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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- II SEZIONE CIVILE -
nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Dora Alessia Limongelli ha pronunciato, ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2073 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “somministrazione” e vertente tra
, in persona del Sub Commissario Prefettizio Parte_1
Vicario, Dott.ssa , dom.to per la carica presso la Casa Comunale Parte_2 in alla via Roma n.168, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Parte_1
Di Spirito (C.F. ), procuratore dell'Ente, in virtù di C.F._1 mandato in atti
OPPONENTE
e con sede in Cercola (Na) alla via Tenente Barone 15, p. iva CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. P.IVA_1 CP_2
, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto,
[...] dall'avvocato Ciro Sito c.f. , con il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is E/2 sc. A
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.10.2025 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3638/2023 notificato in data
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30.1.2024 con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 35.704,38, a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture emesse per il servizio di refezione scolastica per gli anni 2017-2022, oltre interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione, l'ente deduceva che con delibera n. 10 del
19.7.2021 era stato dichiarato il dissesto del altresì che il credito Pt_1 vantato dall'opposta - con riferimento quantomeno alla fattura n. 1/156 del
06.05.2019 per €. 9.403,97 - è anteriore alla dichiarazione dello stato di dissesto, con la conseguenza che doveva ritenersi sussistente la competenza Parte alla liquidazione dell' ai sensi dell'art 248 e ss. del Dlgs 267/2000.
Deduceva ancora l'opponente che ai sensi dell'art. 248 Tuel non era possibile intraprendere azioni esecutive e che il decreto ingiuntivo era in ogni caso illegittimo per l'indeterminatezza del credito vantato, fondato sulle sole fatture allegate al ricorso monitorio.
Si costituiva in giudizio l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, poiché il divieto di cui all'art 248 Dlgs 267/2000 di intraprendere o continuare azioni esecutive, non esclude il diritto del creditore di agire in giudizio al fine di precostituirsi un titolo giudiziario in sede di cognizione.
All'esito di un rinvio per bonario componimento e in assenza di memorie integrative ex art 171 ter c.p.c., all'udienza del 28.10.2025 all'esito della discussione la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art 281 sexies c.p.c.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
Nel caso che qui ci occupa, l'opponente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione della normativa in materia di dissesto finanziario contenuta nel TUEL
L'eccezione è infondata.
L'art. 248 d. lgs. n. 267/2000 ai commi II e seguenti, prevede: "2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo
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straordinario di liquidazione. Le proce-dure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge. 4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”.
La richiamata normativa, se da un lato pone la preclusione ad intentare (e proseguire) azioni esecutive individuali nei confronti dell'ente successivamente alla dichiarazione di dissesto per i debiti che rientrano nella competenza Parte dell' dall'altro lato, non prevede alcuna limitazione all'accertamento in sede giudiziale dei crediti, non essendo precluse le azioni di cognizione le quali non si pongono in contrasto con il principio per cui la procedura di liquidazione dei debiti deve avvenire nel rispetto della par condicio creditorum.
In altri termini, ciò che è precluso è l'esecuzione e non l'accertamento del credito, e dunque la proponibilità di domande di accertamento e condanna finalizzate ad ottenere un titolo esecutivo, fermo restando che il credito accertato in questi termini sarà oggetto di liquidazione in sede esecutiva Parte innanzi all' (cfr. In tal senso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
10/01/2022, n. 121; Corte Appello Taranto, 16/02/2022, n. 52).
Peraltro, in caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna Pt_1 perdita della sua capacità processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura (cfr in tal senso Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 6692 del 10/03/2020).
Quanto, invece, alla previsione contenuta nel quarto comma, la Corte di
Cassazione in riferimento alla previsione contenuta nel d.l. 18 gennaio 1993, n.
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8, del medesimo tenore del comma 4 dell'art 248 Dlgs 267/2000 ha affermato che la predetta disposizione va interpretata alla luce delle pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 14 9, 155 e 242 del 1994), nel senso che essa non impedisce ne' il maturare della rivalutazione, ne' quello degli interessi, ne'
l'accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, i quali però potranno essere fatti valere esecutivamente dal creditore nei confronti del comune solo quando questo sia tornato "in bonis" (Cass. 26 agosto 1997 n. 7997; 10 marzo 1999 n.
2049; Sez. 3, Sentenza n. 7369 del 2003). In particolare, le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 16059 del 2001) hanno da tempo chiarito che il creditore può sempre rinunziare all'inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione e proporre dinanzi al giudice ordinario una domanda di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso il comune, da far valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico tornato in bonis, restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto (Cass. 26 novembre
1999, n. 13234). Conclusione che trova un ulteriore elemento di riscontro nella considerazione che l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale ne' si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. 27 gennaio 2001, n. 1191), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Sez. un., sent. n. 16059 del 2001).
Pertanto, gli eventuali interessi maturati dalla data del dissesto e fino all'approvazione del rendiconto sono inopponibili alla procedura di liquidazione, fermo restando la facoltà di far valere la relativa pretesa nei confronti del comune tornato in bonis.
Ciò premesso, l'opposta ha, dunque, indubbiamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente mediante la documentazione prodotta.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c.
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Nel caso che qui ci occupa, risulta comprovato dalla documentazione versata in atti che l'istante, aggiudicatasi la gara per il servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primaria e gli istituti secondari di primo grado del
Comune di per gli anni scolastici dal 2017 al 2020, ha stipulato in Parte_1 data 20/5/2019 contratto di appalto, rep. 1709 registrato presso l'Agenzia delle
Entrate in data 22/05/2019; altresì che a seguito dell'emergenza COVID 19 veniva sospeso il servizio di refezione scolastica, che – a causa della dichiarazione di dissesto dell'ente - non veniva attivato neppure per l'anno
2021; infine che con determina n. 14 del 31/1/22, nelle more dell'espletamento CP_ di una nuova gara, veniva affidava alla il servizio di refezione scolastica per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2022 allo stesso prezzo posto a base d'asta (cfr. all. 1, 2,3).
Deve altresì ritenersi dimostrato ai sensi dell'art 115 c.p.c. – in quanto non specificamente contestato – l'espletamento del servizio da parte della società opposta, essendo oltretutto pacifico che le fatture emesse siano state integralmente saldate dall'ente sia pure con ritardo.
A riguardo, l'opposta ha prodotto in giudizio le fatture pagate in ritardo, il calcolo degli interessi moratori, con specifica indicazione della data del pagamento e dei giorni di ritardo nonché del tasso applicato.
In proposito, non può sottacersi che l'opponente non ha specificamente contestato il merito della pretesa azionata in via monitoria, limitandosi ad eccepire unicamente l'inammissibilità del ricorso monitorio in considerazione dello stato di dissesto dell'ente e una generica indeterminatezza del credito azionato, con la conseguenza che anche ai sensi dell'art 115 c.p.c. il credito deve ritenersi provato nell'an e nel quantum.
Ed invero, il opponente non ha dimostrato di aver pagato le fatture Pt_1 emesse dall'opposta nei termini pattuiti nel contratto di appalto né ha seriamente argomentato l'erroneità del calcolo degli interessi in relazione al tasso di interesse applicato ovvero alla decorrenza.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del Codice di Procedura Civile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e discostandosi dai valori medi, tenuto conto della non complessità della questione e delle fasi effettivamente svolte.
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• conferma, per l'effetto, il DI 3638/2023 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
• condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di CP_1
[...
che liquida in complessivi euro 3809,00, per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Così deciso in Aversa, lì 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. ssa Dora Alessia Limongelli
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