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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 26/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di FERMO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Sara Marzialetti Presidente rel. Mariannunziata Taverna Giudice Lucia Rocchi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. di R.G. 1088/2024 promossa da: (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Parte_1 CodiceFiscale_1 Cappannini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Perugia, Via Manfredo Fanti n. 2/B, giusta delega in calce al ricorso;
Ricorrente nei confronti di (C.F. ), elettivamente domiciliata a Sant'Elpidio a Mare CP_1 C.F._2 in via Faleriense n. 2160, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Paradisi (C.F. ), C.F._3 che la rappresenta e difende in forza di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente e con l'intervento del P.M. in sede CONCLUSIONI All'udienza del 28.10.2025 le parti hanno così precisato congiuntamente le conclusioni:
“Ribadiscono le conclusioni già rassegnate in via congiunta (“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo,
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 08.12.2016;
porre a carico del sig. il pagamento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1
nella somma mensile di € 600,00 entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT, CP_1 per un periodo di anni 15, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza sullo status;
Disporre il rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra entro il 31.12.2025; CP_1
Spese compensate.”) e rinunciano ai termini per memorie, chiedendo che la causa venga riservata in decisione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2024 chiedeva la separazione dal coniuge Parte_1
con cui ha contratto matrimonio in Montegiorgio in data 08.12.2016, trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune (Anno 2016, Numero 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1). A fondamento delle domande proposte, deduceva tra l'altro : che dall'unione matrimoniale non erano nati figli, mentre entrambi i coniugi avevano avuto figli da un precedente matrimonio e che la pagina 1 di 3 convivenza tra le parti negli anni era divenuta intollerabile, a causa della violazione, da parte della moglie, dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia. Rassegnava le seguenti conclusioni in conformità a quanto dedotto: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione alla Signora autorizzando gli CP_1 stessi coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
• Disporre il rilascio della casa coniugale sita in via Cavour 29/A a Grottazzolina (FM) da parte della Sig. • Dichiarare entrambi i coniugi CP_1 economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
• Dichiarare che sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898; • Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, riconosciuto l'addebito della separazione alla convenuta pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri CP_1 e in data 08.12.2016 … ordinando al competente Ufficiale di stato civile di Parte_1 CP_1 procedere alle dovute annotazioni. Alle seguenti condizioni: premesso l'addebito del fallimento del matrimonio alla • Dichiarare entrambi i coniugi, economicamente indipendenti ed anche per CP_1 tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
• Dichiarare che la Sig.ra non ha diritto alla abitazione della casa coniugale.”. CP_1 Costituitasi, la resistente contestava quanto ex adverso dedotto ed in particolare la domanda di addebito della separazione;
proponeva a sua volta domanda di addebito nei confronti del coniuge. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni in conformità a quanto dedotto, chiedendo, tra l'altro, che,
“…decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione, Voglia dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 08.12.2016, e ritualmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montegiorgio, giusta certificazione in atti, alle seguenti condizioni:
- Disporre per il sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile, la somma mensile di € 2.000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
con decorrenza dalla data della domanda. - Respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.”. All'udienza di prima comparizione, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice pronunciava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati. Alla successiva udienza del 21 gennaio 2025 il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa:” pronuncia di separazione personale con rinuncia alle rispettive domande di addebito;
assegno di mantenimento mensile alla ricorrente di € 600 al mese da novembre 2024 fino alla pronuncia del divorzio;
pronuncia del divorzio con riconoscimento alla ricorrente di un assegno divorzile mensile di 600 per 15 anni;
rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente entro il 31.12.2025; spese compensate” . Entrambe le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa ed il Giudice precisava che la pronuncia, in sede di separazione, si intendeva limitata alle sole domande relative al giudizio di separazione, essendo la pronuncia sulle altre domande (cessazione degli effettivi civili del matrimonio ed assegno divorzile) riservata una volta decorso il termine a tal fine proposto dalla legge. Con sentenza non definitiva n. 168/2025 del 27 marzo 2025 il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice, così statuiva: 1) dichiarava la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario in data 08.12.2016 in Montegiorgio (FM), atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2016 al n. 14, parte II, serie A, ufficio 1, ed ordinava all'ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione;
2) poneva a carico del ricorrente un assegno di mantenimento mensile in favore della resistente di € 600 al mese da novembre 2024 fino alla pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio;
3) rimetteva la causa in istruttoria pagina 2 di 3 come da separata coeva ordinanza, ai fini della decorrenza del termine ex art. 473 bis 49 c.p.c. per la procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la pronuncia delle conseguenti condizioni;
4) riservava la pronuncia sulle spese di lite al definitivo. Con la detta separata coeva ordinanza il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 30.09.2025, ai fini della decorrenza del termine ex art. 473 bis 49 c.p.c. per la procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 28/10/2025, acquisito in pari data il certificato di passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n. 168/2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe trascritte.
*** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta. L'art. 473-bis.49, comma 1, prevede che “ Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.”. Nella specie è decorso il termine di sei mesi, come specificato dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata (“..da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”, come avvenuto nel caso di specie), ed è stato acquisita agli atti la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione pronunciata inter partes. Pertanto va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Montegiorgio in data 08.12.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune (Anno 2016, Numero 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1). Le conclusioni concordate tra le parti, relative alla corresponsione di assegno divorzile, in favore della resistente, di € 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, per un periodo di anni 15, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza sullo status, ed al rilascio, da parte della stessa resistente, della casa coniugale entro il 31/12/2025, non sono contrarie a norme imperative;
pertanto, la detta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio va pronunciata alle condizioni concordate inter partes. Alla specifica condizione concordata relativamente alle spese di lite segue la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Montegiorgio in data 08.12.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello CP_1 stesso Comune (Anno 2016, Numero 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1), alle condizioni concordate tra le parti in epigrafe trascritte e qui da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegiorgio di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese del procedimento. Così deciso in Fermo, il 18 dicembre 2025 Il Presidente est. Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di FERMO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Sara Marzialetti Presidente rel. Mariannunziata Taverna Giudice Lucia Rocchi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. di R.G. 1088/2024 promossa da: (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Parte_1 CodiceFiscale_1 Cappannini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Perugia, Via Manfredo Fanti n. 2/B, giusta delega in calce al ricorso;
Ricorrente nei confronti di (C.F. ), elettivamente domiciliata a Sant'Elpidio a Mare CP_1 C.F._2 in via Faleriense n. 2160, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Paradisi (C.F. ), C.F._3 che la rappresenta e difende in forza di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione;
Resistente e con l'intervento del P.M. in sede CONCLUSIONI All'udienza del 28.10.2025 le parti hanno così precisato congiuntamente le conclusioni:
“Ribadiscono le conclusioni già rassegnate in via congiunta (“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo,
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 08.12.2016;
porre a carico del sig. il pagamento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1
nella somma mensile di € 600,00 entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT, CP_1 per un periodo di anni 15, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza sullo status;
Disporre il rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra entro il 31.12.2025; CP_1
Spese compensate.”) e rinunciano ai termini per memorie, chiedendo che la causa venga riservata in decisione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2024 chiedeva la separazione dal coniuge Parte_1
con cui ha contratto matrimonio in Montegiorgio in data 08.12.2016, trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune (Anno 2016, Numero 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1). A fondamento delle domande proposte, deduceva tra l'altro : che dall'unione matrimoniale non erano nati figli, mentre entrambi i coniugi avevano avuto figli da un precedente matrimonio e che la pagina 1 di 3 convivenza tra le parti negli anni era divenuta intollerabile, a causa della violazione, da parte della moglie, dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia. Rassegnava le seguenti conclusioni in conformità a quanto dedotto: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della separazione alla Signora autorizzando gli CP_1 stessi coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
• Disporre il rilascio della casa coniugale sita in via Cavour 29/A a Grottazzolina (FM) da parte della Sig. • Dichiarare entrambi i coniugi CP_1 economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
• Dichiarare che sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898; • Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, riconosciuto l'addebito della separazione alla convenuta pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri CP_1 e in data 08.12.2016 … ordinando al competente Ufficiale di stato civile di Parte_1 CP_1 procedere alle dovute annotazioni. Alle seguenti condizioni: premesso l'addebito del fallimento del matrimonio alla • Dichiarare entrambi i coniugi, economicamente indipendenti ed anche per CP_1 tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
