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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/07/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1028 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, promossa da:
(P. IVA: ), con sede legale in Firenze, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gambi e dall'Avv. Cataldo Tarricone, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) e (C.F.: _2 C.F._1 Controparte_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. , come C.F._2 Controparte_3
da mandato in atti;
APPELLATI
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 20.06.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ Con atto di citazione del 12.06.2019 regolarmente notificato il sig _2
conveniva in giudizio la per sentir per sentir accogliere nei suoi Controparte_1
confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle
clausole di determinazione dell'interesse ultralegale contenute nel contratto di
finanziamento / credito revolving de quo ex art.1418 e 1419 2° co c.c. singolarmente e/o
complessivamente considerate , per tutto quanto in premessa, nonché l'illegittimità degli
addebiti di oneri , spese e competenze non pattuite;
2) accertare e dichiarare, anche
all'esito di indagine contabile, il saldo dare- avere tra le parti ai sensi degli artt.1339 e
1419 2 co.c.c. in regime di nessun interesse, ai sensi dell'art.1815 2 co c.c. nell'ipotesi di
accertata violazione della legge 108/1996 e in via gradata in regime di tasso dell'interesse
ai sensi dell'art.117 comma 7 d.lgs 1.settembre 1993 n.385 da calcolarsi in ogni caso ad
interesse semplice ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.820 3 co.c.c. e 821 3 co
c.c. 3) per lo effetto condannare e/o chi di ragione alla rettifica delle CP_1
illegittime annotazioni a debito effettuate sul conto di cui in premessa e al pagamento in
Co favore del sig. della somma di €.963,34 o quella diversa, maggiore o minore che
dovesse emergere in corso di corso di causa, per tutto quanto in premessa;
4) accertare e
Co dichiarare altresì, il diritto del sig. ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali subiti a causa della illegittima segnalazione a sistemi di informazione
creditizia da parte di , per tutto quanto in premessa;
5) per lo effetto, CP_1
condannare e/o chi di ragione al pagamento in favore dell'odierno istante a CP_1
tale titolo della ulteriore somma che codesto ill.mo Giudice adito vorrà da determinare pag. 2/10 anche in via equitativa. 6) il tutto in ogni caso entro il limite di €.26.000,00= con vittoria di
spese e competenze.
Esponeva parte attrice di aver concluso in data 26 novembre 1996 con Controparte_1
il contratto di finanziamento / credito revolving n.20031667957601 di aver richiesto
[...]
in data 14.06.2018 alla copia della documentazione inerente alle linee di Controparte_1
credito concesse e la rendicontazione dei rapporti dare avere, con indicazione delle quote
versate a titolo di capitale e quelle corrisposte a titolo di interessi.
In riscontro la gli inviava copia del contratto di credito al consumo Controparte_1
sottoscritto il 05.08.1996 ed estraneo al contratto n. 20031667957601 dove non risulta
alcuna specifica pattuizione sugli interessi attivi e passivi né sulla metodologia di
capitalizzazione, né vi era accordo sulle valute.
Si costituiva in giudizio la Finanziaria convenuta la quale contestava tutto quanto dedotto e
rilevato, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in
diritto. Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al
pagamento della somma di €.5.245,90 oltre interessi di mora dal 12.11.20218, con vittoria
di spese e competenze di lite.”
§ 1.1
Con sentenza n. 1696 del 8.06.2022, il tribunale di Lecce ha accolto parzialmente la domanda attorea e, previa riqualificazione del rapporto contrattuale come finanziamento personale – solo apparentemente finalizzato all'acquisto rateale di un telefono cellulare – ha accertato la natura usuraria degli interessi passivi pattuiti;
ha applicato la capitalizzazione semplice, i tassi sostitutivi BOT e le date valuta delle operazioni registrate in estratto conto;
all'esito, ha dichiarato tenuto a versare a la somma _2 Controparte_1
pag. 3/10 di € 587,67 oltre interessi legali, dalla data del 23.05.2018 fino al soddisfo;
ha compensato
50% delle spese di lite ed ha condannato la finanziaria convenuta a pagare, in favore dell'attore, il restante 50% liquidato in € 1.500,00; ha posto le spese di CTU a carico di ha rigettato la domanda riconvenzionale. CP_1
§ 2.
Avverso detta decisione, la società ha proposto appello e ha Controparte_1
chiesto, in riforma della sentenza impugnata:
- il rigetto di tutte le domande attoree;
- la condanna di al pagamento della somma di € 5.245,90, oltre ad interessi di _2
mora dal 12.10.2018, già domandata in via riconvenzionale;
- la condanna di e/o l'avv. , quale procuratrice antistataria, _2 Controparte_3
alla restituzione di € 2.050,94, oltre interessi, con decorrenza dal pagamento delle spese di lite, eseguite in ottemperanza alla sentenza impugnata;
- il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio e e hanno chiesto il rigetto _2 Controparte_3
dell'appello, con vittoria di spese.
In data 10.07.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su cinque motivi.
pag. 4/10 § 3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe Controparte_1
errato a sdoppiare i contratti, ritenendo che fosse stato stipulato un primo contratto siglato nel 1996 per l'acquisto a rate di un cellulare e un secondo contratto, quello di apertura della linea di credito, acceso nel 1999;
ad avviso dell'appellante, invece, il primo giudice avrebbe dovuto osservare che il contratto di apertura di credito (espressamente qualificato come revolving), era stato sottoscritto -
contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento per l'acquisto rateale di un cellulare –
sin dal 5.08.1996, sebbene l'affidamento fosse stato utilizzato in concreto a partire dal 1999;
- in ragione di ciò, le condizioni di apertura di credito non dovevano essere comunicate all'appellato in quanto già riportate nel contratto;
- non sussisteva alcuna periodicità, né
produzione di interessi attivi;
i tassi di interesse applicati e le spese di tenuta conto erano quelli espressamente convenuti.
Il motivo è fondato.
Dalla copia del contratto di finanziamento in atti (doc. 1 – fascicolo di primo grado di parte
Con appellante), si evince chiaramente che il sig. ha sottoscritto un unico contratto di finanziamento con concessione di apertura di credito, utilizzabile mediante carta magnetizzata, in data 5.08.1996. Il suddetto contratto contiene un riquadro, sufficientemente leggibile, che prevede espressamente la facoltà della finanziaria di rilasciare una carta di credito cd. revolving per l'apertura di una linea di credito alle condizioni economiche ivi indicate: importo massimo di lire 3.000.000, da restituire in rate minime mensili pari al 5%
del suddetto importo, comprensive degli interessi (calcolati al tasso del 2,07% mensile;
TAN = 24,84%9) nonché del premio assicurativo (pari all'1,73% del rimborso minimo mensile) in caso di adesione all'assicurazione e delle spese di estratto conto pari a lire 4.300
pag. 5/10 comprensive di imposta di bollo.
ha attivato la carta iniziando ad utilizzarla quasi tre anni dopo la _2
sottoscrizione del contratto, come può evincersi dalle movimentazioni dell'estratto conto in atti (doc. 2 estratto conto – fascicolo di primo grado dell'appellato; doc. 4 estratto conto –
fascicolo primo grado dell'appellante); non è sostenibile che ciò sia accaduto inconsapevolmente, per ignoranza delle condizioni esplicitate nel documento contrattuale regolarmente sottoscritto (in una con le condizioni generali richiamate ed allegate).
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il Controparte_1
tribunale avrebbe errato nel ritenere usurari i tassi di interesse passivi originariamente convenuti;
ha sostenuto, in particolare, che: - alla data della sottoscrizione del contratto
(agosto 1996) non era ancora stata pubblicata la prima indicazione sui tassi soglia di riferimento, avvenuta solo nel marzo 1997 per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 1996; -
comunque, erano state erroneamente considerate mensilità successive a quella di sottoscrizione del contratto, dando valore all'usura sopravvenuta, di per sé irrilevante;
- il ctu aveva inoltre incongruamente indicato quale tasso soglia quello relativo ai “crediti personali ed altri finanziamenti effettuati alle famiglie dalle banche”, anziché il tasso-soglia relativo alla categoria “credito finalizzato all'acquisto rateale” nel quale sono comprese le
“carte di credito revolving”.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie, non è applicabile la disciplina antiusura introdotta dalla L. n. 108/1996;
infatti, anche se tale normativa è entrata in vigore prima della sottoscrizione del contratto oggetto di giudizio, le rilevazioni trimestrali del teg medio degli interessi ai fini dell'usura
(ai sensi degli artt. 2 e art. 3 L. n. 108/1996) sono state pubblicate per la prima volta nel pag. 6/10 marzo del 1997 per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 1996, quindi successivamente al rapporto contrattuale contestato;
dunque, fino alla pubblicazione di cui al comma 1,
dell'articolo 2 L. n. 108/1996, al più, poteva trovare applicazione l'art. 644 c.p., i cui presupposti ed elementi costitutivi non sono stati né allegati, né provati dall'attore in primo grado.
Di conseguenza, nessuna sanzione civile avrebbe dovuto essere irrogata dal tribunale.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il tribunale Controparte_1
avrebbe errato nel ritenere applicabile la disciplina prevista dall'art. 117 TUB e il tasso sostitutivo BOT per il ricalcolo del dare/avere.
Il motivo è fondato.
È orientamento consolidato della suprema corte quello per cui “ in materia di contratti
bancari, in effetti, l'indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi
convenzionali dev'essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi,
facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del
TUB, il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419,
comma 2°, e 1339 c.c.), dev'essere riconosciuto dal giudice anche d'ufficio, a prescindere
dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte” (cass. civ., sez. I, ord., n. 20801
del 25 luglio 2024).
Nel caso in esame, invece, non sussiste alcuna violazione dell'art. 117 TUB da parte della posto che, come affermato al punto 3.1., il contratto del 5.08.1996 indica CP_1
espressamente tassi di interesse, spese e condizioni contrattuali sia del finanziamento sia dell'apertura di credito con carta magnetica e tale esplicita e determinata pattuizione permette di escludere che, nella specie sia applicabile l'art. 117 TUB ed il tasso sostitutivo pag. 7/10 ivi previsto.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale Controparte_1
avrebbe errato nel quantificare il debito dell'appellato, confidando nei calcoli eseguiti dal
CTU; ha insistito affinchè la residua posizione debitoria fosse invece determinata in accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il motivo è fondato.
La corte ritiene che la quantificazione del debito, in misura di € 587,64 a carico di _2
, effettuata dal CTU e fatta propria dal primo giudice, non sia corretta a
[...] Per_1
causa degli errori tecnico-giuridici evidenziati nei precedenti paragrafi. E' invece provata documentalmente la domanda riconvenzionale di dell'importo di € 5.245,90 CP_1
(oltre ad interessi di mora dal 12.11.2018, data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora), come risulta dall'estratto conto prodotto dalla società finanziaria (doc. 4 – fascicolo di primo grado di parte appellante).
§ 4.5
Con il quinto motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale Controparte_1
avrebbe errato a distribuire il carico delle spese di lite;
alla luce dei motivi d'appello, ha chiesto che, previa riforma anche del capo sulle spese, l'avv. fosse condannata, in CP_3
proprio, a restituire le somme ricevute dalla finanziaria, a titolo di spese legali, in qualità di antistataria, in esecuzione della sentenza appellata.
Il motivo è fondato.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna di al pagamento _2
delle spese processuali del doppio grado, in ragione della sua soccombenza.
Quanto all'obbligo di restituzione delle somme corrisposte da all'avv. CP_1 CP_3
pag. 8/10 , nella sua qualità di antistataria, la giurisprudenza della suprema corte è pacifica CP_3
nel ritenere che l'avvocato antistatario possa essere citato in appello (senza divenirne parte)
per ottenere la ripetizione di quanto a lui versato a titolo di spese legali, in caso di successo dell'appello (così cass.civ.sez.VI, ord. 24.2.2022 n. 6225: “l'avvocato antistatario è
legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a
titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata”).
P.Q.M.
la corte,
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
accerta che il credito di nei confronti di ammonta ad Controparte_1 _2
€ 5.249,90, oltre gli interessi di mora dal 12.11.2018;
condanna al pagamento dell'importo di € 5.249,90 in favore di _2 CP_1
oltre gli interessi di mora dal 12.11.2018 al saldo;
[...]
condanna l'avv. alla restituzione di quanto versatole da Controparte_3 CP_1
in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorato degli interessi legali dal
[...]
