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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/04/2024, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott.ssa Mariella Galano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta congiuntamente al n. R.G. 1758 / 2023 tra le parti:
, cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. LENSI CHIARA , cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore e
, cf CP_1 C.F._3
- difesa: avv. PALERMITI FRANCESCA , cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – 473 bis.51 c.p.c.. Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21/07/2023 , e hanno Parte_1 CP_1 proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che: “che l'Ecc.mo Tribunale di Prato, preso atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra le parti, Voglia regolare l'affidamento e il mantenimento dei minori alle seguenti
CONDIZIONI
1. I ricorrenti e concordano l'affidamento condiviso dei figli minori CP_1 Parte_1
e con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare Per_1 Per_2 nella casa posta nel Comune di Montemurlo (PO), via Oste 112.
2. In virtù della collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, e fintanto che le parti non daranno esecuzione a quanto pattuito al successivo punto 9, la casa familiare posta in Montemurlo, via Oste 112, in comproprietà indivisa al 50% fra i ricorrenti, verrà assegnata in via esclusiva alla Sig.ra CP_1 con tutti gli arredi e suppellettili che ne fanno parte, essendo tali beni mobili di sua esclusiva proprietà; il Sig. ha già lasciato la suddetta abitazione e provvederà a trasferire altrove la propria Parte_1 residenza, nel minor tempo possibile.
3. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, istruzione ed educazione dei figli, tenuto conto anche delle loro attitudini e dei loro interessi.
4. Salvo e impregiudicato ogni diverso accordo fra le parti, tenuto conto della rilevante distanza fra le abitazioni dei genitori, e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, il padre potrà vederli e tenerli con sé, con le seguenti modalità:
a) a weekend alterni, dal venerdì sera prelevandoli dall'abitazione della madre, e riaccompagnandoveli la domenica sera,
b) una settimana durante le festività natalizie e tre giorni durante le festività pasquali, con i giorni di
Natale e Pasqua alternati annualmente fra i genitori,
c) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
a tale proposito i genitori avranno cura di comunicarsi entro il 15 maggio la data in cui intendono tenere i figli durante l'estate.
Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali dei figli, nonché nel rispetto della loro volontà.
I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
5. Considerato l'attuale stato di disoccupazione del Sig. e la circostanza che lo stesso Parte_1 presta il consenso a che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla Sig.ra CP_1 il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e fino al raggiungimento della Per_1 Per_2 piena indipendenza economica degli stessi, corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo di € 150,00 (euro centocinquanta) per ciascun figlio, e dunque Org_ complessivamente € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici tenendo come base Org_ di riferimento l'indice del mese di deposito del presente ricorso. Tuttavia, considerando l'attuale stato di disoccupazione del sig. la sig.ra si impegna sin d'ora a non adire le sedi penali per Pt_1 CP_1
l'eventuale mancato versamento del contributo di mantenimento dei figli, rinunciando sin d'ora all'azione penale.
6. Le spese straordinarie per i figli, ed in particolare le spese scolastiche (libri, corredo di inizio anno, iscrizioni), le spese mediche non coperte dal S.S.N., le eventuali spese per visite e terapie specialistiche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle oculistiche, odontotecniche e odontoiatriche), nonché le spese per le attività di svago, ludiche, sportive e di istruzione, e comunque tutte le spese necessarie non previste e non prevedibili, verranno sopportate al 50% da ciascun genitore, con facoltà per colui che le avesse anticipate per intero di chiedere all'altro il rimborso della metà, previa presentazione del giustificativo di spesa.
Per la corretta individuazione e distinzione fra spese ordinarie e straordinarie, le parti intendono avvalersi e fare riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Prato.
7. I genitori si prestano fin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli e impegnandosi a confermare tale consenso in Per_1 Per_2 ogni necessaria sede.
8. Dato atto che l'autovettura Alfa Romeo, tg. DV522PH, formalmente intestata alla Sig.ra CP_1
è sempre stata nella disponibilità esclusiva del Sig. i ricorrenti si impegnano
[...] Parte_1 reciprocamente a volturare il mezzo recandosi al Pra di Prato, e dunque entro e non oltre il 31.12.2023, la Sig.ra trasferirà la proprietà del suddetto mezzo al Sig. il quale a sua volta si obbliga CP_1 Pt_1 ad intestarselo nel suddetto termine, impegnandosi altresì a farsi carico di tutte le spese e i costi collegati e conseguenti all'utilizzo dell'autovettura, anche antecedentemente alla sua volturazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: premio RC auto, bolli scaduti e non pagati, eventuali sanzioni amministrative;
revisione).
9. Dato atto che tutte le spese e i costi per l'acquisto dell'abitazione posta nel Comune di Montemurlo
(PO), via Oste 112, in comproprietà delle parti al 50%, sono stati sostenuti in via esclusiva dalla Sig.ra la quale ad oggi ha altresì pagato per intero le rate del mutuo ipotecario acceso per CP_1
l'acquisto dell'immobile, il Sig. si obbliga e si impegna a trasferire la sua quota Parte_1 indivisa del 50% della suddetta abitazione alla Sig.ra a fronte di tale trasferimento CP_1 quest'ultima si accollerà il mutuo residuo, precisando che l'accollo non avrà efficacia liberatoria per il Sig. nei confronti dell'istituto mutuante. Pt_1
Tuttavia, poiché nei confronti della Banca il Sig. non è liberato, la Sig.ra si impegna e Pt_1 CP_1 garantisce a rilevare indenne il Sig. per qualsiasi richiesta di pagamento o altro che venisse Pt_1 inoltrata nei suoi confronti dalla Banca predetta in forza del mutuo ipotecario del 25 novembre 2022 entro e non oltre il termine di giorni 15. Per le ragioni sopra esposte, le parti concordano di lasciare aperto il Organ conto corrente cointestato presso banca sul quale viene addebitata la rata mensile del mutuo, precisando che tale conto continuerà ad essere alimentato esclusivamente dalle rimesse della Sig.ra CP_1 in virtù dell'accollo del mutuo residuo. Le spese tecniche e notarili per il trasferimento della quota del
50% dell'abitazione dal Sig. alla Sig.ra faranno esclusivamente Parte_1 CP_1 carico a quest'ultima. Le parti fissano fin da ora il termine di 30 giorni dalla firma del presente ricorso per sottoscrivere l'atto pubblico di trasferimento della quota del 50% dell'abitazione in comproprietà, salvo concorde proroga.
10. Spese del procedimento interamente compensate.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, tenuto conto soprattutto dei redditi del padre dei minori, ad eccezione della parte relativa alla limitazione dell'azione penale in capo alla Sig.ra di cui al punto Pt_1
5 che dovrà essere espunta dalle condizioni e come non apposta, in quanto contraria a norma imperativa.
Rileva, infine, il Tribunale che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. I ricorrenti e concordano l'affidamento condiviso dei figli minori CP_1 Parte_1
e con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare Per_1 Per_2 nella casa posta nel Comune di Montemurlo (PO), via Oste 112.
2. In virtù della collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, e fintanto che le parti non daranno esecuzione a quanto pattuito al successivo punto 9, la casa familiare posta in Montemurlo, via Oste 112, in comproprietà indivisa al 50% fra i ricorrenti, verrà assegnata in via esclusiva alla Sig.ra CP_1 con tutti gli arredi e suppellettili che ne fanno parte, essendo tali beni mobili di sua esclusiva proprietà; il
Sig. ha già lasciato la suddetta abitazione e provvederà a trasferire altrove la propria Parte_1 residenza, nel minor tempo possibile.
3. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, istruzione ed educazione dei figli, tenuto conto anche delle loro attitudini e dei loro interessi.
4. Salvo e impregiudicato ogni diverso accordo fra le parti, tenuto conto della rilevante distanza fra le abitazioni dei genitori, e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, il padre potrà vederli e tenerli con sé, con le seguenti modalità:
a) a weekend alterni, dal venerdì sera prelevandoli dall'abitazione della madre, e riaccompagnandoveli la domenica sera,
b) una settimana durante le festività natalizie e tre giorni durante le festività pasquali, con i giorni di
Natale e Pasqua alternati annualmente fra i genitori,
c) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
a tale proposito i genitori avranno cura di comunicarsi entro il 15 maggio la data in cui intendono tenere i figli durante l'estate.
Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali dei figli, nonché nel rispetto della loro volontà.
I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
5. Considerato l'attuale stato di disoccupazione del Sig. e la circostanza che lo stesso Parte_1 presta il consenso a che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla Sig.ra CP_1 il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e fino al raggiungimento della Per_1 Per_2 piena indipendenza economica degli stessi, corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo di € 150,00 (euro centocinquanta) per ciascun figlio, e dunque Org_ complessivamente € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici tenendo come base Org_ di riferimento l'indice del mese di deposito del presente ricorso.
6. Le spese straordinarie per i figli, ed in particolare le spese scolastiche (libri, corredo di inizio anno, iscrizioni), le spese mediche non coperte dal S.S.N., le eventuali spese per visite e terapie specialistiche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle oculistiche, odontotecniche e odontoiatriche), nonché le spese per le attività di svago, ludiche, sportive e di istruzione, e comunque tutte le spese necessarie non previste e non prevedibili, verranno sopportate al 50% da ciascun genitore, con facoltà per colui che le avesse anticipate per intero di chiedere all'altro il rimborso della metà, previa presentazione del giustificativo di spesa. Per la corretta individuazione e distinzione fra spese ordinarie e straordinarie, le parti intendono avvalersi e fare riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Prato.
7. I genitori si prestano fin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli e impegnandosi a confermare tale consenso in Per_1 Per_2 ogni necessaria sede.
8. Dato atto che l'autovettura Alfa Romeo, tg. DV522PH, formalmente intestata alla Sig.ra CP_1
è sempre stata nella disponibilità esclusiva del Sig. i ricorrenti si impegnano
[...] Parte_1 reciprocamente a volturare il mezzo recandosi al Pra di Prato, e dunque entro e non oltre il 31.12.2023, la Sig.ra trasferirà la proprietà del suddetto mezzo al Sig. il quale a sua volta si obbliga CP_1 Pt_1 ad intestarselo nel suddetto termine, impegnandosi altresì a farsi carico di tutte le spese e i costi collegati e conseguenti all'utilizzo dell'autovettura, anche antecedentemente alla sua volturazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: premio RC auto, bolli scaduti e non pagati, eventuali sanzioni amministrative;
revisione).
9. Dato atto che tutte le spese e i costi per l'acquisto dell'abitazione posta nel Comune di Montemurlo
(PO), via Oste 112, in comproprietà delle parti al 50%, sono stati sostenuti in via esclusiva dalla Sig.ra la quale ad oggi ha altresì pagato per intero le rate del mutuo ipotecario acceso per CP_1
l'acquisto dell'immobile, il Sig. si obbliga e si impegna a trasferire la sua quota Parte_1 indivisa del 50% della suddetta abitazione alla Sig.ra a fronte di tale trasferimento CP_1 quest'ultima si accollerà il mutuo residuo, precisando che l'accollo non avrà efficacia liberatoria per il Sig. nei confronti dell'istituto mutuante. Pt_1
Tuttavia, poiché nei confronti della Banca il Sig. non è liberato, la Sig.ra si impegna e Pt_1 CP_1 garantisce a rilevare indenne il Sig. per qualsiasi richiesta di pagamento o altro che venisse Pt_1 inoltrata nei suoi confronti dalla Banca predetta in forza del mutuo ipotecario del 25 novembre 2022 entro e non oltre il termine di giorni 15. Per le ragioni sopra esposte, le parti concordano di lasciare aperto il Organ conto corrente cointestato presso banca sul quale viene addebitata la rata mensile del mutuo, precisando che tale conto continuerà ad essere alimentato esclusivamente dalle rimesse della Sig.ra CP_1 in virtù dell'accollo del mutuo residuo. Le spese tecniche e notarili per il trasferimento della quota del
50% dell'abitazione dal Sig. alla Sig.ra faranno esclusivamente Parte_1 CP_1 carico a quest'ultima. Le parti fissano fin da ora il termine di 30 giorni dalla firma del presente ricorso per sottoscrivere l'atto pubblico di trasferimento della quota del 50% dell'abitazione in comproprietà, salvo concorde proroga.
10. Spese del procedimento interamente compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 5.4.2024
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariella Galano dott. Michele Sirgiovanni
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott.ssa Mariella Galano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta congiuntamente al n. R.G. 1758 / 2023 tra le parti:
, cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. LENSI CHIARA , cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore e
, cf CP_1 C.F._3
- difesa: avv. PALERMITI FRANCESCA , cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – 473 bis.51 c.p.c.. Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21/07/2023 , e hanno Parte_1 CP_1 proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che: “che l'Ecc.mo Tribunale di Prato, preso atto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra le parti, Voglia regolare l'affidamento e il mantenimento dei minori alle seguenti
CONDIZIONI
1. I ricorrenti e concordano l'affidamento condiviso dei figli minori CP_1 Parte_1
e con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare Per_1 Per_2 nella casa posta nel Comune di Montemurlo (PO), via Oste 112.
2. In virtù della collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, e fintanto che le parti non daranno esecuzione a quanto pattuito al successivo punto 9, la casa familiare posta in Montemurlo, via Oste 112, in comproprietà indivisa al 50% fra i ricorrenti, verrà assegnata in via esclusiva alla Sig.ra CP_1 con tutti gli arredi e suppellettili che ne fanno parte, essendo tali beni mobili di sua esclusiva proprietà; il Sig. ha già lasciato la suddetta abitazione e provvederà a trasferire altrove la propria Parte_1 residenza, nel minor tempo possibile.
3. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, istruzione ed educazione dei figli, tenuto conto anche delle loro attitudini e dei loro interessi.
4. Salvo e impregiudicato ogni diverso accordo fra le parti, tenuto conto della rilevante distanza fra le abitazioni dei genitori, e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, il padre potrà vederli e tenerli con sé, con le seguenti modalità:
a) a weekend alterni, dal venerdì sera prelevandoli dall'abitazione della madre, e riaccompagnandoveli la domenica sera,
b) una settimana durante le festività natalizie e tre giorni durante le festività pasquali, con i giorni di
Natale e Pasqua alternati annualmente fra i genitori,
c) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
a tale proposito i genitori avranno cura di comunicarsi entro il 15 maggio la data in cui intendono tenere i figli durante l'estate.
Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali dei figli, nonché nel rispetto della loro volontà.
I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
5. Considerato l'attuale stato di disoccupazione del Sig. e la circostanza che lo stesso Parte_1 presta il consenso a che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla Sig.ra CP_1 il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e fino al raggiungimento della Per_1 Per_2 piena indipendenza economica degli stessi, corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo di € 150,00 (euro centocinquanta) per ciascun figlio, e dunque Org_ complessivamente € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici tenendo come base Org_ di riferimento l'indice del mese di deposito del presente ricorso. Tuttavia, considerando l'attuale stato di disoccupazione del sig. la sig.ra si impegna sin d'ora a non adire le sedi penali per Pt_1 CP_1
l'eventuale mancato versamento del contributo di mantenimento dei figli, rinunciando sin d'ora all'azione penale.
6. Le spese straordinarie per i figli, ed in particolare le spese scolastiche (libri, corredo di inizio anno, iscrizioni), le spese mediche non coperte dal S.S.N., le eventuali spese per visite e terapie specialistiche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle oculistiche, odontotecniche e odontoiatriche), nonché le spese per le attività di svago, ludiche, sportive e di istruzione, e comunque tutte le spese necessarie non previste e non prevedibili, verranno sopportate al 50% da ciascun genitore, con facoltà per colui che le avesse anticipate per intero di chiedere all'altro il rimborso della metà, previa presentazione del giustificativo di spesa.
Per la corretta individuazione e distinzione fra spese ordinarie e straordinarie, le parti intendono avvalersi e fare riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Prato.
7. I genitori si prestano fin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli e impegnandosi a confermare tale consenso in Per_1 Per_2 ogni necessaria sede.
8. Dato atto che l'autovettura Alfa Romeo, tg. DV522PH, formalmente intestata alla Sig.ra CP_1
è sempre stata nella disponibilità esclusiva del Sig. i ricorrenti si impegnano
[...] Parte_1 reciprocamente a volturare il mezzo recandosi al Pra di Prato, e dunque entro e non oltre il 31.12.2023, la Sig.ra trasferirà la proprietà del suddetto mezzo al Sig. il quale a sua volta si obbliga CP_1 Pt_1 ad intestarselo nel suddetto termine, impegnandosi altresì a farsi carico di tutte le spese e i costi collegati e conseguenti all'utilizzo dell'autovettura, anche antecedentemente alla sua volturazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: premio RC auto, bolli scaduti e non pagati, eventuali sanzioni amministrative;
revisione).
