Articolo 12 della Legge 16 febbraio 1987, n. 81
Articolo 11
Versione
31 marzo 1987
Art. 12. 1. Alla spesa prevista nell'articolo 11, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 marzo 1987