Articolo 5 della Legge 26 aprile 1974, n. 169
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 giugno 1974
Art. 5.
A tutti i consiglieri comunali e' corrisposta una indennita' di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute di consiglio, entro i seguenti limiti:

1) comuni fino a 30.000 abitanti . . . . . . . . . . . . L. 5.000 2) comuni da 30.001 a 250.000 abitanti. . . . . . . . . L. 10.000 3) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti . . . . . . . . L. 15.000 4) comuni con oltre 500.000 abitanti. . . . . . . . . . L. 20.000
Entrata in vigore il 2 giugno 1974
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