pagamento (4.10.2022) sino al saldo;
condanna al pagamento a favore di delle spese _2 Controparte_1
processuali del doppio grado di giudizio che liquida - per il giudizio di primo grado - in €
1.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, e per il grado di appello in € 355,50 per spese ed € 1.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; pone definitivamente a carico degli appellati, in solido, le spese di consulenza tecnica;
pone definitivamente a carico di le spese per CTU;
_2
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22.7.2025
pag. 9/10 il Consigliere estensore dr.ssa Carolina Elia
il Presidente
dr. Riccardo Mele
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1028 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, promossa da:
(P. IVA: ), con sede legale in Firenze, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gambi e dall'Avv. Cataldo Tarricone, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) e (C.F.: _2 C.F._1 Controparte_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. , come C.F._2 Controparte_3
da mandato in atti;
APPELLATI
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 20.06.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ Con atto di citazione del 12.06.2019 regolarmente notificato il sig _2
conveniva in giudizio la per sentir per sentir accogliere nei suoi Controparte_1
confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle
clausole di determinazione dell'interesse ultralegale contenute nel contratto di
finanziamento / credito revolving de quo ex art.1418 e 1419 2° co c.c. singolarmente e/o
complessivamente considerate , per tutto quanto in premessa, nonché l'illegittimità degli
addebiti di oneri , spese e competenze non pattuite;
2) accertare e dichiarare, anche
all'esito di indagine contabile, il saldo dare- avere tra le parti ai sensi degli artt.1339 e
1419 2 co.c.c. in regime di nessun interesse, ai sensi dell'art.1815 2 co c.c. nell'ipotesi di
accertata violazione della legge 108/1996 e in via gradata in regime di tasso dell'interesse
ai sensi dell'art.117 comma 7 d.lgs 1.settembre 1993 n.385 da calcolarsi in ogni caso ad
interesse semplice ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.820 3 co.c.c. e 821 3 co
c.c. 3) per lo effetto condannare e/o chi di ragione alla rettifica delle CP_1
illegittime annotazioni a debito effettuate sul conto di cui in premessa e al pagamento in
Co favore del sig. della somma di €.963,34 o quella diversa, maggiore o minore che
dovesse emergere in corso di corso di causa, per tutto quanto in premessa;
4) accertare e
Co dichiarare altresì, il diritto del sig. ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali subiti a causa della illegittima segnalazione a sistemi di informazione
creditizia da parte di , per tutto quanto in premessa;
5) per lo effetto, CP_1
condannare e/o chi di ragione al pagamento in favore dell'odierno istante a CP_1
tale titolo della ulteriore somma che codesto ill.mo Giudice adito vorrà da determinare pag. 2/10 anche in via equitativa. 6) il tutto in ogni caso entro il limite di €.26.000,00= con vittoria di
spese e competenze.
Esponeva parte attrice di aver concluso in data 26 novembre 1996 con Controparte_1
il contratto di finanziamento / credito revolving n.20031667957601 di aver richiesto
[...]
in data 14.06.2018 alla copia della documentazione inerente alle linee di Controparte_1
credito concesse e la rendicontazione dei rapporti dare avere, con indicazione delle quote
versate a titolo di capitale e quelle corrisposte a titolo di interessi.
In riscontro la gli inviava copia del contratto di credito al consumo Controparte_1
sottoscritto il 05.08.1996 ed estraneo al contratto n. 20031667957601 dove non risulta
alcuna specifica pattuizione sugli interessi attivi e passivi né sulla metodologia di
capitalizzazione, né vi era accordo sulle valute.
Si costituiva in giudizio la Finanziaria convenuta la quale contestava tutto quanto dedotto e
rilevato, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in
diritto. Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al
pagamento della somma di €.5.245,90 oltre interessi di mora dal 12.11.20218, con vittoria
di spese e competenze di lite.”
§ 1.1
Con sentenza n. 1696 del 8.06.2022, il tribunale di Lecce ha accolto parzialmente la domanda attorea e, previa riqualificazione del rapporto contrattuale come finanziamento personale – solo apparentemente finalizzato all'acquisto rateale di un telefono cellulare – ha accertato la natura usuraria degli interessi passivi pattuiti;
ha applicato la capitalizzazione semplice, i tassi sostitutivi BOT e le date valuta delle operazioni registrate in estratto conto;
all'esito, ha dichiarato tenuto a versare a la somma _2 Controparte_1
pag. 3/10 di € 587,67 oltre interessi legali, dalla data del 23.05.2018 fino al soddisfo;
ha compensato
50% delle spese di lite ed ha condannato la finanziaria convenuta a pagare, in favore dell'attore, il restante 50% liquidato in € 1.500,00; ha posto le spese di CTU a carico di ha rigettato la domanda riconvenzionale. CP_1
§ 2.