9. Dato atto che tutte le spese e i costi per l'acquisto dell'abitazione posta nel Comune di Montemurlo
(PO), via Oste 112, in comproprietà delle parti al 50%, sono stati sostenuti in via esclusiva dalla Sig.ra la quale ad oggi ha altresì pagato per intero le rate del mutuo ipotecario acceso per CP_1
l'acquisto dell'immobile, il Sig. si obbliga e si impegna a trasferire la sua quota Parte_1 indivisa del 50% della suddetta abitazione alla Sig.ra a fronte di tale trasferimento CP_1 quest'ultima si accollerà il mutuo residuo, precisando che l'accollo non avrà efficacia liberatoria per il Sig. nei confronti dell'istituto mutuante. Pt_1
Tuttavia, poiché nei confronti della Banca il Sig. non è liberato, la Sig.ra si impegna e Pt_1 CP_1 garantisce a rilevare indenne il Sig. per qualsiasi richiesta di pagamento o altro che venisse Pt_1 inoltrata nei suoi confronti dalla Banca predetta in forza del mutuo ipotecario del 25 novembre 2022 entro e non oltre il termine di giorni 15. Per le ragioni sopra esposte, le parti concordano di lasciare aperto il Organ conto corrente cointestato presso banca sul quale viene addebitata la rata mensile del mutuo, precisando che tale conto continuerà ad essere alimentato esclusivamente dalle rimesse della Sig.ra CP_1 in virtù dell'accollo del mutuo residuo. Le spese tecniche e notarili per il trasferimento della quota del
50% dell'abitazione dal Sig. alla Sig.ra faranno esclusivamente Parte_1 CP_1 carico a quest'ultima. Le parti fissano fin da ora il termine di 30 giorni dalla firma del presente ricorso per sottoscrivere l'atto pubblico di trasferimento della quota del 50% dell'abitazione in comproprietà, salvo concorde proroga.
10. Spese del procedimento interamente compensate.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, tenuto conto soprattutto dei redditi del padre dei minori, ad eccezione della parte relativa alla limitazione dell'azione penale in capo alla Sig.ra di cui al punto Pt_1
5 che dovrà essere espunta dalle condizioni e come non apposta, in quanto contraria a norma imperativa.
Rileva, infine, il Tribunale che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. I ricorrenti e concordano l'affidamento condiviso dei figli minori CP_1 Parte_1
e con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continueranno ad abitare Per_1 Per_2 nella casa posta nel Comune di Montemurlo (PO), via Oste 112.
2. In virtù della collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, e fintanto che le parti non daranno esecuzione a quanto pattuito al successivo punto 9, la casa familiare posta in Montemurlo, via Oste 112, in comproprietà indivisa al 50% fra i ricorrenti, verrà assegnata in via esclusiva alla Sig.ra CP_1 con tutti gli arredi e suppellettili che ne fanno parte, essendo tali beni mobili di sua esclusiva proprietà; il
Sig. ha già lasciato la suddetta abitazione e provvederà a trasferire altrove la propria Parte_1 residenza, nel minor tempo possibile.
3. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, istruzione ed educazione dei figli, tenuto conto anche delle loro attitudini e dei loro interessi.
4. Salvo e impregiudicato ogni diverso accordo fra le parti, tenuto conto della rilevante distanza fra le abitazioni dei genitori, e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, il padre potrà vederli e tenerli con sé, con le seguenti modalità:
a) a weekend alterni, dal venerdì sera prelevandoli dall'abitazione della madre, e riaccompagnandoveli la domenica sera,
b) una settimana durante le festività natalizie e tre giorni durante le festività pasquali, con i giorni di
Natale e Pasqua alternati annualmente fra i genitori,
c) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
a tale proposito i genitori avranno cura di comunicarsi entro il 15 maggio la data in cui intendono tenere i figli durante l'estate.
Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali dei figli, nonché nel rispetto della loro volontà.
I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
5. Considerato l'attuale stato di disoccupazione del Sig. e la circostanza che lo stesso Parte_1 presta il consenso a che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla Sig.ra CP_1 il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e fino al raggiungimento della Per_1 Per_2 piena indipendenza economica degli stessi, corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo di € 150,00 (euro centocinquanta) per ciascun figlio, e dunque Org_ complessivamente € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici tenendo come base Org_ di riferimento l'indice del mese di deposito del presente ricorso.
6. Le spese straordinarie per i figli, ed in particolare le spese scolastiche (libri, corredo di inizio anno, iscrizioni), le spese mediche non coperte dal S.S.N., le eventuali spese per visite e terapie specialistiche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle oculistiche, odontotecniche e odontoiatriche), nonché le spese per le attività di svago, ludiche, sportive e di istruzione, e comunque tutte le spese necessarie non previste e non prevedibili, verranno sopportate al 50% da ciascun genitore, con facoltà per colui che le avesse anticipate per intero di chiedere all'altro il rimborso della metà, previa presentazione del giustificativo di spesa. Per la corretta individuazione e distinzione fra spese ordinarie e straordinarie, le parti intendono avvalersi e fare riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Prato.
7. I genitori si prestano fin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli e impegnandosi a confermare tale consenso in Per_1 Per_2 ogni necessaria sede.
8. Dato atto che l'autovettura Alfa Romeo, tg. DV522PH, formalmente intestata alla Sig.ra CP_1
è sempre stata nella disponibilità esclusiva del Sig. i ricorrenti si impegnano
[...] Parte_1 reciprocamente a volturare il mezzo recandosi al Pra di Prato, e dunque entro e non oltre il 31.12.2023, la Sig.ra trasferirà la proprietà del suddetto mezzo al Sig. il quale a sua volta si obbliga CP_1 Pt_1 ad intestarselo nel suddetto termine, impegnandosi altresì a farsi carico di tutte le spese e i costi collegati e conseguenti all'utilizzo dell'autovettura, anche antecedentemente alla sua volturazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: premio RC auto, bolli scaduti e non pagati, eventuali sanzioni amministrative;
revisione).
9. Dato atto che tutte le spese e i costi per l'acquisto dell'abitazione posta nel Comune di Montemurlo
(PO), via Oste 112, in comproprietà delle parti al 50%, sono stati sostenuti in via esclusiva dalla Sig.ra la quale ad oggi ha altresì pagato per intero le rate del mutuo ipotecario acceso per CP_1
l'acquisto dell'immobile, il Sig. si obbliga e si impegna a trasferire la sua quota Parte_1 indivisa del 50% della suddetta abitazione alla Sig.ra a fronte di tale trasferimento CP_1 quest'ultima si accollerà il mutuo residuo, precisando che l'accollo non avrà efficacia liberatoria per il Sig. nei confronti dell'istituto mutuante. Pt_1
Tuttavia, poiché nei confronti della Banca il Sig. non è liberato, la Sig.ra si impegna e Pt_1 CP_1 garantisce a rilevare indenne il Sig. per qualsiasi richiesta di pagamento o altro che venisse Pt_1 inoltrata nei suoi confronti dalla Banca predetta in forza del mutuo ipotecario del 25 novembre 2022 entro e non oltre il termine di giorni 15. Per le ragioni sopra esposte, le parti concordano di lasciare aperto il Organ conto corrente cointestato presso banca sul quale viene addebitata la rata mensile del mutuo, precisando che tale conto continuerà ad essere alimentato esclusivamente dalle rimesse della Sig.ra CP_1 in virtù dell'accollo del mutuo residuo. Le spese tecniche e notarili per il trasferimento della quota del
50% dell'abitazione dal Sig. alla Sig.ra faranno esclusivamente Parte_1 CP_1 carico a quest'ultima. Le parti fissano fin da ora il termine di 30 giorni dalla firma del presente ricorso per sottoscrivere l'atto pubblico di trasferimento della quota del 50% dell'abitazione in comproprietà, salvo concorde proroga.
10. Spese del procedimento interamente compensate.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 5.4.2024
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariella Galano dott. Michele Sirgiovanni