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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/10/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7179/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti LEONARDO GOFFREDO e GAETANO Parte_1
FA AR;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e Controparte_1 dif. dagli avv. ti RAFFAELLA TRAVI, MARILENA LEPORE, MICHELE DI LANDRO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2024, il ricorrente di cui in epigrafe
- premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze di
[...] con profilo e mansioni di Operatore Socio Sanitario e Controparte_2 orario di lavoro pari a 36 ore settimanali articolato in turni e pronta disponibilità notturna e/o festiva;
di aver prestato, nel periodo dal
01.07.2014 al 31.12.2023, anche in ragione dell'espletamento del servizio di pronta disponibilità attiva, servizio nelle domeniche o giornate festive originariamente destinate a riposo indicate in ricorso;
di non aver goduto, in relazione al servizio reso, di alcun riposo compensativo, né di aver ricevuto alcun emolumento aggiuntivo a titolo di ristoro per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo, avendo riscosso per dette giornate lavorative soltanto la retribuzione per il lavoro straordinario svolto – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che la mancata fruizione da parte dell'istante del riposo compensativo in relazione al servizio reso di cui sub 6) integra un illecito contrattuale imputabile ad
[...]
; Controparte_2 accertare e dichiarare che, per effetto di tale illecito, l'istante ha subito un danno non patrimoniale da usura psicofisica per il quale ha diritto di essere risarcito;
per l'effetto, condannare ex art. 278 c.p.c. Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, corrispondendo in favo-re dell'istante la somma equivalente alla retribuzione di una giornata di lavoro feriale per ciascuna delle giornate indicata sub 6) ovvero, in subordine, quell'altra somma ritenuta equa e di giustizia, in ogni caso oltre accessori di legge, da liquidarsi, in difetto di spontaneo adempimento, in separato e autonomo giudizio;
condannare in ogni caso in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. Anzitutto, mette conto precisare che la fattispecie è soggetta al regime di prescrizione ordinario. Difatti, «qualora (…) la mancata fruizione del riposo (…) contrasti con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. ed il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico- fisica, la sussistenza di tale danno deve presumersi ed il corrispondente diritto, che non ha natura retributiva, si prescrive in dieci anni» (cfr.
Cass. 01.12.2016, n. 24563). Il ricorso introduttivo del presente giudizio
è stato notificato alla parte intimata il 10.06.2024. Pertanto, la prescrizione non si è compiuta per nessuna delle giornate in relazione alle quali è stata fatta valere la pretesa risarcitoria.
Venendo ora al merito della controversia, si rileva che l'art. 7 del CCNL
Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal
D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana. In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
"spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n.14770/17;n.6491/16;
n.5465/16; n. 9316/14; n.11730/13; n. 4688/11).
La Corte, invece, per ciò che concerne la reperibilità attiva, ha rilevato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo) non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (Cass. 5465/2016).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che “in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto della Cost., art. 36 e dell'art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE
(Cass. n. 6491/2016); invero, la norma contrattuale disciplinante la reperibilità attiva è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo;
da ciò discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dai comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del
CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in conformità al precetto inderogabile dettato dal d. lgs. n. 66/2003, art. 9” (così Cass. 24.3.2023, n. 8508).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne.
La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16).
Ciò posto il ricorrente lamenta che, avendo espletato servizio effettivo nelle giornate festive indicate, originariamente destinate a riposo settimanale, la parte convenuta non gli ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale limitandosi al pagamento dello straordinario per l'attività prestata.
La circostanza risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. turni di servizio).
Sostiene il ricorrente che l'azienda sanitaria non doveva limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato nella giornata festiva, ma doveva anche garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata, nonché dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione.
E' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale atteso che, avendo ricevuto il pagamento dello straordinario, il ricorrente non avrebbe avuto diritto anche al riposo compensativo.
Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....”
(cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/13).
Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico fisica da mancato riposo. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, il parametro da utilizzare deve far riferimento alla retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito;
tale criterio appare idoneo, in via equitativa in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, può esser utilizzato per compensare la penosità dell'assenza di riposo settimanale
(così C. Appello di Bari, n. 1589/2021).
Va precisato che l'analisi dei cartellini presenza prodotti in atti consente di acclarare che l'illecito denunciato si è verificato in relazione a tutte le giornate indicate dall'istante.
Si rammenta a questo punto che, in conformità alle indicazioni fornite dal
Ministero del Lavoro agli Organi Ispettivi, occorre verificare il rispetto del diritto al riposo settimanale «partendo dall'ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore (cd. dies a quo) e, procedendo a ritroso, al fine di accertare se, nei 13 giorni precedenti, il medesimo lavoratore abbia goduto almeno di 1 altro giorno di riposo e così via per l'intero arco temporale oggetto di controllo» [All. a) fascicolo parte ricorrente].
La disciplina non prevede deroghe per il personale turnista. Anzi, consistendo il riposo settimanale in un periodo di 24 ore consecutive, «da cumulare con le ore di riposo giornaliero» (art. 9 D.Lgs. n. 66/2003), lì dove – come nella fattispecie – l'orario di lavoro sia organizzato in turni, allo smonto dovrà prioritariamente smaltirsi il riposo giornaliero e, a seguire, il riposo settimanale. Infatti, «dopo un periodo di lavoro, ogni lavoratore deve immediatamente beneficiare di un periodo di riposo giornaliero, e ciò indipendentemente dalla questione se tale periodo di riposo sarà o meno seguito da un periodo di lavoro. Inoltre, quando il riposo giornaliero e il riposo settimanale sono concessi in modo contiguo, il periodo di riposo settimanale può cominciare a decorrere solo dopo che il lavoratore abbia beneficiato del riposo giornaliero» (cfr. CGE
02.03.2023, C-447/21).
Ora, relativamente al festivo lavorato del 15.07.2018, l convenuta CP_1 obietta che l'istante avrebbe fruito del riposo compensativo nella giornata del 12.07.2018. Tale impostazione non può essere accolta, giacché un riposo compensativo non può mai precedere il riposo mancato che il primo è destinato a compensare.
Le medesime osservazioni valgono con riferimento alle giornate del
05.08.2018, 23.09.2018, 29.09.2019, 29.04.2020, 31.07.2022, 04.09.2022, rispetto ai quali l convenuta obietta che la ricorrente avrebbe CP_1 fruito dei riposi rispettivamente nei giorni 04.08.2018, 19.09.2018,
27.09.2019, 23.04.2020, 30.07.2022, 01.09.2022.
Con riguardo ai festivi lavorati del 08.05.2020 e 10.05.2020, l CP_1 convenuta deduce che l'istante avrebbe fruito del riposo compensativo nelle giornate del 16.05.2020, 17.05.2020 e 22.05.2020. L'eccezione va respinta, giacché, a fronte dei festivi lavorati del 08.05.2020 e 10.05.2020, risulta per tabulas che il primo riposo successivo è stato goduto dall'istante il
16.05.2020 e il riposo immediatamente precedente risale al 30.04.2020, ben oltre il limite legale di 13 giorni.
Relativamente al festivo lavorato del 19.12.2021, l obietta che CP_1
l'istante avrebbe fruito del riposo compensativo nelle giornate del
21.12.2021 e 22.12.2021. Anche in tal caso l'eccezione va respinta, giacché, a fronte del festivo lavorato del 19.12.2021, risulta per tabulas che il primo riposo successivo è stato goduto dall'istante il 21.12.2021 e il riposo immediatamente precedente risale al 05.12.2021, ben oltre il limite legale di 13 giorni.
Al riguardo, l'eccezione di asserita non imputabilità dell'inadempimento, in ragione della situazione di necessità e urgenza determinata dall'emergenza epidemiologica da diffusione del Covid-19, relativamente al triennio 2020-2022, non coglie nel segno, atteso l'obbligo a carico della convenuta di garantire comunque ai lavoratori la fruizione dei dovuti riposi nella predisposizione dei turni di lavoro;
in ogni caso, si osserva che l'eccezione risulta sguarnita di idonee allegazioni e prove in ordine all'effettiva incidenza della contingente situazione sulla specifica organizzazione dei turni cui era adibita la parte ricorrente.
Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva così come documentati nel fascicolo di parte. Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di cui in motivazione;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
Bari, 17.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7179/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti LEONARDO GOFFREDO e GAETANO Parte_1
FA AR;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e Controparte_1 dif. dagli avv. ti RAFFAELLA TRAVI, MARILENA LEPORE, MICHELE DI LANDRO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2024, il ricorrente di cui in epigrafe
- premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze di
[...] con profilo e mansioni di Operatore Socio Sanitario e Controparte_2 orario di lavoro pari a 36 ore settimanali articolato in turni e pronta disponibilità notturna e/o festiva;
di aver prestato, nel periodo dal
01.07.2014 al 31.12.2023, anche in ragione dell'espletamento del servizio di pronta disponibilità attiva, servizio nelle domeniche o giornate festive originariamente destinate a riposo indicate in ricorso;
di non aver goduto, in relazione al servizio reso, di alcun riposo compensativo, né di aver ricevuto alcun emolumento aggiuntivo a titolo di ristoro per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo, avendo riscosso per dette giornate lavorative soltanto la retribuzione per il lavoro straordinario svolto – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare che la mancata fruizione da parte dell'istante del riposo compensativo in relazione al servizio reso di cui sub 6) integra un illecito contrattuale imputabile ad
[...]
; Controparte_2 accertare e dichiarare che, per effetto di tale illecito, l'istante ha subito un danno non patrimoniale da usura psicofisica per il quale ha diritto di essere risarcito;
per l'effetto, condannare ex art. 278 c.p.c. Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno, corrispondendo in favo-re dell'istante la somma equivalente alla retribuzione di una giornata di lavoro feriale per ciascuna delle giornate indicata sub 6) ovvero, in subordine, quell'altra somma ritenuta equa e di giustizia, in ogni caso oltre accessori di legge, da liquidarsi, in difetto di spontaneo adempimento, in separato e autonomo giudizio;
condannare in ogni caso in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. Anzitutto, mette conto precisare che la fattispecie è soggetta al regime di prescrizione ordinario. Difatti, «qualora (…) la mancata fruizione del riposo (…) contrasti con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. ed il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico- fisica, la sussistenza di tale danno deve presumersi ed il corrispondente diritto, che non ha natura retributiva, si prescrive in dieci anni» (cfr.
Cass. 01.12.2016, n. 24563). Il ricorso introduttivo del presente giudizio
è stato notificato alla parte intimata il 10.06.2024. Pertanto, la prescrizione non si è compiuta per nessuna delle giornate in relazione alle quali è stata fatta valere la pretesa risarcitoria.
Venendo ora al merito della controversia, si rileva che l'art. 7 del CCNL
Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal
D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana. In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
"spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n.14770/17;n.6491/16;
n.5465/16; n. 9316/14; n.11730/13; n. 4688/11).
La Corte, invece, per ciò che concerne la reperibilità attiva, ha rilevato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo) non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (Cass. 5465/2016).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che “in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto della Cost., art. 36 e dell'art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE
(Cass. n. 6491/2016); invero, la norma contrattuale disciplinante la reperibilità attiva è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo;
da ciò discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dai comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del
CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in conformità al precetto inderogabile dettato dal d. lgs. n. 66/2003, art. 9” (così Cass. 24.3.2023, n. 8508).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne.
La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16).
Ciò posto il ricorrente lamenta che, avendo espletato servizio effettivo nelle giornate festive indicate, originariamente destinate a riposo settimanale, la parte convenuta non gli ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale limitandosi al pagamento dello straordinario per l'attività prestata.
La circostanza risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. turni di servizio).
Sostiene il ricorrente che l'azienda sanitaria non doveva limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato nella giornata festiva, ma doveva anche garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata, nonché dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione.
E' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale atteso che, avendo ricevuto il pagamento dello straordinario, il ricorrente non avrebbe avuto diritto anche al riposo compensativo.
Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....”
(cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/13).
Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico fisica da mancato riposo. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, il parametro da utilizzare deve far riferimento alla retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito;
tale criterio appare idoneo, in via equitativa in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, può esser utilizzato per compensare la penosità dell'assenza di riposo settimanale
(così C. Appello di Bari, n. 1589/2021).
Va precisato che l'analisi dei cartellini presenza prodotti in atti consente di acclarare che l'illecito denunciato si è verificato in relazione a tutte le giornate indicate dall'istante.
Si rammenta a questo punto che, in conformità alle indicazioni fornite dal
Ministero del Lavoro agli Organi Ispettivi, occorre verificare il rispetto del diritto al riposo settimanale «partendo dall'ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore (cd. dies a quo) e, procedendo a ritroso, al fine di accertare se, nei 13 giorni precedenti, il medesimo lavoratore abbia goduto almeno di 1 altro giorno di riposo e così via per l'intero arco temporale oggetto di controllo» [All. a) fascicolo parte ricorrente].
La disciplina non prevede deroghe per il personale turnista. Anzi, consistendo il riposo settimanale in un periodo di 24 ore consecutive, «da cumulare con le ore di riposo giornaliero» (art. 9 D.Lgs. n. 66/2003), lì dove – come nella fattispecie – l'orario di lavoro sia organizzato in turni, allo smonto dovrà prioritariamente smaltirsi il riposo giornaliero e, a seguire, il riposo settimanale. Infatti, «dopo un periodo di lavoro, ogni lavoratore deve immediatamente beneficiare di un periodo di riposo giornaliero, e ciò indipendentemente dalla questione se tale periodo di riposo sarà o meno seguito da un periodo di lavoro. Inoltre, quando il riposo giornaliero e il riposo settimanale sono concessi in modo contiguo, il periodo di riposo settimanale può cominciare a decorrere solo dopo che il lavoratore abbia beneficiato del riposo giornaliero» (cfr. CGE
02.03.2023, C-447/21).
Ora, relativamente al festivo lavorato del 15.07.2018, l convenuta CP_1 obietta che l'istante avrebbe fruito del riposo compensativo nella giornata del 12.07.2018. Tale impostazione non può essere accolta, giacché un riposo compensativo non può mai precedere il riposo mancato che il primo è destinato a compensare.
Le medesime osservazioni valgono con riferimento alle giornate del
05.08.2018, 23.09.2018, 29.09.2019, 29.04.2020, 31.07.2022, 04.09.2022, rispetto ai quali l convenuta obietta che la ricorrente avrebbe CP_1 fruito dei riposi rispettivamente nei giorni 04.08.2018, 19.09.2018,
27.09.2019, 23.04.2020, 30.07.2022, 01.09.2022.
Con riguardo ai festivi lavorati del 08.05.2020 e 10.05.2020, l CP_1 convenuta deduce che l'istante avrebbe fruito del riposo compensativo nelle giornate del 16.05.2020, 17.05.2020 e 22.05.2020. L'eccezione va respinta, giacché, a fronte dei festivi lavorati del 08.05.2020 e 10.05.2020, risulta per tabulas che il primo riposo successivo è stato goduto dall'istante il
16.05.2020 e il riposo immediatamente precedente risale al 30.04.2020, ben oltre il limite legale di 13 giorni.
Relativamente al festivo lavorato del 19.12.2021, l obietta che CP_1
l'istante avrebbe fruito del riposo compensativo nelle giornate del
21.12.2021 e 22.12.2021. Anche in tal caso l'eccezione va respinta, giacché, a fronte del festivo lavorato del 19.12.2021, risulta per tabulas che il primo riposo successivo è stato goduto dall'istante il 21.12.2021 e il riposo immediatamente precedente risale al 05.12.2021, ben oltre il limite legale di 13 giorni.
Al riguardo, l'eccezione di asserita non imputabilità dell'inadempimento, in ragione della situazione di necessità e urgenza determinata dall'emergenza epidemiologica da diffusione del Covid-19, relativamente al triennio 2020-2022, non coglie nel segno, atteso l'obbligo a carico della convenuta di garantire comunque ai lavoratori la fruizione dei dovuti riposi nella predisposizione dei turni di lavoro;
in ogni caso, si osserva che l'eccezione risulta sguarnita di idonee allegazioni e prove in ordine all'effettiva incidenza della contingente situazione sulla specifica organizzazione dei turni cui era adibita la parte ricorrente.
Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva così come documentati nel fascicolo di parte. Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di cui in motivazione;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
Bari, 17.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Agnese Angiuli