Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1787
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto di accertamento del 2013 e dell'ingiunzione di pagamento del 2016 non siano state efficaci nei confronti del ricorrente, in quanto non personalmente notificate e non risultanti interrotte da atti successivi idonei.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ha accertato che tra la notifica dell'ingiunzione di pagamento del 2016 e la notifica dell'atto impugnato nel 2025 sono trascorsi oltre 9 anni, maturando il termine quinquennale di prescrizione, anche considerando eventuali sospensioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1787
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1787
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo