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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3174/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile iscritta al n. 3174 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 46/2022 (R.G. 76/2022)
TRA
, (C.F. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Karlsruhe in Germania e residente in [...],
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sicignano (C.F. ) C.F._2
– PEC ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Ca- Email_1
stellammare di Stabia (NA) al viale Europa n. 59,
-opponente-
E
(P. Iva C.F. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A e per essa, quale pro-
curatore, (P. Iva , C.F. Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_1
), con sede legale in Milano (MI) in Piazza della Trivulziana n. 4/A, P.IVA_3
1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, da-
gli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) – PEC avv. C.F._3 [...]
[... ed ND TI (C.F. - PEC Email_2 C.F._4 Emai_3
con studio in La Spezia (SP) in via Fontevivo n. 21/N, con domicilio Email_4
eletto in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 31.05.2022, Parte_2
avverso il D.I. ingiuntivo n. 46/2022 (R.G. 79/2022), emesso in
[...]
data 11.01.2022 da Questo Tribunale nei suoi confronti, in favore di Controparte_1
per il pagamento della somma di euro 43.464,47 oltre interessi legali sulla sorte
[...]
capitale fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese legali.
L'opponente chiedeva:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto alla luce del decorso del termine di 60
giorni, in quanto inefficace;
dichiarare l'improcedibilita' della pretesa creditoria per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita e/o della mediazione;
dichiarare non dovuto l'importo ingiunto alla in quanto gli interessi mo- Parte_1
ratori applicati erano sproporzionati ed irragionevoli.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta la quale impugnando e contestando l'opposizione, replicava:
SULLA LEGITTIMAZIONE DI Controparte_1
2 Evidenziava che, in seguito al contratto di cessione intercorso tra la società cedente ed il credito vantato nei confronti della controparte era stato oggetto Controparte_1
di una cessione di credito, più precisamente di un'operazione di cartolarizzazione
ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Ban-
cario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al riguardo, rilevava che in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, come nella fatti-
specie in esame, la societá cessionaria subentrava nelle sole posi- Controparte_1
zioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturivano i crediti og-
getto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la societá ero-
gatrice del finanziamento. Vi era, quindi, un difetto di legittimazione di CP_1
in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rap-
porto contrattuale.
SULLA TARDIVITÁ DELLA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Rappresentava che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comportava l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilitá del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dava luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissi-
bilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della do-
manda, sul merito della quale il giudice aveva comunque l'obbligo di pronunciarsi,
nel senso che doveva accoglierla o rigettarla secondo che ritenesse provato o non il credito dedotto. Ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli
3 elementi in base ai quali era stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiegava rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase mo-
nitoria. Pertanto, l'ipotesi di dichiarazione di tardività della notifica del decreto in-
giuntivo, non avrebbe dovuto inficiare nel merito la pretesa creditoria vantata da
Controparte_1
SUI PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO
Evidenziava l'esistenza di tali presupposti in quanto il credito fatto valere in fase monitoria risultava certo, liquido ed esigibile. Ed infatti, il contratto depositato in fase monitoria riportava esattamente tutte le condizioni economiche applicate al fi-
nanziamento, pattuite e sottoscritte dalle parti in sede negoziale.
Risultavano, pertanto, provate le ragioni poste alla base del credito, la cui determi-
nazione era avvenuta applicando le suddette condizioni e a seguito della contabiliz-
zazione dei versamenti effettuati.
Da quanto giá depositato in sede monitoria, ovvero l'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto, era possibile evincere il dettaglio degli importi oggi dovuti.
L'art. 50 del T.U.B. stabiliva, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previ-
sto dall'art. 633 c.p.c. poteva essere richiesto anche in base all'E/C certificato con-
forme alle scritture contabili.
Nella fattispecie de qua il decreto ingiuntivo era stato ottenuto in forza dell'estratto conto autenticato dalla dichiarazione di un funzionario della banca creditrice ac-
compagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito.
Quindi, con la produzione del contratto, l'opposta aveva assolto al proprio onere probatorio, avendo dato sufficiente prova degli elementi costitutivi della domanda
4 di restituzione delle somme concesse a mutuo e dei relativi interessi. A fronte di tale prova documentale, era onere dell'opponente contestare in maniera specifica l'ammontare del credito affermato dalla banca e fornire la prova dei tempestivi pa-
gamenti delle rate previste dal piano di ammortamento (Trib. Roma 21/07/2022).
SULLA PROVA DEL CREDITO INGIUNTO
Insisteva sulla validità e legittimità dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta in quanto supportata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monito-
rio, nonché dalla ulteriore documentazione depositata in sede di opposizione, atte-
stante il credito vantato da nei confronti di parte debitrice. Controparte_1
Nello specifico, la società creditrice aveva allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre la debitrice aveva dedotto solo generiche circostanze non suffra-
gate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
Inoltre, le eccezioni formulate dalla controparte, essendo oltremodo generiche, non superavano l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. e la documen-
tazione prodotta dall'opposta, non disconosciuta dalla parte opponente in sede di atto introduttivo, era idonea a provare ampiamente la sussistenza del credito azio-
nato. Infine, evidenziava che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento, con la conseguenza che l'esistenza del vin-
colo contrattuale doveva ritenersi pacifica, cosí da rendere superflua qualsivoglia ulteriore valutazione al riguardo.
Chiedeva pertanto, in virtù di tutto quanto rappresentato:
- in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati
5 e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore Parte_1
di della somma di € 43.464,47 oltre interessi legali sulla sola sorte CP_1
capitale;
- in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, Controparte_4
al pagamento in favore di della diversa, maggiore o minore
[...] Controparte_1
somma risultante dall'espletanda attività istruttoria;
- la vittoria delle spese di giudizio.
Nelle more del giudizio, l'opponente non depositava più alcun atto.
Il giudizio, concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. veniva rinviato per due volte ex art. 309 c.p.c. e, poi, per la precisazione delle conclusioni. Successiva-
mente, assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.,
in quanto maturo per la decisione.
Preliminarmente, in rito, deve affermarsi la procedibilità della domanda in quanto il tentativo obbligatorio di mediazione è stato regolarmente esperito, seppur con esito negativo.
In merito all'eccezione di inefficacia del D.I. per tardività della sua notifica, si os-
serva che l'opponente ha dichiarato che il decreto ingiuntivo n. 46/2022 (R.G.
76/2022), emesso da Questo Tribunale in data 11.01.2022 gli è stato notificato sol-
tanto nell'aprile 2022, cioè oltre i 60 giorni stabiliti quale termine massimo per la sua notifica.
L'opposta, sul punto, non ha provato il contrario, né ha eccepito alcunchè.
Consegue la revoca del D.I. n. 46/2022 (R.G. 76/2022) in quanto inefficace a causa della sua tardiva notifica, ex art. 644 c.p.c..
Ciò però non esclude che il giudice debba comunque valutare la domanda, nel me-
rito, in caso si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte
6 convenuta (in senso sostanziale), che eccepisca l'inefficacia. In tal caso, il giudice adìto, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-do-
vere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. Civ. III Sez. 3908/2016; Cass. Civ.
II Sez. n. 951/2013).
Pertanto, deve essere comunque esaminato il merito del giudizio.
Da una valutazione congiunta di tutte le risultanze giudiziali, si ritiene che le ecce-
zioni ed i rilievi di merito proposti dall'opponente, in modo del tutto generico, siano infondati e non provati.
Di contro, si giudicano fondate e provate tutte le difese di parte opposta, di cui sopra, cui si rimanda, ritenendosi esistente e provato il credito di cui si è CP_1
resa cessionaria, con il conseguente rigetto dell'opposizione e condanna di parte opponente al pagamento dell'importo di euro 43.464,47 oltre interessi legali sulla sorte capitale fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, in ragione dell'inefficacia del D.I. e della sua conseguente revoca, devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita:
1) revoca il D.I. n. 46/2022 (R.G. 76/2022) dell'11.01.2022 in quanto inefficace per tardività della sua notifica;
2) rigetta, nel merito, l'opposizione in quanto infondata e non provata;
7 3) condanna l'opponente al pagamento di euro 43.464,47 oltre interessi legali sulla sorta capitale, fino all'effettivo soddisfo, in favore dell'opposta, in persona del l.r.p.t.;
4) compensa integralmente, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 01.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
8
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile iscritta al n. 3174 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 46/2022 (R.G. 76/2022)
TRA
, (C.F. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Karlsruhe in Germania e residente in [...],
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sicignano (C.F. ) C.F._2
– PEC ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Ca- Email_1
stellammare di Stabia (NA) al viale Europa n. 59,
-opponente-
E
(P. Iva C.F. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A e per essa, quale pro-
curatore, (P. Iva , C.F. Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_1
), con sede legale in Milano (MI) in Piazza della Trivulziana n. 4/A, P.IVA_3
1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, da-
gli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) – PEC avv. C.F._3 [...]
[... ed ND TI (C.F. - PEC Email_2 C.F._4 Emai_3
con studio in La Spezia (SP) in via Fontevivo n. 21/N, con domicilio Email_4
eletto in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 31.05.2022, Parte_2
avverso il D.I. ingiuntivo n. 46/2022 (R.G. 79/2022), emesso in
[...]
data 11.01.2022 da Questo Tribunale nei suoi confronti, in favore di Controparte_1
per il pagamento della somma di euro 43.464,47 oltre interessi legali sulla sorte
[...]
capitale fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese legali.
L'opponente chiedeva:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto alla luce del decorso del termine di 60
giorni, in quanto inefficace;
dichiarare l'improcedibilita' della pretesa creditoria per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita e/o della mediazione;
dichiarare non dovuto l'importo ingiunto alla in quanto gli interessi mo- Parte_1
ratori applicati erano sproporzionati ed irragionevoli.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta la quale impugnando e contestando l'opposizione, replicava:
SULLA LEGITTIMAZIONE DI Controparte_1
2 Evidenziava che, in seguito al contratto di cessione intercorso tra la società cedente ed il credito vantato nei confronti della controparte era stato oggetto Controparte_1
di una cessione di credito, più precisamente di un'operazione di cartolarizzazione
ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Ban-
cario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al riguardo, rilevava che in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, come nella fatti-
specie in esame, la societá cessionaria subentrava nelle sole posi- Controparte_1
zioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturivano i crediti og-
getto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la societá ero-
gatrice del finanziamento. Vi era, quindi, un difetto di legittimazione di CP_1
in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare presunte patologie del rap-
porto contrattuale.
SULLA TARDIVITÁ DELLA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Rappresentava che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comportava l'inefficacia del provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilitá del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, dava luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissi-
bilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della do-
manda, sul merito della quale il giudice aveva comunque l'obbligo di pronunciarsi,
nel senso che doveva accoglierla o rigettarla secondo che ritenesse provato o non il credito dedotto. Ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli
3 elementi in base ai quali era stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiegava rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase mo-
nitoria. Pertanto, l'ipotesi di dichiarazione di tardività della notifica del decreto in-
giuntivo, non avrebbe dovuto inficiare nel merito la pretesa creditoria vantata da
Controparte_1
SUI PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO
Evidenziava l'esistenza di tali presupposti in quanto il credito fatto valere in fase monitoria risultava certo, liquido ed esigibile. Ed infatti, il contratto depositato in fase monitoria riportava esattamente tutte le condizioni economiche applicate al fi-
nanziamento, pattuite e sottoscritte dalle parti in sede negoziale.
Risultavano, pertanto, provate le ragioni poste alla base del credito, la cui determi-
nazione era avvenuta applicando le suddette condizioni e a seguito della contabiliz-
zazione dei versamenti effettuati.
Da quanto giá depositato in sede monitoria, ovvero l'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto, era possibile evincere il dettaglio degli importi oggi dovuti.
L'art. 50 del T.U.B. stabiliva, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previ-
sto dall'art. 633 c.p.c. poteva essere richiesto anche in base all'E/C certificato con-
forme alle scritture contabili.
Nella fattispecie de qua il decreto ingiuntivo era stato ottenuto in forza dell'estratto conto autenticato dalla dichiarazione di un funzionario della banca creditrice ac-
compagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito.
Quindi, con la produzione del contratto, l'opposta aveva assolto al proprio onere probatorio, avendo dato sufficiente prova degli elementi costitutivi della domanda
4 di restituzione delle somme concesse a mutuo e dei relativi interessi. A fronte di tale prova documentale, era onere dell'opponente contestare in maniera specifica l'ammontare del credito affermato dalla banca e fornire la prova dei tempestivi pa-
gamenti delle rate previste dal piano di ammortamento (Trib. Roma 21/07/2022).
