TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13301/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429, primo comma, c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Foti e dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annalisa Buccino presso lo studio dei quali in Milano Viale Martini n. 9 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
C.F. e P. IVA: CP_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
*
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 e ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 ha evocato in giudizio il datore di lavoro chiedendo al Tribunale l'accoglimento CP_1
delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le retribuzioni di ottobre 2024 fino al
13 del mese, ratei 13ma mensilità, TFR e spettanze di fine rapporto come meglio quantificate in narrativa e per tutti i motivi indicati e per l'effetto
pagina 1 di 4 2) Condannare la società C.F. e P. IVA: con sede legale in Pomezia CP_1 P.IVA_1
(RM) - Piazzale Della Stazione S.N.C. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.892,63 di cui € 4.149,98 a titolo di TFR, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al residuo lavoro supplementare non corrisposto nei mesi di giugno, luglio e settembre 2024 come meglio quantificati in narrativa e per l'effetto
4) Condannare la società C.F. e P. IVA: con sede legale in Pomezia CP_1 P.IVA_1
(RM) - Piazzale Della Stazione S.N.C. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 242,50 a titolo di lavoro supplementare, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.
Il Giudice, autorizzato il deposito delle buste paga di ottobre e novembre 2024 su richiesta di parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.4.2025 ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve darsi atto che il procuratore della ricorrente, all'udienza del 9.4.2024, ha rinunciato alle pretese creditorie derivanti dall'accertamento dello svolgimento di lavoro supplementare.
Ciò detto, per quel che rileva ai fini della decisione, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stata assunta dalla convenuta presso il punto vendita di Milano Corso Genova 20, con contratto a tempo indeterminato full-time inquadramento nel livello C2 ccnl Terziario commercio anpit in qualità di cassiera e addetta vendita, poi trasformato, a partire dal 1.1.2023 in contratto part-time verticale a 24 ore settimanali (doc. 2 ric.);
- di essere rimasta dipendente della società convenuta sino al 13 ottobre 2024, data in cui avevano efficacia le sue dimissioni volontarie rassegnate in data 3.10.2024. (doc. 3 ric.);
- di non aver ricevuto le buste paga di ottobre e novembre 2024 e di aver pertanto presentato il ricorso al fine di veder accertare e veder condannare la società al pagamento delle competenze per i 13 giorni di lavoro svolti nel mese di ottobre 2024, pari ad € 495,04 (€ 38,08 * 13 giorni) e le spettanze di fine rapporto non ancora liquidate, pari ad € 1.247,61 quantificate, sulla scorta dell'ultima busta paga di settembre 2024.
pagina 2 di 4 Come detto, all'udienza del 9.4.2025 parte ricorrente ha dato atto di aver nel mentre ricevuto dalla società le buste paga che sono state quindi prodotte in atti per l'importo lordo di euro 1.712,57 per ottobre 2024 (doc. 10 ric.) e per l'importo lordo di euro 4.043,87 come da busta paga del novembre
2024 a titolo di spettanze di fine rapporto, cfr. doc. 11 ric.).
La ricorrente ha chiesto quindi la condanna della società al pagamento in suo favore delle somme come da buste paga prodotte in atti.
*
Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (buste paga, CU 2024, CCNL e i conteggi).
La convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pagina 3 di 4 prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto.
Anzi, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Spetta, quindi, alla parte attrice l'importo complessivo lordo di euro 5.756,44.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro CP_1
5.756,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che CP_1
determina in euro 2.109,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano, il 10 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429, primo comma, c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Foti e dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annalisa Buccino presso lo studio dei quali in Milano Viale Martini n. 9 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
C.F. e P. IVA: CP_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
*
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 e ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 ha evocato in giudizio il datore di lavoro chiedendo al Tribunale l'accoglimento CP_1
delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le retribuzioni di ottobre 2024 fino al
13 del mese, ratei 13ma mensilità, TFR e spettanze di fine rapporto come meglio quantificate in narrativa e per tutti i motivi indicati e per l'effetto
pagina 1 di 4 2) Condannare la società C.F. e P. IVA: con sede legale in Pomezia CP_1 P.IVA_1
(RM) - Piazzale Della Stazione S.N.C. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.892,63 di cui € 4.149,98 a titolo di TFR, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al residuo lavoro supplementare non corrisposto nei mesi di giugno, luglio e settembre 2024 come meglio quantificati in narrativa e per l'effetto
4) Condannare la società C.F. e P. IVA: con sede legale in Pomezia CP_1 P.IVA_1
(RM) - Piazzale Della Stazione S.N.C. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 242,50 a titolo di lavoro supplementare, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.
Il Giudice, autorizzato il deposito delle buste paga di ottobre e novembre 2024 su richiesta di parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 10.4.2025 ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve darsi atto che il procuratore della ricorrente, all'udienza del 9.4.2024, ha rinunciato alle pretese creditorie derivanti dall'accertamento dello svolgimento di lavoro supplementare.
Ciò detto, per quel che rileva ai fini della decisione, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere stata assunta dalla convenuta presso il punto vendita di Milano Corso Genova 20, con contratto a tempo indeterminato full-time inquadramento nel livello C2 ccnl Terziario commercio anpit in qualità di cassiera e addetta vendita, poi trasformato, a partire dal 1.1.2023 in contratto part-time verticale a 24 ore settimanali (doc. 2 ric.);
- di essere rimasta dipendente della società convenuta sino al 13 ottobre 2024, data in cui avevano efficacia le sue dimissioni volontarie rassegnate in data 3.10.2024. (doc. 3 ric.);
- di non aver ricevuto le buste paga di ottobre e novembre 2024 e di aver pertanto presentato il ricorso al fine di veder accertare e veder condannare la società al pagamento delle competenze per i 13 giorni di lavoro svolti nel mese di ottobre 2024, pari ad € 495,04 (€ 38,08 * 13 giorni) e le spettanze di fine rapporto non ancora liquidate, pari ad € 1.247,61 quantificate, sulla scorta dell'ultima busta paga di settembre 2024.
pagina 2 di 4 Come detto, all'udienza del 9.4.2025 parte ricorrente ha dato atto di aver nel mentre ricevuto dalla società le buste paga che sono state quindi prodotte in atti per l'importo lordo di euro 1.712,57 per ottobre 2024 (doc. 10 ric.) e per l'importo lordo di euro 4.043,87 come da busta paga del novembre
2024 a titolo di spettanze di fine rapporto, cfr. doc. 11 ric.).
La ricorrente ha chiesto quindi la condanna della società al pagamento in suo favore delle somme come da buste paga prodotte in atti.
*
Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti (buste paga, CU 2024, CCNL e i conteggi).
La convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pagina 3 di 4 prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto.
Anzi, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Spetta, quindi, alla parte attrice l'importo complessivo lordo di euro 5.756,44.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro CP_1
5.756,44, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che CP_1
determina in euro 2.109,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano, il 10 aprile 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
pagina 4 di 4