Articolo 6 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 ottobre 1961
Art. 6.
L'articolo 33 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente:
"La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro e' fissata nelle tabelle di seguito indicate annesse al presente testo unico:
1) Tabella A, per le aziende esercenti attivita' di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti attivita' di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attivita' di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attivita' artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 , e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonche' di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini;
2) Tabella B, per le aziende esercenti attivita' di credito; per le aziende esercenti attivita' di assicurazione e per le aziende esercenti servizi tributari appaltati;
3) Tabella C, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.
Alle societa' e agli enti cooperativi e consorziali in genere si applicano le tabelle suddette secondo l'attivita' da essi esercitata.
Le aziende municipalizzate provvedono all'applicazione delle
norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.
L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie e' determinata sulla base della appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961
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