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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 928/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANNA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA MEREU N. 47, NUORO,
presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CADINU SABRINA, elettivamente domiciliata in VIA MEREU N. 47,
NUORO, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.9.2024 ha esposto che con la sentenza n. Parte_1
294/2016, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con è stato posto a suo carico il versamento dell'assegno di Controparte_1
mantenimento in favore dei figli e nella misura di € 531,13, con Persona_1 Per_2
prelievo alla fonte dal datore di lavoro e accredito presso il conto corrente dell'ex coniuge, oltre alle spese straordinarie e alla rivalutazione;
che le sue condizioni patrimoniali sono peggiorate perché l'esponente ha costituito un nuovo nucleo familiare con un figlio minore convivente;
che i figli e sono divenuti Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che lavora come responsabile Per_1
delle risorse umane a Scandicci, mentre è barman a San Teodoro. Per_2
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei due figli nella misura di € 200,00 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e la revoca del prelievo automatico del mantenimento dal proprio datore di lavoro, con vittoria delle spese.
Con comparsa depositata il 28.10.2024 si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda;
la condanna del CP_1
ricorrente al risarcimento ai seni dell'art. 96, c.p.c. La convenuta ha eccepito che le condizioni patrimoniali ed economiche del ricorrente non sono peggiorate;
che e non hanno raggiunto l'indipendenza economica avendo lavorato Per_1 Per_2
solo per brevi periodi;
che il prelievo dell'assegno dal datore di lavoro è stato disposto in ragione delle pregresse omissioni del ricorrente nel regolare adempimento.
All'udienza del 3.12.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli maggiorenni e Per_1 Persona_3
Pag. 2 di 5 All'udienza del 4.3.2025, preso atto della mancata integrazione del contraddittorio, il Giudice ha invitato le parti a prendere posizione sull'estinzione del procedimento.
La parte ricorrente ha chiesto la concessione di un ulteriore termine per l'integrazione del contraddittorio;
la parte convenuta si è opposta. Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio.
1) In via preliminare dev'essere esaminata la questione relativa all'estinzione del giudizio per l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli maggiorenni.
Secondo ciò che dispone l'art. 307 3° comma, c.p.c., il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.
Nel caso di specie, con ordinanza del 3.12.2024 il giudice ha disposto a carico del ricorrente l'integrazione del contraddittorio entro il termine di legge (60 giorni liberi prima dell'udienza) nei confronti di e in quanto titolari del Persona_1 Persona_3
diritto al mantenimento, contestato dal padre, e indicati dallo stesso ricorrente come parti del giudizio, unitamente alla madre.
Tuttavia la parte ricorrente non ha proceduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati nell'ordinanza del 3.12.2024, da considerarsi litisconsorti necessari.
Pag. 3 di 5 Pertanto, in applicazione dell'art. 307, 3° comma, c.p.c.. dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
2) Secondo ciò che dispone l'art. 310, c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Nel caso di ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102, c.p.c., la cui omissione determina l'estinzione del giudizio,
all'incombente è onerato non soltanto l'attore, ma chiunque abbia interesse ad impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, c.p.c.; ne consegue che, nei confronti di una sentenza con la quale sia poi pronunciata l'estinzione del processo per inattività
delle parti, è impossibile identificare la parte soccombente, su cui far gravare le spese di lite. Come ha evidenziato la giurisprudenza, tale principio non trova applicazione quando insorga controversia in ordine all'estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza (v. Cass., n. 20073/2021). In quest'ultima ipotesi riprendono in vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92, c.p.c., e quindi innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente però alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi dell'estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha insistito per la concessione di un termine per il rinnovo della notifica, mentre la controparte si è opposta.
Si ritiene pertanto, alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, che la parte ricorrente debba essere condannata al pagamento delle spese di lite limitatamente alla fase decisoria, sulla base dello scaglione medio con diminuzione del 50%, considerata la ridotta attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
Pag. 4 di 5 1) dichiara l'estinzione del procedimento;
2) condanna la parte ricorrente a corrispondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 850,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 928/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANNA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA MEREU N. 47, NUORO,
presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. CADINU SABRINA, elettivamente domiciliata in VIA MEREU N. 47,
NUORO, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.9.2024 ha esposto che con la sentenza n. Parte_1
294/2016, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con è stato posto a suo carico il versamento dell'assegno di Controparte_1
mantenimento in favore dei figli e nella misura di € 531,13, con Persona_1 Per_2
prelievo alla fonte dal datore di lavoro e accredito presso il conto corrente dell'ex coniuge, oltre alle spese straordinarie e alla rivalutazione;
che le sue condizioni patrimoniali sono peggiorate perché l'esponente ha costituito un nuovo nucleo familiare con un figlio minore convivente;
che i figli e sono divenuti Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che lavora come responsabile Per_1
delle risorse umane a Scandicci, mentre è barman a San Teodoro. Per_2
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei due figli nella misura di € 200,00 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e la revoca del prelievo automatico del mantenimento dal proprio datore di lavoro, con vittoria delle spese.
Con comparsa depositata il 28.10.2024 si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda;
la condanna del CP_1
ricorrente al risarcimento ai seni dell'art. 96, c.p.c. La convenuta ha eccepito che le condizioni patrimoniali ed economiche del ricorrente non sono peggiorate;
che e non hanno raggiunto l'indipendenza economica avendo lavorato Per_1 Per_2
solo per brevi periodi;
che il prelievo dell'assegno dal datore di lavoro è stato disposto in ragione delle pregresse omissioni del ricorrente nel regolare adempimento.
All'udienza del 3.12.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli maggiorenni e Per_1 Persona_3
Pag. 2 di 5 All'udienza del 4.3.2025, preso atto della mancata integrazione del contraddittorio, il Giudice ha invitato le parti a prendere posizione sull'estinzione del procedimento.
La parte ricorrente ha chiesto la concessione di un ulteriore termine per l'integrazione del contraddittorio;
la parte convenuta si è opposta. Il giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio.
1) In via preliminare dev'essere esaminata la questione relativa all'estinzione del giudizio per l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli maggiorenni.
Secondo ciò che dispone l'art. 307 3° comma, c.p.c., il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.
Nel caso di specie, con ordinanza del 3.12.2024 il giudice ha disposto a carico del ricorrente l'integrazione del contraddittorio entro il termine di legge (60 giorni liberi prima dell'udienza) nei confronti di e in quanto titolari del Persona_1 Persona_3
diritto al mantenimento, contestato dal padre, e indicati dallo stesso ricorrente come parti del giudizio, unitamente alla madre.
Tuttavia la parte ricorrente non ha proceduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati nell'ordinanza del 3.12.2024, da considerarsi litisconsorti necessari.
Pag. 3 di 5 Pertanto, in applicazione dell'art. 307, 3° comma, c.p.c.. dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
2) Secondo ciò che dispone l'art. 310, c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Nel caso di ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102, c.p.c., la cui omissione determina l'estinzione del giudizio,
all'incombente è onerato non soltanto l'attore, ma chiunque abbia interesse ad impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, c.p.c.; ne consegue che, nei confronti di una sentenza con la quale sia poi pronunciata l'estinzione del processo per inattività
delle parti, è impossibile identificare la parte soccombente, su cui far gravare le spese di lite. Come ha evidenziato la giurisprudenza, tale principio non trova applicazione quando insorga controversia in ordine all'estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza (v. Cass., n. 20073/2021). In quest'ultima ipotesi riprendono in vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92, c.p.c., e quindi innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente però alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi dell'estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha insistito per la concessione di un termine per il rinnovo della notifica, mentre la controparte si è opposta.
Si ritiene pertanto, alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, che la parte ricorrente debba essere condannata al pagamento delle spese di lite limitatamente alla fase decisoria, sulla base dello scaglione medio con diminuzione del 50%, considerata la ridotta attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
Pag. 4 di 5 1) dichiara l'estinzione del procedimento;
2) condanna la parte ricorrente a corrispondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 850,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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