Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 22180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22180 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13466/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13466 del 2022, proposto da
Polisider S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale numero repertorio CU/1325/2022 del 2/08/2022 e numero protocollo CU/71652/2022 del 2/08/2022 di Roma Capitale, notificata alla Polisider S.r.l. a mezzo p.e.c. in data 03/08/2022 e successivamente rinotificata a mezzo messo notificatore in data 22/08/2022, avente ad oggetto: “ immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia degli interventi eseguiti in Roma presso l’area di Via Courmayeur n. 12, palazzina A, piano terra, int. 8, ” consistenti in: cambio di destinazione d’uso da ufficio a residenziale (presenza camera da letto); accorpamento con unità familiare confinante int. 10 (categoria catastale A2); diversa distribuzione degli spazi interni, ex art 14, comma 1, Legge Regionale del Lazio n. 15/2008 e s.m.i. e art. 27, comma 3, d.P.R. n 380/2001 e s.m.i.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa NZ OL e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame viene proposta azione impugnatoria della determinazione dirigenziale - meglio specificata in epigrafe nei suoi estremi - con la quale è stata ordinata la sospensione immediata dell’attività urbanistica-edilizia abusivamente realizzata in Roma, Via Courmayeur n. 12, palazzina A, piano terra, int. 8, e contestualmente comunicato l’avvio del procedimento di disciplina edilizia finalizzato all’adozione dell’ingiunzione a demolire le opere abusive, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 301/2001 e 16 della Legge Regionale del Lazio n. 15/2008.
2. Il Comune di Roma, pure ritualmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 21 novembre 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione dopo avere dato atto a verbale che nessuna parte era presente e che nondimeno il Collegio indicava come questione rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. quella della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
4. Preliminarmente, va dato atto che questo Giudice ritiene di potere porre a fondamento della propria decisione la questione rilevata d’ufficio di cui sopra nel momento in cui di questa possibilità si è dato atto a verbale, anche se in concreto nessuna delle parti era presente all’udienza in cui ciò è avvenuto. In tal senso, depongono due argomenti, l’uno letterale e l’altro logico
4.1 Sotto il profilo letterale, la norma dell’art. 73, comma 3, c.p.a. prevede che una questione siffatta sia semplicemente indicata in udienza dal Giudice, e che di ciò si dia atto a verbale, senza altre formalità. La necessità di darne avviso alle parti con ordinanza e di dar loro un termine per dedurre in proposito è prevista solo per la diversa ipotesi in cui la questione stessa sia rilevata dopo il passaggio in decisione, e non è evidentemente possibile estendere questa formalità, che comporta un apprezzabile aggravio dei tempi del processo, a casi non previsti.
4.2 Sotto il profilo sistematico, l’avviso di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a. ha lo scopo di evitare, per così dire, la sorpresa processuale, ovvero la situazione in cui la parte veda decidere la controversia in modo per essa imprevedibile, perdendo quindi senza propria colpa la possibilità di far valere il proprio punto di vista in proposito. Si deve, però, rilevare che questa logica non sussiste nel momento in cui la parte, ritualmente avvisata, non si presenti all’udienza, accettando quindi il rischio che un avviso siffatto venga pronunciato in sua assenza (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 24/11/2022, n. 10348).
5. Ciò premesso, in considerazione del contenuto del gravato provvedimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse in capo alla Società ricorrente, trattandosi di provvedimento ex se inidoneo a ledere in via definitiva l’interesse edificatorio, posto che l’efficacia delle ordinanze di sospensione lavori è temporalmente limitata, spirando tale efficacia al decorso del quarantacinquesimo giorno dalla loro notificazione, e ciò sia che intervenga successivamente il provvedimento definitivo di demolizione, sia che quest’ultimo non venga adottato, atteso che in ambedue i casi l’ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia.
Difatti, il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all’Autorità comunale dall’art. 27 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e dall’art. 14, comma 3, L. R. del Lazio n. 15/2008, ha natura cautelare, in quanto è teso ad evitare che la prosecuzione dei lavori ritenuti abusivamente realizzati determini un aggravio del danno urbanistico nelle more dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione; discende, pertanto, dalla natura temporanea del relativo provvedimento - volta ad evitare che il destinatario possa essere esposto sine die all’incertezza circa la sussistenza del proprio jus aedificandi - che, allo spirare del termine di quarantacinque giorni dalla sua notificazione, l’ordine in questione perde ogni efficacia e, quindi, portata lesiva, trattandosi di un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo (cautelare) d’impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla Pubblica Amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria entro tale termine di efficacia della sospensione dei lavori ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sezione II, 17/02/2025, n. 1256; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 19 aprile 2018 n. 4341; 9 febbraio 2018 n. 1600; 24 gennaio 2018 n. 895).
Poste tali premesse e tenuto conto che la gravata determinazione è stata adottata in data 2/8/2022 e notificata, una prima volta, a mezzo dell’esibita p.e.c. in data 3/8/2022 e successivamente a mezzo messo notificatore il 22/8/2022, deve rilevarsi che il ricorso, in quanto notificato il 24/10/2022 e depositato in data 14/11/2022, è stato proposto allorquando la determinazione impugnata aveva ormai da tempo perso efficacia, dal che discende che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile in quanto rivolto avverso un provvedimento non più efficace e, come tale, non idoneo a determinare, alla data di notificazione del ricorso, alcuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica di cui parte ricorrente è titolare.
Ed invero, al momento della proposizione del gravame, avvenuta successivamente al decorso del predetto termine, parte ricorrente non avrebbe invero comunque potuto subire alcun nocumento dal gravato provvedimento di sospensione dei lavori, né potrebbe trarre alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento del ricorso, il che comporta l’assenza della necessaria condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
6. Nulla in ordine alle spese del giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OR TO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
NZ OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ OL | OR TO |
IL SEGRETARIO