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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/08/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 78/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e, per essa,
[...]
(c.f. ), con sede in Milano alla Via Valtellina Controparte_1 P.IVA_2
n. 15/17, rappresentata da quale cessionaria dei Controparte_2 crediti di elettivamente domiciliata in Jesi (AN) alla Via dell'Asilo n. Controparte_3
1 bis, presso lo studio dell'Avv. Silvia Bugatti, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Davide Arnaldi, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_4 C.F._1 in San Benedetto del Tronto alla Via Piemonte n. 17 ed (c.f. Controparte_5
), nato a [...] il [...] e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno alla
Via delle Canterine n. 48, presso lo studio dell'Avv. Arrigo Silvestri, giuste procure in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
1 appellati
Oggetto: rapporti bancari in c/c – mutuo chirografario – nullità delle fideiussioni – opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 719/2022 emessa in data
10.11.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 719/2022 emessa in data 10.11.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da ed , quali garanti -unitamente ad Controparte_4 Controparte_5 altri soggetti- di il 3.02.2021, nei Parte_2 confronti di già al fine di Controparte_6 Controparte_3 sentir dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il pagamento in via solidale dell'importo di €.189.727,34 oltre accessori, di cui €.110.915,18 quale esposizione debitoria derivante dai conti anticipi, €.15.984,91 quale saldo a debito del conto corrente di corrispondenza ed €.62.827,25 a titolo di residuo debito in linea capitale ed interessi del mutuo chirografario stipulato in data 1.07.2015, rapporti tutti garantiti con due atti costitutivi fino alla concorrenza della somma di €.800.000, a garanzia specifica del mutuo chirografario e quale fideiussione omnibus a copertura dei debiti derivanti dagli altri rapporti, lamentando gli opponenti la nullità delle garanzie per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, in quanto redatte in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c., nonché in via gradata la nullità del contratto di mutuo per mancata indicazione dell'ISC, rilevato dal giudicante che l'applicazione uniforme delle clausole indicate negli artt. 2, 6, e
8 del testo ABI sia frutto di intese vietate con conseguente nullità delle clausole stesse e che la loro palese presenza in entrambi i contratti, anche con la medesima numerazione, costituisca il presupposto per la dichiarazione di nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle stesse e successiva espunzione, in particolare della previsione di deroga all'art. 1957 c.c., accertato il mancato rispetto del termine semestrale previsto per la diligente proposizione delle azioni di recupero del credito e ritenuta la banca decaduta dai propri diritti nei confronti dei garanti, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite.
2 Avverso la citata sentenza ha proposto appello quale cessionaria dei Parte_1 crediti di e per essa, quale mandataria, quale CP_3 Controparte_1 cessionaria dei crediti di chiedendone la riforma nella parte in cui ha Controparte_3 ritenuto la nullità parziale delle due garanzie in assenza di allegazione e di prova di tutti gli elementi di fatto su cui essa si fonderebbe, tra cui la conformità della fideiussione al modello ABI, né sussistono i presupposti per dichiararne la nullità per mancanza di conformità al suddetto modello, né è stato provato che le parti originarie avrebbero sottoscritto la fideiussione in assenza delle clausole previste che, nel caso in esame, non sussistono e che, in ogni caso, non hanno carattere essenziale ex art. 1419 c.c. ed, inoltre, le fideiussioni controverse risultano sottoscritte nel 2014 e nel 2015 e sono successive al provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia che, quindi, non può fungere da prova circa la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio ed , Controparte_4 Controparte_5 contestando in modo specifico l'avverso gravame di cui hanno chiesto il rigetto in ragione della correttezza della sentenza che ha dichiarato illegittimo lo schema ABI per violazione della normativa anticoncorrenziale, con la conseguenza che gli artt. 2, 6 e 8 del contratto, ricadenti sotto la previsione normativa di anti-concorrenza, risultano tamquam non esset ai fini delle specifiche preclusioni in essi contenuti, né rilevando l'effettiva volontà delle parti di concludere o meno il contratto e, considerato lo spirare del termine semestrale di legge
(la messa in mora reca la data del 10.01.2019 e il decreto ingiuntivo quella del 7.01.2020),
è da ritenersi corretto il venir meno della garanzia che, con ogni evidenza, consiste in una fideiussione omnibus.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e merita accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame parte appellante ha impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ravvisato l'avvenuto rilascio delle due fideiussioni in attuazione di intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 33 L. 10.10.1990 n. 287 per la loro conformità allo schema contrattuale ABI e, in quanto tali, oggetto di sanzione inflitta dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, con conseguente dichiarandone di nullità parziale limitatamente alle clausole ritenute illegittime, così determinando il venir meno della rinuncia ai termini stabilita dall'art. 6 e,
3 per l'effetto, la liberazione dei fideiussori, non risultando che la banca abbia proseguito l'azione nei loro confronti nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
La società appellante lamenta, dunque, l'erroneità della revoca dell'ingiunzione opposta nell'assunto che il testo delle fideiussioni, poiché sottoscritte a distanza di vari anni dall'emanazione del provvedimento della Banca d'Italia che ha sanzionato il modello ABI, non possa ritenersi lesivo della normativa antitrust, peraltro senza la previa valutazione da parte del giudicante che le parti avrebbero ugualmente sottoscritto la fideiussione in assenza delle clausole suddette e trattandosi, comunque, di un contratto autonomo di garanzia.
La doglianza è fondata.
A parere del Collegio occorre preliminarmente accertare se la garanzia prestata dal fideiussore abbia, al di là della terminologia utilizzata dalle parti (fideiussione omnibus), natura autonoma tale da precludere ai garanti la facoltà di sollevare eccezioni in merito alla nullità del rapporto principale in capo alla società garantita, per carenza dell'elemento di accessorietà, nell'assunto che la clausola di pagamento “a prima richiesta”, anche quanto all'applicazione dell'art. 1957 c.c. con relativa deroga contenuta nella clausola n. 6) della fideiussione, possa ritenersi elemento sufficiente a fondare la costituzione di una garanzia autonoma.
Reputa, a tal proposito, il Collegio che nel caso controverso non sussistano i presupposti del contratto autonomo, in quanto la clausola dell'art. 7 contenuta in modo identico in entrambe le fideiussioni a tenore della quale il garante è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, non è di per sé idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale.
L'art. 7 in esame non prevede, in effetti, una esplicita ed inequivoca rinuncia del garante alla formulazione di eccezioni inerenti al rapporto garantito: essa costituisce, quindi, solo una deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., che “può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici” (cfr. Cass. sent. n. 13078 del 21.05.2008), dovendosi inoltre considerare che la Suprema Corte ha ritenuto l'assenza d'incompatibilità tra la causa del contratto autonomo e l'onere imposto al creditore dal richiamato art. 1957 c.c.
(cfr. sentenza n. 5598 del 28.02.2020); ed inoltre, anche la previsione di cui al successivo comma 2 della citata clausola, inerente alla propagazione della decadenza del beneficio del termine al fideiussore (“L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”), è espressione a conferma della
4 mancanza di autonomia e separatezza tra obbligazione principale e obbligazione del garante.
Né la rinuncia del garante alla formulazione di eccezioni riguardanti il rapporto garantito può essere individuata nella clausola intitolata “rinuncia ad opporre eccezioni” di cui a pag. 2, che si riferisce al solo momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore principale, senza nulla prevedere in relazione al rapporto garantito, essendo la rinuncia ad opporre eccezioni limitata al momento del recesso, così potendosi applicare il principio giurisprudenziale secondo cui è configurabile il contratto autonomo di garanzia solo nel caso in cui il contratto contenga contemporaneamente sia l'obbligo di pagamento a prima richiesta scritta che la rinuncia ad opporre eccezioni, in quanto solo siffatta combinazione manifesterebbe la volontà di vincolarsi senza quel carattere di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
Ed infatti, la sola presenza della dicitura di pagamento “a prima richiesta” non è sufficiente per qualificare un contratto autonomo, rilevando anche la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni”, essendo la pattuizione di siffatta clausola incompatibile con l'accessorietà che caratterizza la fideiussione, mentre il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall'art. 1945 c.c. (Cass. Civ. 31 luglio 2015 n. 16213).
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'uso di espressioni quali “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” e similari non è decisivo ai fini della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti hanno inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. 28 febbraio
2007 n. 4661), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. Civ.
SS.UU. 18 febbraio 2010 n. 3947). Ed ancora, per qualificare un rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia non è sufficiente la previsione di una clausola di pagamento a prima richiesta, occorrendo altri indici che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma rispetto all'obbligazione garantita ed insensibile alle vicende di questa.
Ciò che consente di identificare la reale natura del contratto di garanzia è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relativi ai vizi del rapporto principale (v., ex multis, Cass.
n. 4717/2019; Cass. n. 15091/2021), sicché, oltre a considerare la presenza della clausola
5 di pagamento a prima richiesta, ai fini della indagine circa la natura della garanzia, occorre valutare complessivamente il contenuto del regolamento contrattuale (cfr. Cass., SS.UU. n.
3947/2010; Cass. n. 4717/2019).
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è quindi decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta del creditore", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (così Cassazione civile, sez. III, sent. 17 giugno 2013, n. 15108).
Dirimente per stabilire se la questione della nullità, affermata dalla sentenza della
Cassazione, Sezioni Unite, del 30 dicembre 2021, n. 41994, delle clausole delle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI riguardi tutte le fideiussioni indipendentemente dalla loro natura omnibus o specifica, è il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte che, a tutela del principio generale di tutela della concorrenza, riconosce che la violazione della normativa antitrust non può essere circoscritta a una specifica tipologia di garanzia: “La nullità dei contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41994/2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello ABI dichiarate nulle: pertanto, se vi è la clausola nulla del modello ABI, il contratto è viziato in parte qua in quanto 'a valle' dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex articoli 1341 e
1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano
'cointeressati' alla prestazione della garanzia” (Cassazione civile, sez. III, Ordinanza n.
27243 del 21 ottobre 2024; v. anche Cass. Civ., sentenza n. 5478 del 29 febbraio 2024).
Stabilito che la nullità delle clausole dichiarate anticoncorrenziali si estende a tutte le tipologie di fideiussione, sia omnibus che specifiche, si rileva che con il citato provvedimento n. 55/2005 la Banca d'Italia ha accertato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano
6 applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della Con legge n. 287/90” evidenziando, in particolare, come le verifiche compiute dalla nel corso dell'istruttoria abbiano “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” discendendo tale uniformità “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
A tale proposito, la Corte di Cassazione, dapprima con ordinanza n. 28910/2017 e successivamente con sentenza n. 21878 del 15.06.2019, ha espresso il principio secondo cui “il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo ABI è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa “a monte” tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia “a valle”, stipulato tra la singola Banca ed il singolo garante, poiché appare evidente che l'intesa “a monte” … ha quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti
i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia”.
Al fine di valutare la validità ed efficacia delle suddette clausole impugnate, ciò che rileva
è quindi la coincidenza delle pattuite condizioni negoziali con il testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: l'illiceità derivata dalle intese anticoncorrenziali 'a monte' deve essere affermata a patto che il contenuto delle stesse sia effettivamente trasposto nelle singole clausole dei contratti 'a valle', non potendo l'accertamento dell'intesa illecita comportare in via automatica la nullità dei negozi conclusi tra le imprese aderenti al cartello e i singoli soggetti ad esso estranei, né l'eventuale nullità delle singole clausole comporta l'invalidità dell'intero negozio (cfr. la citata Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 4199/2021).
Applicando i suesposti principi al caso specifico, risalendo la stipula delle garanzie fideiussorie agli anni 2014 e 2015, quindi a distanza di un rilevante arco temporale dal citato provvedimento della Banca d'Italia, è onere degli appellati provare i fatti costitutivi della domanda, tra cui la perdurante esistenza, all'epoca di sottoscrizione del contratto in discussione, dell'intesa illecita, non potendo essa giovarsi dell'accertamento dell'intesa contenuto in un provvedimento dell'Autorità competente non più contingente, poiché basato su un'indagine a campione svolta nel settembre 2004, quindi inidonea ad assurgere a prova privilegiata del contestato utilizzo generalizzato ed uniforme da parte delle banche
7 degli stessi modelli contrattuali contenenti le tre clausole citate: ed infatti, i provvedimenti delle autorità indipendenti di garanzia costituiscono prova privilegiata dei fatti accertati, che possono essere richiamati dalla parte interessata anche in altri giudizi, anche se tale prova opera con riferimento specifico agli accertamenti svolti e relativamente alla loro epoca.
Ed infatti, la “prova privilegiata” costituita dagli accertamenti effettuati da AGCM e da
Banca di Italia sulla abusività delle note clausole è limitata al periodo che va dal 2002 al
2005 (periodo di indagine sul quale si è, appunto, concentrata l'istruttoria svolta dalle predette autorità) e riguarda tutti i tipi di fideiussioni (il recente orientamento di legittimità ha incluso anche le fideiussioni specifiche e i contratti autonomi di garanzia: cfr. Cass. civ.,
Sez. III, ordin. 27243/2024), consiste in una presunzione di “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso” (così Cass. Civ. 22 maggio 2019 n. 13846, richiamato di dalla recente sent. Trib.
Milano, 6 settembre 2022, n. 7015) solo per le fideiussioni omnibus ricadenti nell'ambito di applicazione, anche temporale, di tale provvedimento, in cui la questione attinente all'onere di allegazione e prova è agevolata, considerato il valore di prova privilegiata del provvedimento, superabile peraltro da una prova contraria.
Ne discende che per le fideiussioni sottoscritte prima del 2002 o dopo il 2005 c'è necessità di una prova rigorosa di tutti gli elementi dell'illecito anticoncorrenziale e, in primis, la prova che un numero significativo di banche utilizzava quel modulo, che quella banca faceva parte del “cartello” e che effettivamente c'è stata distorsione della concorrenza, pertanto, nel caso specifico gli appellati avrebbero dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma “introdurre autonoma fattispecie con autonomi fatti, volti a censurare l'esistenza di prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice per le modalità di applicazione uniforme dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990” (cfr. Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 16 giugno 2020).
La presenza delle clausole de quibus nella garanzia rilasciata dagli appellati dimostra esclusivamente che l'istituto di credito non aveva ancora dato seguito al provvedimento di
Banca d'Italia, ma nulla dimostra circa la condotta delle altre banche e soprattutto in ordine alla esistenza di un'applicazione uniforme di quello schema, la cui prova si rende necessaria ai fini del supporto dell'eccezione di nullità della fideiussione: la prova dell'accordo anticoncorrenziale e della diffusione uniforme del modello di garanzia
8 contestato, potrebbe ad esempio avvenire con la produzione di una serie di moduli riguardanti contratti similari, praticati da altre banche nel medesimo periodo temporale in cui è stata rilasciata la fideiussione per cui è causa. Si tratta infatti di clausole negoziali, come riconosciuto anche dal provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato in data 20.04.2005 e dal Provvedimento n. 55/2005 in esame, in se stesse e nella loro combinazione del tutto lecite in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche, derivando il loro potenziale effetto anticoncorrenziale esclusivamente dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme da parte degli Istituti di credito e tale circostanza dev'essere provata da chi intende farla valere: peraltro, la dedotta nullità delle clausole anzidette non potrebbe comunque condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto ex art. 1419 c.c., in difetto di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso e gli appellati, che pur ne erano onerati, non hanno infatti allegato, né provato la sussistenza di specifiche circostanze di fatto dalle quali desumere che la fideiussione in esame non sarebbe stata sottoscritta in assenza delle clausole di cui in tale sede invoca la nullità.
Accertata la validità delle due garanzie e, di conseguenza, delle obbligazioni assunte, va esaminata la domanda nel merito che, ripercorrendo l'atto di opposizione, attiene Par unicamente alla mancata indicazione dell' nel contratto di mutuo e all'asserita nullità che da tale omissione deriverebbe a carico delle clausole degli interessi ex art. 117, co. 7,
TUB e la necessità di ricalcolo del piano di ammortamento al tasso dei BOT minimi vigenti tempo per tempo, in sostituzione del tasso dichiarato nullo.
La doglianza è infondata.
Il motivo, oltre ad essere privo di specificità, in quanto l'erroneità del TAEG indicato in contratto risulta solo enunciata e, lungi dall'essere anche approfondita eventualmente da una CTP a seguito della tempestiva eccezione della banca, non risulta suscettibile di alcuna verifica, è da ritenersi infondato anche nel merito, atteso che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale a cui il Collegio intende dare seguito il TAEG, altrimenti denominato ISC (indice sintetico di costo), costituisce un indicatore finalizzato ad indicare il costo complessivo di un finanziamento e non un tasso, come peraltro già correttamente argomentato dal giudice di prime cure, per cui la sua mancata o erronea indicazione non comporta la nullità del contratto posto che, come chiarito dalla Suprema Corte “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non
9 rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 39169/2021).
In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento puntualizzando che il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, co. 7 lett.
a), TUB, come invece erroneamente inteso dagli attuali appellati, ma potrebbe eventualmente costituire fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (Tribunale Torino 14.11,2018; conforme Tribunale Ancona 08.01.2020,
Tribunale Roma 3.01.2020, Tribunale Modena 6.05.2019), dovendo in tal caso il cliente fornire però la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento e, tuttavia, tale circostanza non è stata allegata, né provata dai garanti appellati.
Al lume delle suesposte considerazioni, la Corte accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto, con condanna degli appellati, in solido fra loro, alla restituzione, in favore di parte appellante, delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 Parte_1
10 sentenza n. 719/2022 emessa in data 10.11.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 10/2020 emesso in data 7.01.2020 dal Tribunale di Ascoli
Piceno;
- Condanna gli appellati ed , in solido fra loro, alla Controparte_4 Controparte_5 restituzione, in favore di parte appellante, delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado.
- Condanna gli appellati ed , al pagamento in solido fra Controparte_4 Controparte_5 loro, in favore di parte appellante e per essa, quale mandataria, Parte_1 [...]
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, quanto al Controparte_1 primo, sono confermate nell'ammontare di complessivi €. 14.103 già ivi liquidato e che, quanto al secondo grado, liquida in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
- .
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 1.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 78/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e, per essa,
[...]
(c.f. ), con sede in Milano alla Via Valtellina Controparte_1 P.IVA_2
n. 15/17, rappresentata da quale cessionaria dei Controparte_2 crediti di elettivamente domiciliata in Jesi (AN) alla Via dell'Asilo n. Controparte_3
1 bis, presso lo studio dell'Avv. Silvia Bugatti, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Davide Arnaldi, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_4 C.F._1 in San Benedetto del Tronto alla Via Piemonte n. 17 ed (c.f. Controparte_5
), nato a [...] il [...] e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno alla
Via delle Canterine n. 48, presso lo studio dell'Avv. Arrigo Silvestri, giuste procure in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
1 appellati
Oggetto: rapporti bancari in c/c – mutuo chirografario – nullità delle fideiussioni – opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 719/2022 emessa in data
10.11.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 719/2022 emessa in data 10.11.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da ed , quali garanti -unitamente ad Controparte_4 Controparte_5 altri soggetti- di il 3.02.2021, nei Parte_2 confronti di già al fine di Controparte_6 Controparte_3 sentir dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il pagamento in via solidale dell'importo di €.189.727,34 oltre accessori, di cui €.110.915,18 quale esposizione debitoria derivante dai conti anticipi, €.15.984,91 quale saldo a debito del conto corrente di corrispondenza ed €.62.827,25 a titolo di residuo debito in linea capitale ed interessi del mutuo chirografario stipulato in data 1.07.2015, rapporti tutti garantiti con due atti costitutivi fino alla concorrenza della somma di €.800.000, a garanzia specifica del mutuo chirografario e quale fideiussione omnibus a copertura dei debiti derivanti dagli altri rapporti, lamentando gli opponenti la nullità delle garanzie per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, in quanto redatte in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c., nonché in via gradata la nullità del contratto di mutuo per mancata indicazione dell'ISC, rilevato dal giudicante che l'applicazione uniforme delle clausole indicate negli artt. 2, 6, e
8 del testo ABI sia frutto di intese vietate con conseguente nullità delle clausole stesse e che la loro palese presenza in entrambi i contratti, anche con la medesima numerazione, costituisca il presupposto per la dichiarazione di nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle stesse e successiva espunzione, in particolare della previsione di deroga all'art. 1957 c.c., accertato il mancato rispetto del termine semestrale previsto per la diligente proposizione delle azioni di recupero del credito e ritenuta la banca decaduta dai propri diritti nei confronti dei garanti, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite.
2 Avverso la citata sentenza ha proposto appello quale cessionaria dei Parte_1 crediti di e per essa, quale mandataria, quale CP_3 Controparte_1 cessionaria dei crediti di chiedendone la riforma nella parte in cui ha Controparte_3 ritenuto la nullità parziale delle due garanzie in assenza di allegazione e di prova di tutti gli elementi di fatto su cui essa si fonderebbe, tra cui la conformità della fideiussione al modello ABI, né sussistono i presupposti per dichiararne la nullità per mancanza di conformità al suddetto modello, né è stato provato che le parti originarie avrebbero sottoscritto la fideiussione in assenza delle clausole previste che, nel caso in esame, non sussistono e che, in ogni caso, non hanno carattere essenziale ex art. 1419 c.c. ed, inoltre, le fideiussioni controverse risultano sottoscritte nel 2014 e nel 2015 e sono successive al provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia che, quindi, non può fungere da prova circa la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio ed , Controparte_4 Controparte_5 contestando in modo specifico l'avverso gravame di cui hanno chiesto il rigetto in ragione della correttezza della sentenza che ha dichiarato illegittimo lo schema ABI per violazione della normativa anticoncorrenziale, con la conseguenza che gli artt. 2, 6 e 8 del contratto, ricadenti sotto la previsione normativa di anti-concorrenza, risultano tamquam non esset ai fini delle specifiche preclusioni in essi contenuti, né rilevando l'effettiva volontà delle parti di concludere o meno il contratto e, considerato lo spirare del termine semestrale di legge
(la messa in mora reca la data del 10.01.2019 e il decreto ingiuntivo quella del 7.01.2020),
è da ritenersi corretto il venir meno della garanzia che, con ogni evidenza, consiste in una fideiussione omnibus.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e merita accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame parte appellante ha impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ravvisato l'avvenuto rilascio delle due fideiussioni in attuazione di intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 33 L. 10.10.1990 n. 287 per la loro conformità allo schema contrattuale ABI e, in quanto tali, oggetto di sanzione inflitta dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, con conseguente dichiarandone di nullità parziale limitatamente alle clausole ritenute illegittime, così determinando il venir meno della rinuncia ai termini stabilita dall'art. 6 e,
3 per l'effetto, la liberazione dei fideiussori, non risultando che la banca abbia proseguito l'azione nei loro confronti nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
La società appellante lamenta, dunque, l'erroneità della revoca dell'ingiunzione opposta nell'assunto che il testo delle fideiussioni, poiché sottoscritte a distanza di vari anni dall'emanazione del provvedimento della Banca d'Italia che ha sanzionato il modello ABI, non possa ritenersi lesivo della normativa antitrust, peraltro senza la previa valutazione da parte del giudicante che le parti avrebbero ugualmente sottoscritto la fideiussione in assenza delle clausole suddette e trattandosi, comunque, di un contratto autonomo di garanzia.
La doglianza è fondata.
A parere del Collegio occorre preliminarmente accertare se la garanzia prestata dal fideiussore abbia, al di là della terminologia utilizzata dalle parti (fideiussione omnibus), natura autonoma tale da precludere ai garanti la facoltà di sollevare eccezioni in merito alla nullità del rapporto principale in capo alla società garantita, per carenza dell'elemento di accessorietà, nell'assunto che la clausola di pagamento “a prima richiesta”, anche quanto all'applicazione dell'art. 1957 c.c. con relativa deroga contenuta nella clausola n. 6) della fideiussione, possa ritenersi elemento sufficiente a fondare la costituzione di una garanzia autonoma.
Reputa, a tal proposito, il Collegio che nel caso controverso non sussistano i presupposti del contratto autonomo, in quanto la clausola dell'art. 7 contenuta in modo identico in entrambe le fideiussioni a tenore della quale il garante è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, non è di per sé idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale.
L'art. 7 in esame non prevede, in effetti, una esplicita ed inequivoca rinuncia del garante alla formulazione di eccezioni inerenti al rapporto garantito: essa costituisce, quindi, solo una deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., che “può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici” (cfr. Cass. sent. n. 13078 del 21.05.2008), dovendosi inoltre considerare che la Suprema Corte ha ritenuto l'assenza d'incompatibilità tra la causa del contratto autonomo e l'onere imposto al creditore dal richiamato art. 1957 c.c.
(cfr. sentenza n. 5598 del 28.02.2020); ed inoltre, anche la previsione di cui al successivo comma 2 della citata clausola, inerente alla propagazione della decadenza del beneficio del termine al fideiussore (“L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”), è espressione a conferma della
4 mancanza di autonomia e separatezza tra obbligazione principale e obbligazione del garante.
Né la rinuncia del garante alla formulazione di eccezioni riguardanti il rapporto garantito può essere individuata nella clausola intitolata “rinuncia ad opporre eccezioni” di cui a pag. 2, che si riferisce al solo momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore principale, senza nulla prevedere in relazione al rapporto garantito, essendo la rinuncia ad opporre eccezioni limitata al momento del recesso, così potendosi applicare il principio giurisprudenziale secondo cui è configurabile il contratto autonomo di garanzia solo nel caso in cui il contratto contenga contemporaneamente sia l'obbligo di pagamento a prima richiesta scritta che la rinuncia ad opporre eccezioni, in quanto solo siffatta combinazione manifesterebbe la volontà di vincolarsi senza quel carattere di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
Ed infatti, la sola presenza della dicitura di pagamento “a prima richiesta” non è sufficiente per qualificare un contratto autonomo, rilevando anche la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni”, essendo la pattuizione di siffatta clausola incompatibile con l'accessorietà che caratterizza la fideiussione, mentre il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall'art. 1945 c.c. (Cass. Civ. 31 luglio 2015 n. 16213).
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'uso di espressioni quali “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” e similari non è decisivo ai fini della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti hanno inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. 28 febbraio
2007 n. 4661), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. Civ.
SS.UU. 18 febbraio 2010 n. 3947). Ed ancora, per qualificare un rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia non è sufficiente la previsione di una clausola di pagamento a prima richiesta, occorrendo altri indici che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma rispetto all'obbligazione garantita ed insensibile alle vicende di questa.
Ciò che consente di identificare la reale natura del contratto di garanzia è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relativi ai vizi del rapporto principale (v., ex multis, Cass.
n. 4717/2019; Cass. n. 15091/2021), sicché, oltre a considerare la presenza della clausola
5 di pagamento a prima richiesta, ai fini della indagine circa la natura della garanzia, occorre valutare complessivamente il contenuto del regolamento contrattuale (cfr. Cass., SS.UU. n.
3947/2010; Cass. n. 4717/2019).
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è quindi decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta del creditore", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (così Cassazione civile, sez. III, sent. 17 giugno 2013, n. 15108).
Dirimente per stabilire se la questione della nullità, affermata dalla sentenza della
Cassazione, Sezioni Unite, del 30 dicembre 2021, n. 41994, delle clausole delle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI riguardi tutte le fideiussioni indipendentemente dalla loro natura omnibus o specifica, è il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte che, a tutela del principio generale di tutela della concorrenza, riconosce che la violazione della normativa antitrust non può essere circoscritta a una specifica tipologia di garanzia: “La nullità dei contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41994/2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello ABI dichiarate nulle: pertanto, se vi è la clausola nulla del modello ABI, il contratto è viziato in parte qua in quanto 'a valle' dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex articoli 1341 e
1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano
'cointeressati' alla prestazione della garanzia” (Cassazione civile, sez. III, Ordinanza n.
27243 del 21 ottobre 2024; v. anche Cass. Civ., sentenza n. 5478 del 29 febbraio 2024).
Stabilito che la nullità delle clausole dichiarate anticoncorrenziali si estende a tutte le tipologie di fideiussione, sia omnibus che specifiche, si rileva che con il citato provvedimento n. 55/2005 la Banca d'Italia ha accertato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano
6 applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della Con legge n. 287/90” evidenziando, in particolare, come le verifiche compiute dalla nel corso dell'istruttoria abbiano “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI” discendendo tale uniformità “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
A tale proposito, la Corte di Cassazione, dapprima con ordinanza n. 28910/2017 e successivamente con sentenza n. 21878 del 15.06.2019, ha espresso il principio secondo cui “il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo ABI è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa “a monte” tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia “a valle”, stipulato tra la singola Banca ed il singolo garante, poiché appare evidente che l'intesa “a monte” … ha quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti
i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia”.
Al fine di valutare la validità ed efficacia delle suddette clausole impugnate, ciò che rileva
è quindi la coincidenza delle pattuite condizioni negoziali con il testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: l'illiceità derivata dalle intese anticoncorrenziali 'a monte' deve essere affermata a patto che il contenuto delle stesse sia effettivamente trasposto nelle singole clausole dei contratti 'a valle', non potendo l'accertamento dell'intesa illecita comportare in via automatica la nullità dei negozi conclusi tra le imprese aderenti al cartello e i singoli soggetti ad esso estranei, né l'eventuale nullità delle singole clausole comporta l'invalidità dell'intero negozio (cfr. la citata Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 4199/2021).
Applicando i suesposti principi al caso specifico, risalendo la stipula delle garanzie fideiussorie agli anni 2014 e 2015, quindi a distanza di un rilevante arco temporale dal citato provvedimento della Banca d'Italia, è onere degli appellati provare i fatti costitutivi della domanda, tra cui la perdurante esistenza, all'epoca di sottoscrizione del contratto in discussione, dell'intesa illecita, non potendo essa giovarsi dell'accertamento dell'intesa contenuto in un provvedimento dell'Autorità competente non più contingente, poiché basato su un'indagine a campione svolta nel settembre 2004, quindi inidonea ad assurgere a prova privilegiata del contestato utilizzo generalizzato ed uniforme da parte delle banche
7 degli stessi modelli contrattuali contenenti le tre clausole citate: ed infatti, i provvedimenti delle autorità indipendenti di garanzia costituiscono prova privilegiata dei fatti accertati, che possono essere richiamati dalla parte interessata anche in altri giudizi, anche se tale prova opera con riferimento specifico agli accertamenti svolti e relativamente alla loro epoca.
Ed infatti, la “prova privilegiata” costituita dagli accertamenti effettuati da AGCM e da
Banca di Italia sulla abusività delle note clausole è limitata al periodo che va dal 2002 al
2005 (periodo di indagine sul quale si è, appunto, concentrata l'istruttoria svolta dalle predette autorità) e riguarda tutti i tipi di fideiussioni (il recente orientamento di legittimità ha incluso anche le fideiussioni specifiche e i contratti autonomi di garanzia: cfr. Cass. civ.,
Sez. III, ordin. 27243/2024), consiste in una presunzione di “sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso” (così Cass. Civ. 22 maggio 2019 n. 13846, richiamato di dalla recente sent. Trib.
Milano, 6 settembre 2022, n. 7015) solo per le fideiussioni omnibus ricadenti nell'ambito di applicazione, anche temporale, di tale provvedimento, in cui la questione attinente all'onere di allegazione e prova è agevolata, considerato il valore di prova privilegiata del provvedimento, superabile peraltro da una prova contraria.
Ne discende che per le fideiussioni sottoscritte prima del 2002 o dopo il 2005 c'è necessità di una prova rigorosa di tutti gli elementi dell'illecito anticoncorrenziale e, in primis, la prova che un numero significativo di banche utilizzava quel modulo, che quella banca faceva parte del “cartello” e che effettivamente c'è stata distorsione della concorrenza, pertanto, nel caso specifico gli appellati avrebbero dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia, per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma “introdurre autonoma fattispecie con autonomi fatti, volti a censurare l'esistenza di prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice per le modalità di applicazione uniforme dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990” (cfr. Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza del 16 giugno 2020).
La presenza delle clausole de quibus nella garanzia rilasciata dagli appellati dimostra esclusivamente che l'istituto di credito non aveva ancora dato seguito al provvedimento di
Banca d'Italia, ma nulla dimostra circa la condotta delle altre banche e soprattutto in ordine alla esistenza di un'applicazione uniforme di quello schema, la cui prova si rende necessaria ai fini del supporto dell'eccezione di nullità della fideiussione: la prova dell'accordo anticoncorrenziale e della diffusione uniforme del modello di garanzia
8 contestato, potrebbe ad esempio avvenire con la produzione di una serie di moduli riguardanti contratti similari, praticati da altre banche nel medesimo periodo temporale in cui è stata rilasciata la fideiussione per cui è causa. Si tratta infatti di clausole negoziali, come riconosciuto anche dal provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato in data 20.04.2005 e dal Provvedimento n. 55/2005 in esame, in se stesse e nella loro combinazione del tutto lecite in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche, derivando il loro potenziale effetto anticoncorrenziale esclusivamente dalla possibilità della loro applicazione in maniera uniforme da parte degli Istituti di credito e tale circostanza dev'essere provata da chi intende farla valere: peraltro, la dedotta nullità delle clausole anzidette non potrebbe comunque condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto ex art. 1419 c.c., in difetto di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso e gli appellati, che pur ne erano onerati, non hanno infatti allegato, né provato la sussistenza di specifiche circostanze di fatto dalle quali desumere che la fideiussione in esame non sarebbe stata sottoscritta in assenza delle clausole di cui in tale sede invoca la nullità.
Accertata la validità delle due garanzie e, di conseguenza, delle obbligazioni assunte, va esaminata la domanda nel merito che, ripercorrendo l'atto di opposizione, attiene Par unicamente alla mancata indicazione dell' nel contratto di mutuo e all'asserita nullità che da tale omissione deriverebbe a carico delle clausole degli interessi ex art. 117, co. 7,
TUB e la necessità di ricalcolo del piano di ammortamento al tasso dei BOT minimi vigenti tempo per tempo, in sostituzione del tasso dichiarato nullo.
La doglianza è infondata.
Il motivo, oltre ad essere privo di specificità, in quanto l'erroneità del TAEG indicato in contratto risulta solo enunciata e, lungi dall'essere anche approfondita eventualmente da una CTP a seguito della tempestiva eccezione della banca, non risulta suscettibile di alcuna verifica, è da ritenersi infondato anche nel merito, atteso che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale a cui il Collegio intende dare seguito il TAEG, altrimenti denominato ISC (indice sintetico di costo), costituisce un indicatore finalizzato ad indicare il costo complessivo di un finanziamento e non un tasso, come peraltro già correttamente argomentato dal giudice di prime cure, per cui la sua mancata o erronea indicazione non comporta la nullità del contratto posto che, come chiarito dalla Suprema Corte “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non
9 rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 39169/2021).
In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento puntualizzando che il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, co. 7 lett.
a), TUB, come invece erroneamente inteso dagli attuali appellati, ma potrebbe eventualmente costituire fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (Tribunale Torino 14.11,2018; conforme Tribunale Ancona 08.01.2020,
Tribunale Roma 3.01.2020, Tribunale Modena 6.05.2019), dovendo in tal caso il cliente fornire però la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento e, tuttavia, tale circostanza non è stata allegata, né provata dai garanti appellati.
Al lume delle suesposte considerazioni, la Corte accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto, con condanna degli appellati, in solido fra loro, alla restituzione, in favore di parte appellante, delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 Parte_1
10 sentenza n. 719/2022 emessa in data 10.11.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo n. 10/2020 emesso in data 7.01.2020 dal Tribunale di Ascoli
Piceno;
- Condanna gli appellati ed , in solido fra loro, alla Controparte_4 Controparte_5 restituzione, in favore di parte appellante, delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza di primo grado.
- Condanna gli appellati ed , al pagamento in solido fra Controparte_4 Controparte_5 loro, in favore di parte appellante e per essa, quale mandataria, Parte_1 [...]
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, quanto al Controparte_1 primo, sono confermate nell'ammontare di complessivi €. 14.103 già ivi liquidato e che, quanto al secondo grado, liquida in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
- .
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 1.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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