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Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/02/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di GE, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1398/2019 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avv. TURCO PAOLA MARIA parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, con sede in nella Piazza San CP_1 CP_1
Francesco n. 1, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. LICATA ALESSANDRA P.IVA_1
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il al fine di sentirlo dichiarare responsabile dell'evento verificatosi in data CP_1
12.02.2017 verso le ore 13.30 con conseguente richiesta di condanna in capo al convenuto CP_1 al risarcimento di tutti i danni derivati dall'evento.
L'attore narra che nel giorno e nell'ora del fatto nei pressi della Via Ischia, imboccava la via Nicolò
Paci a bordo del proprio motociclo, allorquando, giunto all'altezza del civico 74/76, a causa di una profonda buca presente sul manto stradale cadeva a terra.
A seguito della caduta l'attore documenta di aver riportato dei danni fisici oltre un danno materiae al proprio ciclomotore.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo viene chiesto,, previo addebito in capo all'Ente locale, un risarcimento di €. 17.618,49 nelle componenti non patrimoniali e patrimoniali.
Si è costituito il respingendo l'addebito di responsabilità nella causazione CP_1 dell'evento e ritenendo che esso sia ascrivibile al comportamento colposo dell'attore nella conduzione del ciclomotore. Viene altresì contestato il quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e sprovvisto di prova.
All'udienza di comparizione le parti, hanno reiterato le rispettive domande ed eccezioni.
Venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e la causa è stata istruita con la prova testimoniale e l'interrogatorio ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento dell'an dell'evento.
Esaurita l'istruzione probatoria e ritenuta matura la causa per la decsione il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo fissata le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decsione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato i rispettivi libelli conclusionali
*** *** ***
Appare opportuno premettere che l'art. 2697 c.c. impone all'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043
c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
In alternativa, se la domanda è azionata ex art. 2051 c.c., l'attore deve unicamente limitarsi a dare la prova del nesso causale tra la res in custodia e il danno, salvo ed impregiudicato il diritto di parte convenuta della prova del caso fortuito.
La causa petendi e il petitum del presente giudizio vanno inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Non appare superfluo ribadire brevemente che la responsabilità ex articolo 2051 c.c., ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
Tale essendo la struttura della responsabilità ex articolo 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode -come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
Ciò posto, questo decidente ritiene che l'espletata prova testimoniale non possa costituire elemento fondante dell'addebito dell'evento in capo all'Ente locale convenuto.
Ed invero dalle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del Testimone_1
30.3.2021, deve ritenersi che la caduta dell'attore sia imputabile al suo comportamento di guida.
Alla specifica domanda a chiarimento rivolta da giudice con riferimento allo stato dei luoghi, il testimone ha dichiarato che la buca posta sulla via Nicolò Paci era situata al centro della carreggiata ed era di notevoli dimensioni (testualmente: …/la buca era localizzata al centro della corsia di marcia del motociclo…/ ricordo che la buca era bella grande;
ricordo che la stessa era profonda. E
l'asfalto era sbriciolato;
ricordo che la strada era malandata, l'asfalto non era nuovo).
Le suddette dichiarazioni trovano riscontro nella produzione fotografica effettuata da parte attrice raffigurante lo stato dei luoghi.
In effetti appare indiscutibile che il tratto di strada in questione sia in condizioni non ottimali;
il manto stradale non è uniforme, l'asfalto si presenta di vecchia fattura, appare degradato e disgregato in vari punti;
la buca è posta al centro della strada rispetto alla percorrenza degli autoveicoli.
Ma vi è di più: il testimone afferma che la buca “ tenuto conto della percorrenza del motociclo si presentava appena all'uscita della curva”. Tale circostanza non è di poco conto ai fini dell'imputazione del danno al comportamento di giuda dell'attore.
Ed invero l'art. 141 del c.d.s. in materie di norme di comportamento, statuisce, al primo comma, che è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Al successivo comma 2 è prescritto che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza e in particolare, al comma 3, deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata e nelle curve.
Ora, anche a voler dare per ammesso che il ciclomotore condotto dall'attore usciva da un tratto curvilineo (ma tale circostanza non è data evincersi dalle foto prodotte in atti) appare evidente che la velocità tenuta nell'occasione non sia stata consona allo stato dei luoghi atteso che l'attore non è riuscito a far fronte alla situazione di pericolo che si è trovato ad affrontare.
