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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/10/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (31.10.2025), visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA NI LO
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA RUSSA Controparte_1 P.IVA_1
ANTONINO Controparte_2
CONVENUTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
I - Nel merito:
1. condannare il e al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla Signora a seguito del sinistro di Parte_1 cui è rimasta vittima incolpevole in data 7.12.2023, per tutte le motivazioni di cui in narrativa. II – In via istruttoria
2. ordine ex art. 210 c.p.c. al Comune di l'esibizione del registro dei turni di lavoro CP_1 degli agenti della polizia Locale in servizio il 7.12.2023, indicando i nominativi dei due agenti intervenuti sul luogo del sinistro, Via Zuavi 28, . CP_1
3. Ammettere i seguenti capitoli di prova per Testi ed interrogatorio formale del Sindaco del
: Controparte_1
1.Vero che nella mattinata del 7.12.2023 la signora rimaneva vittima di un Parte_1 grave infortunio sul marciapiede dissestato di Via Zuavi 28, , di fronte al negozio di CP_1 abbigliamento di Via Zuavi, 28 20077 Parte_2
(v. doc.
1-3 e 5); CP_1
2. Vero che, in particolare, nella prima mattinata del 7.12.2023 la signora Parte_1 passeggiava sul marciapiede di Via Zuavi 28, , allorquando cadeva in una profonda e CP_1 non segnala buca sul marciapiede medesimo, ubicata proprio di fronte al negozio di abbigliamento
di Via Zuavi, 28 20077 (v. doc. Parte_2 CP_1
1-3 e 5);
3. Vero che sul luogo del sinistro di fronte al negozio di abbigliamento
[...]
di Via Zuavi, 28 20077 , intervenivano due agenti della Parte_2 CP_1
Polizia Locale di in servizio nella mattinata del 7.12.2023 (v. doc.
1-3 e 5); CP_1
4. Vero che la buca sul manto piastrellato del marciapiede di Via Zuavi 28, 20077 non CP_1 risultava né segnalata né recintata (v. doc.
1-3 e 5);
5. Vero che dopo il sinistro di cui è rimasta vittima la Signora il comune di Parte_1
ha provveduto a ripristinare il marciapiede di Via Zuavi 28, 20077 CP_1 CP_1 cementando e sostituendo le piastrelle ammalorate e mancanti.
Si indicano come testimoni il Signor il rappresentante legale e la commessa in Testimone_1 servizio la mattina del 7.1.2.2023 c/o negozio di abbigliamento Parte_2
di Via Zuavi, 28 20077 , nonché gli agenti della polizia Locale del
[...] CP_1
Comune di in servizio il 7.12.2023 e presenti sul luogo del sinistro in Via Zuavi 28, CP_1
. CP_1
4. Rigettare le istanze avversarie inammissibili e/o irrilevanti.
III – In ogni caso:
2
5. Con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i vigenti criteri di legge, oltre rimborso forfettario 15 %, IVA e CPA.”
Conclusioni per il Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i fatti ed i motivi come sopra descritti:
- In via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in narrativa, dell'assenza di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo dedotta, in capo al in Controparte_1 relazione ai fatti oggetto di causa, respingere integralmente le domande risarcitorie avanzate nei confronti di quest'ultimo dalla sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
- In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al in relazione ai fatti oggetto di causa, Controparte_1 accertare e dichiarare il prevalente concorso colposo della sig.ra nella Parte_1 causazione del sinistro de quo, e per l'effetto, procedersi alla liquidazione del danno che verrà accertato e provato in corso di causa in misura proporzionale alla quota di responsabilità CP_ parziaria ritenuta sussistente in capo all' convenuto e previa detrazione delle somme eventualmente già percepite dall'attrice a titolo di indennizzo assicurativo a seguito del sinistro oggetto di causa;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario
15% come per legge.
- In via istruttoria: si formula istanza ex art. 210 c.p.c. affinché parte l'attrice produca in giudizio copia di eventuali polizze infortuni dalla stessa stipulate, nonché l'ulteriore documentazione attestante eventuali indennizzi percepiti in relazione ai danni lamentati nel presente giudizio.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. formulata da nei confronti del per i danni – patrimoniali e non Parte_1 Controparte_1 patrimoniali – dalla stessa subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 7.12.2023 a CP_1 in via Zuavi n. 28; sinistro che si sarebbe verificato, secondo la ricostruzione di parte attrice, a causa della presenza di una “profonda e non segnalata buca tra le piastrelle rotte del marciapiede sui cui transitava regolarmente”.
3 Nel giudizio così radicato si è costituito il chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
2. La fattispecie in esame deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., in quanto il CP_1 convenuto risulta ente proprietario del tratto di strada ove si è verificato il sinistro per cui è causa.
In particolare, l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi non sono di per sé idonee ad escludere la possibilità di custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa, da parte del La ricorrenza della custodia, dunque, deve essere CP_1 esaminata avuto riguardo alla posizione della strada. In quest'ottica, ad esempio, per le strade comunali, circostanza sintomatica della possibilità della custodia è che la strada (dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno), si trovi – come nel caso di specie – nel perimetro urbano delimitato dallo stesso (cfr. Cass. civ. n. 5669/2010). CP_1
2.1 Ciò posto, costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto,
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. civ. n.
9726/2013; Cass. civ. n. 1769/2012). Scopo della norma, infatti, è quello di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Da ciò consegue che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare il rapporto di custodia e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. civ. n.
13260/2016), mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. civ. n. 11227/2008; Cass. civ. n. 1106/2011).
Più precisamente, se il danneggiante custode può liberarsi attraverso la prova del fortuito, ovvero la prova del fatto naturale o del terzo, oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, il danneggiato non assolve all'onere probatorio a proprio carico con la mera allegazione del sinistro in cui risulta
“coinvolta” la cosa sottoposta a custodia, bensì con la dimostrazione della dinamica dell'accaduto per come dallo stesso rappresentata, della pericolosità della cosa da cui è scaturito il danno, oltre che del nesso eziologico intercorrente tra le condizioni (pericolose) della cosa e la verificazione dell'evento, causa dei danni lamentati.
4 In altri termini, non basta la prova dell'evento (caduta nel caso di specie) ma occorre la prova che l'evento è stato “cagionato” dalla cosa, ovvero che la cosa (buca presente nel marciapiede nel caso di specie) è stata causa efficiente della caduta, l'abbia cioè determinata o abbia contribuito a determinarla. In particolare, trattandosi di cosa inanimata è onere del danneggiato provare che la caduta è avvenuta a causa di un particolare caratteristica della cosa che la rende potenzialmente idonea a cagionare un danno del tipo di quello che si è verificato.
In definitiva, laddove il danneggiato non fornisca la prova del nesso causale tra cosa e danno, nessun onere di fornire la prova liberatoria sorge in capo al custode: “Anche in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità
(Cass. civ. Sez. 2, 29 novembre 2006 n. 25243; Cass. civ. Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389)” (Cass. civ. n. 2660/2013).
3. Ciò chiarito in punto di diritto, va osservato come nella fattispecie in esame parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, in quanto il fatto storico e la relativa dinamica non risultano dimostrati né dalla documentazione versata in atti né dalle risultanze dell'istruttoria orale.
Sotto il primo profilo, basti osservarsi che non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
A ciò si aggiunge che l'istruttoria orale, volta a corroborare la prospettazione dei fatti offerta dall'attrice, non si è rivelata sufficiente allo scopo. Ed infatti, l'unico testimone citato da parte attrice, non è stato in grado di riferire in ordine alla concreta incidenza della res Testimone_1 nella causazione del sinistro: “io stavo camminando insieme a mia moglie, a un certo punto l'ho vista cadere in terra;
stavamo parlando non ho visto dove ha messo il piede” (cfr. verbale udienza
10.10.2025).
Parte attrice, del resto, all'udienza del 10.10.2025 ha espressamente rinunciato al secondo testimone che avrebbe assistito alla caduta (cfr. verbale udienza 10.10.2025).
5 Né d'altra parte tale carenza probatoria avrebbe potuto essere superata attraverso l'ordine di esibizione rivolto al . Controparte_1
Al riguardo, si osserva anzitutto che parte attrice, pur allegando di aver ricevuto un rifiuto da parte del in ordine alla richiesta di informazioni avanzata, nulla ha provato al riguardo, non CP_1 risultando non solo l'asserito diniego opposto dal ma neppure la richiesta, che parte attrice CP_1 avrebbe fatto, di accesso al registro dei turni di lavoro degli agenti della polizia.
E ancora, si osserva che quand'anche fosse stato disposto l'ordine di esibizione, non sarebbe in ogni caso stato possibile risalire ai nominativi degli agenti presenti al momento della caduta, risultando improbabile che in un Comune di non piccole dimensioni, quale è , fossero CP_1 in servizio soltanto quei due agenti. In altri termini, deve ritenersi che l'acquisizione del registro dei turni non sarebbe stata in alcun modo risolutiva, mancando un qualsiasi elemento tale da consentire l'individuazione dei due agenti. Deve essere pertanto confermata l'ordinanza del
24.7.2025 con la quale è stata rigettata la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
3.1 Tutto ciò considerato, deve ricordarsi che, come sopra anticipato, la responsabilità ex art. 2051
c.c. presuppone pur sempre la prova del fatto storico e in esso del nesso causale tra la cosa e il danno;
prova che manca del tutto nel caso in esame. Ed infatti, è vero che qualora “persista
l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass. Civ. 10.10.2008, n. 25029), ma questo vale solo laddove sia certo che il danno sia derivato dalla cosa.
Nella fattispecie in esame, di contro, non è affatto certo che il sinistro sia derivato dalla buca che sarebbe stata presente nel marciapiedi, rispetto alla quale l'attrice non lamenta, peraltro, particolari condizioni ambientali che ne abbiano limitato la visibilità.
3.2 A tale ultimo proposito, si osserva che la domanda di parte attrice non avrebbe potuto in ogni caso essere accolta tenuto conto di quanto dichiarato dal teste : “io non mi ero Testimone_2 accorto della buca;
la buca era visibile, se uno guardava sul marciapiede si vedeva;
era pieno giorno, c'era luce e non pioveva;
quella strada la facevamo tutte le domeniche per andare al mercato”.
6 Nel caso in esame, pertanto, non risulta invocabile la categoria della c.d. “insidia”, difettando la situazione di pericolo occulto, il quale richiede la non visibilità e la non prevedibilità dello stesso.
In proposito, giova richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte: “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell' insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. sez. n. 11946/2013).
Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame avrebbe potuto valutare la Parte_1 condizione dell'area, così tutelando la propria incolumità secondo il generale principio di autoresponsabilità affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 156/99), a mente del quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni che non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Stante la prevedibilità di tale situazione, non può pertanto ritenersi che l'odierna attrice fosse esonerata dal minimale obbligo di prudenza e diligenza che gli impone di prestare attenzione al proprio cammino.
In definitiva, anche sotto tale profilo la domanda di parte attrice non merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (in assenza di questioni di particolare complessità) di cui ai d.m. 147/2022, seguono la soccombenza e sono pertanto interamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
7 2) condanna a rifondere al le spese processuali che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 2.540,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Sentenza esecutiva ex lege.
Lodi, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi, lette le note scritte depositate nel termine assegnato (31.10.2025), visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA NI LO
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA RUSSA Controparte_1 P.IVA_1
ANTONINO Controparte_2
CONVENUTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
I - Nel merito:
1. condannare il e al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla Signora a seguito del sinistro di Parte_1 cui è rimasta vittima incolpevole in data 7.12.2023, per tutte le motivazioni di cui in narrativa. II – In via istruttoria
2. ordine ex art. 210 c.p.c. al Comune di l'esibizione del registro dei turni di lavoro CP_1 degli agenti della polizia Locale in servizio il 7.12.2023, indicando i nominativi dei due agenti intervenuti sul luogo del sinistro, Via Zuavi 28, . CP_1
3. Ammettere i seguenti capitoli di prova per Testi ed interrogatorio formale del Sindaco del
: Controparte_1
1.Vero che nella mattinata del 7.12.2023 la signora rimaneva vittima di un Parte_1 grave infortunio sul marciapiede dissestato di Via Zuavi 28, , di fronte al negozio di CP_1 abbigliamento di Via Zuavi, 28 20077 Parte_2
(v. doc.
1-3 e 5); CP_1
2. Vero che, in particolare, nella prima mattinata del 7.12.2023 la signora Parte_1 passeggiava sul marciapiede di Via Zuavi 28, , allorquando cadeva in una profonda e CP_1 non segnala buca sul marciapiede medesimo, ubicata proprio di fronte al negozio di abbigliamento
di Via Zuavi, 28 20077 (v. doc. Parte_2 CP_1
1-3 e 5);
3. Vero che sul luogo del sinistro di fronte al negozio di abbigliamento
[...]
di Via Zuavi, 28 20077 , intervenivano due agenti della Parte_2 CP_1
Polizia Locale di in servizio nella mattinata del 7.12.2023 (v. doc.
1-3 e 5); CP_1
4. Vero che la buca sul manto piastrellato del marciapiede di Via Zuavi 28, 20077 non CP_1 risultava né segnalata né recintata (v. doc.
1-3 e 5);
5. Vero che dopo il sinistro di cui è rimasta vittima la Signora il comune di Parte_1
ha provveduto a ripristinare il marciapiede di Via Zuavi 28, 20077 CP_1 CP_1 cementando e sostituendo le piastrelle ammalorate e mancanti.
Si indicano come testimoni il Signor il rappresentante legale e la commessa in Testimone_1 servizio la mattina del 7.1.2.2023 c/o negozio di abbigliamento Parte_2
di Via Zuavi, 28 20077 , nonché gli agenti della polizia Locale del
[...] CP_1
Comune di in servizio il 7.12.2023 e presenti sul luogo del sinistro in Via Zuavi 28, CP_1
. CP_1
4. Rigettare le istanze avversarie inammissibili e/o irrilevanti.
III – In ogni caso:
2
5. Con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i vigenti criteri di legge, oltre rimborso forfettario 15 %, IVA e CPA.”
Conclusioni per il Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i fatti ed i motivi come sopra descritti:
- In via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in narrativa, dell'assenza di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo dedotta, in capo al in Controparte_1 relazione ai fatti oggetto di causa, respingere integralmente le domande risarcitorie avanzate nei confronti di quest'ultimo dalla sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
- In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al in relazione ai fatti oggetto di causa, Controparte_1 accertare e dichiarare il prevalente concorso colposo della sig.ra nella Parte_1 causazione del sinistro de quo, e per l'effetto, procedersi alla liquidazione del danno che verrà accertato e provato in corso di causa in misura proporzionale alla quota di responsabilità CP_ parziaria ritenuta sussistente in capo all' convenuto e previa detrazione delle somme eventualmente già percepite dall'attrice a titolo di indennizzo assicurativo a seguito del sinistro oggetto di causa;
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario
15% come per legge.
- In via istruttoria: si formula istanza ex art. 210 c.p.c. affinché parte l'attrice produca in giudizio copia di eventuali polizze infortuni dalla stessa stipulate, nonché l'ulteriore documentazione attestante eventuali indennizzi percepiti in relazione ai danni lamentati nel presente giudizio.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. formulata da nei confronti del per i danni – patrimoniali e non Parte_1 Controparte_1 patrimoniali – dalla stessa subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 7.12.2023 a CP_1 in via Zuavi n. 28; sinistro che si sarebbe verificato, secondo la ricostruzione di parte attrice, a causa della presenza di una “profonda e non segnalata buca tra le piastrelle rotte del marciapiede sui cui transitava regolarmente”.
3 Nel giudizio così radicato si è costituito il chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
2. La fattispecie in esame deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., in quanto il CP_1 convenuto risulta ente proprietario del tratto di strada ove si è verificato il sinistro per cui è causa.
In particolare, l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi non sono di per sé idonee ad escludere la possibilità di custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa, da parte del La ricorrenza della custodia, dunque, deve essere CP_1 esaminata avuto riguardo alla posizione della strada. In quest'ottica, ad esempio, per le strade comunali, circostanza sintomatica della possibilità della custodia è che la strada (dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno), si trovi – come nel caso di specie – nel perimetro urbano delimitato dallo stesso (cfr. Cass. civ. n. 5669/2010). CP_1
2.1 Ciò posto, costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto,
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. civ. n.
9726/2013; Cass. civ. n. 1769/2012). Scopo della norma, infatti, è quello di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Da ciò consegue che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare il rapporto di custodia e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. civ. n.
13260/2016), mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. civ. n. 11227/2008; Cass. civ. n. 1106/2011).
Più precisamente, se il danneggiante custode può liberarsi attraverso la prova del fortuito, ovvero la prova del fatto naturale o del terzo, oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, il danneggiato non assolve all'onere probatorio a proprio carico con la mera allegazione del sinistro in cui risulta
“coinvolta” la cosa sottoposta a custodia, bensì con la dimostrazione della dinamica dell'accaduto per come dallo stesso rappresentata, della pericolosità della cosa da cui è scaturito il danno, oltre che del nesso eziologico intercorrente tra le condizioni (pericolose) della cosa e la verificazione dell'evento, causa dei danni lamentati.
4 In altri termini, non basta la prova dell'evento (caduta nel caso di specie) ma occorre la prova che l'evento è stato “cagionato” dalla cosa, ovvero che la cosa (buca presente nel marciapiede nel caso di specie) è stata causa efficiente della caduta, l'abbia cioè determinata o abbia contribuito a determinarla. In particolare, trattandosi di cosa inanimata è onere del danneggiato provare che la caduta è avvenuta a causa di un particolare caratteristica della cosa che la rende potenzialmente idonea a cagionare un danno del tipo di quello che si è verificato.
