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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1787/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18857/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING FISCALE n. 0300781-2025 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1825/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 5-11-2025 Ricorrente_1 propone opposizione alla ingiunzione di pagamento n.300781 del 6-10-2025, notificata il 24- 10-2025, di € 489,99, fondata sull'avviso di accertamento n.2013-0019905 del 23-10-2013 per l'omesso versamento dell'ICI 2008 ed eccepisce che il debito perveniva ad esso ricorrente, quale erede di Ingenito Nominativo_1, deceduta a Boscotrecase il 29-9-2005, la omessa notifica del predetto avviso di accertamento e la prescrizione della pretesa così concludendo per sentir dichiarare nulla, improduttiva, illegittima, inefficace la ingiunzione impugnata, con vittoria di spese.
Radicato il contraddittorio, si costituisce la SO.G.E.T. S.p.a. deducendo che l'ingiunzione di pagamento n.300781 del 6-10-2025, notificata a Ricorrente_1 il 24-10-2025, è stata preceduta dall'atto di accertamento ICI 2008 n.1-063083-0019905 del 23-10-2013, notificato impersonalmente agli eredi di Ingenito Nominativo_1 il 10-12-2013 e ritirato da Ricorrente_1 personalmente, per il fabbricato sito in Torre Annunziata, Indirizzo_1
, in NCU di Torre Annunziata al foglio 6, p.lla 9018 sub 1 e, di seguito, dall'ingiunzione di pagamento n.116259 del 22-04-2016 pratica n. 900.2016.0006873526, notificata impersonalmente agli eredi di Ingenito
Nominativo_1 il 06-07-2016, con deposito ed affissione alla casa comunale di Boscotrecase. Aggiunge che il ricorrente, in qualità di erede della debitrice originaria, è coerede in via solidale, per quanto attiene agli immobili oggetto dei tributi inevasi di cui è causa.
Parte ricorrente deposita memorie con cui deduce che tra il 06/07/2016 ed il 24/10/2025 il Concessionario non ha notificato alcun atto intermedio idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale;
sicché la prescrizione - che sarebbe avvenuta in data 21/07/2021 - al netto delle proroghe e sospensioni emergenziali connesse al periodo COVID, maturava in data 31/12/2023 in applicazione del differimento del termine al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione dettato dal comma 2 dell'art. 12 D.
Lgs. 159/2015. Infine, evidenzia che alcuna valenza possono avere ai fini del presente giudizio ed in particolare per l'interruzione della prescrizione nei confronti del ricorrente Ricorrente_1, gli atti depositati dalla So.g.e.t. riferiti ad altro coerede (Nominativo_2).
La ET deposita anch'essa memorie con cui ribadisce non essersi maturata l'eccepita prescrizione posto che la notifica al de cuius interrompe il termine nei confronti degli eredi e che tra gli eredi vi è solidarietà passiva.
La Corte all'esito dell'udienza del 3.2.2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
Ebbene, l' ingiunzione di pagamento n.300781 del 6-10-2025 è stata impugnata con riferimento all'atto di accertamento ICI 2008 n.1-063083-0019905 del 23-10-2013, cui ha fatto seguito l'ingiunzione di pagamento n.116259 del 22-04-2016, notificata il 06-07-2016.
Ebbene, pur senza vagliare la validità di detta ultima notifica appare evidente che da detta ultima data
(6.7.2016) alla data di notifica dell'atto impugnato (24.10.2025) è maturato il termine quinquennale di prescrizione della pretesa impositiva (ICI 2008), pur volendo applicare la sospensione OV in questo lasso di tempo di oltre 9 anni. Infine, contrariamente all'assunto di parte resistente secondo cui “L'Agenzia delle Entrate CO , gli
Enti e i loro CONCESSIONARI DI RISCOSSIONE possono chiedere l'integrale pagamento di una cartella anche ad uno solo degli eredi o chiamati alla eredità (ma questi potrà poi rivalersi nei confronti degli altri coeredi)”, va ricordato che, secondo la Suprema Corte (Cass. 11097/2025), “l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, è applicabile soltanto alle imposte dirette, mentre per l'IMU non vi un'espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius. Per cui, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2014, n. 22426;
Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18451; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2017, n. 30966; Cass., Sez.
5^, 22 marzo 2022, n. 9186; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, nn. 20553, 20557 e 20585).” per cui la notifica eseguita nei confronti di altro erede non assume rilievo ai fini della interruzione della prescrizione nei confronti dell'odierno ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in 500,00
€ per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, cut se versato, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18857/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING FISCALE n. 0300781-2025 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1825/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa
Resistente: come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 5-11-2025 Ricorrente_1 propone opposizione alla ingiunzione di pagamento n.300781 del 6-10-2025, notificata il 24- 10-2025, di € 489,99, fondata sull'avviso di accertamento n.2013-0019905 del 23-10-2013 per l'omesso versamento dell'ICI 2008 ed eccepisce che il debito perveniva ad esso ricorrente, quale erede di Ingenito Nominativo_1, deceduta a Boscotrecase il 29-9-2005, la omessa notifica del predetto avviso di accertamento e la prescrizione della pretesa così concludendo per sentir dichiarare nulla, improduttiva, illegittima, inefficace la ingiunzione impugnata, con vittoria di spese.
Radicato il contraddittorio, si costituisce la SO.G.E.T. S.p.a. deducendo che l'ingiunzione di pagamento n.300781 del 6-10-2025, notificata a Ricorrente_1 il 24-10-2025, è stata preceduta dall'atto di accertamento ICI 2008 n.1-063083-0019905 del 23-10-2013, notificato impersonalmente agli eredi di Ingenito Nominativo_1 il 10-12-2013 e ritirato da Ricorrente_1 personalmente, per il fabbricato sito in Torre Annunziata, Indirizzo_1
, in NCU di Torre Annunziata al foglio 6, p.lla 9018 sub 1 e, di seguito, dall'ingiunzione di pagamento n.116259 del 22-04-2016 pratica n. 900.2016.0006873526, notificata impersonalmente agli eredi di Ingenito
Nominativo_1 il 06-07-2016, con deposito ed affissione alla casa comunale di Boscotrecase. Aggiunge che il ricorrente, in qualità di erede della debitrice originaria, è coerede in via solidale, per quanto attiene agli immobili oggetto dei tributi inevasi di cui è causa.
Parte ricorrente deposita memorie con cui deduce che tra il 06/07/2016 ed il 24/10/2025 il Concessionario non ha notificato alcun atto intermedio idoneo ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale;
sicché la prescrizione - che sarebbe avvenuta in data 21/07/2021 - al netto delle proroghe e sospensioni emergenziali connesse al periodo COVID, maturava in data 31/12/2023 in applicazione del differimento del termine al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione dettato dal comma 2 dell'art. 12 D.
Lgs. 159/2015. Infine, evidenzia che alcuna valenza possono avere ai fini del presente giudizio ed in particolare per l'interruzione della prescrizione nei confronti del ricorrente Ricorrente_1, gli atti depositati dalla So.g.e.t. riferiti ad altro coerede (Nominativo_2).
La ET deposita anch'essa memorie con cui ribadisce non essersi maturata l'eccepita prescrizione posto che la notifica al de cuius interrompe il termine nei confronti degli eredi e che tra gli eredi vi è solidarietà passiva.
La Corte all'esito dell'udienza del 3.2.2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.
Ebbene, l' ingiunzione di pagamento n.300781 del 6-10-2025 è stata impugnata con riferimento all'atto di accertamento ICI 2008 n.1-063083-0019905 del 23-10-2013, cui ha fatto seguito l'ingiunzione di pagamento n.116259 del 22-04-2016, notificata il 06-07-2016.
Ebbene, pur senza vagliare la validità di detta ultima notifica appare evidente che da detta ultima data
(6.7.2016) alla data di notifica dell'atto impugnato (24.10.2025) è maturato il termine quinquennale di prescrizione della pretesa impositiva (ICI 2008), pur volendo applicare la sospensione OV in questo lasso di tempo di oltre 9 anni. Infine, contrariamente all'assunto di parte resistente secondo cui “L'Agenzia delle Entrate CO , gli
Enti e i loro CONCESSIONARI DI RISCOSSIONE possono chiedere l'integrale pagamento di una cartella anche ad uno solo degli eredi o chiamati alla eredità (ma questi potrà poi rivalersi nei confronti degli altri coeredi)”, va ricordato che, secondo la Suprema Corte (Cass. 11097/2025), “l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, è applicabile soltanto alle imposte dirette, mentre per l'IMU non vi un'espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius. Per cui, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2014, n. 22426;
Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18451; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2017, n. 30966; Cass., Sez.
5^, 22 marzo 2022, n. 9186; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, nn. 20553, 20557 e 20585).” per cui la notifica eseguita nei confronti di altro erede non assume rilievo ai fini della interruzione della prescrizione nei confronti dell'odierno ricorrente.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in 500,00
€ per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, cut se versato, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore