Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2445/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2445/2024 promosso da:
C.F. , n. a NO (MC) il Parte_1 C.F._1
22/05/1987; rappresentata e difesa dall'avv. ATTILI MONICA, elett.te dom.to in CORSO CAVOUR 29
62100 MACERATA, presso il difensore;
e
, C.F. n. a RECANATI (MC) il 29/12/1977 Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. TASSO PIERFRANCESCO, elett.te dom.to in CORSO CAVOUR 77 MACERATA, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: disciplina affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.02.2025
FATTO E DIRITTO
ha instato per la disciplina dell'affidamento, del collocamento e del Parte_1 Per_ mantenimento dei figli minori nata il [...] e nato il [...] dalla Per_2 relazione more uxorio dallo stesso intrattenuta con , riconosciuti da entrambi i Controparte_1 genitori. All'udienza del 12.02.2025 dinanzi al Presidente relatore le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo depositato in via telematica, ed hanno quindi chiesto il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti condizioni da loro concordate:
“1) la casa coniugale, sita in Macerata, Località Sforzacosta Via Bruno Tano 62, condotta in locazione, rimarrà assegnata alla sig.ra uale genitore collocatario, la quale vi rimarrà Pt_1
a vivere insieme ai due figli;
3) i due figli trascorreranno con il padre: a. tutti i sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
b. inoltre, fermi restando i sabato pomeriggio di cui al punto a) che precede, trascorreranno con il padre, a settimane alterne, week end prolungati nelle seguenti modalità:
- fino al 30/06/2025, a settimane alternate, i fine settimana dalle ore 15:00 del sabato fino alle
19:00 della domenica;
- dal 1° luglio 2025, a settimane alternate, i fine settimana dalle ore 19:00 del venerdì fino alle ore 19:00 della domenica;
4) nel periodo estivo (dal 15 giugno al 10 settembre) i due minori trascorreranno due settimane, continuative o non, con ciascun genitore (7 giorni + 7 giorni) in coincidenza con il periodo di ferie di ciascuno di essi (settimane nelle quali, dunque, sarà sospeso il normale calendario di visita);
5) durante le festività natalizie i minori trascorreranno il giorno di Natale con un genitore ed il giorno della Vigilia con l'altro e così alternativamente ogni anno;
lo stesso saranno alternati il
26 ed il 31 dicembre ed il 1 gennaio;
6) durante le festività pasquali i minori staranno alternativamente il sabato e la domenica di
Pasqua con un genitore è il lunedì dell'angelo e il martedì seguente con l'altro;
7) le altre festività seguiranno l'ordinario criterio dell'alternanza;
8) a titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei figli il Sig. verserà alla Parte_2 signora quale genitrice collocataria, sul conto corrente alla stessa intestato, ed Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 215,00 per ciascun figlio e così complessivamente la somma di € 430,00 mensili, somma che verrà rivalutata ogni anno in base agli indici ISTAT, mese di riferimento novembre;
9) i due genitori contribuiranno in egual misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, seguendo la disciplina indicata dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/07/2024 vigente nel distretto della Corte D'Appello di Ancona che le parti dichiarano di aver letto e di conoscere;
10) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra la quale ne Parte_1 farà autonoma richiesta impegnandosi il sig. a sottoscrivere ogni documento Controparte_1 utile a tale scopo.
11) il presente atto viene firmato dai difensori e procuratori delle parti per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 247/2012 ( Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ).” Mutato il rito da contenzioso a congiunto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Ritiene il tribunale che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a norme imperative di legge e possano quindi essere interamente recepite dal Collegio, apparendo rispondenti all'interesse dei figli minori. Le spese della procedura vanno dichiarate integralmente compensate, in ragione dell'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c., così dispone:
- Dispone il mutamento del rito;
- Accoglie il ricorso alle condizioni pattuite tra le parti e di cui all'accordo sottoscritto dalle medesime e depositato in data 11.02.2025; - Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Macerata, 13/02/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà