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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21077/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21077/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 16.15 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. DI MASO EMANUELE Parte_1
Per PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE l'avv. Controparte_1
JORIO PAOLO SILVIO, oggi sostituito dall'avv. Crosetti
È altresì presente ai fini della pratica forense la dr.ssa Simonetta Geuna
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa del 26.5.25, comprese le istanze istruttorie.
Il procuratore di parte convenuta si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte in quanto irrilevanti e conclude come da comparsa di costituzione del 7.3.25.
I procuratori discutono la causa e chiedono di essere autorizzati a non presenziare alla lettura del provvedimento. pagina 1 di 7 Il Giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, il Giudice decide la causa come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 2 di 7 N. R.G. 21077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
facente parte del verbale di udienza in data 18.06.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21077/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato presso l'avv. DI MASO EMANUELE che lo rappresenta Parte_1 P.IVA_1
e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliato presso l'avv. JORIO PAOLO SILVIO che lo rappresenta e difende in forza di P.IVA_2
procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - affitto di azienda
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato in data 13.11.2024, propone opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 3692/2024 con cui il Tribunale di Torino le ha ingiunto il pagamento della somma di € 92.720,00 in favore di IQUIDAZIONE GIUDIZIALE CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 7 titolo di canoni di affitto di azienda. Parte_2
Eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire di parte opposta in quanto la declaratoria di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_2
è viziata da nullità; nel merito, contesta la debenza della somma ingiunta in quanto da
[...]
compensare con alcuni pagamenti eseguiti dall'opponente per complessivi € 152.930,01; infine, chiede, in via riconvenzionale, che il Giudice ridetermini l'importo dovuto a titolo di canone d'affitto e che l'opposta sia condannata al pagamento di € 370.000,00 a titolo di risarcimento danni per i due mesi di sospensione dell'attività lavorativa, oltre a € 13.000,00 per il costo di smaltimento del materiale di parte opposta.
La PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_1
eccepisce preliminarmente l'inesistenza dell'atto di citazione in quanto non sottoscritto, con conseguente inammissibilità dell'opposizione. Ancora preliminarmente, eccepisce la tardività dell'opposizione: in particolare, deduce che il giudizio, avendo ad oggetto il contratto di affitto d'azienda, doveva essere introdotto con ricorso;
riconosce che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, ove erroneamente promossa con atto di citazione, può comunque incardinare il giudizio ma solo a condizione che l'iscrizione avvenga entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c. Stante la tardività dell'iscrizione a ruolo, la convenuta chiede che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda.
Ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della procedura ed evidenzia che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della non è stata oggetto di CP_1
impugnazione.
Nel merito contesta i motivi di opposizione e la domanda riconvenzionale;
chiede che quest'ultima sia dichiarata inammissibile in quanto l'accertamento di un credito nei confronti di un fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall.
*
Il Giudice, in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., ha sottoposto alle parti le questioni relative alla validità dell'atto di citazione e alla tempestività dell'opposizione.
All'udienza del 9.4.2025, parte opponente ha dichiarato che l'atto di citazione è regolarmente firmato e che il rito applicabile alla controversia è quello ordinario, anche tenuto conto della domanda pagina 4 di 7 riconvenzionale proposta. Ha inoltre affermato di aver iscritto a ruolo il ricorso in data 22.11.24 mentre la data del 26.11.24 è quella di lavorazione dell'atto da parte della cancelleria. Parte opposta ha insistito nel ritenere inesistente l'atto introduttivo in quanto privo di firma e ha ribadito l'applicabilità del rito locatizio, con conseguente tardività dell'iscrizione a ruolo.
All'esito di tale udienza, il Giudice ha disposto il mutamento del rito, riservando all'esito dell'udienza ex art. 420 c.p.c. ogni statuizione sull'eccepita tardività dell'opposizione.
*
1. ha proposto opposizione al decreto n. 3692/2024 con atto di citazione;
Parte_1
l'oggetto della domanda monitoria è costituito da canoni dovuti in forza di contratto d'affitto d'azienda. Pertanto, confermandosi quanto già rilevato in sede di verifiche preliminari, la causa deve essere trattata con il rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c. Si ribadiscono, sul punto, le osservazioni svolte nell'ordinanza del 29.04.2025.
Inoltre, con riferimento alle difese proposte dall'opponente nella memoria integrativa in relazione all'interpretazione dell'art. 447 bis c.p.c. e all'assenza di beni immobili oggetto del contratto d'affitto, non si condivide tale tesi poiché il chiaro tenore testuale della norma assoggetta al rito del lavoro tutte le controversie in materia di affitto di azienda, indipendentemente dalla composizione del compendio aziendale.
La presente controversia va quindi trattata con il rito locatizio.
2. Sulla base di questo presupposto, occorre ora valutare la tempestività dell'opposizione. Sul punto, va richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, e quindi soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (Cass. civ., sent. 24037/2015).
Il procuratore di parte attrice riferisce nel proprio atto introduttivo che il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo PEC in data 4.10.2024; tale data risulta anche dalla notifica PEC prodotta in formato .eml da parte opposta.
pagina 5 di 7 L'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla
[...]
in data 13.11.2024 ma la causa è stata Controparte_1
iscritta a ruolo solo in data 22.11.2024, come espressamente dichiarato anche dall'opponente all'udienza del 9.04.2025; quindi, oltre il termine ex art. 641 co. 1 c.p.c.
Stante l'accertata tardività, l'opposizione proposta dalla deve essere Parte_1
dichiarata improcedibile;
il decreto ingiuntivo opposto va quindi confermato e dichiarato esecutivo.
3. In riferimento alla domanda riconvenzionale, si osserva quanto segue: la Suprema Corte ha più volte affermato che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità” (Cass.
24156/2018). Tale principio è stato confermato, sotto la vigenza del Codice della crisi d'impresa, da una recente pronuncia dalla giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento al caso in cui la domanda verso la procedura sia proposta attraverso una riconvenzionale: “Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallito, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della L.Fall. (oggi, artt. 201 ss.
c.c.i.i.), deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile …) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria” (Cass. 6714/2025). In definitiva: il principio del necessario accertamento dei crediti verso il fallito in sede endoprocedimentale non subisce deroga nel caso in cui la domanda verso il fallimento (o verso la procedura di liquidazione giudiziale) sia proposta in via riconvenzionale anziché in via principale.
La domanda riconvenzionale proposta nei confronti della
[...]
non è pertanto ammissibile. Controparte_1
pagina 6 di 7 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al Parte_1
D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo aggiornata dal DM 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, decisa su due questioni preliminari, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 2.000
• fase introduttiva € 1.500
• fase decisoria € 2.200
E dunque in totale € 5.700, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3692/2024, così provvede: dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore della Parte_1 [...]
liquidandole in € 5.700, Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21077/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 16.15 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. DI MASO EMANUELE Parte_1
Per PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE l'avv. Controparte_1
JORIO PAOLO SILVIO, oggi sostituito dall'avv. Crosetti
È altresì presente ai fini della pratica forense la dr.ssa Simonetta Geuna
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria integrativa del 26.5.25, comprese le istanze istruttorie.
Il procuratore di parte convenuta si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte in quanto irrilevanti e conclude come da comparsa di costituzione del 7.3.25.
I procuratori discutono la causa e chiedono di essere autorizzati a non presenziare alla lettura del provvedimento. pagina 1 di 7 Il Giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, il Giudice decide la causa come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 2 di 7 N. R.G. 21077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
facente parte del verbale di udienza in data 18.06.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21077/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato presso l'avv. DI MASO EMANUELE che lo rappresenta Parte_1 P.IVA_1
e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), domiciliato presso l'avv. JORIO PAOLO SILVIO che lo rappresenta e difende in forza di P.IVA_2
procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - affitto di azienda
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato in data 13.11.2024, propone opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 3692/2024 con cui il Tribunale di Torino le ha ingiunto il pagamento della somma di € 92.720,00 in favore di IQUIDAZIONE GIUDIZIALE CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 7 titolo di canoni di affitto di azienda. Parte_2
Eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire di parte opposta in quanto la declaratoria di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_2
è viziata da nullità; nel merito, contesta la debenza della somma ingiunta in quanto da
[...]
compensare con alcuni pagamenti eseguiti dall'opponente per complessivi € 152.930,01; infine, chiede, in via riconvenzionale, che il Giudice ridetermini l'importo dovuto a titolo di canone d'affitto e che l'opposta sia condannata al pagamento di € 370.000,00 a titolo di risarcimento danni per i due mesi di sospensione dell'attività lavorativa, oltre a € 13.000,00 per il costo di smaltimento del materiale di parte opposta.
La PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_1
eccepisce preliminarmente l'inesistenza dell'atto di citazione in quanto non sottoscritto, con conseguente inammissibilità dell'opposizione. Ancora preliminarmente, eccepisce la tardività dell'opposizione: in particolare, deduce che il giudizio, avendo ad oggetto il contratto di affitto d'azienda, doveva essere introdotto con ricorso;
riconosce che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, ove erroneamente promossa con atto di citazione, può comunque incardinare il giudizio ma solo a condizione che l'iscrizione avvenga entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c. Stante la tardività dell'iscrizione a ruolo, la convenuta chiede che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda.
Ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della procedura ed evidenzia che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della non è stata oggetto di CP_1
impugnazione.
Nel merito contesta i motivi di opposizione e la domanda riconvenzionale;
chiede che quest'ultima sia dichiarata inammissibile in quanto l'accertamento di un credito nei confronti di un fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall.
*
Il Giudice, in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., ha sottoposto alle parti le questioni relative alla validità dell'atto di citazione e alla tempestività dell'opposizione.
All'udienza del 9.4.2025, parte opponente ha dichiarato che l'atto di citazione è regolarmente firmato e che il rito applicabile alla controversia è quello ordinario, anche tenuto conto della domanda pagina 4 di 7 riconvenzionale proposta. Ha inoltre affermato di aver iscritto a ruolo il ricorso in data 22.11.24 mentre la data del 26.11.24 è quella di lavorazione dell'atto da parte della cancelleria. Parte opposta ha insistito nel ritenere inesistente l'atto introduttivo in quanto privo di firma e ha ribadito l'applicabilità del rito locatizio, con conseguente tardività dell'iscrizione a ruolo.
All'esito di tale udienza, il Giudice ha disposto il mutamento del rito, riservando all'esito dell'udienza ex art. 420 c.p.c. ogni statuizione sull'eccepita tardività dell'opposizione.
*
1. ha proposto opposizione al decreto n. 3692/2024 con atto di citazione;
Parte_1
l'oggetto della domanda monitoria è costituito da canoni dovuti in forza di contratto d'affitto d'azienda. Pertanto, confermandosi quanto già rilevato in sede di verifiche preliminari, la causa deve essere trattata con il rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c. Si ribadiscono, sul punto, le osservazioni svolte nell'ordinanza del 29.04.2025.
Inoltre, con riferimento alle difese proposte dall'opponente nella memoria integrativa in relazione all'interpretazione dell'art. 447 bis c.p.c. e all'assenza di beni immobili oggetto del contratto d'affitto, non si condivide tale tesi poiché il chiaro tenore testuale della norma assoggetta al rito del lavoro tutte le controversie in materia di affitto di azienda, indipendentemente dalla composizione del compendio aziendale.
La presente controversia va quindi trattata con il rito locatizio.
2. Sulla base di questo presupposto, occorre ora valutare la tempestività dell'opposizione. Sul punto, va richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, e quindi soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (Cass. civ., sent. 24037/2015).
Il procuratore di parte attrice riferisce nel proprio atto introduttivo che il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo PEC in data 4.10.2024; tale data risulta anche dalla notifica PEC prodotta in formato .eml da parte opposta.
pagina 5 di 7 L'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla
[...]
in data 13.11.2024 ma la causa è stata Controparte_1
iscritta a ruolo solo in data 22.11.2024, come espressamente dichiarato anche dall'opponente all'udienza del 9.04.2025; quindi, oltre il termine ex art. 641 co. 1 c.p.c.
Stante l'accertata tardività, l'opposizione proposta dalla deve essere Parte_1
dichiarata improcedibile;
il decreto ingiuntivo opposto va quindi confermato e dichiarato esecutivo.
3. In riferimento alla domanda riconvenzionale, si osserva quanto segue: la Suprema Corte ha più volte affermato che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità” (Cass.
24156/2018). Tale principio è stato confermato, sotto la vigenza del Codice della crisi d'impresa, da una recente pronuncia dalla giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento al caso in cui la domanda verso la procedura sia proposta attraverso una riconvenzionale: “Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallito, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della L.Fall. (oggi, artt. 201 ss.
c.c.i.i.), deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile …) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria” (Cass. 6714/2025). In definitiva: il principio del necessario accertamento dei crediti verso il fallito in sede endoprocedimentale non subisce deroga nel caso in cui la domanda verso il fallimento (o verso la procedura di liquidazione giudiziale) sia proposta in via riconvenzionale anziché in via principale.
La domanda riconvenzionale proposta nei confronti della
[...]
non è pertanto ammissibile. Controparte_1
pagina 6 di 7 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al Parte_1
D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo aggiornata dal DM 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, decisa su due questioni preliminari, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 2.000
• fase introduttiva € 1.500
• fase decisoria € 2.200
E dunque in totale € 5.700, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3692/2024, così provvede: dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore della Parte_1 [...]
liquidandole in € 5.700, Controparte_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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