Ordinanza collegiale 2 gennaio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 8567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8567 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08853/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8853 del 2025, proposto da
IO SI, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorenzo Sodero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta n. 18970 del 23 ottobre 2024, nella parte in cui ha dichiarato il “ diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6-
bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa
base di calcolo dei sei scatti stipendiali. Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’I.N.P.S;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. CE LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Con il presente gravame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato di cui in epigrafe.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti. Nello specifico, a seguito di ordinanza istruttoria, il Ministero dell’Interno dava atto di aver trasmesso all’istituto previdenziale il Mod. PL2 -TFS con la relativa riliquidazione alla luce dei miglioramenti economici ordinati con la sentenza ottemperanda.
Nella camera di consiglio del 29.4.2026, come in verbale, il difensore insisteva nella domanda evidenziando che alcun pagamento solutorio era nelle more intervento (id est, riconoscimento dei c.d. 6 scatti).
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione
Il ricorso va accolto perché fondato.
A tal fine, infatti, deve osservarsi che il ricorso è stato notificato in data 28.7.2025e che la notifica della decisione in forma esecutiva all’Amministrazione resistente è avvenuta in data 19.12.2024 (peraltro passata in giudicato).
Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e risulta, dall’attestazione apposta in calce alla stessa in data 4.6.2025, che è passata in giudicato.
Non risulta, viceversa, che l’IN.P.S. resistente abbia dato esecuzione al giudicato di cui si tratta.
Ne consegue, quindi, che deve ordinarsi all’I.N.P.S. resistente di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, da un lato, si nomina sin d’ora - anche al fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale - il Direttore generale della Direzione Centrale delle Risorse Umane dell’I.N.P.S., con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato, nei modi sopra descritti (con riserva di applicare, nell’eventualità, la penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. nel caso di ulteriore inadempienza).
Sono altresì dovuti sia gli ulteriori interessi legali, dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo, sulla somma complessivamente dovuta in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente; sia il rimborso delle spese vive successive.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza (assolutamente prevalente dell’Amministrazione statale) e sono liquidate come in dispositivo in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
1) lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’I.NP.S. di dare esecuzione, entro il termine di sessanta giorni di cui in motivazione, alla sentenza di cui in epigrafe;
2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Direttore generale della Direzione Centrale delle Risorse umane dell’I.N.P.S., con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità, quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta;
3) riserva l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a. per l’ipotesi di persistenza dell’inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini;
4) condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del difensore antistatario di parte ricorrente che si liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC OI, Presidente
CE LE, Consigliere, Estensore
Ida AS, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| CE LE | CC OI |
IL SEGRETARIO