Ciò che va valutata, nella specifica situazione di fatto, è la ragionevole prevedibilità di un pericolo imprevisto ma anche la capacità della vittima di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l'evento, per il caso del concretizzarsi del pericolo temuto, dovuto al comportamento imprudente o negligente altrui (nel caso di specie la negligenza si traduce nell'omessa manutenzione della strada).
E' peraltro regola di comune esperienza che le condizioni della rete viaria del comune di così CP_1
come di molti comuni italiani, non sia mantenuta nello stato ottimale al fine di evitare pericoli per l'incolumità di persone e cose.
Si ritiene quindi di aderire a quell'indirizzo che recepisce il c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove, l'esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti.
Sulla scorta delle superiori considerazioni - tenuto conto che nell'ottica della previsione dell'articolo
2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi attribuibili ad una diversa costruzione della responsabilità condotta alla luce del paradigma dell'articolo 2043 c.c.)
– deve ritenersi che la condotta dell'attore integra gli estremi del caso fortuito, ossia presenta caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno in via esclusiva;
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valor dichiarato, dell' attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte e dall'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, il tutto in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M.. n.55/2014.
Che la base di calcolo sia il valore dichiarato resta suffragato dalle pronunce della Suprema Corte
(cfr: Cassazione sezioni unite - sentenza n., 19014/2007 ) ove è dato leggersi che ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese processuali il giudice deve avvalersi del criterio del disputatum restando quello del decisum applicabile nel caso di accoglimento parziale della domanda (in senso analogo vedasi Cons. Stato, Sez. Terza, 3 novembre
2016, n. 4612)
P.Q.M.
Il Tribunale di GE , quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe
Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide: rigetta la domanda di parte attrice
Condanna alla rifusione dei compensi di giudizio a favore di parte convenuta Parte_1 nella misura di €. 3.000,00 oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa CP_1
come per legge
Così deciso in GE 02.02.2024
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di GE, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1398/2019 in materia di Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c.
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avv. TURCO PAOLA MARIA parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, con sede in nella Piazza San CP_1 CP_1
Francesco n. 1, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. LICATA ALESSANDRA P.IVA_1
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il al fine di sentirlo dichiarare responsabile dell'evento verificatosi in data CP_1
12.02.2017 verso le ore 13.30 con conseguente richiesta di condanna in capo al convenuto CP_1 al risarcimento di tutti i danni derivati dall'evento.
L'attore narra che nel giorno e nell'ora del fatto nei pressi della Via Ischia, imboccava la via Nicolò
Paci a bordo del proprio motociclo, allorquando, giunto all'altezza del civico 74/76, a causa di una profonda buca presente sul manto stradale cadeva a terra.
A seguito della caduta l'attore documenta di aver riportato dei danni fisici oltre un danno materiae al proprio ciclomotore.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo viene chiesto,, previo addebito in capo all'Ente locale, un risarcimento di €. 17.618,49 nelle componenti non patrimoniali e patrimoniali.
Si è costituito il respingendo l'addebito di responsabilità nella causazione CP_1 dell'evento e ritenendo che esso sia ascrivibile al comportamento colposo dell'attore nella conduzione del ciclomotore. Viene altresì contestato il quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e sprovvisto di prova.
All'udienza di comparizione le parti, hanno reiterato le rispettive domande ed eccezioni.
Venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e la causa è stata istruita con la prova testimoniale e l'interrogatorio ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento dell'an dell'evento.
Esaurita l'istruzione probatoria e ritenuta matura la causa per la decsione il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo fissata le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decsione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato i rispettivi libelli conclusionali
*** *** ***
Appare opportuno premettere che l'art. 2697 c.c. impone all'attore, che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043
c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
In alternativa, se la domanda è azionata ex art. 2051 c.c., l'attore deve unicamente limitarsi a dare la prova del nesso causale tra la res in custodia e il danno, salvo ed impregiudicato il diritto di parte convenuta della prova del caso fortuito.
La causa petendi e il petitum del presente giudizio vanno inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Non appare superfluo ribadire brevemente che la responsabilità ex articolo 2051 c.c., ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
Tale essendo la struttura della responsabilità ex articolo 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode -come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
Ciò posto, questo decidente ritiene che l'espletata prova testimoniale non possa costituire elemento fondante dell'addebito dell'evento in capo all'Ente locale convenuto.
Ed invero dalle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del Testimone_1
30.3.2021, deve ritenersi che la caduta dell'attore sia imputabile al suo comportamento di guida.
Alla specifica domanda a chiarimento rivolta da giudice con riferimento allo stato dei luoghi, il testimone ha dichiarato che la buca posta sulla via Nicolò Paci era situata al centro della carreggiata ed era di notevoli dimensioni (testualmente: …/la buca era localizzata al centro della corsia di marcia del motociclo…/ ricordo che la buca era bella grande;
ricordo che la stessa era profonda. E
l'asfalto era sbriciolato;
ricordo che la strada era malandata, l'asfalto non era nuovo).
Le suddette dichiarazioni trovano riscontro nella produzione fotografica effettuata da parte attrice raffigurante lo stato dei luoghi.
In effetti appare indiscutibile che il tratto di strada in questione sia in condizioni non ottimali;
il manto stradale non è uniforme, l'asfalto si presenta di vecchia fattura, appare degradato e disgregato in vari punti;
la buca è posta al centro della strada rispetto alla percorrenza degli autoveicoli.
Ma vi è di più: il testimone afferma che la buca “ tenuto conto della percorrenza del motociclo si presentava appena all'uscita della curva”. Tale circostanza non è di poco conto ai fini dell'imputazione del danno al comportamento di giuda dell'attore.
Ed invero l'art. 141 del c.d.s. in materie di norme di comportamento, statuisce, al primo comma, che è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Al successivo comma 2 è prescritto che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza e in particolare, al comma 3, deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata e nelle curve.
Ora, anche a voler dare per ammesso che il ciclomotore condotto dall'attore usciva da un tratto curvilineo (ma tale circostanza non è data evincersi dalle foto prodotte in atti) appare evidente che la velocità tenuta nell'occasione non sia stata consona allo stato dei luoghi atteso che l'attore non è riuscito a far fronte alla situazione di pericolo che si è trovato ad affrontare.
Ciò che va valutata, nella specifica situazione di fatto, è la ragionevole prevedibilità di un pericolo imprevisto ma anche la capacità della vittima di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l'evento, per il caso del concretizzarsi del pericolo temuto, dovuto al comportamento imprudente o negligente altrui (nel caso di specie la negligenza si traduce nell'omessa manutenzione della strada).
E' peraltro regola di comune esperienza che le condizioni della rete viaria del comune di così CP_1
come di molti comuni italiani, non sia mantenuta nello stato ottimale al fine di evitare pericoli per l'incolumità di persone e cose.
Si ritiene quindi di aderire a quell'indirizzo che recepisce il c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove, l'esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti.
Sulla scorta delle superiori considerazioni - tenuto conto che nell'ottica della previsione dell'articolo
2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi attribuibili ad una diversa costruzione della responsabilità condotta alla luce del paradigma dell'articolo 2043 c.c.)
– deve ritenersi che la condotta dell'attore integra gli estremi del caso fortuito, ossia presenta caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno in via esclusiva;
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valor dichiarato, dell' attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte e dall'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, il tutto in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M.. n.55/2014.
Che la base di calcolo sia il valore dichiarato resta suffragato dalle pronunce della Suprema Corte
(cfr: Cassazione sezioni unite - sentenza n., 19014/2007 ) ove è dato leggersi che ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese processuali il giudice deve avvalersi del criterio del disputatum restando quello del decisum applicabile nel caso di accoglimento parziale della domanda (in senso analogo vedasi Cons. Stato, Sez. Terza, 3 novembre
2016, n. 4612)
P.Q.M.
Il Tribunale di GE , quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe
Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide: rigetta la domanda di parte attrice
Condanna alla rifusione dei compensi di giudizio a favore di parte convenuta Parte_1 nella misura di €. 3.000,00 oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa CP_1
come per legge
Così deciso in GE 02.02.2024
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca