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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8475/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, nella persona del giudice AL LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8475/2022 promossa da:
(avv. Passerini Glazel Alberto) Parte_1
contro
(avv. Bolis Fernando) Controparte_1
All'udienza del 20.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa Parte_1 Controparte_1
in forza della polizza n. 203/60/643935, per responsabilità civile generale, al fine di ottenere il
[...]
rimborso della somma di € 21.421,34 corrisposta dall'Ente in data 9 luglio 2020 alla società
[...]
in esecuzione della sentenza di condanna n. 183/2020 emessa dalla Corte di Parte_2
Appello di Brescia il 13 febbraio 2020.
Si costituiva la sollevando una serie di eccezioni: Controparte_1
- prescrizione ex art. 2952, secondo comma, c.c. per tardività della denuncia del sinistro intervenuta in data 18 giugno 2010 conoscendo il la richiesta di risarcimento del danno da parte della Pt_1 società danneggiata (L'Araba Fenice s.r.l.) sin dal 20 giugno 2007;
- estinzione del diritto all'indennizzo per mancato avviso entro 3 giorni dal sinistro o dalla conoscenza da parte dell'assicurato;
pagina 1 di 3 - mancanza del contratto integrale di assicurazione il cui onere di produzione ricadrebbe sull'assicurato;
- assenza del rischio di polizza ai sensi dell'art. 13 delle norme di assicurazione mod. 16027, che limita la copertura a quanto l'assicurato fosse: “tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”;
- inopponibilità alla C.A. agli esiti dei giudizi (TAR, Tribunale di Brescia, Corte di Appello) con i quali il veniva condannato al risarcimento del danno stante l'assenza di responsabilità in capo Pt_1 all'ente.
La domanda non può essere accolta.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Ed infatti, il ha avuto piena conoscenza del sinistro e della volontà de L'Araba Fenice S.r.l. di Pt_1
chiedere il risarcimento del danno sin dal ricevimento della lettera raccomandata di tale società datata
20 giugno 2007 che reca il timbro di ricevuta del Comune in data 22 giugno 2007 .
Si legge, in particolare, nella predetta missiva che l'operato del ha determinato “una Pt_1
situazione anomala che ci causa danni diretti ed indiretti non indifferenti che ci riserviamo di quantificare e richiedere ai responsabili”.
E' noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità il testo dell'art. 2952 cod. civ. "deve essere interpretato in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è straordinariamente breve", sicché risultano "sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine adatto a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 13 gennaio 2015, n. 289).
Orbene, nel caso di specie, con la predetta missiva del 20 giugno 2007, L' ha Parte_2
prospettato la sussistenza di una responsabilità del (per avere erroneamente Parte_1
qualificato come edificabile un terreno che, di fatto, edificabile non era) riservandosi di quantificare ed agire al fine di richiedere il risarcimento dei relativi danni.
Il tenore della missiva è univoco e anticipa la chiara volontà dell' danneggiata di Parte_2 ottenere dal il risarcimento di tutti i danni patiti per effetto dell'errore dell'Ente, con la Pt_1
conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato alle pretese risarcitorie del soggetto che si riteneva danneggiato.
pagina 2 di 3 Ciò posto, il termine di prescrizione di cui all'art. 2952, comma secondo, cod. civ. deve ritenersi inevitabilmente spirato, atteso che tra la prima richiesta formulata dal danneggiato (22 giugno 2007 vd.sub doc. 3) e la denuncia alla deducente compagnia di assicurazione (18.06.2010 sub doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) sono trascorsi tre anni.
A ciò aggiungasi che, come emerge dalla documentazione in atti, il ha provveduto a Pt_1
denunciare il sinistro di cui trattasi nel 2010 a seguito di una lettera del medesimo tenore di quella del
20 giugno 2007 ed una notifica del primo atto giudiziale risalente al mese di ottobre 2009.
Risulta, così, violato l'art. 1913 cc che, in caso di sinistro, pone a carico dell'assicurato uno specifico obbligo, vale a dire è quello di “dare avviso del sinistro all'assicurato o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.
La domanda va, pertanto, rigettata.
