Art. 1. Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »; b) all'articolo 27-ter, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »; c) all'articolo 55, primo comma, le parole: « I trasferimenti » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6, del presente decreto nonche' dall' articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , i trasferimenti ». 2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »; b) all'articolo 58, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalita' delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessita' di garantire la continuita' e l'efficacia delle attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' di contrasto e prevenzione della criminalita' e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attivita' strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 , rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , n. 337 e n. 338 »; c) all'articolo 65, il comma 2 e' abrogato; d) all'articolo 67:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: « dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia, istituita » e dopo le parole: «raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: « , con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI) »;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla direzione della Scuola superiore di polizia puo' essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 »;
2) alla rubrica, le parole: « dell'Istituto superiore di polizia » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia ». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.
5. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
6. All' articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , le parole: « dei singoli ruoli » sono sostituite dalle seguenti: « delle carriere e dei ruoli ».
a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »; b) all'articolo 27-ter, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »; c) all'articolo 55, primo comma, le parole: « I trasferimenti » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6, del presente decreto nonche' dall' articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , i trasferimenti ». 2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »; b) all'articolo 58, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalita' delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessita' di garantire la continuita' e l'efficacia delle attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' di contrasto e prevenzione della criminalita' e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attivita' strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 , rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , n. 337 e n. 338 »; c) all'articolo 65, il comma 2 e' abrogato; d) all'articolo 67:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: « dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia, istituita » e dopo le parole: «raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: « , con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI) »;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla direzione della Scuola superiore di polizia puo' essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 »;
2) alla rubrica, le parole: « dell'Istituto superiore di polizia » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia ». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.
5. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
6. All' articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , le parole: « dei singoli ruoli » sono sostituite dalle seguenti: « delle carriere e dei ruoli ».