In definitiva, laddove il danneggiato non fornisca la prova del nesso causale tra cosa e danno, nessun onere di fornire la prova liberatoria sorge in capo al custode: “Anche in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità
(Cass. civ. Sez. 2, 29 novembre 2006 n. 25243; Cass. civ. Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389)” (Cass. civ. n. 2660/2013).
3. Ciò chiarito in punto di diritto, va osservato come nella fattispecie in esame parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, in quanto il fatto storico e la relativa dinamica non risultano dimostrati né dalla documentazione versata in atti né dalle risultanze dell'istruttoria orale.
Sotto il primo profilo, basti osservarsi che non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
A ciò si aggiunge che l'istruttoria orale, volta a corroborare la prospettazione dei fatti offerta dall'attrice, non si è rivelata sufficiente allo scopo. Ed infatti, l'unico testimone citato da parte attrice, non è stato in grado di riferire in ordine alla concreta incidenza della res Testimone_1 nella causazione del sinistro: “io stavo camminando insieme a mia moglie, a un certo punto l'ho vista cadere in terra;
stavamo parlando non ho visto dove ha messo il piede” (cfr. verbale udienza
10.10.2025).
Parte attrice, del resto, all'udienza del 10.10.2025 ha espressamente rinunciato al secondo testimone che avrebbe assistito alla caduta (cfr. verbale udienza 10.10.2025).
5 Né d'altra parte tale carenza probatoria avrebbe potuto essere superata attraverso l'ordine di esibizione rivolto al . Controparte_1
Al riguardo, si osserva anzitutto che parte attrice, pur allegando di aver ricevuto un rifiuto da parte del in ordine alla richiesta di informazioni avanzata, nulla ha provato al riguardo, non CP_1 risultando non solo l'asserito diniego opposto dal ma neppure la richiesta, che parte attrice CP_1 avrebbe fatto, di accesso al registro dei turni di lavoro degli agenti della polizia.
E ancora, si osserva che quand'anche fosse stato disposto l'ordine di esibizione, non sarebbe in ogni caso stato possibile risalire ai nominativi degli agenti presenti al momento della caduta, risultando improbabile che in un Comune di non piccole dimensioni, quale è , fossero CP_1 in servizio soltanto quei due agenti. In altri termini, deve ritenersi che l'acquisizione del registro dei turni non sarebbe stata in alcun modo risolutiva, mancando un qualsiasi elemento tale da consentire l'individuazione dei due agenti. Deve essere pertanto confermata l'ordinanza del
24.7.2025 con la quale è stata rigettata la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
3.1 Tutto ciò considerato, deve ricordarsi che, come sopra anticipato, la responsabilità ex art. 2051
c.c. presuppone pur sempre la prova del fatto storico e in esso del nesso causale tra la cosa e il danno;
prova che manca del tutto nel caso in esame. Ed infatti, è vero che qualora “persista
l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” (Cass. Civ. 10.10.2008, n. 25029), ma questo vale solo laddove sia certo che il danno sia derivato dalla cosa.
Nella fattispecie in esame, di contro, non è affatto certo che il sinistro sia derivato dalla buca che sarebbe stata presente nel marciapiedi, rispetto alla quale l'attrice non lamenta, peraltro, particolari condizioni ambientali che ne abbiano limitato la visibilità.
3.2 A tale ultimo proposito, si osserva che la domanda di parte attrice non avrebbe potuto in ogni caso essere accolta tenuto conto di quanto dichiarato dal teste : “io non mi ero Testimone_2 accorto della buca;
la buca era visibile, se uno guardava sul marciapiede si vedeva;
era pieno giorno, c'era luce e non pioveva;
quella strada la facevamo tutte le domeniche per andare al mercato”.
6 Nel caso in esame, pertanto, non risulta invocabile la categoria della c.d. “insidia”, difettando la situazione di pericolo occulto, il quale richiede la non visibilità e la non prevedibilità dello stesso.
In proposito, giova richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte: “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell' insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. sez. n. 11946/2013).
Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame avrebbe potuto valutare la Parte_1 condizione dell'area, così tutelando la propria incolumità secondo il generale principio di autoresponsabilità affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 156/99), a mente del quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni che non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Stante la prevedibilità di tale situazione, non può pertanto ritenersi che l'odierna attrice fosse esonerata dal minimale obbligo di prudenza e diligenza che gli impone di prestare attenzione al proprio cammino.
In definitiva, anche sotto tale profilo la domanda di parte attrice non merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (in assenza di questioni di particolare complessità) di cui ai d.m. 147/2022, seguono la soccombenza e sono pertanto interamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1
7 2) condanna a rifondere al le spese processuali che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 2.540,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Sentenza esecutiva ex lege.
Lodi, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
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