Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00247/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2024, proposto da
LE IU, rappresentata e difesa dagli avvocati Arcangela Spenillo e Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sanatorio Triestino S.p.A., non costituito in giudizio;
Per:
- l'accertamento del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all'accesso civico generalizzato esercitato con l'istanza presentata dalla ricorrente volta a conoscere la data in cui il laboratorio convenuto è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR ed il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza;
- la condanna all'ostensione della documentazione suddetta;
- in subordine, laddove fosse ritenuto corretto il rito di cui al 117 cpa, per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente in data 27.6.2024 ha chiesto all’Istituto intimato, ai sensi dell’art. 5 comma 2 Dlgs 33/2013:
“ 1. Quale è stata la data in cui il Vs laboratorio è stato autorizzato a svolgere i test in vitro rt-PCR?
2. Quale è stato il numero dei test in vitro rt-PCR positivi al virus sars cov 2, inviati dal Vs laboratorio alle ASL della Vs Regione, dalla data in cui è stato incluso tra i laboratori autorizzati ad oggi? Precisate ciascuna ASL a cui avete inviato gli esiti dei test in vitro rt-PCR positivi, ciascuna data di invio, e per ciascun invio a ciascuna ASL-ATS, il numero dei test inviati ”.
2. Stante il mancato riscontro alla sua istanza, ha proposto il presente ricorso.
3. L’Istituto intimato non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza camerale del 21.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
In linea generale si premette quanto segue.
Come condivisibilmente affermato, “ Il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio - rigetto formatosi sulla relativa istanza, mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi. In sostanza, il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, potendosi ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere, solo se ne sussistono i presupposti (ex multis, Tar Lazio sez Terza Quater, 23.10.2024 n. 18391).
È stato, inoltre, ritenuto che “ l'Amministrazione non è tenuta, nel caso di istanze di accesso manifestamente onerose, a effettuare un'attività di elaborazione dei dati o documenti richiesti, non essendo previsto un obbligo in tal senso nella normativa vigente … l'istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può pertanto comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta. Tale principio deve essere esteso anche al caso in cui i documenti richiesti già esistono, ma per la mole degli atti richiesti e per i criteri della richiesta, viene imposta all'amministrazione un'attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti che presuppone un'attività preparatoria di elaborazione di dati. Tale principio deve essere esteso anche al caso in cui i documenti richiesti già esistono, ma per la mole degli atti richiesti e per i criteri della richiesta, viene imposta all'amministrazione un'attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti che presuppone un'attività preparatoria di elaborazione di dati ” (Tar Napoli, sez. IV, 28 marzo 2024, n. 2088).
Posti questi principi, è da rilevare che l’oggetto dell’istanza di accesso in questione non attiene ad un documento già formato ed in possesso dell’Amministrazione né tantomeno a dati facilmente estrapolabili da una banca dati.
Come precisato dalla giurisprudenza, “ il motivo preclusivo fondamentale consiste nel rilievo generale secondo cui ciò che viene richiesto non sono documenti già esistenti, ma piuttosto dati e informazioni tali da imporre all’Amministrazione un’attività di elaborazione estranea all’istituto dell’accesso ai documenti ed altresì all’accesso civico “generalizzato”. Al riguardo deve rilevarsi che questa Sezione ha avuto occasione di ribadire che “l’istanza di accesso deve attenere a documentazione già formata dalla pubblica amministrazione destinataria dell’istanza: questa, invero, pone in capo all’Amministrazione un mero dovere di dare (ossia di rendere conoscibile un quid già precostituito), non anche un preliminare dovere di facere (ossia confezionare una documentazione prima inesistente)” (cfr. C. di St. n. 8333/2021)”. (sentenza 6 luglio 2022, n. 9258 e su un caso analogo sentenza n. 9358 del 2022). Anche allorchè si è ritenuto che l’accesso civico c.d. generalizzato possa avere ad oggetto “dati”, oltre che documenti, la Giurisprudenza (Cons. Stato, III, n. 1426 del 2021) ha chiarito che “dal sistema normativo di riferimento si ricava un principio generale che impone una necessaria operazione di bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e l’esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell’Amministrazione, riversando sulla stessa un onere oltremodo gravoso che la sottoporrebbe ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l’economicità e la tempestività della sua azione. Com’è ricavabile – ad esempio - dalla Circolare FOIA n. 2/2017, secondo la quale “l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione... La ragionevolezza della richiesta va valutata tenendo conto dei seguenti criteri: - l’eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti; - le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale; - la rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare” (par. 7, lett. d). La stessa recente pronuncia n. 10/2020 dell’Adunanza plenaria ha riconosciuto la possibilità e la doverosità di respingere richieste di accesso civico “manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, circolare FOIA n. 2/2017, 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi” (Cons. St. sez. III, 14 marzo 2023 n. 2686)” (sentenza di questa Sezione, n. 7105 del 2024)” (Tar Lazio 18391/2024, cit.).
6. Nel caso in esame, la richiesta della ricorrente si inserisce in una vicenda che ha visto l’invio massivo della medesima istanza a tutti i soggetti, pubblici e privati, autorizzati ad effettuare i test SARS-CoV-2 e i cui riferimenti erano stati resi pubblici dalle Regioni e dal Ministero della Salute sui rispettivi siti istituzionali.
7. Alla luce di quanto riportato negli atti che hanno disciplinato le modalità di effettuazione dei test per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, emerge come la richiesta formulata dalla ricorrente al punto n. 1) della istanza di accesso afferisca a “informazioni” che risultavano riportate sui siti istituzionali delle richiamate Amministrazioni regionali o ministeriali, ove erano indicati i laboratori presso cui effettuare i test, non essendo ravvisabile l’adozione di uno specifico atto autorizzatorio, ma essendo necessario l’inserimento in specifici elenchi (che tra l’altro la stessa parte ricorrente allega al ricorso, dimostrando di avere già notizia di quanto richiesto) all’esito di plurime attività di verifica e di invio dei campioni.
Trattandosi pertanto di informazione, “ la stessa esula dall’ambito applicativo dell’accesso civico “generalizzato” siccome disciplinato all’art. 5, commi 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 che delimita espressamente tale istituto “ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” e che in base al disposto di cui all’art. 2 bis, co. 3 del medesimo d.lgs. trova applicazione sempre “limitatamente ai dati e ai documenti” inerenti all'attività di pubblico interesse anche per gli “enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici ” (Tar Lazio 18391/2024, cit.).
8. Quanto ai dati richiesti al punto n. 2) dell’ istanza, quali il numero dei test svolti, la suddivisione per singola ASL e l’indicazione dei test positivi ad essa Azienda inviati, si tratta di dati che richiedono una previa attività di estrapolazione ed elaborazione.
Difatti, per soddisfare la richiesta, il laboratorio dovrebbe ritrovare tutti i dati, anonimizzarli, suddividerli per singola Azienda Sanitaria, estrapolare i risultati positivi e conteggiarli, indicandoli in uno specifico elenco da trasmettere alla ricorrente, con la conseguenza che l’istanza di accesso non è volta a ottenere dati già elaborati in maniera anonima per una finalità di condivisione e di riutilizzo, bensì dati per i quali si richiede una attività di ricerca, estrapolazione e analisi.
9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, in quanto volto ad ottenere “informazioni”, peraltro già disponibili sui siti delle Amministrazioni regionali o nazionali e già noti alla richiedente, o dati tali da imporre all’Amministrazione un’attività di elaborazione estranea all’istituto dell’accesso ai documenti ed altresì all’accesso civico “generalizzato”.
10. In mancanza di costituzione della parte intimata, non si dà luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR VE GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO