Art. 4.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione del fondo speciale istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , si applicano, per quanto concerne le quote di maggiorazione per i familiari a carico, le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti.
Le quote di maggiorazione di cui al comma precedente sono poste a carico della cassa unica assegni familiari.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione del fondo speciale istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , si applicano, per quanto concerne le quote di maggiorazione per i familiari a carico, le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti.
Le quote di maggiorazione di cui al comma precedente sono poste a carico della cassa unica assegni familiari.