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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/09/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2482 / 2019 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
tra
, nata a [...] il [...] (cf , Parte_1 C.F._1 rappr.ta e difesa dall'avv.to Rita Marchitiello ed elett.te dom.ti come in atti,
ATTRICE
contro
(cf Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappr.te pro tempore, sig.ra P.IVA_1 [...]
, dom.ta per la carica presso la sede in Siano (Sa) al Viale Kennedy 12, CP_2 rappr.ta e difesa dagli avv.ti Franco Esposito e Giuseppe Cerrato ed elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTA
e
nata a [...] il [...] (cf ), CP_3 C.F._2 rappr.ta e difesa dall'avv.to Antonio Virtuoso ed elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTA
nonchè
, in persona del legale rapp.te pro tempore (cf ), CP_4 P.IVA_2 rappr.ta e difesa dagli avv.ti Pasquale Gargano e Massimo Zaccardo ed elett.te dom.ti come in atti,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI Pagina 1 Dopo una serie di rinvii di ufficio anche per mutamento del giudice, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'udienza del 08/05/2025 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si da atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 cpc come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies cpc Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzi tutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo quarto del libro primo, tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'articolo 99 cpc dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”. Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'articolo 2907, 1° comma, cc secondo cui: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte”. Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può, come fatto nella presente lite, non contestare la verità di certi fatti allegati da parte degli attori a fondamento della domanda. Quello che importa tener presente è che l'articolo 115 cpc pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il “thema decidendum” ed il “thema probandum”. Il giudice, deve giudicare secundum alligata et probata.
Prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata da parte attrice.
Pagina 2 Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli articoli 2043 e segg. cc, e, all'interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell'articolo 2051 cc.
Difatti, parte attrice ha dedotto, nelle circostanze di tempo e di luogo riportate in citazione, di aver riportato lesioni personali per effetto dell'infortunio occorso durante lo svolgimento di un esercizio ginnico, con l'ausilio di una macchina / attrezzo denominata “Easy Power Station”, all'interno della palestra gestita dalla convenuta associazione sportiva, allorquando, a seguito delle indicazioni impartite dall'istruttrice, altra convenuta sig.ra e per un difettoso CP_3 funzionamento della riferita macchina, restava intrappolata tra la pedana e gli scalini dell'attrezzo stesso, facendo in tal modo riferimento al dovere di manutenzione da parte dell'associazione suddetta gestrice la palestra a garantire gli standards di sicurezza e di funzionalità delle attrezzature utilizzate dai frequentatori la palestra nonché dalle inesatte indicazioni dell'istruttrice.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, parte attrice ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato articolo 2043 cc, ma anche e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall'articolo 2051 cc
(responsabilità per danni da cosa in custodia).
Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'articolo 2051 cc, ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per il proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Difatti, il Supremo Collegio ha affermato che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata con riguardo alle caratteristiche della cosa fonte di danno, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello
Pagina 3 stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato articolo 2051 cc, grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Va, comunque, considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'articolo
1227 comma 1 cc come concorso colposo nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. Sez. III, 12 luglio
2006, n. 15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez.
III Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata e della documentazione prodotta, che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio a suo carico ex articolo 2051 cc.
Ed invero, sulla base dell'istruttoria espletata, si deve affermare che la situazione di pericolo era perfettamente prevedibile da parte dell'attrice che frequentava la palestra abitualmente per la partecipazione alle lezioni che ivi si tenevano almeno da un anno e più (cfr. doc. n.3 e 4 in produzione atti di parte convenuta).
Infatti, l'applicabilità dell'articolo 2051 cc non comporta come è ovvio una responsabilità automatica ed il caso fortuito ivi contemplato quale eccezione alla presunzione di colpa deve essere interpretato alla luce dei principi generali del diritto civile e particolarmente dell'articolo 1227 cc nonché del dovere di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione.
Trova dunque applicazione il principio, enunciato, ex multis, in Cass. sez. 3, sentenza 23919 del 22/10/2013.
Nel caso che ci occupa, si ritiene opportuno trascrivere il passo saliente della relativa motivazione, che spicca per chiarezza del principio enunciato da Cass., 4 novembre 2003, n. 16527: È giurisprudenza consolidata di questa Corte che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti - nella specie l'attrezzo ginnico utilizzato dall'attrice - non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa
Pagina 4 provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno> (cfr. Cass. 4 novembre 2003, n. 16527, in motivazione).
In particolare sostiene questa Corte che, in tema di danno da insidia, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario/gestore per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass., 16 maggio 2013, n. 11946).
Facendo applicazione del suddetto criterio relazionale al caso in esame deve rilevarsi come la sig.ra fosse ben a conoscenza dell'esistenza Parte_1 dell'attrezzo ginnico nella palestra da lei frequentata per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarlo o quanto meno attendere prima di utilizzarlo le spiegazioni sulle corrette modalità di utilizzo dell'istruttrice ivi presente.
Ne esce dunque confermata la grave imprudenza della medesima, che vale ad interrompere il nesso causale tra il fatto e l'evento con conseguente rigetto della sua domanda ed assorbimento di ogni altra questione.
Né di aiuto è stata la istruttoria espletata la quale ha di fatto confermato la imprudenza dell'attrice nell'utilizzo dell'attrezzo ginnico in questione.
Difatti, il sig. (teste di parte convenuta) all'udienza del 15/02/2023 Testimone_1 ha così ricostruito l'accaduto: «…nel mentre ero impegnato ad eseguire un mio esercizio fui attirato dalla voce dell'istruttrice che diceva alla sig.ra CP_3 di fermarsi dall'esecuzione dell'esercizio che stava effettuando. Invece la Pt_1 sig.ra nel tentativo di uscire lei stessa dall'attrezzo ha posto un piede tra i Pt_1 due gradini per cui la pedana dell'attrezzo è risalita ed il piede rimaneva incastrato tra i due gradini e ciò provocava l'infortunio della sig.ra ». Tes_2
Ebbene, la risultanza istruttoria qui esaminata appare senz'altro sufficiente a confermare nel giudicante il mancato raggiungimento della prova necessaria affinchè vi fosse una condotta colposa dei convenuti nella dinamica dell'incidente.
In conclusione la domanda di parte attrice va rigettata, senza che di conseguenza vi sia luogo ad esame delle ulteriori domande dei convenuti e della società terza chiamata.
Pagina 5 Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di parte attrice.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 20/09/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2482 / 2019 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
tra
, nata a [...] il [...] (cf , Parte_1 C.F._1 rappr.ta e difesa dall'avv.to Rita Marchitiello ed elett.te dom.ti come in atti,
ATTRICE
contro
(cf Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappr.te pro tempore, sig.ra P.IVA_1 [...]
, dom.ta per la carica presso la sede in Siano (Sa) al Viale Kennedy 12, CP_2 rappr.ta e difesa dagli avv.ti Franco Esposito e Giuseppe Cerrato ed elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTA
e
nata a [...] il [...] (cf ), CP_3 C.F._2 rappr.ta e difesa dall'avv.to Antonio Virtuoso ed elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTA
nonchè
, in persona del legale rapp.te pro tempore (cf ), CP_4 P.IVA_2 rappr.ta e difesa dagli avv.ti Pasquale Gargano e Massimo Zaccardo ed elett.te dom.ti come in atti,
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI Pagina 1 Dopo una serie di rinvii di ufficio anche per mutamento del giudice, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'udienza del 08/05/2025 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si da atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 cpc come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies cpc Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzi tutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo quarto del libro primo, tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'articolo 99 cpc dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”. Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'articolo 2907, 1° comma, cc secondo cui: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte”. Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può, come fatto nella presente lite, non contestare la verità di certi fatti allegati da parte degli attori a fondamento della domanda. Quello che importa tener presente è che l'articolo 115 cpc pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il “thema decidendum” ed il “thema probandum”. Il giudice, deve giudicare secundum alligata et probata.
Prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata da parte attrice.
Pagina 2 Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli articoli 2043 e segg. cc, e, all'interno di questa, nello specifico campo di applicazione dell'articolo 2051 cc.
Difatti, parte attrice ha dedotto, nelle circostanze di tempo e di luogo riportate in citazione, di aver riportato lesioni personali per effetto dell'infortunio occorso durante lo svolgimento di un esercizio ginnico, con l'ausilio di una macchina / attrezzo denominata “Easy Power Station”, all'interno della palestra gestita dalla convenuta associazione sportiva, allorquando, a seguito delle indicazioni impartite dall'istruttrice, altra convenuta sig.ra e per un difettoso CP_3 funzionamento della riferita macchina, restava intrappolata tra la pedana e gli scalini dell'attrezzo stesso, facendo in tal modo riferimento al dovere di manutenzione da parte dell'associazione suddetta gestrice la palestra a garantire gli standards di sicurezza e di funzionalità delle attrezzature utilizzate dai frequentatori la palestra nonché dalle inesatte indicazioni dell'istruttrice.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, parte attrice ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato articolo 2043 cc, ma anche e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall'articolo 2051 cc
(responsabilità per danni da cosa in custodia).
Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'articolo 2051 cc, ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per il proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Difatti, il Supremo Collegio ha affermato che la ricorrenza della custodia deve essere esaminata con riguardo alle caratteristiche della cosa fonte di danno, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello
Pagina 3 stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato articolo 2051 cc, grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Va, comunque, considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'articolo
1227 comma 1 cc come concorso colposo nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. Sez. III, 12 luglio
2006, n. 15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez.
III Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene alla luce delle risultanze della prova testimoniale espletata e della documentazione prodotta, che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio a suo carico ex articolo 2051 cc.
Ed invero, sulla base dell'istruttoria espletata, si deve affermare che la situazione di pericolo era perfettamente prevedibile da parte dell'attrice che frequentava la palestra abitualmente per la partecipazione alle lezioni che ivi si tenevano almeno da un anno e più (cfr. doc. n.3 e 4 in produzione atti di parte convenuta).
Infatti, l'applicabilità dell'articolo 2051 cc non comporta come è ovvio una responsabilità automatica ed il caso fortuito ivi contemplato quale eccezione alla presunzione di colpa deve essere interpretato alla luce dei principi generali del diritto civile e particolarmente dell'articolo 1227 cc nonché del dovere di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione.
Trova dunque applicazione il principio, enunciato, ex multis, in Cass. sez. 3, sentenza 23919 del 22/10/2013.
Nel caso che ci occupa, si ritiene opportuno trascrivere il passo saliente della relativa motivazione, che spicca per chiarezza del principio enunciato da Cass., 4 novembre 2003, n. 16527: È giurisprudenza consolidata di questa Corte che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti - nella specie l'attrezzo ginnico utilizzato dall'attrice - non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa
Pagina 4 provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051
c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno> (cfr. Cass. 4 novembre 2003, n. 16527, in motivazione).
In particolare sostiene questa Corte che, in tema di danno da insidia, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario/gestore per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass., 16 maggio 2013, n. 11946).
Facendo applicazione del suddetto criterio relazionale al caso in esame deve rilevarsi come la sig.ra fosse ben a conoscenza dell'esistenza Parte_1 dell'attrezzo ginnico nella palestra da lei frequentata per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarlo o quanto meno attendere prima di utilizzarlo le spiegazioni sulle corrette modalità di utilizzo dell'istruttrice ivi presente.
Ne esce dunque confermata la grave imprudenza della medesima, che vale ad interrompere il nesso causale tra il fatto e l'evento con conseguente rigetto della sua domanda ed assorbimento di ogni altra questione.
Né di aiuto è stata la istruttoria espletata la quale ha di fatto confermato la imprudenza dell'attrice nell'utilizzo dell'attrezzo ginnico in questione.
Difatti, il sig. (teste di parte convenuta) all'udienza del 15/02/2023 Testimone_1 ha così ricostruito l'accaduto: «…nel mentre ero impegnato ad eseguire un mio esercizio fui attirato dalla voce dell'istruttrice che diceva alla sig.ra CP_3 di fermarsi dall'esecuzione dell'esercizio che stava effettuando. Invece la Pt_1 sig.ra nel tentativo di uscire lei stessa dall'attrezzo ha posto un piede tra i Pt_1 due gradini per cui la pedana dell'attrezzo è risalita ed il piede rimaneva incastrato tra i due gradini e ciò provocava l'infortunio della sig.ra ». Tes_2
Ebbene, la risultanza istruttoria qui esaminata appare senz'altro sufficiente a confermare nel giudicante il mancato raggiungimento della prova necessaria affinchè vi fosse una condotta colposa dei convenuti nella dinamica dell'incidente.
In conclusione la domanda di parte attrice va rigettata, senza che di conseguenza vi sia luogo ad esame delle ulteriori domande dei convenuti e della società terza chiamata.
Pagina 5 Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di parte attrice.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 20/09/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 6