TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3689 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Martina SARTORI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e disponendo la trascrizione CP_1 CP_2
dell'emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile;
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocazione e residenza anagrafica dei minori presso la madre;
il genitore con il quale i minori si trovano in quel momento ha facoltà di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori continueranno ad assumere,
di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli stessi,
relativamente alla loro salute, all'istruzione ed al sistema educativo, tenendo conto, per quanto riguarda questi ultimi due aspetti, delle loro inclinazioni,
capacità ed aspirazioni;
3. Quanto ai tempi di gestione dei figli da parte dei genitori, sia in considerazione dell'età dei minori sia in considerazione della vicinanza tra le due abitazioni dei genitori, disporre che ed possano Per_1 Per_2
vedere e stare con i genitori quando lo desiderano nei giorni infrasettimanali,
compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo tra i genitori medesimi, ed inoltre: a) ed staranno Per_1 Per_2
con ciascun genitore a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola e fino alla domenica sera;
b) per metà delle vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6
gennaio; c) ad anni alterni l'intero periodo delle vacanze pasquali;
d) nel
2 periodo estivo ciascun genitore avrà un periodo di vacanza esclusiva con i figli di almeno due/tre settimane consecutive in periodi da concordare entro il 30/5
di ogni anno. Durante le vacanze scolastiche estive, inoltre, i figli staranno generalmente presso la madre, con possibilità per il padre di vederli previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze extra scolastiche di ed . Disporre, infine, che, al compimento degli anni 16, Per_1 Per_2
ed possano decidere autonomamente quando stare con Per_1 Per_2
l'uno o con l'altro genitore, previo accordo tra i medesimi e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche di ciascuno.
4. Disporre che i genitori si facciano carico del mantenimento diretto dei figli per i periodi in cui li avranno con loro;
le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Vicenza che qui si intende integralmente richiamato, saranno suddivise al 50% tra i genitori. Le parti concordano inoltre di suddividere al 50% anche le spese relative al vestiario per il cambio stagione due volte all'anno per un ammontare massimo annuo di Euro 1.000,00 per ciascun figlio;
ogni altro capo di abbigliamento o accessorio resterà a carico del genitore che desidera effettuare la spesa. Le
parti concordano di versare, entro la prima settimana del mese, una “paghetta”
mensile di Euro 50,00 per ogni figlio (nella misura di Euro 25,00 mensili da parte di ciascun genitore e per ciascun figlio) per le piccole spese che essi desiderano effettuare quando non accompagnati da uno dei genitori;
5. La casa coniugale di Vicenza, Contrà Jacopo Cabianca n.2, con tutte le pertinenze, di proprietà esclusiva della signora resterà alla CP_1
3 medesima assegnata ai sensi dell'art. 337sexies c.c., con tutti gli arredi e corredi, essendosene il signor già allontanato prelevando i di lui effetti CP_2
personali;
6. Nulla disporre a titolo di mantenimento dei coniugi che sono entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo derivante dal matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data
21/09/2013.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra l'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita, con visto della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vicenza apposto in data 10/10/2022 e la data di deposito del ricorso;
4 -i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed , alla Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza, Contrà Jacopo Cabianca n. 2, in favore di CP_1
quale genitore convivente con i figli minori ed;
Per_1 Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno
5 dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Vicenza (VI) il 21/09/2013 alle CP_1 CP_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 98, parte II,
serie A, anno 2013;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3689 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Martina SARTORI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e disponendo la trascrizione CP_1 CP_2
dell'emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile;
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocazione e residenza anagrafica dei minori presso la madre;
il genitore con il quale i minori si trovano in quel momento ha facoltà di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori continueranno ad assumere,
di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli stessi,
relativamente alla loro salute, all'istruzione ed al sistema educativo, tenendo conto, per quanto riguarda questi ultimi due aspetti, delle loro inclinazioni,
capacità ed aspirazioni;
3. Quanto ai tempi di gestione dei figli da parte dei genitori, sia in considerazione dell'età dei minori sia in considerazione della vicinanza tra le due abitazioni dei genitori, disporre che ed possano Per_1 Per_2
vedere e stare con i genitori quando lo desiderano nei giorni infrasettimanali,
compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo tra i genitori medesimi, ed inoltre: a) ed staranno Per_1 Per_2
con ciascun genitore a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola e fino alla domenica sera;
b) per metà delle vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6
gennaio; c) ad anni alterni l'intero periodo delle vacanze pasquali;
d) nel
2 periodo estivo ciascun genitore avrà un periodo di vacanza esclusiva con i figli di almeno due/tre settimane consecutive in periodi da concordare entro il 30/5
di ogni anno. Durante le vacanze scolastiche estive, inoltre, i figli staranno generalmente presso la madre, con possibilità per il padre di vederli previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze extra scolastiche di ed . Disporre, infine, che, al compimento degli anni 16, Per_1 Per_2
ed possano decidere autonomamente quando stare con Per_1 Per_2
l'uno o con l'altro genitore, previo accordo tra i medesimi e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche di ciascuno.
4. Disporre che i genitori si facciano carico del mantenimento diretto dei figli per i periodi in cui li avranno con loro;
le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Vicenza che qui si intende integralmente richiamato, saranno suddivise al 50% tra i genitori. Le parti concordano inoltre di suddividere al 50% anche le spese relative al vestiario per il cambio stagione due volte all'anno per un ammontare massimo annuo di Euro 1.000,00 per ciascun figlio;
ogni altro capo di abbigliamento o accessorio resterà a carico del genitore che desidera effettuare la spesa. Le
parti concordano di versare, entro la prima settimana del mese, una “paghetta”
mensile di Euro 50,00 per ogni figlio (nella misura di Euro 25,00 mensili da parte di ciascun genitore e per ciascun figlio) per le piccole spese che essi desiderano effettuare quando non accompagnati da uno dei genitori;
5. La casa coniugale di Vicenza, Contrà Jacopo Cabianca n.2, con tutte le pertinenze, di proprietà esclusiva della signora resterà alla CP_1
3 medesima assegnata ai sensi dell'art. 337sexies c.c., con tutti gli arredi e corredi, essendosene il signor già allontanato prelevando i di lui effetti CP_2
personali;
6. Nulla disporre a titolo di mantenimento dei coniugi che sono entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo derivante dal matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data
21/09/2013.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra l'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita, con visto della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vicenza apposto in data 10/10/2022 e la data di deposito del ricorso;
4 -i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed , alla Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza, Contrà Jacopo Cabianca n. 2, in favore di CP_1
quale genitore convivente con i figli minori ed;
Per_1 Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno
5 dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Vicenza (VI) il 21/09/2013 alle CP_1 CP_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 98, parte II,
serie A, anno 2013;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6 7