Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 17/04/2026, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01766/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03450/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3450 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Gonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazza Luigi Vittorio Bertarelli, n. 1;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso e notificato in data 3.09.2025, con il quale la Questura di Milano-Ufficio Immigrazione ha dichiarato irricevibile e ha proceduto all'archiviazione dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno spedita tramite kit postale in data 16.04.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa AL AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’odierno ricorso il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Milano ha dichiarato irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dal medesimo presentata, procedendo all’archiviazione della stessa.
2. Si sono costituite le amministrazioni intimate per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 9.10.2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e ha ordinato all’amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente alla luce dei rilievi sollevati nel ricorso e della giurisprudenza ivi richiamata, ritenendo che “ l’amministrazione ha dichiarato irricevibile l’istanza, presentata dal ricorrente, volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in permesso per motivi di lavoro, senza motivare in alcun modo le ragioni poste a fondamento della decisione ”.
4. Con nota depositata in data 8.04.2026, la ricorrente ha dato atto che la Questura di Milano ha disposto la revoca in autotutela del provvedimento impugnato con provvedimento del 20.10.2025 e ha avviato il procedimento finalizzato alla conversione del titolo di soggiorno del ricorrente, chiedendo conseguentemente la dichiarazione della cessata materia del contendere e, comunque, evidenziando il venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 10.04.2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. Rileva preliminarmente il Collegio che la sentenza di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. “ definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio, allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. Detta pronuncia presuppone, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, mentre la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse segue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo ma tale da rendere comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato (cfr., ex multis, Cons. Stato, II, 23-09-2022, n. 8176; id., V, 10-01-2023, n. 302) ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 4.01.2024, n.32).
7. Ciò posto, sulla base delle allegazioni e produzioni documentali del ricorrente non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché il soddisfacimento dell’interesse sostanziale all’ottenimento della conversione del titolo di soggiorno non risulta ancora pienamente soddisfatto in attesa del completamento della procedura da parte dell’amministrazione.
8. Ritenuto, tuttavia, che a fronte della dichiarazione del ricorrente di non aver comunque più interesse alla coltivazione del giudizio in vista di una decisione di merito e della revoca in autotutela dell’atto impugnato, il ricorso può essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AD RU, Presidente
AL AC, Primo Referendario, Estensore
Silvia Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AC | AR AD RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.