Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
Prima Sezione Civile
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: lesione personale, promossa:
da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
ATTORE
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3 residente a [...], rappresentato e difeso
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_5 C.F._5
Tutti con l'avv. Antonio Sala
INTERVENIENTI
nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_1
, in proprio - quale convivente more uxorio di C.F._6 ER
, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 03/05/2015 – e
[...] quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
(nato a [...], il [...], C.F.: ) Persona_2 C.F._7
(nato a [...], il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._8
con l'Avv. Luca Partescano
INTERVENIENTI
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_3 [...]
C.F._9
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_6 C.F._10
)
[...]
)
[...]
nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_8 C.F._12
)
[...]
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_9 [...]
) C.F._13
Tutti con l'Avv Sergio Fontana
INTERVENIENTI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4 C.F._14
CON L'Avv. Daniela Nocilla
CONVENUTO
impresa designata dal Fondo di Garanzia per Controparte_5 le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Bologna via Stalingrado n. 45
con l'Avv. Santo Spagnolo
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE :
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa
è del sig. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, residente a [...]vicolo ai Telefoni n. 6, C.F._14 conducente e proprietario del motociclo Honda SH 125 targato DJ04397, privo di copertura assicurativa e per l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c., art. 2 e 29 della Costituzione, a favore dei sigg. Parte_3 [...]
, e fratelli della deceduta Pt_2 Parte_4 Parte_5 ER
, nata a [...] l'[...] e deceduta il 3.5.215, trasportata
[...] nel motociclo Honda SH 125 targato DJ04397, privo di copertura assicurativa, per le causali di cui in narrativa, quale risarcimento per danno morale, esistenziale, biologico, parentale e di qualunque altra natura subito dai sigg. e Parte_3 Parte_2 Parte_4 per la perdita della propria sorella della Parte_5 ON complessiva somma di € 250.000,00 per ciascuno dei fratelli o della somma maggiore o minore che la S.V. riterrà di Giustizia o che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo, comunque entro il limite € 250.000,00 per ciascuno dei fratelli. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore sottoscritto che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
INTERVENIENTI
Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro dedotto in giudizio, in cui ha perso tragicamente la vita la giovanissima ER
, è da attribuire esclusivamente al convenuto
[...] Controparte_4 proprietario e conducente del motociclo HONDA SH 125 tg. DJ04397, sprovvisto di copertura assicurativa, per le causali sopra analiticamente riferite e dettagliatamente riportate nella sent. penale n. 1380/17; b.
Conseguentemente, condannare in solido i convenuti e Controparte_4
quale impresa designata per la Regione Controparte_5 Sicilia alla gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. della Controparte_1 somma di € 331.920,00, considerati undici anni di convivenza, due figli avuti insieme in costanza di convivenza, l'età della vittima e quella dello stesso convivente more uxorio, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
c.
Conseguentemente, condannare in solido i convenuti e Controparte_4
quale impresa designata per la Regione Controparte_5 Sicilia alla gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. quale Controparte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
della somma di € 331.920,00, considerate la convivenza con la PE madre, l'età della vittima e quella dello stesso figlioletto (10 anni all'epoca del tragico evento), o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
d.
Conseguentemente, condannare in solido i convenuti e Controparte_4
quale impresa designata per la Regione Controparte_5 Sicilia alla gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. quale Controparte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlioletto
[...]
della somma di € 331.920,00, considerate la convivenza con la CP_2 madre, l'età della vittima e 9quella dello stesso bambino (3 anni al momento della morte della mamma), o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che ha anticipato le spese e non ha riscosso compensi.”;
INTERVENIENTI
“Piaccia” di cui all'atto di intervento depositato il 5 novembre 2018 per i sigg. Controparte_3 Parte_6 Parte_7 [...] ed a quello, in sostituzione di precedente difensore, Controparte_6 depositato il 30 gennaio 2023 per figlio, all'epoca Persona_2 minore e convivente poi divenuto maggiorenne, della povera ER . Vinte spese e compensi del giudizio che - per quanto a
[...] liquidarsi in favore di - ai sensi e per gli effetti di Parte_8 cui all'art. 93 c.p.c., andranno distratte a favore di questo difensore che non ha ricevuto acconti ed ha anticipato le spese.
CONVENUTA
n.q. di FGVS, “Piaccia all'Ill.mo Sig. Controparte_5 Giudice Istruttore adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire: - rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- ritenere, in ogni caso e per i motivi sin qui ribaditi, unica responsabile dell'evento dedotto ON e, per l'effetto, rigettare la domanda;
- ritenere, in ogni caso e per i motivi sin qui ribaditi, l'assenza di nesso causale tra la morte di e la condotta di guida eliso dal ON Controparte_4 mancato uso del casco come unica causa del decesso del soggetto trasportato e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda, da chiunque avanzata, contro n.q. di FGVS;
- in subordine, ridurre la CP_5 domanda attorea in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie, se ed in quanto concretamente opponibili alla n.q. CP_5 di FGVS, comunque entro i limiti del massimale minimo di legge ex art. 283 C. Ass., sancendo il duplice concorso colposo nella causazione dell'evento e per il mancato uso del casco, della de cuius ON
, esplicitando la colpa residua ascrivibile a in Controparte_4 percentuale e tenendo la n.q. di FGVS al pagamento nei limiti CP_5 del grado di responsabilità ascritto a conducente dello scooter non assicurato;
- dire non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese e compensi. “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente contenzioso trae origine dal sinistro stradale accaduto in data 3.05.2015 in Siracusa nella via Paolo Orsi, a seguito del quale perse la vita che nell'occorso viaggiava – quale terzo ON trasportato- sullo scooter condotto da di proprietà Controparte_4 dello stesso.
Infatti ad un certo punto il centauro perdeva il controllo del veicolo rovinando a terra insieme al passeggero che col capo andava ad impattare al suolo riportando ferite talmente gravi da comportarne l'immediato decesso.
La sentenza n°1380/2017 resa dal Tribunale penale si Siracusa confermata poi in Appello, ha ritenuto responsabile del Controparte_4 sinistro.
Inoltre, nella medesima sentenza viene affermato il concorso colposo della vittima per non aver indossato il casco al momento dell'incidente e per aver accettato una illecita forma di trasporto. Accertata dunque la responsabilità nella verificazione dell'incidente mortale per cui è causa per come cristallizzata nelle sentenze penali, la domanda in ordine al quantum debeatur avanzata da tutte le parti attrici/intervenienti va scrutinata sotto il duplice profilo del concorso di colpa della de cuius e della legittimazione attiva degli intervenuti.
Sotto il primo profilo si osserva:
L'esposizione volontaria a un rischio o comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato in quanto tale consapevolezza, viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c..
A tal fine sull'accertato mancato uso del casco da parte della de cuius si osserva:
Il mancato uso del casco dà comunque diritto al risarcimento del danno.
La mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato nella specie - appunto l'omesso uso del casco protettivo- non è fonte di per sé di responsabilità civile, se tale violazione non si sia posta come elemento causale rispetto all'evento dannoso o alle sue conseguenze.
In sostanza, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi causa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente logico e ciò perché non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicitato incidenza causale sull'evento dannoso.
Sul punto risultano trancianti le risultanze della perizia svolta in sede penale dal professionista all'uopo nominato che cosi conclude:”
“ in conclusione e in risposta ai quesiti postemi dal Sig. in base a quanto acquisito dalle Pt_10 superiori indagini espletate ( sopralluogo, ispezione cadaverica ed esami autoptico ed istologico) è possibile affermare che la causa mortis di è conseguente alle gravissime ed ON irreversibili lesioni politraumatiche patite in esito al sinistro de quo a carico di teca cranica , encefalotorace e addome consistente in : FLC multiple al cuoi capelluto , diffusa emorragia sub aracnoidea, calotta cranica gravemente polifratturata in sede fronto temporo parietale sinistra, con estensione alla fossa cranica anteriore e media sinistra, all'etmoide ed allo sfenoide e con numerosi monconi ossei in parte penetranti nella massa cerebrale, encefalo con lacerazioni all'emisfero di sinistra ed al cervelletto e con emoventricolo bilaterale …”
Ora, non vi è chi non veda che la tipologia delle gravissime lesioni riportate e localizzate prevalentemente al capo, fanno presumere con un altissimo grado di probabilità confinante con la certezza, che se il suddetto presidio fosse stato correttamente indossato, le conseguenze della caduta sarebbero state diverse.
In ogni caso occorre porre mente a quanto ulteriormente accertato dal perito :” al momento del sinistro la già assuntrice saltuaria di ER cocaina e di cannabis è verosimile si trovasse in una condizione psicofisica alterata a causa delle notevoli quantità di bevande alcoliche
e di cocaina assunte nelle ore antecedenti il decesso , non essendo da escludere che essa possa aver svolto un ruolo concorsuale nella accelerazione dell'evento infausto e nel determinismo della caduta e delle successive lesioni”.
Relativamente alle suddette risultanze questo ufficio ritiene farle proprie atteso che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.
Dunque tali circostanze: l'omesso uso del casco associato allo stato di alterazione -per volontaria assunzione di sostanze stupefacenti e alcool nelle ore precedenti il sinistro- in cui si trovava la de cuius il giorno del sinistro hanno esplicitato incidenza causale sull'evento dannoso, questa, provocando la caduta dallo scooter, quello, provocando le gravissime lesioni al capo.
Conseguentemente la volontaria esposizione al grave rischio giustifica il rigetto della domanda vanificando la richiesta risarcitoria in capo agli attori/intervenienti che comunque va rigettata in ogni caso, per essere altresì infondata per quanto appresso si dirà.
Si osserva
La morte di una persona in conseguenza di un fatto illecito -a titolo esemplificativo, a causa di un sinistro stradale, di un incidente sul lavoro o per medical malpractice- determina uno svantaggio giuridicamente rilevante non solo per colui che è direttamente offeso dalla condotta antigiuridica, ma anche per altri soggetti, prossimi al danneggiato, capace di ingenerare profonde sofferenze e alterazioni delle proprie abitudini quotidiane.
Nel corso degli ultimi anni la dottrina e la giurisprudenza, valorizzando il legame esistente tra il defunto e determinati soggetti a lui più o meno “vicini”, hanno elaborato il concetto di danno non patrimoniale c.d. da perdita del rapporto parentale, dando la possibilità a queste “vittime secondarie” di agire (anche) per far valere un proprio diritto nei confronti del civilmente responsabile per chiedere il risarcimento del danno.
Il danno da perdita del rapporto parentale, senz'altro il prototipo per eccellenza di illecito cd. plurioffensivo, è frutto di una rinnovata visione del danno da morte attraverso una lettura costituzionalmente orientata con specifico riferimento all'intangibilità della sfera degli affetti e alla stabilità del rapporto familiare, al diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 e 31 della
Costituzione; delle disposizioni generali in tema di danno non patrimoniale, quali gli artt. 1223, 1226 e, in particolare, l'art. 2059 cod. civ..
Il danno da perdita del rapporto parentale, come chiarito dalla Corte di
Cassazione, consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”.
Nel nostro ordinamento giuridico il diritto al risarcimento dei danni per la perdita del legame parentale è espressamente previsto dalle tabelle di riferimento adottate comunemente dai tribunali nazionali per gli eredi, come ad esempio coniuge, genitori, figli e fratelli. Il c.d. danno da perdita del rapporto parentale ha natura non patrimoniale e si configura quando a causa dell'attività illecita altrui si ha lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. civ., sez. III, n.
23469/2018; Cass. civ., sez. III, n. 901/2018; Cass. civ., sez. III, n.
7513/2018).
La liquidazione di questo tipo di danno, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., avviene “in base a valutazione equitativa tenendo conto dell'intensità del vincolo familiare e della situazione di convivenza, valutando anche ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita,
l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 907/2018).
Per quel che attiene invece, il diritto al risarcimento di soggetti che pur non essendo eredi ma che comunque vantino un rapporto di stretta parentela come ad esempio nipoti, generi e nuore, ancora oggi non vi è alcuna disposizione normativa vera e propria. Sul punto però nel tempo, sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito si sono espresse favorevolmente sostenendo come sia possibile ottenere anche per quest'ultimi il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di un congiunto.
Innanzitutto, occorre specificare che la convivenza col defunto non è più un requisito fondamentale.
Questa condizione, pur rimanendo comunque un elemento da doversi valutare per l'accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva (prova che, come detto, è essenziale per allargare il risarcimento anche ai parenti della vittima) non preclude la possibilità di veder riconosciuto il ristoro del danno subito.
Infatti, la stessa suprema Corte di Cassazione ritiene ormai pacificamente che «in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta dai congiunti della vittima stradale, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione affettiva, rispetto al rapporto di convivenza».
Questo infatti non è necessario, «ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità» (ex plurimis, Cass. Civ.
n. 23917/2013, Cass. Civ. n. 18069/2018; Cass. Civ. n. 7743 /2020).
Ulteriori conferme sono giunte ancora di recente con Ordinanza n. 2818 del 24 marzo 2021, in cui la Corte di Cassazione si è pronunciata in senso favorevole in merito alla configurabilità del diritto al risarcimento del danno in favore dei parenti anche in assenza del requisito della convivenza.
In particolare, i Giudici Supremi, nel solco di un orientamento che ormai può dirsi consolidato, hanno sottolineato che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subìto dal prossimo congiunto e cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
La Corte ha così rammentato che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non può ritenersi circoscritto ai familiari conviventi poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, “non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza”. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, “non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà”.
A tal proposito, la Suprema Corte ha ribadito altresì che, in linea generale, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria.
Per soggetti diversi dagli eredi, occorre in via equitativa stimare l'ammontare dei danni tenendo conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. civ., sez.
III, ord. n. 907/2018).
Per vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento è quindi necessario dimostrare che tra la vittima e l'avente diritto vi era un effettivo reciproco vincolo di affetto familiare nonché l'intensità del legame affettivo.
Così avviene ad esempio per il de cuius che viveva nello stesso stabile di genero o nuora e che si prendeva cura dei nipoti accompagnandoli a scuola e giocando con loro.
Lo stesso diritto può essere vantato anche dai nipoti che perdono uno zio e viceversa poiché, come ribadito dalla giurisprudenza più recente, ciò che rileva è il rapporto caratterizzato da reciproci affetti;
l'assenza della convivenza non comporta aprioristica esclusione del risarcimento.
La convivenza costituisce quindi un elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum risarcitorio.
Per ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale per tutti i soggetti cd. “non eredi”, è quindi necessario allegare e adeguatamente dimostrare per testimoni oppure in via documentale o per presunzioni l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo.
L'onere probatorio consiste dunque, nella necessaria dimostrazione dell'esistenza di un rapporto parentale che almeno per la cd. “famiglia nucleare” è largamente presunto, dovendosi, concretamente solo provare elementi ulteriori volti a giustificare la richiesta di una specifica personalizzazione del risarcimento.
Ai parenti non rientranti nella famiglia in senso stretto, o ai conviventi more uxorio, la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale, ma impone come detto, oneri probatori più stringenti.
Ora, occorre evidenziare che nessun prova è stata fornita circa l'effettiva esistenza dell'attualità del legame affettivo con la vittima, la stabilità del rapporto, nonché la qualità ed intensità della lesione derivante in occasione del fatto illecito, prova che deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto ed essere ben circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico.(Cass. Civ. sez III ord, 907/2018, le difese invece spiegate si cono limitate a dare risalto alla condanna penale a carico del Caraffa, sicuramente necessaria ai fini della responsabilità, ma insufficiente ai fini della domanda.
In ordine alle spese di lite il bilanciamento delle colpe dei soggetti coinvolti nell'evento lesivo, consente una valutazione di sostanziale equivalenza onde si ritiene congrua la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa Patrizia Fugallo
Reictis adversis
Rigetta la domanda
Compensa le spese.
Cosi deciso
Siracusa 23.01.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Patrizia Fugallo