Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 04/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01363/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI AG
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2024, proposto da
Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2360065FC, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Flavia Speranza, Enrica Fabrizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RA S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LM Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci, Giulia Cerrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento comunicato il 22.10.2024 con cui RA S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione della “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smistamento, recapito e distribuzione documenti e lettere raccomandate ai clienti delle società del Gruppo RA - TENDER T24_5555 RDO R24_6207 - LOT- 002: CIG B2360065FC - R24_6211 Servizio di smistamento, recapito e distribuzione bollette, documenti e lettere raccomandate ai clienti delle società del Gruppo RA nelle regioni Toscana, Abruzzo, Lazio, Umbria, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia” in favore della LM Group S.p.A.;
- di tutti i verbali di gara, con particolare ma non esaustivo riferimento al verbale n. 3 delle sedute riservate della commissione di gara, tenutesi nelle giornate del 9.9.2024, 10.9.2024, 12.9.2024, 13.9.2024 e 24.9.2024, di apertura e valutazione delle offerte economiche, nonché di espletamento della verifica di congruità sull’offerta risultata migliore, contenente anche la proposta di aggiudicazione in favore della LM Group S.p.A.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
E per la condanna
dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore della Società odierna deducente, ove occorra anche previa rinnovazione della verifica di congruità dell’offerta della Società controinteressata,
con conseguente declaratoria di inefficacia
del contratto stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione dello stesso ex art. 122 c.p.a.
e con riserva
di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RA Spa e di LM Group S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Poste Italiane s.p.a. ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento comunicato il 22.10.2024 con cui RA a.p.a. ha disposto l’aggiudicazione in favore di LM Group s.p.a. della “ procedura aperta per l’affidamento del servizio di smistamento, recapito e distribuzione documenti e lettere raccomandate ai clienti delle società del Gruppo RA - TENDER T24_5555 RDO R24_6207 - LOT- 002: CIG B2360065FC - R24_6211 Servizio di smistamento, recapito e distribuzione bollette, documenti e lettere raccomandate ai clienti delle società del Gruppo RA nelle regioni Toscana, Abruzzo, Lazio, Umbria, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia ”.
In fatto ha allegato che con bando di gara del 26.4.2024 RA ha indetto la predetta procedura aperta, articolata in 6 lotti, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con l’aggiudicatario di ciascun lotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e ricorso all’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, per la durata di 36 mesi (periodo 1.3.2025-29.2.2028) con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
Per il lotto 2, di interesse in questo giudizio, il costo della manodopera è stato quantificato da RA in € 6.291.000,00 ed alla gara hanno partecipato Poste Italiane s.p.a. e LM Group s.p.a.
All’esito della procedura, assegnati per l’offerta tecnica 90 punti a Poste Italiane e 84 punti a LM, ma attesa la miglior offerta economica di LM alla quale sono stati assegnati 10 punti a fronte di 1,93 punti di Poste Italiane, in graduatoria si sono collocate prima la controinteressata con 94 punti e seconda la ricorrente con 91,93 punti.
RA ha proceduto alla verifica della congruità dell’offerta economica presentata da LM, chiedendo alla stessa chiarimenti in ordine ai costi relativi all’utilizzo dei mezzi impiegati nel servizio nonché all’ammontare degli utili di impresa, ottenuti i quali, col verbale n. 3, ha dichiarato congrua l’offerta aggiudicando alla controinteressata la gara, dopo la verifica positiva della documentazione amministrativa.
Poste Italiane, ritenendo illegittima l’aggiudicazione, ha agito in questa sede lamentando la “ violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 41, commi 13 e 14, art. 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023] eccesso di potere sotto i concorrenti profili del difetto assoluto di istruttoria, del travisamento dei fatti e dei presupposti rilevanti e della manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza ”.
Ad avviso della ricorrente la LM avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per avere indicato per la manodopera un importo pari a € 5.589.323,95, inferiore di € 701.676,05 rispetto a quello di € 6.291.000,00 quantificato da RA, calcolando tale minor somma sulla base di valori tabellari asseritamente non aggiornati e anteriori alle tabelle ministeriali vigenti e applicabili alla procedura in esame.
In particolare, la controinteressata avrebbe calcolato il costo della manodopera di € 5.589.323,95 applicando il CCNL per il personale dipendente da imprese operanti nel settore della Distribuzione, del Recapito e dei Servizi Postali - codice CCNL K711 contemplato nell’art. 32 del CSA, utilizzando tuttavia le tabelle ministeriali adottate nel mese di giugno 2021, anziché quelle aggiornate a marzo 2024 vigenti al momento dell’indizione della gara (26.4.2024) e che avrebbero portato invece ad un costo della manodopera di € 5.874.284,97, comunque più basso degli € 6.291.000,00 quantificati da RA nel chiarimento n. 15.
Pertanto, avendo LM indicato un costo della manodopera più basso di quello previsto da RA senza dimostrare una propria “più efficiente organizzazione aziendale” idonea a consentirle il predetto risparmio di spese, ad avviso della ricorrente la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura con aggiudicazione della gara a Poste Italiane.
In subordine, non avendo la stazione appaltante chiesto chiarimenti in punto di costi di manodopera a LM in sede di verifica dell’anomalia, limitandosi a formularle una richiesta di delucidazioni sui mezzi d’opera e sull’entità dell’utile senza operare alcun controllo specifico sui costi della manodopera indicati dalla controinteressata in forza di tabelle non aggiornate, l’aggiudicazione a LM andrebbe comunque annullata, con condanna di RA alla rinnovazione della verifica di congruità di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, facendo specifico riferimento nel controllo dei costi di manodopera alle tabelle aggiornate applicabili in relazione al contratto collettivo indicato nella lex specialis .
RA e la controinteressata si sono costituite in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda articolata in via subordinata dalla ricorrente, addivenendosi all’annullamento dell’aggiudicazione, con condanna di RA alla rinnovazione del procedimento di verifica di congruità dell’offerta della controinteressata, tenendo in considerazione come parametro di riferimento le tabelle aggiornate del contratto collettivo indicato nel capitolato speciale d’appalto.
Invero, costituendosi in giudizio le resistenti hanno evidenziato che nel caso in esame la verifica di congruità operata sull’offerta di LM non era obbligatoria ex art. 110 del D. Lgs. 36/2023, non risultando alcuna anomalia, ma avendo la stazione appaltante deciso di porla in essere ugualmente su tutti i lotti, trattandosi di contratto “labour intensive” e stante l’attenzione del Gruppo agli aspetti relativi al costo del lavoro degli appaltatori.
Tuttavia, in ordine ai parametri presi in considerazione a tal fine e sui quali si concentrano le doglianze di parte ricorrente, RA ha allegato che il capitolato speciale d’appalto prevedeva in punto di costi della manodopera, salva la clausola di equivalenza, l’applicazione del CCNL K711 per il personale dipendente da imprese operanti nel settore della Distribuzione, del Recapito e dei Servizi Postali, in relazione al quale le ultime tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro risalivano al 2016, mentre la LM in un’ottica prudenziale ha applicato nella propria offerta le tabelle afferenti al diverso contratto collettivo dedicato alle imprese esercenti servizi postali in appalto (codice CCNL K721), aggiornate al 2021.
Stante tale rilievo, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto nella sua domanda principale volta ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione alla controinteressata per ritenuta incongruità già in questa sede dell’offerta di LM con conseguente aggiudicazione della gara a Poste Italiane, atteso che la controinteressata ha effettivamente utilizzato le tabelle aggiornate al 2021 anziché al 2024 del CCNL K721, ma ciò non può considerarsi di per sé espressione di incongruità dei costi della manodopera esposti, a maggior ragione considerato che tali tabelle sono più recenti delle ultime tabelle 2016 riferite al CCNL K711 indicato nel capitolato speciale d’appalto.
Va invece accolta la domanda subordinata articolata dalla ricorrente, volta ad imporre ad RA di rinnovare la verifica di congruità dell’offerta di LM, non avendo la stazione appaltante motivato adeguatamente al riguardo nel corso del procedimento prima di addivenire all’aggiudicazione in favore di LM, come dimostrato anche dal fatto che in quella sede i chiarimenti richiesti alla controinteressata hanno riguardato in particolare i costi relativi all’utilizzo dei mezzi impiegati nel servizio e l’ammontare degli utili di impresa, senza fare specifico riferimento ai costi della manodopera così da consentire a LM di allegare, nell’opportuna sede procedimentale e non giudiziale, le proprie difese al riguardo.
Peraltro, la necessità che la stazione appaltante rinnovi il procedimento di verifica argomentando specificamente sugli aspetti sopra riportati, trova conferma anche nel fatto che la ricorrente ha dato atto in giudizio del rinnovo del CCNL K711 (richiamato negli atti di gara) in scadenza nel 2026 con aumenti retributivi già dall’1.1.2024, di circa il 6,9%, aspetto che competerà alla stazione appaltante esaminare.
Conclusivamente, quindi, in forza di tutte le argomentazioni esposte, il ricorso va accolto con annullamento dell’aggiudicazione impugnata, ordinandosi ad RA S.p.A. di rinnovare la verifica di congruità dell’offerta della controinteressata, facendo specifico riferimento nel controllo dei costi della manodopera da quest’ultima indicati, ai costi aggiornati relativi al contratto collettivo previsto dalla lex specialis .
Le spese di lite possono tuttavia essere compensate per la novità delle questioni esaminate e tenuto conto dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI AG (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’aggiudicazione, con condanna di RA S.p.A. alla rinnovazione della verifica di congruità dell’offerta della controinteressata nei termini di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Le spese di lite possono essere compensate per la novità delle questioni esaminate e stante l’esito del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO