimi pagamenti a titolo di diritto annuale relativi agli annualità 2008 (notificata l'8 febbraio 2013), 2009
(notificata l'8 febbraio 2013), 2010 (notificata il 5 ottobre 2015 ), 2011 (notificata il 23 gennaio 2015), 2012
(notificata il 10 agosto 2015) 2013 (notificata il 26 dicembre 2016) 2014 (notificata il 10 aprile 2017)2015
(notificata il 7 giugno 2018) 2016(notificata il 5 luglio 2019); le stesse sarebbero parimenti prescritte per decorso del termine quinquennale.
Soggiunge il ricorrente, con riguardo a dette cartelle, che l'intimazione notificata il 9 giugno 2025 in assenza di atti interruttivi sarebbero anch'esse irrimediabilmente prescritte.
Conclude il ricorrente, relativamente alle viste somme richieste a titolo di iscrizione alla camera di commercio -di cui alle cartelle n. 05720200008577447000, n. 05720210019870054000, n.
05720220002361470000, n. 05720230003176318000 e n. 05720240008629737000- che le stesse non sarebbero -in ogni caso- dovute, giacché il signor Ricorrente_1 avrebbe cessato l'attività d'impresa, denominata “Società_1” nel 1997 e da tale data non ha più svolto alcuna attività imprenditoriale e la predetta ditta è stata posta in stato di inattività; come risulterebbe dalla visura camerale in atti.
-con riguardo alle ulteriori cartelle, portanti sempre richieste a titolo di diritto annuale Camera di
Commercio, relativamente agli anni 2017-2018-2019-2020-2021, anch'esse, sarebbero irrimediabilmente prescritte per decorso del termine quinquennale;
insiste in ogni caso con forza il contribuente che l'attività di trasporto per conto terzi sarebbe inattiva dal 1997;
-riguardo alle somme richieste a titolo di tassa smaltimento rifiuti e Tares da parte del Comune di TE di Latina, tali tasse si prescrivono in cinque anni;
tenuto conto che la cartella esattoriale emessa dal
Comune di TE di Latina è stata notificata il 9 giugno 2025, di talché il termine prescrizionale cinque anni sarebbe quindi spirato;
-riguardo infine le richieste a titolo di canone di radioaudizioni circolari emesse dalla direzione provinciale di Torino anch'esse soggetti a prescrizione quinquennale, riguardando l'annualità 2015 anche per le stesse nel 2021
Il ricorso è infondato.
Dalle controdeduzioni dell'AdER nonchè dalla documentazione dalla stessa prodotta da emerge infatti che la relativa produzione documentale dimostra che le cartelle di pagamento a cui si riferisce il provvedimento impugnato sono state ritualmente notificate. Invero, nel ricorso, si eccepisce sostanzialmente anzitutto la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
ed in ogni caso, la maturata prescrizione non essendo a dire della ricorrente intervenuto alcun atto interrurttivo dopo la notifica delle cartelle stesse.
Deve essere anzitutto respinto il primo mezzo, riguardante la asserita omessa notifica delle plurime ed eterogenee cartelle sottostanti, dovendosi rilevare che le notifiche degli atti presupposti risultano regolarmente eseguite, come comprovato dalla documentazione versata dal'ader; conclusione che non risulta smentita dallo stesso contribuente che -in via subordinata- sostiene che quand'anche l'ente resistente ne dovesse provare la regolare notifica, eccepisce in ogni caso la intervenuta prescrizione, stante - a suo dire - l'asserita assenza di atti interruttivi.
Non si perviene, tuttavia, a conclusioni diverse con riguardo alla censura a mezzo della quale il contribuente lamenta come appena ricordato l'intervenuta prescrizione, posto che dalla documentazione prodotta dall'Ader risulta che all'interessato è stato notificato: i) un primo avviso di intimazione, nel 2014
(cfr. all. n. 36/36A produzione ente resistente), ii) un avviso di intimazione nel 2016 (cfr. all. n. 34/34A); iii) un atto di pignoramento nel 2017 (v. all. n. 35/35A); iv) un ulteriore avviso di intimazione del 2018 (all. n.
37/37A), v) due atti di intimazione nell'anno 2019 (all. nn. 38/38A e 39/39A); vi) quattro avvisi nel 2023
(all. nn. 40/40A, 41/41A, 42/42A, 43/43A); ed, infine, un ultimo avviso di intimazione del 2024 (all.n. 44).
Non è poi contestato che, nel periodo emergenziale da COVID-19, il legislatore abbia disposto plurime sospensioni e proroghe dei termini di versamento e degli adempimenti tributari.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”) ha previsto infatti la sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Il richiamato art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 stabilisce, al comma 1, che tale sospensione “comporta altresì la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione”.
Il comma 2 dello stesso articolo dispone che i termini di prescrizione e decadenza scadenti entro l'anno della sospensione “sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Deve essere anche rilevato quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. V, n.
24424/2024; n. 28709/2023; n. 14732/2022), con riguardo al decreto cd Cura Italia, secondo cui le relative norme operano in deroga al principio di irretroattività, essendo di carattere eccezionale, ma immediatamente applicabili ai rapporti pendenti.
Pertanto, il termine decadenziale originariamente fissato al 31.12.2020 risulta prorogato al 31.12.2023, oltre alla sospensione di 542 giorni (ridotta, come stimato dall'Ufficio, a 478).
Ne deriva che la notifica delle cartelle gravate devono ritenersi tempestive.
Il Collegio condivide inoltre l'orientamento espresso dalla costante giurisprudenza ( Corte di Giustizia di
Catania Sez. VI, sent. n. 5076/2025), secondo cui sospensione e proroga non sono istituti alternativi ma cumulabili, poiché perseguono finalità diverse: i) la sospensione interrompe il decorso del termine;
ii) la proroga ne sposta il dies ad quem.
Conseguentemente, la dedotta precrizione non può ritenersi maturata nel caso di specie.
In concludsione il ricorso deve essere respinto.
La peculiatìrità delle questioni analizzate, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina rigetta il ricorso e compensa le spese