La presente decisione assorbe l'esame di ogni altra questione e/o eccezione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai valore della causa (€
21.421,34) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, rigetta la domanda e condanna il
[...]
al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 3.397 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Brescia 20.11.2025
Il giudice
AL LI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, nella persona del giudice AL LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8475/2022 promossa da:
(avv. Passerini Glazel Alberto) Parte_1
contro
(avv. Bolis Fernando) Controparte_1
All'udienza del 20.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa Parte_1 Controparte_1
in forza della polizza n. 203/60/643935, per responsabilità civile generale, al fine di ottenere il
[...]
rimborso della somma di € 21.421,34 corrisposta dall'Ente in data 9 luglio 2020 alla società
[...]
in esecuzione della sentenza di condanna n. 183/2020 emessa dalla Corte di Parte_2
Appello di Brescia il 13 febbraio 2020.
Si costituiva la sollevando una serie di eccezioni: Controparte_1
- prescrizione ex art. 2952, secondo comma, c.c. per tardività della denuncia del sinistro intervenuta in data 18 giugno 2010 conoscendo il la richiesta di risarcimento del danno da parte della Pt_1 società danneggiata (L'Araba Fenice s.r.l.) sin dal 20 giugno 2007;
- estinzione del diritto all'indennizzo per mancato avviso entro 3 giorni dal sinistro o dalla conoscenza da parte dell'assicurato;
pagina 1 di 3 - mancanza del contratto integrale di assicurazione il cui onere di produzione ricadrebbe sull'assicurato;
- assenza del rischio di polizza ai sensi dell'art. 13 delle norme di assicurazione mod. 16027, che limita la copertura a quanto l'assicurato fosse: “tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”;
- inopponibilità alla C.A. agli esiti dei giudizi (TAR, Tribunale di Brescia, Corte di Appello) con i quali il veniva condannato al risarcimento del danno stante l'assenza di responsabilità in capo Pt_1 all'ente.
La domanda non può essere accolta.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Ed infatti, il ha avuto piena conoscenza del sinistro e della volontà de L'Araba Fenice S.r.l. di Pt_1
chiedere il risarcimento del danno sin dal ricevimento della lettera raccomandata di tale società datata
20 giugno 2007 che reca il timbro di ricevuta del Comune in data 22 giugno 2007 .
Si legge, in particolare, nella predetta missiva che l'operato del ha determinato “una Pt_1
situazione anomala che ci causa danni diretti ed indiretti non indifferenti che ci riserviamo di quantificare e richiedere ai responsabili”.
E' noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità il testo dell'art. 2952 cod. civ. "deve essere interpretato in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è straordinariamente breve", sicché risultano "sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine adatto a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 13 gennaio 2015, n. 289).
Orbene, nel caso di specie, con la predetta missiva del 20 giugno 2007, L' ha Parte_2
prospettato la sussistenza di una responsabilità del (per avere erroneamente Parte_1
qualificato come edificabile un terreno che, di fatto, edificabile non era) riservandosi di quantificare ed agire al fine di richiedere il risarcimento dei relativi danni.
Il tenore della missiva è univoco e anticipa la chiara volontà dell' danneggiata di Parte_2 ottenere dal il risarcimento di tutti i danni patiti per effetto dell'errore dell'Ente, con la Pt_1
conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato alle pretese risarcitorie del soggetto che si riteneva danneggiato.
pagina 2 di 3 Ciò posto, il termine di prescrizione di cui all'art. 2952, comma secondo, cod. civ. deve ritenersi inevitabilmente spirato, atteso che tra la prima richiesta formulata dal danneggiato (22 giugno 2007 vd.sub doc. 3) e la denuncia alla deducente compagnia di assicurazione (18.06.2010 sub doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) sono trascorsi tre anni.
A ciò aggiungasi che, come emerge dalla documentazione in atti, il ha provveduto a Pt_1
denunciare il sinistro di cui trattasi nel 2010 a seguito di una lettera del medesimo tenore di quella del
20 giugno 2007 ed una notifica del primo atto giudiziale risalente al mese di ottobre 2009.
Risulta, così, violato l'art. 1913 cc che, in caso di sinistro, pone a carico dell'assicurato uno specifico obbligo, vale a dire è quello di “dare avviso del sinistro all'assicurato o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.
La domanda va, pertanto, rigettata.
La presente decisione assorbe l'esame di ogni altra questione e/o eccezione sollevata dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai valore della causa (€
21.421,34) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
PQM
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, rigetta la domanda e condanna il
[...]
al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 3.397 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Brescia 20.11.2025
Il giudice
AL LI
pagina 3 di 3