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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Fallimentare
composto dai magistrati
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Claudia Gentili Giudice
Dott. Elisa Trotta Giudice Rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 5 /2025 promosso da
(c.f. ), residente a [...], Corso Parte_1 C.F._1
Papa Paolo Giovanni Paolo II n. 35;
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt.
268 codice della crisi
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio depositato dai ricorrenti;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
letta la relazione dell'OCC; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 c. 2 codice della crisi, atteso che parte ricorrente ha residenza nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che il ricorrente rivesta la qualità di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatore previste dal codice civile o altre leggi speciali sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c. 1, 2 lett. c) e 268
c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. c) CCI alla luce di quanto emerge nel ricorso e nella relazione particolareggiata e della composizione dell'attivo, insufficiente a far fronte all'ammontare dei debiti di ciascuno;
rilevato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCI (come imposto dall'art. 65 c. 2 CCI): considerato che non risultano presentate altre domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del codice della crisi;
rilevato che è allegata al ricorso una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 268 c. 2 CCI) e che indica le cause dell'indebitamento nonché la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (art. 263 c. 3 CCI); rilevato che l'OCC ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori
(art. 268 CCI); ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 c. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; rammentato che il compenso dell'OCC è liquidato dal Tribunale all'esito della procedura (art. 275 CCI), salvo acconti, e rimangono quindi irrilevanti e inopponibili al Tribunale stesso accordi presi con il ricorrente in data anteriore all'apertura della procedura;
rilevato che le condizioni per la concessione del beneficio dell'esdebitazione dovranno essere vagliate nel rispetto delle condizioni temporali previste dall'art. 279 CCI e previa valutazione dei presupposti previsti dall'art. 280 CCI;
PQM
visti gli artt. 270 ss CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
nomina la dott.ssa Elisa Trotta Giudice Delegato per la procedura nomina
Liquidatore dott.ssa ; Per_1
ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risultino esclusi dalla liquidazione, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti, come verificate dal gestore, i redditi di euro 1.600,00, oltre al saldo del conto corrente Banco Posata, per euro 148,46, con obbligo per i ricorrenti di versare al liquidatore i redditi eccedenti i limiti stabiliti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che ai sensi dell'art. 270 c. 5 e 150 CCI, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione controllata ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione del passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori;
dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del
Tribunale di Vercelli, sia pubblicata nel registro imprese (se ricorrente è imprenditore)
e sia trascritta al PRA (in presenza di mobili registrati rientranti nella liquidazione del patrimonio) nonché nei registri immobiliari se presenti immobili. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore-OCC.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 24/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Elisa Trotta Michela Tamagnone