Avverso detta decisione, la società ha proposto appello e ha Controparte_1
chiesto, in riforma della sentenza impugnata:
- il rigetto di tutte le domande attoree;
- la condanna di al pagamento della somma di € 5.245,90, oltre ad interessi di _2
mora dal 12.10.2018, già domandata in via riconvenzionale;
- la condanna di e/o l'avv. , quale procuratrice antistataria, _2 Controparte_3
alla restituzione di € 2.050,94, oltre interessi, con decorrenza dal pagamento delle spese di lite, eseguite in ottemperanza alla sentenza impugnata;
- il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio e e hanno chiesto il rigetto _2 Controparte_3
dell'appello, con vittoria di spese.
In data 10.07.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su cinque motivi.
pag. 4/10 § 3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe Controparte_1
errato a sdoppiare i contratti, ritenendo che fosse stato stipulato un primo contratto siglato nel 1996 per l'acquisto a rate di un cellulare e un secondo contratto, quello di apertura della linea di credito, acceso nel 1999;
ad avviso dell'appellante, invece, il primo giudice avrebbe dovuto osservare che il contratto di apertura di credito (espressamente qualificato come revolving), era stato sottoscritto -
contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento per l'acquisto rateale di un cellulare –
sin dal 5.08.1996, sebbene l'affidamento fosse stato utilizzato in concreto a partire dal 1999;
- in ragione di ciò, le condizioni di apertura di credito non dovevano essere comunicate all'appellato in quanto già riportate nel contratto;
- non sussisteva alcuna periodicità, né
produzione di interessi attivi;
i tassi di interesse applicati e le spese di tenuta conto erano quelli espressamente convenuti.
Il motivo è fondato.
Dalla copia del contratto di finanziamento in atti (doc. 1 – fascicolo di primo grado di parte
Con appellante), si evince chiaramente che il sig. ha sottoscritto un unico contratto di finanziamento con concessione di apertura di credito, utilizzabile mediante carta magnetizzata, in data 5.08.1996. Il suddetto contratto contiene un riquadro, sufficientemente leggibile, che prevede espressamente la facoltà della finanziaria di rilasciare una carta di credito cd. revolving per l'apertura di una linea di credito alle condizioni economiche ivi indicate: importo massimo di lire 3.000.000, da restituire in rate minime mensili pari al 5%
del suddetto importo, comprensive degli interessi (calcolati al tasso del 2,07% mensile;
TAN = 24,84%9) nonché del premio assicurativo (pari all'1,73% del rimborso minimo mensile) in caso di adesione all'assicurazione e delle spese di estratto conto pari a lire 4.300
pag. 5/10 comprensive di imposta di bollo.
ha attivato la carta iniziando ad utilizzarla quasi tre anni dopo la _2
sottoscrizione del contratto, come può evincersi dalle movimentazioni dell'estratto conto in atti (doc. 2 estratto conto – fascicolo di primo grado dell'appellato; doc. 4 estratto conto –
fascicolo primo grado dell'appellante); non è sostenibile che ciò sia accaduto inconsapevolmente, per ignoranza delle condizioni esplicitate nel documento contrattuale regolarmente sottoscritto (in una con le condizioni generali richiamate ed allegate).
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il Controparte_1
tribunale avrebbe errato nel ritenere usurari i tassi di interesse passivi originariamente convenuti;
ha sostenuto, in particolare, che: - alla data della sottoscrizione del contratto
(agosto 1996) non era ancora stata pubblicata la prima indicazione sui tassi soglia di riferimento, avvenuta solo nel marzo 1997 per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 1996; -
comunque, erano state erroneamente considerate mensilità successive a quella di sottoscrizione del contratto, dando valore all'usura sopravvenuta, di per sé irrilevante;
- il ctu aveva inoltre incongruamente indicato quale tasso soglia quello relativo ai “crediti personali ed altri finanziamenti effettuati alle famiglie dalle banche”, anziché il tasso-soglia relativo alla categoria “credito finalizzato all'acquisto rateale” nel quale sono comprese le
“carte di credito revolving”.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie, non è applicabile la disciplina antiusura introdotta dalla L. n. 108/1996;
infatti, anche se tale normativa è entrata in vigore prima della sottoscrizione del contratto oggetto di giudizio, le rilevazioni trimestrali del teg medio degli interessi ai fini dell'usura
(ai sensi degli artt. 2 e art. 3 L. n. 108/1996) sono state pubblicate per la prima volta nel pag. 6/10 marzo del 1997 per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 1996, quindi successivamente al rapporto contrattuale contestato;
dunque, fino alla pubblicazione di cui al comma 1,
dell'articolo 2 L. n. 108/1996, al più, poteva trovare applicazione l'art. 644 c.p., i cui presupposti ed elementi costitutivi non sono stati né allegati, né provati dall'attore in primo grado.
Di conseguenza, nessuna sanzione civile avrebbe dovuto essere irrogata dal tribunale.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il tribunale Controparte_1
avrebbe errato nel ritenere applicabile la disciplina prevista dall'art. 117 TUB e il tasso sostitutivo BOT per il ricalcolo del dare/avere.
Il motivo è fondato.
È orientamento consolidato della suprema corte quello per cui “ in materia di contratti
bancari, in effetti, l'indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi
convenzionali dev'essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi,
facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del
TUB, il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419,
comma 2°, e 1339 c.c.), dev'essere riconosciuto dal giudice anche d'ufficio, a prescindere
dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte” (cass. civ., sez. I, ord., n. 20801
del 25 luglio 2024).
Nel caso in esame, invece, non sussiste alcuna violazione dell'art. 117 TUB da parte della posto che, come affermato al punto 3.1., il contratto del 5.08.1996 indica CP_1
espressamente tassi di interesse, spese e condizioni contrattuali sia del finanziamento sia dell'apertura di credito con carta magnetica e tale esplicita e determinata pattuizione permette di escludere che, nella specie sia applicabile l'art. 117 TUB ed il tasso sostitutivo pag. 7/10 ivi previsto.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale Controparte_1
avrebbe errato nel quantificare il debito dell'appellato, confidando nei calcoli eseguiti dal
CTU; ha insistito affinchè la residua posizione debitoria fosse invece determinata in accoglimento della domanda riconvenzionale.
Il motivo è fondato.
La corte ritiene che la quantificazione del debito, in misura di € 587,64 a carico di _2
, effettuata dal CTU e fatta propria dal primo giudice, non sia corretta a
[...] Per_1
causa degli errori tecnico-giuridici evidenziati nei precedenti paragrafi. E' invece provata documentalmente la domanda riconvenzionale di dell'importo di € 5.245,90 CP_1
(oltre ad interessi di mora dal 12.11.2018, data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora), come risulta dall'estratto conto prodotto dalla società finanziaria (doc. 4 – fascicolo di primo grado di parte appellante).
§ 4.5
Con il quinto motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale Controparte_1
avrebbe errato a distribuire il carico delle spese di lite;
alla luce dei motivi d'appello, ha chiesto che, previa riforma anche del capo sulle spese, l'avv. fosse condannata, in CP_3
proprio, a restituire le somme ricevute dalla finanziaria, a titolo di spese legali, in qualità di antistataria, in esecuzione della sentenza appellata.
Il motivo è fondato.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna di al pagamento _2
delle spese processuali del doppio grado, in ragione della sua soccombenza.
Quanto all'obbligo di restituzione delle somme corrisposte da all'avv. CP_1 CP_3
pag. 8/10 , nella sua qualità di antistataria, la giurisprudenza della suprema corte è pacifica CP_3
nel ritenere che l'avvocato antistatario possa essere citato in appello (senza divenirne parte)
per ottenere la ripetizione di quanto a lui versato a titolo di spese legali, in caso di successo dell'appello (così cass.civ.sez.VI, ord. 24.2.2022 n. 6225: “l'avvocato antistatario è
legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a
titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata”).
P.Q.M.
la corte,
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
accerta che il credito di nei confronti di ammonta ad Controparte_1 _2
€ 5.249,90, oltre gli interessi di mora dal 12.11.2018;
condanna al pagamento dell'importo di € 5.249,90 in favore di _2 CP_1
oltre gli interessi di mora dal 12.11.2018 al saldo;
[...]
condanna l'avv. alla restituzione di quanto versatole da Controparte_3 CP_1
in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorato degli interessi legali dal
[...]
pagamento (4.10.2022) sino al saldo;
condanna al pagamento a favore di delle spese _2 Controparte_1
processuali del doppio grado di giudizio che liquida - per il giudizio di primo grado - in €
1.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, e per il grado di appello in € 355,50 per spese ed € 1.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; pone definitivamente a carico degli appellati, in solido, le spese di consulenza tecnica;
pone definitivamente a carico di le spese per CTU;
_2
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22.7.2025
pag. 9/10 il Consigliere estensore dr.ssa Carolina Elia
il Presidente
dr. Riccardo Mele
pag. 10/10