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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/09/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4043/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4043/2023
Oggi 18 settembre 2025, alle ore 11.21, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per il l'avv. ROSARIO LO FARO il quale discute la Controparte_1
causa rilevando che, nonostante i plurimi depositi telematici effettuati da controparte, quest'ultima non ha assolto all'onere di dimostrare il titolo a fondamento della domanda, l'impegno di spesa e la forma prescritta per la conclusioni dei contratti con la
PA.; insiste in tutte le altre eccezioni spiegate in atti;
insiste nell'accoglimento delle conclusioni spiegate in atti.
- per l'avv. NEDO CORTI, oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
SABRINA GIROTTI la quale si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa responsiva , nelle memorie e nei verbali di causa.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 9 N. R.G. 4043/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4043/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Rosario Lo Faro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nedo Corti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.09.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal CP_1
contro il decreto ingiuntivo n. 1012/2023, emesso in data 31.07.2023 dal
[...]
Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 5698/2022 r.g., con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 1.306.433,55, Controparte_2
oltre interessi come da domanda, spese e competenze del monitorio.
1.1. - A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: a) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; b) la nullità del decreto opposto per genericità e indeterminatezza della domanda;
c) la nullità del decreto opposto per inesistenza del credito.
2. - Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_2
opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Denegata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.09.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
4. - Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inefficacia delle cessioni del credito.
4.1. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 1260 e ss. c.c., i crediti sono liberamente cedibili senza che sia necessaria l'accettazione da parte del debitore ceduto.
Tuttavia, nelle ipotesi in cui il debitore ceduto sia non già un privato, bensì un soggetto pubblico, la cessione dei crediti è disciplinata dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923, i quali, pur riferendosi espressamente ai soli crediti verso lo Stato, secondo l'orientamento dominante della S.C., sono applicabili alla Pubblica Amministrazione nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono (cfr. Cass. n. 981/2002; Cass. n. 11041/1996).
In particolare, l'art. 69 stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo che la stessa debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che debba essere notificata all'ente; l'art. 70, invece, introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c., stabilendo che per le somme dovute dallo Stato per
Pag. 3 di 9 somministrazioni, forniture e appalti devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865, il quale, a sua volta, prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Nell'ipotesi di mancato rispetto dei suddetti presupposti - pur rimanendo valida la cessione nei rapporti tra cedente e cessionario, trattandosi di atto avente natura consensuale - la stessa sarà inefficace e inopponibile nei confronti dell'Ente pubblico, debitore ceduto.
Per costante orientamento di legittimità, invero, la cessione dei crediti vantati verso la
P.A. si perfeziona con la notifica all'Ente della sola dichiarazione unilaterale di cessione, ma, perché sia opponibile al debitore, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e deve essere accettata (cfr. Cass. n. 13481/2002).
La richiamata disciplina speciale - che, contrariamente alle regole generali previste dal codice civile, subordina l'efficacia della cessione alla preventiva adesione della P.A. - si applica solamente ai rapporti di durata quali l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali, secondo la giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha ravvisato l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. n. 18339/2014; Cass. n. 9789/1994).
4.2. - È opportuno evidenziare, inoltre, che l'adesione della P.A. è richiesta solo finché il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art 9 L. n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”, e dall'articolo 70 R.D. n. 2440/1923. Conclusosi il rapporto contrattuale, dunque, tornerà ad applicarsi la disciplina generale prevista dal codice civile, con l'eccezione della forma dell'atto di cessione secondo quanto stabilito dall'art. 69 R.D. n. 2440/1923.
Nell'ipotesi di somministrazione di energia elettrica e/o gas, ogni singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui la fornitura viene immessa nella disponibilità del cliente;
la fattura commerciale rilasciata dal fornitore, dunque, traduce, in termini monetari (a titolo di corrispettivo per la vendita), la fornitura
Pag. 4 di 9 di un quantitativo di energia che (all'atto della registrazione contabile) è stato già immesso nella disponibilità del cliente.
4.3. - Con riguardo al caso in esame, in applicazione dei principi sopra richiamati, il dedotto mancato assenso alle cessioni da parte del opponente non ha alcun CP_1 rilievo sull'efficacia delle stesse, dovendosi applicare le norme generali del codice civile. Invero, le cessioni sottese alla richiesta monitoria sono state tutte redatte per iscritto, con sottoscrizioni autenticate da Notaio e regolarmente comunicate al Comune opponente e non hanno ad oggetto rapporti in corso di esecuzione (trattandosi di fatture relative a somministrazione di energia elettrica già eseguite ed emesse in periodi antecedenti alla cessione), con la conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'Allegato E), art. 9, L. aboliz. contenzioso amministrativo.
5. - Nel merito, l'opposizione va accolta per carenza di prova del credito vantato dall'opposta.
5.1. - Al riguardo, infatti, va osservato che i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà e alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi, mentre la seconda deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e consentire i controlli sull'utilizzo delle risorse pubbliche nell'interesse del cittadino (cfr.
Sez. Un. n. 20684/2018; Cass. n. 22537/2007). Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (cfr. Cass. n. 20033/2016; Cass. n. 7575/1994).
Peraltro, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre, in ogni caso, che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale di una delle parti, né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr. Cass., n. 12316/2015).
Pag. 5 di 9 5.2. - Nel caso di specie, parte opposta, con il deposito del ricorso monitorio, ha agito nei confronti dell'opponente esperendo una tipica azione di adempimento, tesa a ottenere il pagamento delle fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica nei confronti del opponente. CP_1
5.2.1. - Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risultano applicabili i principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. Sez. Un., n.
13533/2001), secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui diritto.
5.2.2. - Tuttavia, a fronte delle contestazioni sollevate dell'opponente, l'opposta non ha fornito alcuna prova del titolo costitutivo del proprio diritto di credito.
Pacifica l'inidoneità delle sole fatture commerciali a dimostrare l'esistenza del rapporto, stante la sua formazione unilaterale, infatti, l'opposta non ha prodotto in atti i contratti su cui si fondano le suddette fatture, allegando, invece, una copiosa e disordinata documentazione, inidonea ad individuare i documenti rilevanti e posti a fondamento della propria domanda, in aperta violazione delle regole processuali e dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza che devono improntare lo svolgimento del processo.
5.2.3. - Peraltro, si evidenzia che nella cartella denominata “contratti” sono contenuti soltanto due moduli di adesione per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, in relazione ai quali, tuttavia, non è dato comprendere né da chi siano stati sottoscritti, né, tantomeno, se il soggetto sottoscrittore fosse titolare del potere di firma in rappresentanza del con la conseguenza che gli stessi non hanno alcuna CP_1
valenza probatoria.
5.3. - Né, peraltro, alcun rilievo può attribuirsi all'applicabilità del regime di salvaguardia.
5.3.1. - Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può
Pag. 6 di 9 derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica. Poiché il suddetto regime è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un Comune (o, più in generale, un Ente pubblico) è necessario e opportuno distinguere il piano dell'accesso a tale regime - sicuramente regolato dalla L. n. 125/2007 - da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali - tuttora previsti a garanzia dell'interesse collettivo - per i contratti pubblici. In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la P.A., il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto (cfr. Trib.
Patti n. 416/2024).
5.4. - In ogni caso, va rilevato che, anche laddove dovesse escludersi la necessarietà del contratto scritto in regime di salvaguardia, resterebbe insuperabile la mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti dal TUEL in materia di impegno di spesa e copertura finanziaria.
5.4.1. - Al riguardo, va premesso che l'art.191 del TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Tale previsione legislativa impone l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelando in tal modo il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico- finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa.
Pertanto, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido solo se
è stato emesso un impegno di spesa destinato a incidere su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria. In difetto, la delibera autorizzativa e il conseguente contratto sono nulli.
Pag. 7 di 9 5.4.2. - Per quanto in questa sede rileva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che alle superiori regole non si sottrae l'eventuale somministrazione di energia elettrica, non rivestendo quest'ultima alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta vincolatività per l'ente locale (cfr. Cass. n. 17197/2024).
La più recente giurisprudenza di merito è poi concorde nel negare che la fornitura in regime di salvaguardia possa escludere la necessità dell'impegno di spesa (cfr. Trib.
Nola, n. 801/2025; Trib. Santa Maria Capura Vetere, n. 1802/2024). Ed invero, anche ammettendo che il regime di salvaguardia, operando ex lege, non richieda la stipula di un contratto in forma scritta ad substantiam (in senso contrario, cfr. Trib. Patti, n.
416/2024, già cit.), esso non può prescindere dagli adempimenti previsti dall'art. 191 del TUEL (i.e.: impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e attestazione della copertura finanziaria ex art. 153, comma 5), il cui rispetto risulta costituzionalmente imposto al fine di garantire il buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97 Cost.), e l'equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).
5.4.3. - Peraltro, va precisato che l'impegno di spesa non è un fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto, bensì un elemento costitutivo dello stesso. Pertanto, spetta al creditore provarne l'esistenza, e non al debitore dimostrarne l'assenza.
5.4.4. - Nel caso in esame, è evidente la mancanza di prova, da parte della società opposta, dell'esistenza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del opponente che autorizzasse Enel Energia S.p.A. alla CP_1
somministrazione di energia elettrica in favore del posto che la stessa opposta CP_1 ha, al contrario, sostenuto che “la particolare tipologia del Contratto di cui è causa si presta ad essere inserita tra quegli impegni di spesa cd. automatici, di cui all'art. 183 comma 2 lett. c TUEL, in quanto riferibili a spese costanti o fisse (entro certi limiti di variabilità) quali sono quelle imputabili alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto della Somministrazione [...] mancando nel caso di specie alcun contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente impegno” (cfr. pag. 3, prima memoria istruttoria).
Pag. 8 di 9 6. - Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 2.000.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4043/2023 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dal CP_1
contro il decreto ingiuntivo n. 1012/2023, emesso in data 31.07.2023
[...]
dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento n. 5698/2022 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, alla rifusione, in favore del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 870,00 a titolo di spese vive (€ 843,00 per c.u. ed € 27,00 per bolli), ed € 23.946,00 a titolo di compensi (fasi studio e introduttiva ai valori medi, fase di trattazione e decisionale ai valori minimi), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al
4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 18 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 9 di 9
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4043/2023
Oggi 18 settembre 2025, alle ore 11.21, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per il l'avv. ROSARIO LO FARO il quale discute la Controparte_1
causa rilevando che, nonostante i plurimi depositi telematici effettuati da controparte, quest'ultima non ha assolto all'onere di dimostrare il titolo a fondamento della domanda, l'impegno di spesa e la forma prescritta per la conclusioni dei contratti con la
PA.; insiste in tutte le altre eccezioni spiegate in atti;
insiste nell'accoglimento delle conclusioni spiegate in atti.
- per l'avv. NEDO CORTI, oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
SABRINA GIROTTI la quale si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa responsiva , nelle memorie e nei verbali di causa.
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 9 N. R.G. 4043/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4043/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Rosario Lo Faro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nedo Corti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.09.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal CP_1
contro il decreto ingiuntivo n. 1012/2023, emesso in data 31.07.2023 dal
[...]
Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 5698/2022 r.g., con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 1.306.433,55, Controparte_2
oltre interessi come da domanda, spese e competenze del monitorio.
1.1. - A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: a) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta; b) la nullità del decreto opposto per genericità e indeterminatezza della domanda;
c) la nullità del decreto opposto per inesistenza del credito.
2. - Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_2
opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Denegata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.09.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
4. - Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inefficacia delle cessioni del credito.
4.1. - Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 1260 e ss. c.c., i crediti sono liberamente cedibili senza che sia necessaria l'accettazione da parte del debitore ceduto.
Tuttavia, nelle ipotesi in cui il debitore ceduto sia non già un privato, bensì un soggetto pubblico, la cessione dei crediti è disciplinata dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923, i quali, pur riferendosi espressamente ai soli crediti verso lo Stato, secondo l'orientamento dominante della S.C., sono applicabili alla Pubblica Amministrazione nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono (cfr. Cass. n. 981/2002; Cass. n. 11041/1996).
In particolare, l'art. 69 stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo che la stessa debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che debba essere notificata all'ente; l'art. 70, invece, introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c., stabilendo che per le somme dovute dallo Stato per
Pag. 3 di 9 somministrazioni, forniture e appalti devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 9, allegato E, L. n. 2248/1865, il quale, a sua volta, prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Nell'ipotesi di mancato rispetto dei suddetti presupposti - pur rimanendo valida la cessione nei rapporti tra cedente e cessionario, trattandosi di atto avente natura consensuale - la stessa sarà inefficace e inopponibile nei confronti dell'Ente pubblico, debitore ceduto.
Per costante orientamento di legittimità, invero, la cessione dei crediti vantati verso la
P.A. si perfeziona con la notifica all'Ente della sola dichiarazione unilaterale di cessione, ma, perché sia opponibile al debitore, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e deve essere accettata (cfr. Cass. n. 13481/2002).
La richiamata disciplina speciale - che, contrariamente alle regole generali previste dal codice civile, subordina l'efficacia della cessione alla preventiva adesione della P.A. - si applica solamente ai rapporti di durata quali l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali, secondo la giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha ravvisato l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. n. 18339/2014; Cass. n. 9789/1994).
4.2. - È opportuno evidenziare, inoltre, che l'adesione della P.A. è richiesta solo finché il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art 9 L. n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”, e dall'articolo 70 R.D. n. 2440/1923. Conclusosi il rapporto contrattuale, dunque, tornerà ad applicarsi la disciplina generale prevista dal codice civile, con l'eccezione della forma dell'atto di cessione secondo quanto stabilito dall'art. 69 R.D. n. 2440/1923.
Nell'ipotesi di somministrazione di energia elettrica e/o gas, ogni singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui la fornitura viene immessa nella disponibilità del cliente;
la fattura commerciale rilasciata dal fornitore, dunque, traduce, in termini monetari (a titolo di corrispettivo per la vendita), la fornitura
Pag. 4 di 9 di un quantitativo di energia che (all'atto della registrazione contabile) è stato già immesso nella disponibilità del cliente.
4.3. - Con riguardo al caso in esame, in applicazione dei principi sopra richiamati, il dedotto mancato assenso alle cessioni da parte del opponente non ha alcun CP_1 rilievo sull'efficacia delle stesse, dovendosi applicare le norme generali del codice civile. Invero, le cessioni sottese alla richiesta monitoria sono state tutte redatte per iscritto, con sottoscrizioni autenticate da Notaio e regolarmente comunicate al Comune opponente e non hanno ad oggetto rapporti in corso di esecuzione (trattandosi di fatture relative a somministrazione di energia elettrica già eseguite ed emesse in periodi antecedenti alla cessione), con la conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'Allegato E), art. 9, L. aboliz. contenzioso amministrativo.
5. - Nel merito, l'opposizione va accolta per carenza di prova del credito vantato dall'opposta.
5.1. - Al riguardo, infatti, va osservato che i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà e alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi, mentre la seconda deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e consentire i controlli sull'utilizzo delle risorse pubbliche nell'interesse del cittadino (cfr.
Sez. Un. n. 20684/2018; Cass. n. 22537/2007). Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (cfr. Cass. n. 20033/2016; Cass. n. 7575/1994).
Peraltro, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre, in ogni caso, che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale di una delle parti, né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr. Cass., n. 12316/2015).
Pag. 5 di 9 5.2. - Nel caso di specie, parte opposta, con il deposito del ricorso monitorio, ha agito nei confronti dell'opponente esperendo una tipica azione di adempimento, tesa a ottenere il pagamento delle fatture emesse per la somministrazione di energia elettrica nei confronti del opponente. CP_1
5.2.1. - Vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, risultano applicabili i principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. Sez. Un., n.
13533/2001), secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, incombendo sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui diritto.
5.2.2. - Tuttavia, a fronte delle contestazioni sollevate dell'opponente, l'opposta non ha fornito alcuna prova del titolo costitutivo del proprio diritto di credito.
Pacifica l'inidoneità delle sole fatture commerciali a dimostrare l'esistenza del rapporto, stante la sua formazione unilaterale, infatti, l'opposta non ha prodotto in atti i contratti su cui si fondano le suddette fatture, allegando, invece, una copiosa e disordinata documentazione, inidonea ad individuare i documenti rilevanti e posti a fondamento della propria domanda, in aperta violazione delle regole processuali e dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza che devono improntare lo svolgimento del processo.
5.2.3. - Peraltro, si evidenzia che nella cartella denominata “contratti” sono contenuti soltanto due moduli di adesione per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, in relazione ai quali, tuttavia, non è dato comprendere né da chi siano stati sottoscritti, né, tantomeno, se il soggetto sottoscrittore fosse titolare del potere di firma in rappresentanza del con la conseguenza che gli stessi non hanno alcuna CP_1
valenza probatoria.
5.3. - Né, peraltro, alcun rilievo può attribuirsi all'applicabilità del regime di salvaguardia.
5.3.1. - Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può
Pag. 6 di 9 derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica. Poiché il suddetto regime è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un Comune (o, più in generale, un Ente pubblico) è necessario e opportuno distinguere il piano dell'accesso a tale regime - sicuramente regolato dalla L. n. 125/2007 - da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali - tuttora previsti a garanzia dell'interesse collettivo - per i contratti pubblici. In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la P.A., il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto (cfr. Trib.
Patti n. 416/2024).
5.4. - In ogni caso, va rilevato che, anche laddove dovesse escludersi la necessarietà del contratto scritto in regime di salvaguardia, resterebbe insuperabile la mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti dal TUEL in materia di impegno di spesa e copertura finanziaria.
5.4.1. - Al riguardo, va premesso che l'art.191 del TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Tale previsione legislativa impone l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelando in tal modo il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico- finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa.
Pertanto, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido solo se
è stato emesso un impegno di spesa destinato a incidere su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria. In difetto, la delibera autorizzativa e il conseguente contratto sono nulli.
Pag. 7 di 9 5.4.2. - Per quanto in questa sede rileva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che alle superiori regole non si sottrae l'eventuale somministrazione di energia elettrica, non rivestendo quest'ultima alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta vincolatività per l'ente locale (cfr. Cass. n. 17197/2024).
La più recente giurisprudenza di merito è poi concorde nel negare che la fornitura in regime di salvaguardia possa escludere la necessità dell'impegno di spesa (cfr. Trib.
Nola, n. 801/2025; Trib. Santa Maria Capura Vetere, n. 1802/2024). Ed invero, anche ammettendo che il regime di salvaguardia, operando ex lege, non richieda la stipula di un contratto in forma scritta ad substantiam (in senso contrario, cfr. Trib. Patti, n.
416/2024, già cit.), esso non può prescindere dagli adempimenti previsti dall'art. 191 del TUEL (i.e.: impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e attestazione della copertura finanziaria ex art. 153, comma 5), il cui rispetto risulta costituzionalmente imposto al fine di garantire il buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97 Cost.), e l'equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).
5.4.3. - Peraltro, va precisato che l'impegno di spesa non è un fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto, bensì un elemento costitutivo dello stesso. Pertanto, spetta al creditore provarne l'esistenza, e non al debitore dimostrarne l'assenza.
5.4.4. - Nel caso in esame, è evidente la mancanza di prova, da parte della società opposta, dell'esistenza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del opponente che autorizzasse Enel Energia S.p.A. alla CP_1
somministrazione di energia elettrica in favore del posto che la stessa opposta CP_1 ha, al contrario, sostenuto che “la particolare tipologia del Contratto di cui è causa si presta ad essere inserita tra quegli impegni di spesa cd. automatici, di cui all'art. 183 comma 2 lett. c TUEL, in quanto riferibili a spese costanti o fisse (entro certi limiti di variabilità) quali sono quelle imputabili alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto della Somministrazione [...] mancando nel caso di specie alcun contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente impegno” (cfr. pag. 3, prima memoria istruttoria).
Pag. 8 di 9 6. - Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 2.000.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4043/2023 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dal CP_1
contro il decreto ingiuntivo n. 1012/2023, emesso in data 31.07.2023
[...]
dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento n. 5698/2022 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, alla rifusione, in favore del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 870,00 a titolo di spese vive (€ 843,00 per c.u. ed € 27,00 per bolli), ed € 23.946,00 a titolo di compensi (fasi studio e introduttiva ai valori medi, fase di trattazione e decisionale ai valori minimi), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al
4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 18 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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