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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 38241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38241 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SICLARI NATALE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI che si è riportato alla requisitoria depositata, concludendo per l'annullamento con rinvio in relazione al 2° motivo di ricorso, assorbiti il 3° ed il 4° motivo;
rigetto in relazione al 1° motivo di ricorso;
udito il difensore, Avv. ANTONINO PRIOLO, anche in sostituzione orale dell'Avv. UMBERTO ABATE - entrambi del Foro di Reggio Calabria - che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Reggio Calabria ha riformato parzialmente, in punto pena, la sentenza del Tribunale cittadino con cui il 17 settembre 2022 LE IC era stato ritenuto responsabile del reato di usura. La Corte, confermando l'affermazione di responsabilità, aveva proceduto alla riduzione del trattamento sanzionatorio, correggendo un errore di calcolo ed escludendo in concreto l'aumento per la recidiva, pur riconosciuta. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38241 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 18/09/2025 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, formulando quattro motivi e deducendo, con ciascuno di essi, sia violazioni di legge che carenze motivazionali. 2.1 n primo motivo riguarda la corretta qualificazione giuridica del contratto fonte dell'obbligazione ritenuta usuraria. Il tema, che non era stato oggetto di indagine né in primo grado né nell'istruttoria dell'appello, è stato introdotto per mezzo di una memoria del consulente di parte con cui si contestava la qualificazione di mutuo del contratto predetto, dovendosi lo stesso categorizzare, nella prospettiva difensiva, come "altro finanziamento a breve medio o lungo termine", soggetto ad una soglia limite superiore al 18%, con conseguente esclusione della natura usuraria di interessi che, come nel caso concreto, non superino il 10%. 2.2 Con il secondo motivo si contesta, ribadendo l'argomento già formulato con il primo motivo di appello, la sussistenza dell'elemento psicologico necessario ad integrare il reato (dolo generico), per il modesto livello culturale ed intellettuale dell'imputato e per il fatto che costui si è avvalso, affidandovisi, della competenza di un professionista ai fini della redazione di un atto - il contratto di mutuo stipulato con il Vona - di natura complessa e dalle conseguenze non facilmente interpretabili da chi non abbia conoscenze specifiche. 2.3 n terzo ed il quarto motivo, incentrati sul trattamento sanzionatorio, possono essere qui sintetizzati unitariamente. In primo luogo, si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ipotesi basato su una motivazione sincopata, con espressioni preconfezionate e di stile. Analoghe critiche motivazionali vengono mosse avverso l'applicazione della recidiva, in ipotesi basata su un ragionamento formale piuttosto che sulla effettiva analisi dei precedenti. Anche la determinazione della pena base è contestata per l'insufficiente elaborazione motivazionale in relazione ai plurimi parametri dettati dall'art. 133 cod. pen.. Infine, il quarto motivo contesta la legalità della pena accessoria, mantenuta immutata (interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena) nonostante l'abbassamento, al di sotto dei 5 anni, della sanzione principale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento in relazione all'ultimo motivo dedotto, mentre i motivi che precedono (da 1 a 3) sono non consentiti, generici o manifestamente infondati. 2. Il primo motivo, che introduce il tema della qualificazione del contratto oggetto di attenzione in questo procedimento, in quanto generatore di interessi ritenuti usurari, non è consentito, perché non rientra nel perimetro del giudizio di appello ed è stato proposto in questa sede per la prima volta. Occorre infatti evidenziare che la questione sollevata nel ricorso non è stata assolutamente trattata nell'atto di appello, né ha costituito oggetto di una memoria con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. nel corso del giudizio di appello. La qualificazione del contratto è stata trattata esclusivamente in una memoria che la difesa dell'imputato ha prodotto nel corso del giudizio di secondo grado, acquisita dalla Corte "stante il consenso prestato dalla P.G.". Pertanto, il motivo, così come la questione da esso introdotta, costituisce un novum, la cui proposizione in questa sede rappresenta una violazione della catena devolutiva, in spregio al combinato disposto degli artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 cod. proc. pen. in forza del quale non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. In tema, si è stabilito (Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep. 2004, Criscuolo, Rv. 229373 - 01) che le questioni di diritto sostanziale possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione - così venendo meno la preclusione per le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello - sempre che si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento dennolitorio o additivo della Corte costituzionale (Sez. V, 21 luglio 1998, n.4911, Rillo). Nel caso concreto, non ricorrendo le predette condizioni, il motivo non è consentito, tanto più che la valutazione della natura del contratto, implicando l'analisi della volontà delle parti, è preclusa, come ogni accertamento sul fatto, a questa Corte di legittimità. E se è vero che la sentenza impugnata, anziché arrestarsi alla preliminare constatazione (pg. 9) dell'estraneità della doglianza ai motivi d'appello, è entrata in media res, fornendo una risposta sul punto, occorre pur sempre ricordare che 3 ciò non implica assolutamente che quanto non devoluto, possa 'rientrarvi' sol perché il giudice d'appello sia andato praeter quaesitum. Infatti, costituisce principio consolidato che in tale caso vi sia comunque carenza d'interesse all'impugnazione, in quanto l'eventuale accoglimento del motivo di ricorso per Cassazione non potrebbe in alcun caso sortire esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, poiché la questione, in assenza del motivo nell'appello originale, sarebbe comunque destinata a rimanere tardiva, non potendo nemmeno 'rientrare in gioco' attraverso la memoria con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., che presuppone pur sempre un collegamento con i punti della decisione già dedotti nell'atto di appello. 3. Il secondo ed il terzo motivo sono generici e comunque manifestamente infondati giacché, come emerge dall'esame dell'atto di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, delle doglianze presentate alla Corte d'appello. Va però considerato che si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 AR Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3.1 In relazione ai due profili enunciati nei motivi (carenza di prova dell'elemento psicologico doloso;
inadeguatezza della motivazione in ordine al 4 trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle generiche ed all'applicazione della recidiva) la Corte d'appello ha fornito adeguata risposta. Con articolata motivazione, la Corte d'appello affronta il tema dell'elemento psicologico del reato alle pagine 11 e 12, confutando efficacemente la versione difensiva 'riduzionista' che mira a rappresentare l'imputato come 'vittima' del proprio professionista e della propria modesta condizione culturale. Si osserva, da parte del giudice dell'appello, che l'imputato è un imprenditore esperto, del tutto avvezzo a contrattazioni complesse, ed a speculazioni finanziarie (come confermato dalle vicende CC e OR) che non può giustificarsi adducendo l'affidamento nella professionalità altrui (del notaio rogante l'atto), avendo lui stesso determinato entità e modalità degli interessi, né la pretesa insuperabile oscurità della disciplina di settore - peraltro insussistente a fronte di una normativa consolidata e della possibilità di ottenere, con l'ordinaria diligenza e tramite il ricorso ad un consulente, un preliminare vaglio su tale profilo contrattuale -. Quanto agli aspetti sanzionatori, occorre rilevare che nell'atto di appello (i) la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non era stata corredata e supportata da alcuna considerazione o indicazione di circostanze che ne potessero giustificare la meritevolezza mentre (ii) a proposito della recidiva, ci si limitava a segnalarne la facoltatività e la sproporzione rispetto al fatto ed alla personalità dell'imputato. Si tratta quindi di richieste che, fin dall'origine, erano generiche;
per tale ragione, in relazione alla recidiva, non si può ora lamentare l'insufficienza dei presupposti indicati ('la biografia giudiziaria') e della relativa motivazione, posto che in appello ne era stata contestata piuttosto la sproporzione rispetto al fatto. 4. Fondato è, infine, il quarto ed ultimo motivo, posto che la rimodulazione della pena, con la riduzione che ha comportato, avrebbe dovuto imporre l'esclusione dell'interdizione legale per la durata della pena e la sostituzione dell'interdizione perpetua con quella quinquennale, in relazione ai Pubblici Uffici. L'annullamento della sentenza per tale aspetto, in accoglimento del motivo, non comporta tuttavia il rinvio, potendosi procedere alla correzione direttamente in questa sede, ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., nei termini indicati nel dispositivo. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, sostituendo le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai PP. UU. e dell'interdizione legale per la durata della pena con la pena accessoria dell'interdizione dai PP. UU. per la durata di anni cinque. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 18 settembre 2025 Il Consigliere relatore Il Presid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI che si è riportato alla requisitoria depositata, concludendo per l'annullamento con rinvio in relazione al 2° motivo di ricorso, assorbiti il 3° ed il 4° motivo;
rigetto in relazione al 1° motivo di ricorso;
udito il difensore, Avv. ANTONINO PRIOLO, anche in sostituzione orale dell'Avv. UMBERTO ABATE - entrambi del Foro di Reggio Calabria - che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Reggio Calabria ha riformato parzialmente, in punto pena, la sentenza del Tribunale cittadino con cui il 17 settembre 2022 LE IC era stato ritenuto responsabile del reato di usura. La Corte, confermando l'affermazione di responsabilità, aveva proceduto alla riduzione del trattamento sanzionatorio, correggendo un errore di calcolo ed escludendo in concreto l'aumento per la recidiva, pur riconosciuta. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38241 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 18/09/2025 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, formulando quattro motivi e deducendo, con ciascuno di essi, sia violazioni di legge che carenze motivazionali. 2.1 n primo motivo riguarda la corretta qualificazione giuridica del contratto fonte dell'obbligazione ritenuta usuraria. Il tema, che non era stato oggetto di indagine né in primo grado né nell'istruttoria dell'appello, è stato introdotto per mezzo di una memoria del consulente di parte con cui si contestava la qualificazione di mutuo del contratto predetto, dovendosi lo stesso categorizzare, nella prospettiva difensiva, come "altro finanziamento a breve medio o lungo termine", soggetto ad una soglia limite superiore al 18%, con conseguente esclusione della natura usuraria di interessi che, come nel caso concreto, non superino il 10%. 2.2 Con il secondo motivo si contesta, ribadendo l'argomento già formulato con il primo motivo di appello, la sussistenza dell'elemento psicologico necessario ad integrare il reato (dolo generico), per il modesto livello culturale ed intellettuale dell'imputato e per il fatto che costui si è avvalso, affidandovisi, della competenza di un professionista ai fini della redazione di un atto - il contratto di mutuo stipulato con il Vona - di natura complessa e dalle conseguenze non facilmente interpretabili da chi non abbia conoscenze specifiche. 2.3 n terzo ed il quarto motivo, incentrati sul trattamento sanzionatorio, possono essere qui sintetizzati unitariamente. In primo luogo, si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ipotesi basato su una motivazione sincopata, con espressioni preconfezionate e di stile. Analoghe critiche motivazionali vengono mosse avverso l'applicazione della recidiva, in ipotesi basata su un ragionamento formale piuttosto che sulla effettiva analisi dei precedenti. Anche la determinazione della pena base è contestata per l'insufficiente elaborazione motivazionale in relazione ai plurimi parametri dettati dall'art. 133 cod. pen.. Infine, il quarto motivo contesta la legalità della pena accessoria, mantenuta immutata (interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena) nonostante l'abbassamento, al di sotto dei 5 anni, della sanzione principale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento in relazione all'ultimo motivo dedotto, mentre i motivi che precedono (da 1 a 3) sono non consentiti, generici o manifestamente infondati. 2. Il primo motivo, che introduce il tema della qualificazione del contratto oggetto di attenzione in questo procedimento, in quanto generatore di interessi ritenuti usurari, non è consentito, perché non rientra nel perimetro del giudizio di appello ed è stato proposto in questa sede per la prima volta. Occorre infatti evidenziare che la questione sollevata nel ricorso non è stata assolutamente trattata nell'atto di appello, né ha costituito oggetto di una memoria con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. nel corso del giudizio di appello. La qualificazione del contratto è stata trattata esclusivamente in una memoria che la difesa dell'imputato ha prodotto nel corso del giudizio di secondo grado, acquisita dalla Corte "stante il consenso prestato dalla P.G.". Pertanto, il motivo, così come la questione da esso introdotta, costituisce un novum, la cui proposizione in questa sede rappresenta una violazione della catena devolutiva, in spregio al combinato disposto degli artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 cod. proc. pen. in forza del quale non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. In tema, si è stabilito (Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep. 2004, Criscuolo, Rv. 229373 - 01) che le questioni di diritto sostanziale possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione - così venendo meno la preclusione per le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello - sempre che si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento dennolitorio o additivo della Corte costituzionale (Sez. V, 21 luglio 1998, n.4911, Rillo). Nel caso concreto, non ricorrendo le predette condizioni, il motivo non è consentito, tanto più che la valutazione della natura del contratto, implicando l'analisi della volontà delle parti, è preclusa, come ogni accertamento sul fatto, a questa Corte di legittimità. E se è vero che la sentenza impugnata, anziché arrestarsi alla preliminare constatazione (pg. 9) dell'estraneità della doglianza ai motivi d'appello, è entrata in media res, fornendo una risposta sul punto, occorre pur sempre ricordare che 3 ciò non implica assolutamente che quanto non devoluto, possa 'rientrarvi' sol perché il giudice d'appello sia andato praeter quaesitum. Infatti, costituisce principio consolidato che in tale caso vi sia comunque carenza d'interesse all'impugnazione, in quanto l'eventuale accoglimento del motivo di ricorso per Cassazione non potrebbe in alcun caso sortire esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, poiché la questione, in assenza del motivo nell'appello originale, sarebbe comunque destinata a rimanere tardiva, non potendo nemmeno 'rientrare in gioco' attraverso la memoria con motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., che presuppone pur sempre un collegamento con i punti della decisione già dedotti nell'atto di appello. 3. Il secondo ed il terzo motivo sono generici e comunque manifestamente infondati giacché, come emerge dall'esame dell'atto di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, delle doglianze presentate alla Corte d'appello. Va però considerato che si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 AR Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3.1 In relazione ai due profili enunciati nei motivi (carenza di prova dell'elemento psicologico doloso;
inadeguatezza della motivazione in ordine al 4 trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle generiche ed all'applicazione della recidiva) la Corte d'appello ha fornito adeguata risposta. Con articolata motivazione, la Corte d'appello affronta il tema dell'elemento psicologico del reato alle pagine 11 e 12, confutando efficacemente la versione difensiva 'riduzionista' che mira a rappresentare l'imputato come 'vittima' del proprio professionista e della propria modesta condizione culturale. Si osserva, da parte del giudice dell'appello, che l'imputato è un imprenditore esperto, del tutto avvezzo a contrattazioni complesse, ed a speculazioni finanziarie (come confermato dalle vicende CC e OR) che non può giustificarsi adducendo l'affidamento nella professionalità altrui (del notaio rogante l'atto), avendo lui stesso determinato entità e modalità degli interessi, né la pretesa insuperabile oscurità della disciplina di settore - peraltro insussistente a fronte di una normativa consolidata e della possibilità di ottenere, con l'ordinaria diligenza e tramite il ricorso ad un consulente, un preliminare vaglio su tale profilo contrattuale -. Quanto agli aspetti sanzionatori, occorre rilevare che nell'atto di appello (i) la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non era stata corredata e supportata da alcuna considerazione o indicazione di circostanze che ne potessero giustificare la meritevolezza mentre (ii) a proposito della recidiva, ci si limitava a segnalarne la facoltatività e la sproporzione rispetto al fatto ed alla personalità dell'imputato. Si tratta quindi di richieste che, fin dall'origine, erano generiche;
per tale ragione, in relazione alla recidiva, non si può ora lamentare l'insufficienza dei presupposti indicati ('la biografia giudiziaria') e della relativa motivazione, posto che in appello ne era stata contestata piuttosto la sproporzione rispetto al fatto. 4. Fondato è, infine, il quarto ed ultimo motivo, posto che la rimodulazione della pena, con la riduzione che ha comportato, avrebbe dovuto imporre l'esclusione dell'interdizione legale per la durata della pena e la sostituzione dell'interdizione perpetua con quella quinquennale, in relazione ai Pubblici Uffici. L'annullamento della sentenza per tale aspetto, in accoglimento del motivo, non comporta tuttavia il rinvio, potendosi procedere alla correzione direttamente in questa sede, ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., nei termini indicati nel dispositivo. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, sostituendo le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai PP. UU. e dell'interdizione legale per la durata della pena con la pena accessoria dell'interdizione dai PP. UU. per la durata di anni cinque. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 18 settembre 2025 Il Consigliere relatore Il Presid nte