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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1156/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana -Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta -Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Alghero nella via La Marmora n. 21 presso e nello C.F._2
studio degli avv.ti Manuela Canu (C.F. e Emiliano Valerio Alfonso (C.F. C.F._3
) che li rappresentano e difendono giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._4
introduttivo,
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 116/24 del 06.06.2024, pubblicata in data 08.07.2024, il Tribunale di Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti, del seguente tenore:
1. “ dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato ad [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
nata in [...] il [...], entrambi residente ad C.F._2
Alghero (SS) in via Oristano n.12, che hanno contratto matrimonio civile in Alghero (SS) il
pagina 1 di 3 03.10.2021, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.43 parte 1, anno
2021, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 11.03.2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione che qui si riportano: “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dichiarare i coniugi autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento;
3. Prendere atto che i ricorrenti hanno provveduto a regolare
i propri rapporti economici e che nulla devono riconoscersi reciprocamente;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
****
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
La natura congiunta della procedura giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi,
1. (C.F. ) nato ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a[...], che hanno contratto matrimonio civile in
Alghero (SS) il 03.10.2021 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.43 parte
1, anno 2021), mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
pagina 2 di 3 2. conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 30.05.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 10 marzo 2025 e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
3. spese di lite compensate.
Così deciso in Sassari il 20 marzo 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana -Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta -Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Alghero nella via La Marmora n. 21 presso e nello C.F._2
studio degli avv.ti Manuela Canu (C.F. e Emiliano Valerio Alfonso (C.F. C.F._3
) che li rappresentano e difendono giusta procura rilasciata in calce al ricorso C.F._4
introduttivo,
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 116/24 del 06.06.2024, pubblicata in data 08.07.2024, il Tribunale di Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti, del seguente tenore:
1. “ dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato ad [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
nata in [...] il [...], entrambi residente ad C.F._2
Alghero (SS) in via Oristano n.12, che hanno contratto matrimonio civile in Alghero (SS) il
pagina 1 di 3 03.10.2021, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.43 parte 1, anno
2021, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 11.03.2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione che qui si riportano: “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dichiarare i coniugi autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento;
3. Prendere atto che i ricorrenti hanno provveduto a regolare
i propri rapporti economici e che nulla devono riconoscersi reciprocamente;
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
****
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
La natura congiunta della procedura giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi,
1. (C.F. ) nato ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a[...], che hanno contratto matrimonio civile in
Alghero (SS) il 03.10.2021 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.43 parte
1, anno 2021), mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Alghero (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
pagina 2 di 3 2. conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 30.05.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 10 marzo 2025 e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
3. spese di lite compensate.
Così deciso in Sassari il 20 marzo 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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