TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5220
TAR
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    La giurisprudenza richiede che le censure contro entrambe le posizioni superiori siano fondate per sussistere l'interesse del terzo classificato. In questo caso, le sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la posizione della seconda classificata e dichiarato improcedibili le censure contro la prima, privando la ricorrente di un'utilità concreta.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per motivi già decisi

    Le sentenze del Consiglio di Stato hanno già statuito sulla fondatezza delle censure relative all'offerta economica della seconda classificata e sulla legittimità della verifica di anomalia dell'offerta della prima classificata, coprendo tali punti con il giudicato.

  • Improcedibile
    Improcedibilità per verifiche amministrative concluse

    L'amministrazione ha effettuato le verifiche richieste in merito ai requisiti di partecipazione dell'aggiudicataria, rendendo superflue le censure originarie su tali punti.

  • Rigettato
    Infondatezza della censura sulla regolarità contributiva

    I DURC positivi rilasciati dalle autorità competenti hanno valore di prova fino a querela di falso e si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori verifiche. Le contestazioni sull'atto dell'INPS del 2023 sono irrilevanti dato il periodo di sospensione del contratto e la regolarità attestata dai DURC.

  • Rigettato
    Infondatezza della censura su illeciti professionali

    Il RUP ha valutato le penali contrattuali e le vicende penali, ritenendole non rilevanti ai fini dell'esclusione ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016, in base a una motivazione logica e non manifestamente illogica, considerando il diverso oggetto dei contratti, la natura degli inadempimenti, la pendenza di giudizi e le misure correttive adottate. Le indagini preliminari e i fatti risalenti non sono di per sé causa di esclusione automatica.

  • Rigettato
    Infondatezza della censura sull'omessa dichiarazione di fatti rilevanti

    La giurisprudenza richiede che gli oneri dichiarativi siano espressamente previsti dalla legge o dalla lex specialis. I fatti omessi o dichiarati non sono stati ritenuti dalla stazione appaltante come tali da incidere sull'integrità o affidabilità dell'operatore economico, né rientranti nelle cause di esclusione automatica.

  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti per il risarcimento in forma specifica

    L'accoglimento delle censure della ricorrente è presupposto necessario per ottenere il risarcimento in forma specifica, il quale non è stato concesso data la reiezione del ricorso.

  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti per l'inefficacia del contratto

    L'inefficacia del contratto e la rinnovazione della gara sono conseguenze che derivano dall'accoglimento delle censure di illegittimità della procedura, le quali non sono state accolte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5220
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5220
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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