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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 991/2022
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 991/2022; promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._1 citazione in opposizione, dall'avv. Teresa Iacometta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Strongoli Marina (KR), alla Via del Ginnasiarca Minato, n. 8,
ATTORE OPPONENTE contro cod. fisc. n. , corrente in Milano alla Via San Prospero Controparte_1 P.IVA_1
n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca de Lima Souza, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 267.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 28.06.2021, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - il sig. in data Parte_1
26/05/2014, richiedeva a la concessione di un prestito finalizzato Parte_2 all'acquisto presso il fornitore di beni e servizi, dell'importo di Euro 12.750,00, da rimborsare in n. 48 rate mensili dell'importo di Euro 299,43 ciascuna;
- Parte_2
concedeva il finanziamento richiesto, mentre il debitore non onorava gli impegni assunti;
- la società creditrice cedeva il credito alla Banca Ifis S.p.A.; - quest'ultima, in data 3 luglio
2018, costituiva la società conferendole il ramo di azienda relativo ad Controparte_2 attività di acquisto e di gestione di portafogli “in sofferenza”; - Controparte_3
cedeva il credito di cui al ricorso alla nell'ambito di un'operazione di Controparte_1
cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 79 del
06/07/2019; - la era creditrice del sig. , della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma complessiva di Euro 12.625,82, dovuta alla data del 19/05/2016; - la ricorrente aveva inutilmente sollecitato il pagamento delle somme dovute;
sulla base di tali premesse, in persona del legale rappresentante p.t., otteneva nei Controparte_1
confronti di decreto ingiuntivo n. 493/2021, emesso dal Tribunale di Parte_1
Crotone in data 21.07.2021, per la somma di 12.625,82, oltre interessi e spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione ex Parte_1
art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda parte opponente esponeva che il sig. non Parte_1 aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo fino alla notifica dell'atto di precetto;
eccepiva la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita ai sensi dell'art. 140
c.p.c., per mancato ricevimento della raccomandata informativa;
eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato tentativo obbligatorio di mediazione;
rilevava la carenza di legittimazione ad agire e la nullità della cessione del credito;
contestava l'errata determinazione degli interessi sul capitale, la vessatorietà delle clausole, la mancanza di trasparenza nella stipulazione contrattuale e la nullità del contratto per superamento dei limiti di finanziabilità; deduceva la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito nonché la violazione dell'art. 50 D.Lgs. n. 385/1993; chiedeva declaratoria di nullità, inammissibilità improcedibilità ed infondatezza della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta in virtù dei pagamenti già effettuati dall'attore.
2 3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 15.12.2022, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità dell'opposizione, in quanto notificata oltre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c.; deduceva, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione; evidenziava che nel caso di specie la prova del credito era stata fornita mediante la produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del debitore;
osservava che il sig. Pt_1
aveva espressamente approvato le clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 1341, comma 2,
c.c.; rilevava che i fatti costitutivi della pretesa creditoria dovevano ritenersi pacifici, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in virtù del principio di non contestazione;
deduceva l'assoluta genericità della censura mossa in ordine all'applicazione di interessi ultralegali nonché l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva;
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento del diverso importo accertato in corso di causa.
4.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, respinta l'istanza di sospensione della esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5.
L'opposizione è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dispone che “L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c.”.
La notifica dell'atto di opposizione va effettuata ai sensi dell'art. 641 c.p.c..
La norma citata dispone espressamente “Se esistono le condizioni previste dall'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con
l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza dii opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.. ”.
Nel caso di specie, il giudice del monitorio fissava il termine di 40 giorni per l'opposizione al decreto ingiuntivo.
3 Pertanto, l'opposizione doveva essere notificata, presso il procuratore costituito del creditore ricorrente nel termine perentorio di quaranta giorni, decorrente dalla notificazione al debitore del ricorso per ingiunzione unitamente al decreto ingiuntivo.
Dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento alla relazione di notificazione e all'avviso di ricevimento della raccomandata informativa si evince che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata in data 28/08/2021 a seguito di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (cfr. all. 9 comparsa di costituzione e risposta).
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato mediante PEC solo in data 20.05.2022, ovvero in data successiva alla scadenza del termine di 40 giorni previsto per la proposizione dell'opposizione (cfr. allegato atto di citazione in opposizione).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché detto procedimento si configuri come un ordinario processo di cognizione e non come un vero e proprio mezzo di impugnazione, possono trovare applicazione gli stessi principi dell'appello, con l'effetto che è da ritenersi inammissibile l'opposizione che non sia stata notificata nei termini di legge, con la conseguente esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c. (cfr. Cass. n. 27746/2021; Cass.
Sez. Un. n. 20604/2008).
Parte opponente assume di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo fino alla notifica dell'atto di precetto.
Tuttavia, sulla base delle emergenze processuali deve escludersi il vizio di notifica lamentato da controparte.
La notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario e risultano adempiute le formalità previste dalla norma citata, ivi compresa l'invio della raccomandata informativa con relativo avviso di ricevimento.
Giova evidenziare che nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova non potendosi limitare ad affermare di non aver ricevuto l'atto.
Oltretutto, occorre aggiungere che, nella notificazione a mezzo servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai
4 fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito;
ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, trattandosi di circostanze frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto ( cfr. Cass.
n. 11452/2003; Cass. n. 19417/2004; Cass. n. 2421/2014).
E' perfino superfluo rilevare che in tema di opposizione all'esecuzione, l'opposizione a precetto può essere convertita in opposizione tardiva, solo qualora attraverso il precetto l'intimato abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo ( cfr. Cass. 24398/2010)
L'opposizione, non essendo stata notificata alla parte opposta nel termine di cui agli artt. 641
e 645 c.p.c., risulta, pertanto, irrimediabilmente tardiva con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
6.
Ogni altra questione è assorbita.
7.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del
30%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitamente provvede:
- dichiara l'inammissibilità della proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 493/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data 21.07.2021 nel procedimento n. 1232/2021 R.G., dichiarandone definitivamente l'esecutività;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., in euro 2.377,90 per compensi, oltre CP_1
spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone 29.01.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
5
6
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 991/2022; promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._1 citazione in opposizione, dall'avv. Teresa Iacometta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Strongoli Marina (KR), alla Via del Ginnasiarca Minato, n. 8,
ATTORE OPPONENTE contro cod. fisc. n. , corrente in Milano alla Via San Prospero Controparte_1 P.IVA_1
n. 4, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca de Lima Souza, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 267.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 28.06.2021, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - il sig. in data Parte_1
26/05/2014, richiedeva a la concessione di un prestito finalizzato Parte_2 all'acquisto presso il fornitore di beni e servizi, dell'importo di Euro 12.750,00, da rimborsare in n. 48 rate mensili dell'importo di Euro 299,43 ciascuna;
- Parte_2
concedeva il finanziamento richiesto, mentre il debitore non onorava gli impegni assunti;
- la società creditrice cedeva il credito alla Banca Ifis S.p.A.; - quest'ultima, in data 3 luglio
2018, costituiva la società conferendole il ramo di azienda relativo ad Controparte_2 attività di acquisto e di gestione di portafogli “in sofferenza”; - Controparte_3
cedeva il credito di cui al ricorso alla nell'ambito di un'operazione di Controparte_1
cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 79 del
06/07/2019; - la era creditrice del sig. , della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma complessiva di Euro 12.625,82, dovuta alla data del 19/05/2016; - la ricorrente aveva inutilmente sollecitato il pagamento delle somme dovute;
sulla base di tali premesse, in persona del legale rappresentante p.t., otteneva nei Controparte_1
confronti di decreto ingiuntivo n. 493/2021, emesso dal Tribunale di Parte_1
Crotone in data 21.07.2021, per la somma di 12.625,82, oltre interessi e spese della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione ex Parte_1
art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda parte opponente esponeva che il sig. non Parte_1 aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo fino alla notifica dell'atto di precetto;
eccepiva la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita ai sensi dell'art. 140
c.p.c., per mancato ricevimento della raccomandata informativa;
eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato tentativo obbligatorio di mediazione;
rilevava la carenza di legittimazione ad agire e la nullità della cessione del credito;
contestava l'errata determinazione degli interessi sul capitale, la vessatorietà delle clausole, la mancanza di trasparenza nella stipulazione contrattuale e la nullità del contratto per superamento dei limiti di finanziabilità; deduceva la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito nonché la violazione dell'art. 50 D.Lgs. n. 385/1993; chiedeva declaratoria di nullità, inammissibilità improcedibilità ed infondatezza della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta in virtù dei pagamenti già effettuati dall'attore.
2 3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 15.12.2022, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità dell'opposizione, in quanto notificata oltre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c.; deduceva, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione; evidenziava che nel caso di specie la prova del credito era stata fornita mediante la produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del debitore;
osservava che il sig. Pt_1
aveva espressamente approvato le clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 1341, comma 2,
c.c.; rilevava che i fatti costitutivi della pretesa creditoria dovevano ritenersi pacifici, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in virtù del principio di non contestazione;
deduceva l'assoluta genericità della censura mossa in ordine all'applicazione di interessi ultralegali nonché l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva;
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento del diverso importo accertato in corso di causa.
4.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, respinta l'istanza di sospensione della esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5.
L'opposizione è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dispone che “L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c.”.
La notifica dell'atto di opposizione va effettuata ai sensi dell'art. 641 c.p.c..
La norma citata dispone espressamente “Se esistono le condizioni previste dall'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con
l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza dii opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.. ”.
Nel caso di specie, il giudice del monitorio fissava il termine di 40 giorni per l'opposizione al decreto ingiuntivo.
3 Pertanto, l'opposizione doveva essere notificata, presso il procuratore costituito del creditore ricorrente nel termine perentorio di quaranta giorni, decorrente dalla notificazione al debitore del ricorso per ingiunzione unitamente al decreto ingiuntivo.
Dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento alla relazione di notificazione e all'avviso di ricevimento della raccomandata informativa si evince che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata in data 28/08/2021 a seguito di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (cfr. all. 9 comparsa di costituzione e risposta).
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato mediante PEC solo in data 20.05.2022, ovvero in data successiva alla scadenza del termine di 40 giorni previsto per la proposizione dell'opposizione (cfr. allegato atto di citazione in opposizione).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ancorché detto procedimento si configuri come un ordinario processo di cognizione e non come un vero e proprio mezzo di impugnazione, possono trovare applicazione gli stessi principi dell'appello, con l'effetto che è da ritenersi inammissibile l'opposizione che non sia stata notificata nei termini di legge, con la conseguente esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c. (cfr. Cass. n. 27746/2021; Cass.
Sez. Un. n. 20604/2008).
Parte opponente assume di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo fino alla notifica dell'atto di precetto.
Tuttavia, sulla base delle emergenze processuali deve escludersi il vizio di notifica lamentato da controparte.
La notificazione è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario e risultano adempiute le formalità previste dalla norma citata, ivi compresa l'invio della raccomandata informativa con relativo avviso di ricevimento.
Giova evidenziare che nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova non potendosi limitare ad affermare di non aver ricevuto l'atto.
Oltretutto, occorre aggiungere che, nella notificazione a mezzo servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai
4 fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito;
ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, trattandosi di circostanze frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto ( cfr. Cass.
n. 11452/2003; Cass. n. 19417/2004; Cass. n. 2421/2014).
E' perfino superfluo rilevare che in tema di opposizione all'esecuzione, l'opposizione a precetto può essere convertita in opposizione tardiva, solo qualora attraverso il precetto l'intimato abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo ( cfr. Cass. 24398/2010)
L'opposizione, non essendo stata notificata alla parte opposta nel termine di cui agli artt. 641
e 645 c.p.c., risulta, pertanto, irrimediabilmente tardiva con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
6.
Ogni altra questione è assorbita.
7.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del
30%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così definitamente provvede:
- dichiara l'inammissibilità della proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 493/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data 21.07.2021 nel procedimento n. 1232/2021 R.G., dichiarandone definitivamente l'esecutività;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., in euro 2.377,90 per compensi, oltre CP_1
spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone 29.01.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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