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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 732/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 12.3.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 330/2025, pubblicata il
18.2.2025 e notificata in pari data da
C.F. P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parte_1
Milano n. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Russo (C.F. P.IVA_1
) presso il cui studio, in Milano, Piazza Castello n. 19, è elettivamente C.F._1 domiciliata, come da procura in atti
- appellante - contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. Mara Fanciano ( ) presso il cui studio in Milano, Viale Sabotino C.F._3
n.19/2, è elettivamente domiciliata
- appellato -
Oggetto: Leasing
Conclusioni:
Per Parte_1
“La società riportandosi integralmente al contenuto dei precedenti scritti Parte_1 difensivi, insiste affinché codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni avversa istanza, voglia:
1 1) rigettare, in accoglimento del I° motivo, la richiesta di indennizzo formulata dall'appellato in primo grado stante la mancata prova del furto dedotto in primo grado;
2) rigettare, in accoglimento del II° motivo, la richiesta di indennizzo formulata dall'appellato in primo grado stante la colpa grave del sig. in merito all'evento dedotto e per l'inoperatività CP_1 della polizza ex art. 1900 c.c. e/o ex art.
3.09. delle condizion di assicurazione;
3) rigettare in ogni caso, in accoglimento del III° motivo, la richiesta di indennizzo relativa agli accessori stante la mancata prova dell'acquisto e del valore degli stessi e della loro presenza sul veicolo al momento dell'asserito furto;
4) in ogni caso, in accoglimento del IV motivo, liquidare l'indennizzo alla controparte tenendo conto degli scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto di polizza. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale Accertare e dichiarare l'inammissibilità del primo, secondo e terzo motivo di censura dal momento che parte appellante ha omesso di specificare l'errore cui sarebbe incorso il primo Giudice nell'esaminare la documentazione prodotta in atti e di operare una ricostruzione del fatto che assume essere stato male interpretato dal primo giudicante e delle conseguenti modifiche da apportare al provvedimento stesso. In via principale e nel merito Accertato tutto quanto esposto in narrativa, per l'effetto dichiarare l'infondatezza dell'impugnazione ex adverso proposta e, di conseguenza, disporre il rigetto della stessa confermando integralmente la sentenza n.330/2025 del 18.02.2025 emessa dal Tribunale di Monza, nella persona del dr. Alessandro Rossato, ed in questa sede sottoposta a gravame;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria
Senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio, la presente difesa chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che in data 27.04.2018, il sig. stipulava il contratto di locazione finanziaria CP_1
n. 7108666 con FCA BANK S.P.A. avente ad oggetto la concessione in leasing del veicolo Land Rover Modello Range Rover Sport 3.0 V6 DSL HSE MY18, telaio n. JA407662, Parte_2 tg. FP857SD del valore di Euro 89.456,00 (cfr. Docc. 1-2) che il primo doveva utilizzare sia per scopi personali che lavorativi”. 2. “Vero che il sig. anche nel rispetto dell'art.6) delle CP_1 condizioni generali di locazione finanziaria in materia di “Assicurazioni”, aderiva alla convenzione TOP n. DLI960000002 in essere tra FCA e perfezionando con Parte_1 quest'ultima, al costo di Euro 6.708,45 così come da correlato contratto di leasing (cfr. Doc.2), il contratto di assicurazione avente ad oggetto, tra le altre coperture, il furto totale o parziale (cfr. Docc.3-4).
3. “Vero che in data 27.08.2020 il sig. parcheggiava il veicolo all'interno del proprio box CP_1 privato, chiudendola e inserendo l'antifurto di serie nonché chiudendo il box”.
4. “Vero che in data 28.08.2020, alle ore 7.30 circa, il sig. si recava presso il proprio box CP_1 all'interno del quale la notte precedente aveva parcheggiato l'auto chiusa a chiave e con antifurto inserito e si avvedeva che ignoti malfattori vi si erano introdotti e avevano divelto e sottratto gran
2 parte della carrozzeria e delle componenti elettrico-meccaniche rendendo il mezzo del tutto inutilizzabile”. 5. “Vero che la mattina stessa, allertati dallo stesso sig. intervenivano sul posto i Carabinieri CP_1 della Legione Lombardia -Stazione di Biassono- che accertavano l'avvenuto danneggiamento alle
“parti meccaniche di varia natura” sul mezzo per cui è causa (cfr. Doc. 5)”.
6. “Vero che la moglie del sig. in sostituzione di quest'ultimo che nel frattempo aveva CP_1 contratto il Covid, provvedeva a sporgere denuncia ai Carabinieri presso la Stazione di Biassono (cfr. Doc.6)”.
7. “Vero che la –autofficina convenzionata con FCA presso cui era stato acquistato il CP_2 veicolo– accertava e quantificava i danni subiti dal veicolo e i suoi costi di ripristino in Euro 51.777,38 così come da preventivo di riparazione del 5.09.2020 (cfr. Doc.7)”.
8. “Vero che il sig. provvedeva a segnalare l'evento alla la quale, dopo aver aperto il CP_1 Pt_1 sinistro n. 3092251, solo in data 25.06.2021 negava ogni indennizzo (cfr. Doc. 8)”.
9. “Vero che, poiché il ripristino si presentava del tutto antieconomico e si trovava nell'assoluta impossibilità di fruire del veicolo, il sig. i vedeva costretto ad acquistare in leasing una nuova CP_1 autovettura (modello Range Rover Sport 3.0D 16 249 CV HSE Dynamic Stealth), come da contratto n. 7146637 (cfr. Doc.10)”.
10. “Vero che, stante l'inutilizzabilità del mezzo, il sig. ha dovuto lasciare il medesimo in CP_1 custodia presso la accumulando spese di deposito –alla data del 29.07.2022– per CP_2 complessivi Euro 12.755,10 (cfr. Doc.11)”.
11. “Vero che il sig. ai sensi di contratto corrispondeva a FCA tutti i restanti canoni di CP_1 locazione finanziaria ed effettuava il riscatto del mezzo stante l'impossibilità di “restituire il Veicolo nello stato in cui gli fu consegnato” ex art.17 del Contratto di leasing”.
12. “Vero che, una volta proceduto al riscatto del veicolo de quo (cfr. Docc.20-21), in data 27.10.2022 il sig. provvedeva a vendere il relitto al prezzo di Euro 20.000,00 (cfr. CP_1
Doc.22)”. 13. “Vero che, al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese sulla scorta del contratto assicurativo in essere con il sig. dietro espresso consenso di FCA ad agire (cfr. Doc.12), avanzava Pt_1 CP_1
a mezzo dell'avv. Margiotta domanda di mediazione avanti all'Organismo di conciliazione forense (cfr. Doc. 13), che terminava con verbale negativo, stante il rifiuto di ad aderire (cfr. Doc. 14). Pt_1
14. “Vero che il veicolo de quo era dotato degli accessori non di serie rappresentati da cerchi in lega da 21” a 5 razze doppie, CD/DVD Player, Meridian Digital Sound System, vetri oscurati, fari matrix led”. Si indicano a testi:
- Sig.ra residente in [...]; Tes_1
- Sig.ra residente in [...]; Testimone_2
- Sig. residente in [...]. Testimone_3
La presente difesa, alla luce delle argomentazioni sovraesposte, sin d'ora si oppone ad ogni istanza istruttoria eventualmente formulata da controparte e, in subordine, chiede di essere ammessa a prova contraria sui capitoli eventualmente articolati e con i medesimi testi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di Monza la società (d'ora in poi anche solo ), deducendo Parte_1 Pt_1 di avere stipulato, in data 27 aprile 2018, il contratto di locazione finanziaria n. 7108666 con FCA
Bank S.p.A. (di seguito, per brevità, “FCA”) avente a oggetto la concessione in leasing dell'autovettura Land Range Rover sport 3,0 V6, targata FP857SD, del valore di € 89.456,00.
Aggiungeva di avere aderito alla convenzione TOP n. DLI960000002 in vigore tra FCA e e di Pt_1 avere, quindi, stipulato con questa società un contratto di assicurazione correlato al contratto di leasing -corrispondendo un premio di € 6.708,45- avente ad oggetto, tra le altre coperture, il furto totale o parziale del veicolo. Assumeva, quindi, che la mattina del giorno 28 agosto 2020 alle ore 7.30 circa, recatosi presso il box di sua proprietà ove la sera precedente aveva parcheggiato l'autovettura, chiusa a chiave e con l'antifurto inserito, si accorgeva che ignoti ladri, introdottisi nel box, avevano sottratto gran parte della carrozzeria e delle componenti elettro-meccaniche, causando danni talmente ingenti da rendere inutilizzabile l'autovettura.