• Dichiarare che la Sig.ra non ha diritto alla abitazione della casa coniugale.”. CP_1 Costituitasi, la resistente contestava quanto ex adverso dedotto ed in particolare la domanda di addebito della separazione;
proponeva a sua volta domanda di addebito nei confronti del coniuge. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni in conformità a quanto dedotto, chiedendo, tra l'altro, che,
“…decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione, Voglia dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 08.12.2016, e ritualmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montegiorgio, giusta certificazione in atti, alle seguenti condizioni:
- Disporre per il sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 assegno divorzile, la somma mensile di € 2.000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
con decorrenza dalla data della domanda. - Respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.”. All'udienza di prima comparizione, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice pronunciava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati. Alla successiva udienza del 21 gennaio 2025 il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa:” pronuncia di separazione personale con rinuncia alle rispettive domande di addebito;
assegno di mantenimento mensile alla ricorrente di € 600 al mese da novembre 2024 fino alla pronuncia del divorzio;
pronuncia del divorzio con riconoscimento alla ricorrente di un assegno divorzile mensile di 600 per 15 anni;
rilascio della casa coniugale da parte della ricorrente entro il 31.12.2025; spese compensate” . Entrambe le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa ed il Giudice precisava che la pronuncia, in sede di separazione, si intendeva limitata alle sole domande relative al giudizio di separazione, essendo la pronuncia sulle altre domande (cessazione degli effettivi civili del matrimonio ed assegno divorzile) riservata una volta decorso il termine a tal fine proposto dalla legge. Con sentenza non definitiva n. 168/2025 del 27 marzo 2025 il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice, così statuiva: 1) dichiarava la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario in data 08.12.2016 in Montegiorgio (FM), atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2016 al n. 14, parte II, serie A, ufficio 1, ed ordinava all'ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione;
2) poneva a carico del ricorrente un assegno di mantenimento mensile in favore della resistente di € 600 al mese da novembre 2024 fino alla pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio;
3) rimetteva la causa in istruttoria pagina 2 di 3 come da separata coeva ordinanza, ai fini della decorrenza del termine ex art. 473 bis 49 c.p.c. per la procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la pronuncia delle conseguenti condizioni;
4) riservava la pronuncia sulle spese di lite al definitivo. Con la detta separata coeva ordinanza il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 30.09.2025, ai fini della decorrenza del termine ex art. 473 bis 49 c.p.c. per la procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 28/10/2025, acquisito in pari data il certificato di passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n. 168/2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe trascritte.
*** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta. L'art. 473-bis.49, comma 1, prevede che “ Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.”. Nella specie è decorso il termine di sei mesi, come specificato dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata (“..da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”, come avvenuto nel caso di specie), ed è stato acquisita agli atti la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione pronunciata inter partes. Pertanto va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Montegiorgio in data 08.12.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune (Anno 2016, Numero 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1). Le conclusioni concordate tra le parti, relative alla corresponsione di assegno divorzile, in favore della resistente, di € 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, per un periodo di anni 15, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza sullo status, ed al rilascio, da parte della stessa resistente, della casa coniugale entro il 31/12/2025, non sono contrarie a norme imperative;
pertanto, la detta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio va pronunciata alle condizioni concordate inter partes. Alla specifica condizione concordata relativamente alle spese di lite segue la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Montegiorgio in data 08.12.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello CP_1 stesso Comune (Anno 2016, Numero 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1), alle condizioni concordate tra le parti in epigrafe trascritte e qui da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Montegiorgio di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- compensa le spese del procedimento. Così deciso in Fermo, il 18 dicembre 2025 Il Presidente est. Sara Marzialetti
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