SULLA PROVA DEL CREDITO INGIUNTO
Insisteva sulla validità e legittimità dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta in quanto supportata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monito-
rio, nonché dalla ulteriore documentazione depositata in sede di opposizione, atte-
stante il credito vantato da nei confronti di parte debitrice. Controparte_1
Nello specifico, la società creditrice aveva allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre la debitrice aveva dedotto solo generiche circostanze non suffra-
gate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
Inoltre, le eccezioni formulate dalla controparte, essendo oltremodo generiche, non superavano l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. e la documen-
tazione prodotta dall'opposta, non disconosciuta dalla parte opponente in sede di atto introduttivo, era idonea a provare ampiamente la sussistenza del credito azio-
nato. Infine, evidenziava che l'opponente non aveva contestato la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento, con la conseguenza che l'esistenza del vin-
colo contrattuale doveva ritenersi pacifica, cosí da rendere superflua qualsivoglia ulteriore valutazione al riguardo.
Chiedeva pertanto, in virtù di tutto quanto rappresentato:
- in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati
5 e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore Parte_1
di della somma di € 43.464,47 oltre interessi legali sulla sola sorte CP_1
capitale;
- in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, Controparte_4
al pagamento in favore di della diversa, maggiore o minore
[...] Controparte_1
somma risultante dall'espletanda attività istruttoria;
- la vittoria delle spese di giudizio.
Nelle more del giudizio, l'opponente non depositava più alcun atto.
Il giudizio, concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. veniva rinviato per due volte ex art. 309 c.p.c. e, poi, per la precisazione delle conclusioni. Successiva-
mente, assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.,
in quanto maturo per la decisione.
Preliminarmente, in rito, deve affermarsi la procedibilità della domanda in quanto il tentativo obbligatorio di mediazione è stato regolarmente esperito, seppur con esito negativo.
In merito all'eccezione di inefficacia del D.I. per tardività della sua notifica, si os-
serva che l'opponente ha dichiarato che il decreto ingiuntivo n. 46/2022 (R.G.
76/2022), emesso da Questo Tribunale in data 11.01.2022 gli è stato notificato sol-
tanto nell'aprile 2022, cioè oltre i 60 giorni stabiliti quale termine massimo per la sua notifica.
L'opposta, sul punto, non ha provato il contrario, né ha eccepito alcunchè.
Consegue la revoca del D.I. n. 46/2022 (R.G. 76/2022) in quanto inefficace a causa della sua tardiva notifica, ex art. 644 c.p.c..
Ciò però non esclude che il giudice debba comunque valutare la domanda, nel me-
rito, in caso si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte
6 convenuta (in senso sostanziale), che eccepisca l'inefficacia. In tal caso, il giudice adìto, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-do-
vere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. Civ. III Sez. 3908/2016; Cass. Civ.
II Sez. n. 951/2013).
Pertanto, deve essere comunque esaminato il merito del giudizio.
Da una valutazione congiunta di tutte le risultanze giudiziali, si ritiene che le ecce-
zioni ed i rilievi di merito proposti dall'opponente, in modo del tutto generico, siano infondati e non provati.
Di contro, si giudicano fondate e provate tutte le difese di parte opposta, di cui sopra, cui si rimanda, ritenendosi esistente e provato il credito di cui si è CP_1
resa cessionaria, con il conseguente rigetto dell'opposizione e condanna di parte opponente al pagamento dell'importo di euro 43.464,47 oltre interessi legali sulla sorte capitale fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, in ragione dell'inefficacia del D.I. e della sua conseguente revoca, devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita:
1) revoca il D.I. n. 46/2022 (R.G. 76/2022) dell'11.01.2022 in quanto inefficace per tardività della sua notifica;
2) rigetta, nel merito, l'opposizione in quanto infondata e non provata;
7 3) condanna l'opponente al pagamento di euro 43.464,47 oltre interessi legali sulla sorta capitale, fino all'effettivo soddisfo, in favore dell'opposta, in persona del l.r.p.t.;
4) compensa integralmente, fra le parti, le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 01.12.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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