Il sporgeva denuncia ai Carabinieri della Stazione di Biassono i quali, intervenuti sul posto la CP_1 mattina stessa, accertavano il furto e i danni alle “parti meccaniche di varia natura” del veicolo. Detti danni venivano quantificati dall'autofficina convenzionata con FCA, in € 51.778,38, CP_2 come da preventivo allegato. riferiva di aver comunicato il furto alla che, solo in data CP_1 Pt_1
25.6.2021 (a quasi 10 mesi dall'evento), apriva il sinistro e rigettava la richiesta di risarcimento sul rilievo che non vi fosse “prova di nessuna effrazione alla basculante del box”. rappresentava CP_1 poi che, atteso il rigetto opposto dalla Compagnia assicurativa e considerato che i costi di riparazione superavano il valore commerciale dell'autovettura, così da essere antieconomico il suo ripristino, non potendo utilizzare il veicolo, si era visto costretto ad acquistare una nuova vettura in leasing (come da contratto n. 7146637 in atti) oltre a dover corrispondere a FCA, in virtù del contratto di leasing in essere per la vettura depradata, i restanti canoni della locazione finanziaria e a riscattare l'autovettura, non potendo restituirla “nello stato in cui gli era stata consegnata”, come disposto dall'art. 17 del contratto di leasing.
A fronte del rifiuto opposto dalla di risarcire il danno, il acquisito il consenso di FCA Pt_1 CP_1 ad agire ed esperito il tentativo di mediazione, conveniva in giudizio la Compagnia d'assicurazione affinché il Tribunale: “accertati e dichiarati i fatti come descritti in narrativa e, dunque, l'operatività della polizza n. 7108666 per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €
40.160,98 - 50.600,00 + 5.520,80 + 834,00 + 3.206,18 – 20.000,00 (pari al prezzo del relitto) - ex artt. 3 delle Condizioni assicurative e 3.5 del Fascicolo informativo o, in via alternativa, al pagamento dei costi di riparazione quantificati in € 51.777,38 ai sensi di polizza o di quell'altra somma ritenuta di giustizia a mente delle Condizioni di contratto, oltre al risarcimento dei danni
4 quantificati in € 45.033,80 per tutte le causali esposte in narrativa, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
In via subordinata, laddove l'Ill.mo Giudice dovesse ravvedere una responsabilità esclusivamente contrattuale in capo alla convenuta, accertati e dichiarati i fatti come descritti in narrativa e, dunque,
l'operatività della polizza n. 7108666, per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 40.160,98 - 50.600,00 + 5.520,80 + 834,00 + 3.206,18 – 20.000,00 (pari al prezzo del relitto) - ex artt. 3 delle Condizioni assicurative e 3.5 del Fascicolo informativo o, in via alternativa, al pagamento dei costi di riparazione quantificati in euro 51.777,38 ai sensi di polizza o di quell'altra somma ritenuta di giustizia a mente delle Condizioni di contratto, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, da quantificarsi secondo i criteri previsti dal dm 10.3.2014 n. 55, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, tenendo, altresì, conto delle tecniche informatiche utilizzate e della fruibilità dell'atto e dei documenti, con conseguente aumento del 30% delle spese liquidate ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 37/2018 […]”.
2. Si costituiva in giudizio che, per la parte ancora di interesse, contestava la domanda, Pt_1 osservando che la descrizione del sinistro fornita dall'attore si fondava su mere deduzioni di parte, prive di qualsiasi supporto probatorio. In particolare, assumeva che i Carabinieri non avevano riscontrato alcuna effrazione sia sulla porta basculante del box che sulla serratura del veicolo;
che il perito della Compagnia aveva accertato che la porta basculante del box funzionava regolarmente senza che il avesse effettuato alcun intervento di riparazione;
eccepiva quindi l'inoperatività CP_1 del contratto di assicurazione, in quanto l'azione dei malviventi sarebbe stata senz'altro agevolata dalla colpa grave del che avrebbe lasciato il box e l'autovettura aperti, ovvero non avrebbe CP_1 custodito adeguatamente il telecomando del box e le chiavi dell'autovettura.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande formulate dal in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto, con il favore delle spese di giustizia.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e all'espletamento della prova orale, il giudice di primo grado, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la causa in decisione.
3. Il Tribunale, con sentenza n. 330/2025, pubblicata il 18.02.2015, ha accolto la domanda dell'attore e ha condannato la compagnia assicuratrice a indennizzare il per i danni conseguenti al furto CP_1 parziale della sua autovettura, liquidati nella misura di € 40.160,98, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché a rifondere le spese e le competenze di lite.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha affermato, per quanto concerne l'an debeatur, che il fatto storico del furto di parte dell'autovettura risulta provato sulla scorta delle dichiarazioni del CP_1 contenute nella denuncia sporta, del verbale dei Carabinieri della Stazione di Biassono che,
5 intervenuti nell'immediatezza, hanno acclarato la mancanza di parti della carrozzeria e di componenti elettro-meccaniche dell'autovettura Range Rover, nonché delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio.
Con riguardo, poi, alle accuse mosse dalla al di aver custodito in maniera negligente il Pt_1 CP_1 veicolo assicurato, il primo giudice ha osservato: a) che è stato provato che l'autovettura, al momento del furto, si trovava nel box del e, quindi, custodita in un luogo chiuso e privato;
b) che la CP_1 mancanza di forzature evidenti alla porta del box e allo sportello dell'autovettura non esclude la possibilità che gli ignoti malviventi siano stati in condizione di accedere al veicolo senza effettuare alcuna effrazione, essendo notoria la possibilità di eludere attraverso segnali alterati i meccanismi di antifurto e GPS, come d'altronde confermato dai fatti di cronaca allegati dall'assicurato che riportano plurimi furti in box chiusi, con modalità accertate che apparentemente non danneggiano i meccanismi di apertura;
c) che i testi escussi hanno riferito di altri due casi di furto avvenuti nel medesimo condominio, con le medesime modalità di quelle subite dal d) che la custodia dell'autovettura CP_1 in un box è prova della maggior cautela e misura di sicurezza approntata dal proprietario, non incidente sul contratto di assicurazione, atteso che la polizza sarebbe stata comunque operativa anche nell'ipotesi in cui il veicolo fosse stato parcheggiato, debitamente chiuso a chiave, sulla pubblica via.
La sentenza, infine, ha evidenziato che il ha dovuto continuare a corrispondere i canoni di CP_1 locazione fino alla scadenza contrattualmente prevista e ha dovuto versare il prezzo per il riscatto finale, sicché non è dato comprendere quale interesse avrebbe avuto l'assicurato a sottrarre parti dell'autovettura, con la supposta complicità di terzi, provocando un danno superiore al valore dello stesso veicolo, quando avrebbe potuto optare di non corrispondere i canoni residui, nonché il prezzo del riscatto finale e restituire l'autovettura.
Per quanto concerne, infine, l'ammontare del risarcimento, il Tribunale ha ritenuto congruo un indennizzo parametrato al valore del veicolo al momento del furto, indicato in € 50.600,00 in base alla rivista specializzata Quattroruote, cui andava detratto il ricavato della vendita dell'autovettura danneggiata indicato in € 20.000,00 e aggiunto l'importo di € 5.528,00 per l'indennizzo relativo agli optionals non di serie installati nell'autovettura, nonché la somma di € 3.206,18 quale rateo del premio assicurativo pagato e non goduto per le annualità future in caso di furto e incendio totali del veicolo, ed ulteriori € 834,00 a titolo di spese sostenute per l'immatricolazione del veicolo assicurato.
4. Avverso detta pronuncia, l'assicurazione ha proposto appello affidato a quattro motivi, con i Pt_1 quali denuncia l'errata valutazione delle prove e l'omessa e/o insufficiente motivazione, nonché la violazione della norma in materia di assolvimento dell'onere probatorio.
4.1. In particolare, con il primo motivo, in base alla prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato il furto dei componenti dell'autovettura sulla scorta degli
6 elementi probatori forniti dal (ovvero la denuncia sporta ai Carabinieri, il verbale di CP_1 sopralluogo redatto da questi ultimi, nonché le deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio).
La Compagnia, viceversa, rileva: 1) che la narrazione dei fatti è resa soltanto dal ed è priva di CP_1 riscontri;
2) che, di fatto, i Carabinieri non rinvennero segni di effrazione, forzature o scasso sulla serratura del veicolo nè sulla porta basculante del garage;
3) peraltro, la ricostruzione sarebbe anche inverosimile, considerato il rischio al quale si sarebbero esposti gli ignoti ladri ad effettuare la complessa operazione di smontaggio dell'autovettura e di sottrazione di ingenti parti di carrozzeria e di componenti meccaniche ed elettroniche del veicolo, invece di spostare l'auto in altro luogo “più sicuro” ove effettuare il furto con minor rischio di essere sorpresi;
d'altro canto, gli articoli di giornale depositati dal fanno riferimento proprio ad autovetture rubate e trasferite in separati luoghi CP_1 per essere smontate;
4) i testi escussi, poi, si sono limitati a rendere dichiarazioni de relato, mentre non sarebbe stata fornita la prova dello stato del veicolo prima del rinvenimento dello stesso la mattina del 28.08.2020, né che il furto sia avvenuto all'interno del garage del Pertanto, secondo la CP_1 prospettazione di parte appellante, il Tribunale avrebbe ritenuto dimostrato il furto parziale dell'autovettura sulla base di un'erronea valutazione delle prove allegate dall'appellato che, di contro, ove correttamente esaminate, sia singolarmente che congiuntamente, non consentirebbero di ritenere provato lo stato pregresso dell'autovettura e le modalità dell'avvenuto furto.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia che il Giudice avrebbe commesso un ulteriore errore di valutazione delle prove quanto al mancato riconoscimento della colpa grave del signor e alla conseguente inoperatività della polizza ex art. 1900 c.c. e/o ex art.
3.9 delle Condizioni CP_1 di assicurazione. Lamenta l'appellante che il giudice abbia basato la sua decisione sul presupposto, indimostrato, che la vettura al momento dell'asportazione delle sue parti componenti si trovasse all'interno del box di proprietà del In proposito, osserva la compagnia assicuratrice che il CP_1
Tribunale, di fronte alla circostanza relativa al fatto che la serratura degli sportelli dell'autovettura e la porta basculante del box non presentavano segni di effrazione, ha argomentato che dette circostanze non escludono la possibilità che gli ignoti ladri siano riusciti a effettuare il furto senza danneggiare i meccanismi di apertura. Al riguardo, deduce l'appellante società, nessuno dei testimoni escussi ha visto ricoverare l'autovettura nel box, né lo ha visto chiudere a chiave l'auto e tantomeno la CP_1 porta basculante del box. Di contro, secondo la prospettazione della l'assenza di segni di Pt_1 effrazione sulla porta del box e sulla serratura degli sportelli del veicolo costituirebbero elementi indiziari rilevanti per affermare che l'auto fosse stata lasciata aperta o con le chiavi nelle vicinanze, non potendosi, altrimenti, comprendere come i malfattori avessero potuto aprire gli sportelli dell'autovettura senza che l'antifurto suonasse. L'appellante, pertanto, assume che avrebbe CP_1
7 tenuto una condotta gravemente negligente, in violazione di elementari regole di prudenza, integrante gli estremi della colpa grave nella custodia del veicolo, con conseguente inoperatività della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1900 c.c. e dell'art.
3.9 delle condizioni di polizza. E ancora, richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, afferma che, per l'applicazione dell'art. 1900, I comma, c.c. è sufficiente che la condotta dell'assicurato, caratterizzata da dolo o colpa grave, non sia la causa unica dell'evento dannoso, nel caso sia accertato che, se il comportamento negligente non si fosse verificato, l'evento non sarebbe avvenuto.
4.3. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia come erroneo il riconoscimento da parte del primo giudice della somma di € 5.520,80 a titolo di indennizzo per gli optionals non di serie asseritamente installati sull'autovettura, in assenza di prova che l'auto fosse effettivamente dotata degli accessori indicati dall'appellato. Sostiene la che non vi sarebbe la prova dell'acquisto degli accessori, Pt_1 considerato che dal documento prodotto dal (“proposta di acquisto”), non si evince né che CP_1 detti accessori siano stati montati sul veicolo, né tantomeno il relativo prezzo. Tra l'altro – rileva la
–nella stessa “proposta di acquisto” il valore degli accessori è indicato in € 1.000,00, per cui Pt_1
l'indennizzo non potrebbe superare tale valore.
4.4. Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale, senza alcuna spiegazione e, quindi, in violazione di legge, non ha applicato gli scoperti previsti dalla polizza nella misura del
10% dell'importo indennizzabile.
Alla stregua delle esposte considerazioni, quindi, ha insistito per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni indicati in epigrafe.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio il signor deducendo l'inammissibilità dei CP_1 motivi di gravame e, gradatamente, l'infondatezza dell'appello.
L'appellato deduce, innanzitutto, l'inammissibilità del primo motivo di gravame, per omessa specifica indicazione dell'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nell'esaminare gli elementi probatori e per non aver operato una diversa ricostruzione del fatto che ritiene essere stato male interpretato dal Tribunale. Nel merito, poi, richiama la giurisprudenza che in più occasioni ha ritenuto che, attesa la natura e peculiarità dell'evento furto assicurato e delle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione dell'effettivo suo verificarsi, l'adempimento formale della denuncia di parte rappresenta l'unico supporto probatorio allegabile a fondamento della pretesa indennitaria. In ogni caso, il evidenzia di aver fornito adeguata prova dell'evento occorso, CP_1 poiché non si è limitato a presentare la denuncia, ma ha chiesto l'intervento dei Carabinieri che, intervenuti nell'immediatezza, hanno confermato il fatto storico dell'asportazione di molte componenti dell'autovettura altresì corroborato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Quanto al tentativo della compagnia assicuratrice di adombrare una condotta illecita dell'assicurato, sul
8 rilievo che i Carabinieri non riscontrarono alcun segno di effrazione, forzatura o scasso sulle serrature del veicolo, il sottolinea l'irrilevanza di tale circostanza per escludere il furto osservando che, CP_1 come statuito da numerose pronunce giurisprudenziali, è ben nota la possibilità “[…] dell'intrusione nell'abitacolo con mezzi meccanici che sarebbe possibile anche senza lasciare alcuna evidenza […]”
(Trib. Pavia sent. n. 239 del 22.02.2023). Infine, afferma l'appellato, richiamando i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicurazione e assicurato, se l'indagine conseguente alla denuncia del reato è archiviata, grava sull'assicurazione l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo.
In ordine, poi, alla quantificazione del danno, oggetto delle doglianze di cui al terzo motivo di gravame con riferimento alla liquidazione della posta relativa agli accessori, rileva il che il CP_1 contratto di locazione finanziaria descrive il veicolo “con accessori extra”, che inoltre il preventivo di riparazione riporta il valore di siffatti accessori in € 7.886,80, ridotti dal Tribunale nella misura del Tes_ 30% per effetto dell'usura e che, infine, la teste conferma la presenza di detti optionals. Infine, replica l'appellato che correttamente il Tribunale non ha applicato alcuna decurtazione dall'indennizzo atteso che il contratto siglato prevede la clausola “zero franchigia”. Alla stregua delle esposte considerazioni, il ha rassegnato le conclusioni di merito indicate in epigrafe. CP_1
6. Così instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 7.10.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, a norma dell'art. 352 c.p.c. ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio e la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14/10/2025.
7. L'appello è infondato e va pertanto respinto.
7.1. Come sopra già riportato, la compagnia contesta la ricostruzione dei fatti operata dal CP_1 ritenendo non credibile che i presunti malviventi abbiano corso il rischio di essere scoperti, introducendosi nel box senza forzare la porta del garage e la serratura dell'auto per smontare un'autovettura di ingente valore, invece di rubarla e, eventualmente, smontarla in un luogo appartato.
Secondo l'appellante i tre elementi probatori posti a fondamento della decisione, ossia la denunzia, il verbale dei Carabinieri di Biassono e le testimonianze acquisite in primo grado, in virtù dei quali il
Tribunale ha ritenuto dimostrato il furto parziale, in realtà non provano lo stato dell'autovettura prima della scoperta del furto la mattina del 28 agosto 2020. Il motivo, ammissibile in rito in quanto l'appellante ha esposto in modo chiaro ed esaustivo le censure mosse alla sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, è però infondato.
Il Collegio ritiene che il abbia fornito la prova circostanziata dell'avvenuto furto di parti della CP_1 propria autovettura.
Innanzitutto, è pacifico che il sig. ha stipulato il contratto di locazione finanziaria n. CP_1
7108666 con FCA Bank S.p.A., avente a oggetto la concessione in leasing del veicolo Land Rover
9 modello Range Rover Sport tg. FP85790 del valore di € 89.456,00 e che, nel rispetto dell'art. 6 delle condizioni generali del contratto, ha aderito alla stipula della convenzione in essere tra FCA e
[...] per un costo di € 6.708,45, per la copertura del furto totale e/o parziale del veicolo. Parte_1
Ciò posto, non è contestato che la mattina del 28.08.2020 il denunciò il furto parziale della CP_1 propria autovettura, dichiarando di averla lasciata la sera precedente parcheggiata nel box di sua proprietà e che i Carabinieri della Stazione di Biassono, intervenuti sul posto nella stessa mattina del
28 agosto, rinvennero nel box l'autovettura mancante di parti meccaniche e di carrozzeria.
Tale circostanza fuga ogni dubbio in merito al fatto che il furto dei vari componenti sia avvenuto nel box del atteso che dopo il furto la vettura era inamovibile, come riportato dal Carabinieri nel CP_1 verbale di sopralluogo, per cui è logico desumere che il furto non possa che essere avvenuto nel luogo in cui la vettura è stata rinvenuta dai carabinieri, tanto più che si tratta di un box posto al piano terra del , a prescindere quindi dal fatto che non vi sia alcun testimone che abbia visto il Parte_3 proprietario lasciare il veicolo nel box.
Del tutto priva del benchè minimo elemento indiziario è poi la deduzione dell'appellante secondo cui non vi sarebbe la prova dello stato in cui versava il veicolo del prima della denuncia di furto. CP_1
Non vi è alcuna ragione logica né è stato allegato un qualche ipotetico interesse dell'assicurato che possa far sospettare che l'autovettura non fosse perfettamente funzionante ed integra prima del furto;
qualsiasi altra differente rappresentazione del fatto presupporrebbe un intento fraudolento del CP_1 solo insinuato dalla che, in ogni caso, dovrebbe essere provato dalla compagnia di assicurazione Pt_1 proprio in applicazione dell'onere probatorio disciplinato dall'art. 2697 c.c.
Le considerazioni svolte dall'appellante consistono in mere illazioni, peraltro screditate dalle emergenze in atti, puntualmente richiamate dal Tribunale. Non può, inoltre, non sottolinearsi, che la prospettazione della è altresì sconfessata dalla circostanza che il non ha ricevuto alcun Pt_1 CP_1 tornaconto dall'evento furtivo: si è ritrovato con una vettura inutilizzabile e antieconomica da riparare, per la quale ha dovuto comunque corrispondere i canoni di leasing fino alla scadenza contrattuale, nonché versare il prezzo relativo al riscatto finale, oltre a dover corrispondere le spese per la custodia e il deposito del relitto fino alla vendita dello stesso.
7.2. Altrettanto infondato è il secondo motivo di gravame. Secondo la prospettazione dell'appellante, dal mancato rilevamento di segni di effrazione o di scasso sulla porta basculante del box e sulla portiera dell'auto, dovrebbe desumersi che l'autovettura sia stata lasciata aperta o con le chiavi in evidenza. Siffatta condotta integrerebbe, in tesi, la violazione delle elementari regole di prudenza e diligenza nella custodia del veicolo che produrrebbe l'inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1900 c.c.
10 La tesi meramente prospettata ma indimostrata, non è condivisibile. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, per integrare l'ipotesi di colpa grave tale da determinare la non operatività della polizza, la condotta negligente dovrebbe essere atta quanto meno ad aggravare il rischio della verificazione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie, risulta provato che il veicolo era custodito in un box privato, posizionato all'interno del , quindi in un luogo chiuso e privato. Siffatto accorgimento dimostra la Parte_3 maggiore diligenza del nel custodire il veicolo, senza considerare che la copertura assicurativa CP_1 sarebbe stata comunque operativa anche laddove la vettura fosse stata parcheggiata, purchè chiusa a chiave, sulla pubblica via, e il furto avrebbe dovuto essere comunque indennizzato dalla compagnia assicuratrice.
Inoltre, va evidenziato che le più moderne tecniche di furto non lasciano segni d'effrazione; è notoria l'esistenza di strumenti di sblocco di sistemi di apertura delle auto e di disattivazione degli allarmi, come dimostrano i molteplici fatti di cronaca accaduti anche nel medesimo periodo di riferimento, come attestato dagli articoli di cronaca prodotti dal CP_1
In disparte quanto rilevato dal Tribunale, occorre comunque sottolineare che la colpa grave è un fatto impeditivo dell'obbligazione di versare l'indennizzo pattuito e, pertanto, l'onere probatorio grava sull'assicuratore il quale è tenuto a dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa grave. Nel caso in esame, al contrario, la Compagnia di assicurazione formula soltanto congetture, non supportate da alcun riscontro probatorio.
Il Collegio ritiene, quindi, provati tutti gli elementi costitutivi del fatto da cui scaturisce l'obbligo di indennizzo e cioè l'esistenza del contratto di leasing e del contratto assicurativo ad esso collegato,
l'avvenuto furto dei componenti della vettura, prima integra e funzionante, accaduto nel garage del proprietario (dovendosi escludere che l'auto ridotta a relitto e inamovibile possa essere stata riposta nel box successivamente al furto).
7.3. Con il terzo motivo, la Compagnia di assicurazione contesta la liquidazione dell'indennizzo effettuata dal giudice in relazione agli optionals non di serie che ha addotto essere stati CP_1 installati sull'autovettura.
La doglianza non ha pregio;
devono, infatti, essere indennizzati anche gli optionals nella misura fissata dal Tribunale. Dalla proposta di contratto di locazione finanziaria del veicolo, prodotta dal emerge la dotazione di accessori (cerchi in lega da 21” a 5 razze doppie, CD/DVD Player, CP_1
Meridian Digital Sound System, vetri oscurati, fari matrix led); tale proposta è il documento che contiene la configurazione del veicolo prescelto e trova corrispondenza nel contratto di leasing dell'autoveicolo decritto “con accessori extra”; non solo, la prova testimoniale raccolta in primo grado conferma la presenza degli optionals: in particolare, i testi escussi riferiscono che, al momento
11 del furto, l'auto aveva in dotazione gli accessori extra indicati nello specifico capitolo di prova. Ne consegue che al spetta l'indennizzo anche in relazione a siffatto esborso di denaro. CP_1
Correttamente il Tribunale ha quantificato tale danno in € 5.520,80, utilizzando l'importo riportato nel preventivo di riparazione dell'autovettura, ridotto del trenta per cento in ragione del grado di usura degli accessori, non potendosi condividere l'eccezione dell'appellante in ordine alla minore cifra che il avrebbe pagato per detti optionals al momento della sottoscrizione del contratto di leasing. CP_1
Ed invero, ai fini della corretta liquidazione dell'indennizzo deve essere preso in considerazione il valore di mercato degli accessori al momento del furto (e non l'eventuale offerta vantaggiosa ricevuta al momento dell'acquisto) dal momento che il a quel prezzo li avrebbe dovuti riacquistare. CP_1
7.4. Con il quarto e ultimo motivo la compagnia di assicurazioni censura la sentenza: a) per aver liquidato all'attore € 834,00 per le spese sostenute per l'immatricolazione al momento dell'acquisto del veicolo, sebbene l'art.
3.5 delle condizioni generali di contratto preveda un massimo di € 520,00;
b) per non aver applicato gli scoperti secondo quanto dedotto dalla in primo grado. Pt_1
Il motivo è infondato. Quanto alla prima doglianza, va evidenziato che l'art.
3.5 distingue tra spese per l'immatricolazione del veicolo al momento dell'acquisto, rimborsabili integralmente (nel caso specifico € 834,00), e imposta di proprietà per il periodo non goduto, rimborsabile fino a un massimo di € 520,00, neppure richiesta dall'attore.
Infine, il Tribunale ha fatto corretta applicazione della clausola “Zero franchigia” contenuta nel contratto assicurativo. Infatti, dal contratto di leasing (prodotto sub doc. 2 da risulta che CP_1
l'utilizzatore, per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, era obbligato a sottoscrivere “un'assicurazione che garantisse il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio”; dal contratto sottoscritto dal risulta che questi ha opzionato la seconda CP_1 possibilità, aderendo alla convenzione TOP n. DLI960000002 in essere tra FCA e la
[...]
È evidente la stretta correlazione tra i due contratti, risultante dal fatto che nel contratto Parte_1 di leasing sono puntualmente richiamati i patti e le condizioni dell'assicurazione, tra cui risulta- tra Codic le altre- non solo la copertura per il furto e incendio totale o parziale del veicolo (F/I DL), ma anche l'espressa pattuizione dell'“azzeramento franchigie” al prezzo di € 296,08. La clausola riportata nel contratto di leasing è dunque vincolante per la in quanto il leasing è strettamente Pt_1 collegato all'assicurazione, di cui contiene e stabilisce i patti e le condizioni concordate tra le parti.
L'appello proposto va, quindi, rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00
a € 52.000,00) e dell'attività difensiva espletata, nella complessiva somma di € 8.469,00, di cui €
2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la
12 fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per la condanna della società appellante al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 330/2025, pubblicata in data18.02.2025, così provvede, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello;
- condanna l pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M.
[...]
147/2022 in complessivi € 8.469,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 14.10.2025.
Il Consigliere est. Dott.ssa Isabella Ciriaco
La Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, composta dai magistrati
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 12.3.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 330/2025, pubblicata il
18.2.2025 e notificata in pari data da
C.F. P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parte_1
Milano n. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Russo (C.F. P.IVA_1
) presso il cui studio, in Milano, Piazza Castello n. 19, è elettivamente C.F._1 domiciliata, come da procura in atti
- appellante - contro
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. Mara Fanciano ( ) presso il cui studio in Milano, Viale Sabotino C.F._3
n.19/2, è elettivamente domiciliata
- appellato -
Oggetto: Leasing
Conclusioni:
Per Parte_1
“La società riportandosi integralmente al contenuto dei precedenti scritti Parte_1 difensivi, insiste affinché codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni avversa istanza, voglia:
1 1) rigettare, in accoglimento del I° motivo, la richiesta di indennizzo formulata dall'appellato in primo grado stante la mancata prova del furto dedotto in primo grado;
2) rigettare, in accoglimento del II° motivo, la richiesta di indennizzo formulata dall'appellato in primo grado stante la colpa grave del sig. in merito all'evento dedotto e per l'inoperatività CP_1 della polizza ex art. 1900 c.c. e/o ex art.
3.09. delle condizion di assicurazione;
3) rigettare in ogni caso, in accoglimento del III° motivo, la richiesta di indennizzo relativa agli accessori stante la mancata prova dell'acquisto e del valore degli stessi e della loro presenza sul veicolo al momento dell'asserito furto;
4) in ogni caso, in accoglimento del IV motivo, liquidare l'indennizzo alla controparte tenendo conto degli scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto di polizza. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale Accertare e dichiarare l'inammissibilità del primo, secondo e terzo motivo di censura dal momento che parte appellante ha omesso di specificare l'errore cui sarebbe incorso il primo Giudice nell'esaminare la documentazione prodotta in atti e di operare una ricostruzione del fatto che assume essere stato male interpretato dal primo giudicante e delle conseguenti modifiche da apportare al provvedimento stesso. In via principale e nel merito Accertato tutto quanto esposto in narrativa, per l'effetto dichiarare l'infondatezza dell'impugnazione ex adverso proposta e, di conseguenza, disporre il rigetto della stessa confermando integralmente la sentenza n.330/2025 del 18.02.2025 emessa dal Tribunale di Monza, nella persona del dr. Alessandro Rossato, ed in questa sede sottoposta a gravame;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria
Senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio, la presente difesa chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che in data 27.04.2018, il sig. stipulava il contratto di locazione finanziaria CP_1
n. 7108666 con FCA BANK S.P.A. avente ad oggetto la concessione in leasing del veicolo Land Rover Modello Range Rover Sport 3.0 V6 DSL HSE MY18, telaio n. JA407662, Parte_2 tg. FP857SD del valore di Euro 89.456,00 (cfr. Docc. 1-2) che il primo doveva utilizzare sia per scopi personali che lavorativi”. 2. “Vero che il sig. anche nel rispetto dell'art.6) delle CP_1 condizioni generali di locazione finanziaria in materia di “Assicurazioni”, aderiva alla convenzione TOP n. DLI960000002 in essere tra FCA e perfezionando con Parte_1 quest'ultima, al costo di Euro 6.708,45 così come da correlato contratto di leasing (cfr. Doc.2), il contratto di assicurazione avente ad oggetto, tra le altre coperture, il furto totale o parziale (cfr. Docc.3-4).
3. “Vero che in data 27.08.2020 il sig. parcheggiava il veicolo all'interno del proprio box CP_1 privato, chiudendola e inserendo l'antifurto di serie nonché chiudendo il box”.
4. “Vero che in data 28.08.2020, alle ore 7.30 circa, il sig. si recava presso il proprio box CP_1 all'interno del quale la notte precedente aveva parcheggiato l'auto chiusa a chiave e con antifurto inserito e si avvedeva che ignoti malfattori vi si erano introdotti e avevano divelto e sottratto gran
2 parte della carrozzeria e delle componenti elettrico-meccaniche rendendo il mezzo del tutto inutilizzabile”. 5. “Vero che la mattina stessa, allertati dallo stesso sig. intervenivano sul posto i Carabinieri CP_1 della Legione Lombardia -Stazione di Biassono- che accertavano l'avvenuto danneggiamento alle
“parti meccaniche di varia natura” sul mezzo per cui è causa (cfr. Doc. 5)”.
6. “Vero che la moglie del sig. in sostituzione di quest'ultimo che nel frattempo aveva CP_1 contratto il Covid, provvedeva a sporgere denuncia ai Carabinieri presso la Stazione di Biassono (cfr. Doc.6)”.
7. “Vero che la –autofficina convenzionata con FCA presso cui era stato acquistato il CP_2 veicolo– accertava e quantificava i danni subiti dal veicolo e i suoi costi di ripristino in Euro 51.777,38 così come da preventivo di riparazione del 5.09.2020 (cfr. Doc.7)”.
8. “Vero che il sig. provvedeva a segnalare l'evento alla la quale, dopo aver aperto il CP_1 Pt_1 sinistro n. 3092251, solo in data 25.06.2021 negava ogni indennizzo (cfr. Doc. 8)”.
9. “Vero che, poiché il ripristino si presentava del tutto antieconomico e si trovava nell'assoluta impossibilità di fruire del veicolo, il sig. i vedeva costretto ad acquistare in leasing una nuova CP_1 autovettura (modello Range Rover Sport 3.0D 16 249 CV HSE Dynamic Stealth), come da contratto n. 7146637 (cfr. Doc.10)”.
10. “Vero che, stante l'inutilizzabilità del mezzo, il sig. ha dovuto lasciare il medesimo in CP_1 custodia presso la accumulando spese di deposito –alla data del 29.07.2022– per CP_2 complessivi Euro 12.755,10 (cfr. Doc.11)”.
11. “Vero che il sig. ai sensi di contratto corrispondeva a FCA tutti i restanti canoni di CP_1 locazione finanziaria ed effettuava il riscatto del mezzo stante l'impossibilità di “restituire il Veicolo nello stato in cui gli fu consegnato” ex art.17 del Contratto di leasing”.
12. “Vero che, una volta proceduto al riscatto del veicolo de quo (cfr. Docc.20-21), in data 27.10.2022 il sig. provvedeva a vendere il relitto al prezzo di Euro 20.000,00 (cfr. CP_1
Doc.22)”. 13. “Vero che, al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese sulla scorta del contratto assicurativo in essere con il sig. dietro espresso consenso di FCA ad agire (cfr. Doc.12), avanzava Pt_1 CP_1
a mezzo dell'avv. Margiotta domanda di mediazione avanti all'Organismo di conciliazione forense (cfr. Doc. 13), che terminava con verbale negativo, stante il rifiuto di ad aderire (cfr. Doc. 14). Pt_1
14. “Vero che il veicolo de quo era dotato degli accessori non di serie rappresentati da cerchi in lega da 21” a 5 razze doppie, CD/DVD Player, Meridian Digital Sound System, vetri oscurati, fari matrix led”. Si indicano a testi:
- Sig.ra residente in [...]; Tes_1
- Sig.ra residente in [...]; Testimone_2
- Sig. residente in [...]. Testimone_3
La presente difesa, alla luce delle argomentazioni sovraesposte, sin d'ora si oppone ad ogni istanza istruttoria eventualmente formulata da controparte e, in subordine, chiede di essere ammessa a prova contraria sui capitoli eventualmente articolati e con i medesimi testi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
3 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale di Monza la società (d'ora in poi anche solo ), deducendo Parte_1 Pt_1 di avere stipulato, in data 27 aprile 2018, il contratto di locazione finanziaria n. 7108666 con FCA
Bank S.p.A. (di seguito, per brevità, “FCA”) avente a oggetto la concessione in leasing dell'autovettura Land Range Rover sport 3,0 V6, targata FP857SD, del valore di € 89.456,00.
Aggiungeva di avere aderito alla convenzione TOP n. DLI960000002 in vigore tra FCA e e di Pt_1 avere, quindi, stipulato con questa società un contratto di assicurazione correlato al contratto di leasing -corrispondendo un premio di € 6.708,45- avente ad oggetto, tra le altre coperture, il furto totale o parziale del veicolo. Assumeva, quindi, che la mattina del giorno 28 agosto 2020 alle ore 7.30 circa, recatosi presso il box di sua proprietà ove la sera precedente aveva parcheggiato l'autovettura, chiusa a chiave e con l'antifurto inserito, si accorgeva che ignoti ladri, introdottisi nel box, avevano sottratto gran parte della carrozzeria e delle componenti elettro-meccaniche, causando danni talmente ingenti da rendere inutilizzabile l'autovettura.
Il sporgeva denuncia ai Carabinieri della Stazione di Biassono i quali, intervenuti sul posto la CP_1 mattina stessa, accertavano il furto e i danni alle “parti meccaniche di varia natura” del veicolo. Detti danni venivano quantificati dall'autofficina convenzionata con FCA, in € 51.778,38, CP_2 come da preventivo allegato. riferiva di aver comunicato il furto alla che, solo in data CP_1 Pt_1
25.6.2021 (a quasi 10 mesi dall'evento), apriva il sinistro e rigettava la richiesta di risarcimento sul rilievo che non vi fosse “prova di nessuna effrazione alla basculante del box”. rappresentava CP_1 poi che, atteso il rigetto opposto dalla Compagnia assicurativa e considerato che i costi di riparazione superavano il valore commerciale dell'autovettura, così da essere antieconomico il suo ripristino, non potendo utilizzare il veicolo, si era visto costretto ad acquistare una nuova vettura in leasing (come da contratto n. 7146637 in atti) oltre a dover corrispondere a FCA, in virtù del contratto di leasing in essere per la vettura depradata, i restanti canoni della locazione finanziaria e a riscattare l'autovettura, non potendo restituirla “nello stato in cui gli era stata consegnata”, come disposto dall'art. 17 del contratto di leasing.
A fronte del rifiuto opposto dalla di risarcire il danno, il acquisito il consenso di FCA Pt_1 CP_1 ad agire ed esperito il tentativo di mediazione, conveniva in giudizio la Compagnia d'assicurazione affinché il Tribunale: “accertati e dichiarati i fatti come descritti in narrativa e, dunque, l'operatività della polizza n. 7108666 per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €
40.160,98 - 50.600,00 + 5.520,80 + 834,00 + 3.206,18 – 20.000,00 (pari al prezzo del relitto) - ex artt. 3 delle Condizioni assicurative e 3.5 del Fascicolo informativo o, in via alternativa, al pagamento dei costi di riparazione quantificati in € 51.777,38 ai sensi di polizza o di quell'altra somma ritenuta di giustizia a mente delle Condizioni di contratto, oltre al risarcimento dei danni
4 quantificati in € 45.033,80 per tutte le causali esposte in narrativa, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
In via subordinata, laddove l'Ill.mo Giudice dovesse ravvedere una responsabilità esclusivamente contrattuale in capo alla convenuta, accertati e dichiarati i fatti come descritti in narrativa e, dunque,
l'operatività della polizza n. 7108666, per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 40.160,98 - 50.600,00 + 5.520,80 + 834,00 + 3.206,18 – 20.000,00 (pari al prezzo del relitto) - ex artt. 3 delle Condizioni assicurative e 3.5 del Fascicolo informativo o, in via alternativa, al pagamento dei costi di riparazione quantificati in euro 51.777,38 ai sensi di polizza o di quell'altra somma ritenuta di giustizia a mente delle Condizioni di contratto, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, da quantificarsi secondo i criteri previsti dal dm 10.3.2014 n. 55, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, tenendo, altresì, conto delle tecniche informatiche utilizzate e della fruibilità dell'atto e dei documenti, con conseguente aumento del 30% delle spese liquidate ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 37/2018 […]”.
2. Si costituiva in giudizio che, per la parte ancora di interesse, contestava la domanda, Pt_1 osservando che la descrizione del sinistro fornita dall'attore si fondava su mere deduzioni di parte, prive di qualsiasi supporto probatorio. In particolare, assumeva che i Carabinieri non avevano riscontrato alcuna effrazione sia sulla porta basculante del box che sulla serratura del veicolo;
che il perito della Compagnia aveva accertato che la porta basculante del box funzionava regolarmente senza che il avesse effettuato alcun intervento di riparazione;
eccepiva quindi l'inoperatività CP_1 del contratto di assicurazione, in quanto l'azione dei malviventi sarebbe stata senz'altro agevolata dalla colpa grave del che avrebbe lasciato il box e l'autovettura aperti, ovvero non avrebbe CP_1 custodito adeguatamente il telecomando del box e le chiavi dell'autovettura.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande formulate dal in quanto infondate in fatto e in CP_1 diritto, con il favore delle spese di giustizia.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e all'espletamento della prova orale, il giudice di primo grado, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la causa in decisione.
3. Il Tribunale, con sentenza n. 330/2025, pubblicata il 18.02.2015, ha accolto la domanda dell'attore e ha condannato la compagnia assicuratrice a indennizzare il per i danni conseguenti al furto CP_1 parziale della sua autovettura, liquidati nella misura di € 40.160,98, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché a rifondere le spese e le competenze di lite.
A sostegno della decisione, il Tribunale ha affermato, per quanto concerne l'an debeatur, che il fatto storico del furto di parte dell'autovettura risulta provato sulla scorta delle dichiarazioni del CP_1 contenute nella denuncia sporta, del verbale dei Carabinieri della Stazione di Biassono che,
5 intervenuti nell'immediatezza, hanno acclarato la mancanza di parti della carrozzeria e di componenti elettro-meccaniche dell'autovettura Range Rover, nonché delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio.
Con riguardo, poi, alle accuse mosse dalla al di aver custodito in maniera negligente il Pt_1 CP_1 veicolo assicurato, il primo giudice ha osservato: a) che è stato provato che l'autovettura, al momento del furto, si trovava nel box del e, quindi, custodita in un luogo chiuso e privato;
b) che la CP_1 mancanza di forzature evidenti alla porta del box e allo sportello dell'autovettura non esclude la possibilità che gli ignoti malviventi siano stati in condizione di accedere al veicolo senza effettuare alcuna effrazione, essendo notoria la possibilità di eludere attraverso segnali alterati i meccanismi di antifurto e GPS, come d'altronde confermato dai fatti di cronaca allegati dall'assicurato che riportano plurimi furti in box chiusi, con modalità accertate che apparentemente non danneggiano i meccanismi di apertura;
c) che i testi escussi hanno riferito di altri due casi di furto avvenuti nel medesimo condominio, con le medesime modalità di quelle subite dal d) che la custodia dell'autovettura CP_1 in un box è prova della maggior cautela e misura di sicurezza approntata dal proprietario, non incidente sul contratto di assicurazione, atteso che la polizza sarebbe stata comunque operativa anche nell'ipotesi in cui il veicolo fosse stato parcheggiato, debitamente chiuso a chiave, sulla pubblica via.
La sentenza, infine, ha evidenziato che il ha dovuto continuare a corrispondere i canoni di CP_1 locazione fino alla scadenza contrattualmente prevista e ha dovuto versare il prezzo per il riscatto finale, sicché non è dato comprendere quale interesse avrebbe avuto l'assicurato a sottrarre parti dell'autovettura, con la supposta complicità di terzi, provocando un danno superiore al valore dello stesso veicolo, quando avrebbe potuto optare di non corrispondere i canoni residui, nonché il prezzo del riscatto finale e restituire l'autovettura.
Per quanto concerne, infine, l'ammontare del risarcimento, il Tribunale ha ritenuto congruo un indennizzo parametrato al valore del veicolo al momento del furto, indicato in € 50.600,00 in base alla rivista specializzata Quattroruote, cui andava detratto il ricavato della vendita dell'autovettura danneggiata indicato in € 20.000,00 e aggiunto l'importo di € 5.528,00 per l'indennizzo relativo agli optionals non di serie installati nell'autovettura, nonché la somma di € 3.206,18 quale rateo del premio assicurativo pagato e non goduto per le annualità future in caso di furto e incendio totali del veicolo, ed ulteriori € 834,00 a titolo di spese sostenute per l'immatricolazione del veicolo assicurato.
4. Avverso detta pronuncia, l'assicurazione ha proposto appello affidato a quattro motivi, con i Pt_1 quali denuncia l'errata valutazione delle prove e l'omessa e/o insufficiente motivazione, nonché la violazione della norma in materia di assolvimento dell'onere probatorio.
4.1. In particolare, con il primo motivo, in base alla prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato il furto dei componenti dell'autovettura sulla scorta degli
6 elementi probatori forniti dal (ovvero la denuncia sporta ai Carabinieri, il verbale di CP_1 sopralluogo redatto da questi ultimi, nonché le deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio).
La Compagnia, viceversa, rileva: 1) che la narrazione dei fatti è resa soltanto dal ed è priva di CP_1 riscontri;
2) che, di fatto, i Carabinieri non rinvennero segni di effrazione, forzature o scasso sulla serratura del veicolo nè sulla porta basculante del garage;
3) peraltro, la ricostruzione sarebbe anche inverosimile, considerato il rischio al quale si sarebbero esposti gli ignoti ladri ad effettuare la complessa operazione di smontaggio dell'autovettura e di sottrazione di ingenti parti di carrozzeria e di componenti meccaniche ed elettroniche del veicolo, invece di spostare l'auto in altro luogo “più sicuro” ove effettuare il furto con minor rischio di essere sorpresi;
d'altro canto, gli articoli di giornale depositati dal fanno riferimento proprio ad autovetture rubate e trasferite in separati luoghi CP_1 per essere smontate;
4) i testi escussi, poi, si sono limitati a rendere dichiarazioni de relato, mentre non sarebbe stata fornita la prova dello stato del veicolo prima del rinvenimento dello stesso la mattina del 28.08.2020, né che il furto sia avvenuto all'interno del garage del Pertanto, secondo la CP_1 prospettazione di parte appellante, il Tribunale avrebbe ritenuto dimostrato il furto parziale dell'autovettura sulla base di un'erronea valutazione delle prove allegate dall'appellato che, di contro, ove correttamente esaminate, sia singolarmente che congiuntamente, non consentirebbero di ritenere provato lo stato pregresso dell'autovettura e le modalità dell'avvenuto furto.
4.2. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia che il Giudice avrebbe commesso un ulteriore errore di valutazione delle prove quanto al mancato riconoscimento della colpa grave del signor e alla conseguente inoperatività della polizza ex art. 1900 c.c. e/o ex art.
3.9 delle Condizioni CP_1 di assicurazione. Lamenta l'appellante che il giudice abbia basato la sua decisione sul presupposto, indimostrato, che la vettura al momento dell'asportazione delle sue parti componenti si trovasse all'interno del box di proprietà del In proposito, osserva la compagnia assicuratrice che il CP_1
Tribunale, di fronte alla circostanza relativa al fatto che la serratura degli sportelli dell'autovettura e la porta basculante del box non presentavano segni di effrazione, ha argomentato che dette circostanze non escludono la possibilità che gli ignoti ladri siano riusciti a effettuare il furto senza danneggiare i meccanismi di apertura. Al riguardo, deduce l'appellante società, nessuno dei testimoni escussi ha visto ricoverare l'autovettura nel box, né lo ha visto chiudere a chiave l'auto e tantomeno la CP_1 porta basculante del box. Di contro, secondo la prospettazione della l'assenza di segni di Pt_1 effrazione sulla porta del box e sulla serratura degli sportelli del veicolo costituirebbero elementi indiziari rilevanti per affermare che l'auto fosse stata lasciata aperta o con le chiavi nelle vicinanze, non potendosi, altrimenti, comprendere come i malfattori avessero potuto aprire gli sportelli dell'autovettura senza che l'antifurto suonasse. L'appellante, pertanto, assume che avrebbe CP_1
7 tenuto una condotta gravemente negligente, in violazione di elementari regole di prudenza, integrante gli estremi della colpa grave nella custodia del veicolo, con conseguente inoperatività della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1900 c.c. e dell'art.
3.9 delle condizioni di polizza. E ancora, richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, afferma che, per l'applicazione dell'art. 1900, I comma, c.c. è sufficiente che la condotta dell'assicurato, caratterizzata da dolo o colpa grave, non sia la causa unica dell'evento dannoso, nel caso sia accertato che, se il comportamento negligente non si fosse verificato, l'evento non sarebbe avvenuto.
4.3. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia come erroneo il riconoscimento da parte del primo giudice della somma di € 5.520,80 a titolo di indennizzo per gli optionals non di serie asseritamente installati sull'autovettura, in assenza di prova che l'auto fosse effettivamente dotata degli accessori indicati dall'appellato. Sostiene la che non vi sarebbe la prova dell'acquisto degli accessori, Pt_1 considerato che dal documento prodotto dal (“proposta di acquisto”), non si evince né che CP_1 detti accessori siano stati montati sul veicolo, né tantomeno il relativo prezzo. Tra l'altro – rileva la
–nella stessa “proposta di acquisto” il valore degli accessori è indicato in € 1.000,00, per cui Pt_1
l'indennizzo non potrebbe superare tale valore.
4.4. Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale, senza alcuna spiegazione e, quindi, in violazione di legge, non ha applicato gli scoperti previsti dalla polizza nella misura del
10% dell'importo indennizzabile.
Alla stregua delle esposte considerazioni, quindi, ha insistito per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni indicati in epigrafe.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio il signor deducendo l'inammissibilità dei CP_1 motivi di gravame e, gradatamente, l'infondatezza dell'appello.
L'appellato deduce, innanzitutto, l'inammissibilità del primo motivo di gravame, per omessa specifica indicazione dell'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nell'esaminare gli elementi probatori e per non aver operato una diversa ricostruzione del fatto che ritiene essere stato male interpretato dal Tribunale. Nel merito, poi, richiama la giurisprudenza che in più occasioni ha ritenuto che, attesa la natura e peculiarità dell'evento furto assicurato e delle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione dell'effettivo suo verificarsi, l'adempimento formale della denuncia di parte rappresenta l'unico supporto probatorio allegabile a fondamento della pretesa indennitaria. In ogni caso, il evidenzia di aver fornito adeguata prova dell'evento occorso, CP_1 poiché non si è limitato a presentare la denuncia, ma ha chiesto l'intervento dei Carabinieri che, intervenuti nell'immediatezza, hanno confermato il fatto storico dell'asportazione di molte componenti dell'autovettura altresì corroborato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Quanto al tentativo della compagnia assicuratrice di adombrare una condotta illecita dell'assicurato, sul
8 rilievo che i Carabinieri non riscontrarono alcun segno di effrazione, forzatura o scasso sulle serrature del veicolo, il sottolinea l'irrilevanza di tale circostanza per escludere il furto osservando che, CP_1 come statuito da numerose pronunce giurisprudenziali, è ben nota la possibilità “[…] dell'intrusione nell'abitacolo con mezzi meccanici che sarebbe possibile anche senza lasciare alcuna evidenza […]”
(Trib. Pavia sent. n. 239 del 22.02.2023). Infine, afferma l'appellato, richiamando i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicurazione e assicurato, se l'indagine conseguente alla denuncia del reato è archiviata, grava sull'assicurazione l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo.
In ordine, poi, alla quantificazione del danno, oggetto delle doglianze di cui al terzo motivo di gravame con riferimento alla liquidazione della posta relativa agli accessori, rileva il che il CP_1 contratto di locazione finanziaria descrive il veicolo “con accessori extra”, che inoltre il preventivo di riparazione riporta il valore di siffatti accessori in € 7.886,80, ridotti dal Tribunale nella misura del Tes_ 30% per effetto dell'usura e che, infine, la teste conferma la presenza di detti optionals. Infine, replica l'appellato che correttamente il Tribunale non ha applicato alcuna decurtazione dall'indennizzo atteso che il contratto siglato prevede la clausola “zero franchigia”. Alla stregua delle esposte considerazioni, il ha rassegnato le conclusioni di merito indicate in epigrafe. CP_1
6. Così instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 7.10.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, a norma dell'art. 352 c.p.c. ha rimesso la causa in decisione davanti al Collegio e la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14/10/2025.
7. L'appello è infondato e va pertanto respinto.
7.1. Come sopra già riportato, la compagnia contesta la ricostruzione dei fatti operata dal CP_1 ritenendo non credibile che i presunti malviventi abbiano corso il rischio di essere scoperti, introducendosi nel box senza forzare la porta del garage e la serratura dell'auto per smontare un'autovettura di ingente valore, invece di rubarla e, eventualmente, smontarla in un luogo appartato.
Secondo l'appellante i tre elementi probatori posti a fondamento della decisione, ossia la denunzia, il verbale dei Carabinieri di Biassono e le testimonianze acquisite in primo grado, in virtù dei quali il
Tribunale ha ritenuto dimostrato il furto parziale, in realtà non provano lo stato dell'autovettura prima della scoperta del furto la mattina del 28 agosto 2020. Il motivo, ammissibile in rito in quanto l'appellante ha esposto in modo chiaro ed esaustivo le censure mosse alla sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, è però infondato.
Il Collegio ritiene che il abbia fornito la prova circostanziata dell'avvenuto furto di parti della CP_1 propria autovettura.
Innanzitutto, è pacifico che il sig. ha stipulato il contratto di locazione finanziaria n. CP_1
7108666 con FCA Bank S.p.A., avente a oggetto la concessione in leasing del veicolo Land Rover
9 modello Range Rover Sport tg. FP85790 del valore di € 89.456,00 e che, nel rispetto dell'art. 6 delle condizioni generali del contratto, ha aderito alla stipula della convenzione in essere tra FCA e
[...] per un costo di € 6.708,45, per la copertura del furto totale e/o parziale del veicolo. Parte_1
Ciò posto, non è contestato che la mattina del 28.08.2020 il denunciò il furto parziale della CP_1 propria autovettura, dichiarando di averla lasciata la sera precedente parcheggiata nel box di sua proprietà e che i Carabinieri della Stazione di Biassono, intervenuti sul posto nella stessa mattina del
28 agosto, rinvennero nel box l'autovettura mancante di parti meccaniche e di carrozzeria.
Tale circostanza fuga ogni dubbio in merito al fatto che il furto dei vari componenti sia avvenuto nel box del atteso che dopo il furto la vettura era inamovibile, come riportato dal Carabinieri nel CP_1 verbale di sopralluogo, per cui è logico desumere che il furto non possa che essere avvenuto nel luogo in cui la vettura è stata rinvenuta dai carabinieri, tanto più che si tratta di un box posto al piano terra del , a prescindere quindi dal fatto che non vi sia alcun testimone che abbia visto il Parte_3 proprietario lasciare il veicolo nel box.
Del tutto priva del benchè minimo elemento indiziario è poi la deduzione dell'appellante secondo cui non vi sarebbe la prova dello stato in cui versava il veicolo del prima della denuncia di furto. CP_1
Non vi è alcuna ragione logica né è stato allegato un qualche ipotetico interesse dell'assicurato che possa far sospettare che l'autovettura non fosse perfettamente funzionante ed integra prima del furto;
qualsiasi altra differente rappresentazione del fatto presupporrebbe un intento fraudolento del CP_1 solo insinuato dalla che, in ogni caso, dovrebbe essere provato dalla compagnia di assicurazione Pt_1 proprio in applicazione dell'onere probatorio disciplinato dall'art. 2697 c.c.
Le considerazioni svolte dall'appellante consistono in mere illazioni, peraltro screditate dalle emergenze in atti, puntualmente richiamate dal Tribunale. Non può, inoltre, non sottolinearsi, che la prospettazione della è altresì sconfessata dalla circostanza che il non ha ricevuto alcun Pt_1 CP_1 tornaconto dall'evento furtivo: si è ritrovato con una vettura inutilizzabile e antieconomica da riparare, per la quale ha dovuto comunque corrispondere i canoni di leasing fino alla scadenza contrattuale, nonché versare il prezzo relativo al riscatto finale, oltre a dover corrispondere le spese per la custodia e il deposito del relitto fino alla vendita dello stesso.
7.2. Altrettanto infondato è il secondo motivo di gravame. Secondo la prospettazione dell'appellante, dal mancato rilevamento di segni di effrazione o di scasso sulla porta basculante del box e sulla portiera dell'auto, dovrebbe desumersi che l'autovettura sia stata lasciata aperta o con le chiavi in evidenza. Siffatta condotta integrerebbe, in tesi, la violazione delle elementari regole di prudenza e diligenza nella custodia del veicolo che produrrebbe l'inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1900 c.c.
10 La tesi meramente prospettata ma indimostrata, non è condivisibile. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, per integrare l'ipotesi di colpa grave tale da determinare la non operatività della polizza, la condotta negligente dovrebbe essere atta quanto meno ad aggravare il rischio della verificazione dell'evento dannoso.
Nel caso di specie, risulta provato che il veicolo era custodito in un box privato, posizionato all'interno del , quindi in un luogo chiuso e privato. Siffatto accorgimento dimostra la Parte_3 maggiore diligenza del nel custodire il veicolo, senza considerare che la copertura assicurativa CP_1 sarebbe stata comunque operativa anche laddove la vettura fosse stata parcheggiata, purchè chiusa a chiave, sulla pubblica via, e il furto avrebbe dovuto essere comunque indennizzato dalla compagnia assicuratrice.
Inoltre, va evidenziato che le più moderne tecniche di furto non lasciano segni d'effrazione; è notoria l'esistenza di strumenti di sblocco di sistemi di apertura delle auto e di disattivazione degli allarmi, come dimostrano i molteplici fatti di cronaca accaduti anche nel medesimo periodo di riferimento, come attestato dagli articoli di cronaca prodotti dal CP_1
In disparte quanto rilevato dal Tribunale, occorre comunque sottolineare che la colpa grave è un fatto impeditivo dell'obbligazione di versare l'indennizzo pattuito e, pertanto, l'onere probatorio grava sull'assicuratore il quale è tenuto a dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa grave. Nel caso in esame, al contrario, la Compagnia di assicurazione formula soltanto congetture, non supportate da alcun riscontro probatorio.
Il Collegio ritiene, quindi, provati tutti gli elementi costitutivi del fatto da cui scaturisce l'obbligo di indennizzo e cioè l'esistenza del contratto di leasing e del contratto assicurativo ad esso collegato,
l'avvenuto furto dei componenti della vettura, prima integra e funzionante, accaduto nel garage del proprietario (dovendosi escludere che l'auto ridotta a relitto e inamovibile possa essere stata riposta nel box successivamente al furto).
7.3. Con il terzo motivo, la Compagnia di assicurazione contesta la liquidazione dell'indennizzo effettuata dal giudice in relazione agli optionals non di serie che ha addotto essere stati CP_1 installati sull'autovettura.
La doglianza non ha pregio;
devono, infatti, essere indennizzati anche gli optionals nella misura fissata dal Tribunale. Dalla proposta di contratto di locazione finanziaria del veicolo, prodotta dal emerge la dotazione di accessori (cerchi in lega da 21” a 5 razze doppie, CD/DVD Player, CP_1
Meridian Digital Sound System, vetri oscurati, fari matrix led); tale proposta è il documento che contiene la configurazione del veicolo prescelto e trova corrispondenza nel contratto di leasing dell'autoveicolo decritto “con accessori extra”; non solo, la prova testimoniale raccolta in primo grado conferma la presenza degli optionals: in particolare, i testi escussi riferiscono che, al momento
11 del furto, l'auto aveva in dotazione gli accessori extra indicati nello specifico capitolo di prova. Ne consegue che al spetta l'indennizzo anche in relazione a siffatto esborso di denaro. CP_1
Correttamente il Tribunale ha quantificato tale danno in € 5.520,80, utilizzando l'importo riportato nel preventivo di riparazione dell'autovettura, ridotto del trenta per cento in ragione del grado di usura degli accessori, non potendosi condividere l'eccezione dell'appellante in ordine alla minore cifra che il avrebbe pagato per detti optionals al momento della sottoscrizione del contratto di leasing. CP_1
Ed invero, ai fini della corretta liquidazione dell'indennizzo deve essere preso in considerazione il valore di mercato degli accessori al momento del furto (e non l'eventuale offerta vantaggiosa ricevuta al momento dell'acquisto) dal momento che il a quel prezzo li avrebbe dovuti riacquistare. CP_1
7.4. Con il quarto e ultimo motivo la compagnia di assicurazioni censura la sentenza: a) per aver liquidato all'attore € 834,00 per le spese sostenute per l'immatricolazione al momento dell'acquisto del veicolo, sebbene l'art.
3.5 delle condizioni generali di contratto preveda un massimo di € 520,00;
b) per non aver applicato gli scoperti secondo quanto dedotto dalla in primo grado. Pt_1
Il motivo è infondato. Quanto alla prima doglianza, va evidenziato che l'art.
3.5 distingue tra spese per l'immatricolazione del veicolo al momento dell'acquisto, rimborsabili integralmente (nel caso specifico € 834,00), e imposta di proprietà per il periodo non goduto, rimborsabile fino a un massimo di € 520,00, neppure richiesta dall'attore.
Infine, il Tribunale ha fatto corretta applicazione della clausola “Zero franchigia” contenuta nel contratto assicurativo. Infatti, dal contratto di leasing (prodotto sub doc. 2 da risulta che CP_1
l'utilizzatore, per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, era obbligato a sottoscrivere “un'assicurazione che garantisse il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio”; dal contratto sottoscritto dal risulta che questi ha opzionato la seconda CP_1 possibilità, aderendo alla convenzione TOP n. DLI960000002 in essere tra FCA e la
[...]
È evidente la stretta correlazione tra i due contratti, risultante dal fatto che nel contratto Parte_1 di leasing sono puntualmente richiamati i patti e le condizioni dell'assicurazione, tra cui risulta- tra Codic le altre- non solo la copertura per il furto e incendio totale o parziale del veicolo (F/I DL), ma anche l'espressa pattuizione dell'“azzeramento franchigie” al prezzo di € 296,08. La clausola riportata nel contratto di leasing è dunque vincolante per la in quanto il leasing è strettamente Pt_1 collegato all'assicurazione, di cui contiene e stabilisce i patti e le condizioni concordate tra le parti.
L'appello proposto va, quindi, rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00
a € 52.000,00) e dell'attività difensiva espletata, nella complessiva somma di € 8.469,00, di cui €
2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la
12 fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per la condanna della società appellante al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 330/2025, pubblicata in data18.02.2025, così provvede, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello;
- condanna l pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M.
[...]
147/2022 in complessivi € 8.469,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 14.10.2025.
Il Consigliere est. Dott.ssa Isabella Ciriaco
La Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
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