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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 417/2024
tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 4 luglio 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022) pagina 1 di 9 Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_2
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per e l'avv.to ARGINELLI LUCA Parte_1 Parte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Arginelli precisa e conclude come da note conclusive depositate in telematico
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. L'avv. Arginelli si riporta agli atti
Dopo la discussione il Giudice dà lettura della sentenza
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente pagina 2 di 9 all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine, il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 417/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), entrambi con il patrocinio dell'avv. ARGINELLI LUCA, C.F._2
elettivamente domiciliati in VIALE BOVIO 210 a CESENA presso il difensore avv.
ARGINELLI LUCA
ATTORI
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come da verbale d'udienza odierno.
pagina 4 di 9 I ricorrenti: “IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto
di comodato in essere tra le parti in causa, fissando la data del rilascio;
IN VIA
SUBORDINATA: accertare e dichiarare la detenzione sine titulo degli immobili di
proprietà dei ricorrenti siti in Via Quattordici n 4 e n 6 – Cesena (FC), posta in essere
dal Sig. , per cui voglia ordinare al convenuto di rilasciare i Controparte_1
predetti immobili fissando la data del rilascio;
IN OGNI CASO: condannare il Sig.
al rilascio degli immobili sopra descritti, liberi da persone e cose, Controparte_1
rimettendo gli stessi nel pieno e legittimo possesso di ed Parte_1 Parte_1
Si chiede che il Sig. Giudice adito fissi contestualmente la data per l'esecuzione del
rilascio. Con vittoria di spese e compensi della fase stragiudiziale, di quella relativa
alla fase di mediazione obbligatoria e del presente giudizio, oltre rimborso forfetario
15% e oneri fiscali come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la narrazione dello svolgimento del processo non più richiesta dal vigente codice di rito.
Brevemente. Trattasi della domanda di risoluzione di contratto comodato stipulato fra le parti nella forma verbale. Parte ricorrente deduce come di seguito: “I ricorrenti sono
proprietari di due immobili ad uso deposito, sito in Via Quattordici n 4 e n 6 – Cesena
(FC), piano terra, distinti al Catasto Fabbricato del predetto comune come segue : il
civico 4 al foglio 125, particella 444, sub 6, categoria C/2, classe 2, superfice catastale
pagina 5 di 9 classe 2, superfice catastale 40 mq, rendita 91,26€ (doc. 2 prodotto). Ad ottobre 2016 i
Sigg.ri e hanno concesso, con contratto verbale, in Parte_1 CP_3
comodato gratuito i predetti immobili, con destinazione catastale a deposito, sito in Via
Quattordici n 4 e 6 – 47521 Cesena (FC) al Sig. (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
n 789, interno 7 – Cesena (FC). L'accordo tra le parti prevedeva che il Sig.
[...]
sarebbe rimasto nella disponibilità degli immobili fino a che i proprietari CP_1
non li avessero chiesti in restituzione. Nonostante le ripetute richieste verbali e scritte
fatte dai Sigg.ri e ad oggi il non ha onorato gli accordi Parte_1 Pt_1 CP_1
presi e continua a detenere contro il volere degli istanti i due predetti immobili. Il
convenuto, pur essendo i due immobili destinati ad uso deposito, si è trasferito
all'interno degli stessi utilizzandoli come vere e proprie abitazioni, con ciò violando
pure gli accordi esistenti.” I ricorrenti documentano l'esito negativo della mediazione obbligatoria. Sono ricorsi al Tribunale di Forlì affinché venisse accolta la domanda di risoluzione dell'accordo di comodato e fissata la data del rilascio dei beni immobili oggetto di patto;
in via subordinata per il rilascio di immobile occupato sine titulo.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati al resistente che non si è costituito, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita oralmente.
Spetta ora decidere.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento.
pagina 6 di 9 La prova orale assunta, in particolare la prova per testi, attesta la sussistenza di un contratto fra le parti, quanto meno nella forma orale: il teste conferma che gli è Tes_1
stato riferito vi fosse un contratto, il teste riferisce che il non Tes_2 CP_1
pagava alcunché per l'occupazione, entrambi i testi confermano l'occupazione dell'immobile da parte del resistente.
Appare evidente, perciò, la sussistenza di un contratto di comodato nella forma orale,
seppure non dimostrata alcuna registrazione dello stesso.
L'elemento fiscale assume importanza sulla validità del rapporto e sulla sua conseguente nullità, tuttavia, il contratto ha avuto efficacia fra le parti e la proprietà dell'immobile ne chiede correttamente la risoluzione.
Veniamo quindi al merito.
Giova preliminarmente ricordare che non è richiesta ad substantiam la forma scritta del comodato. In linea generale, il negozio giuridico stipulato oralmente ben può inquadrarsi nell'ambito del contratto di comodato precario disciplinato dall'art. 1810 c.c, per cui,
quando tra i contraenti non è stato convenuto alcun termine di durata, il comodatario è
tenuto a riconsegnare il bene oggetto del contratto non appena il comodante lo richieda e ciò in quanto la durata del vincolo viene fatta dipendere potestativamente dalla volontà
del comodante, il quale può determinarne la scadenza ad nutum mediante la semplice richiesta di restituzione (Cass. Civ. 00/5987 e 89/4718). Alla richiesta di riconsegna del bene consegue l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che, sciolto il vincolo contrattuale per pagina 7 di 9 unilaterale iniziativa del comodante, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e, indi, abusivo del bene altrui
(Cass. Civ. 00/5987 e 89/4718).
Posti i superiori presupposti, in mancanza di un contratto scritto di comodato cui far riferimento per la decisione della controversia, la causa va decisa applicando i comuni principi in tema di ripartizione dell'onore della prova, che sulla scorta della contumacia del comodatario e della dimostrazione di un titolo inerente la detenzione, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza – peraltro ammessa dai ricorrenti e ormai pacifica - di un contratto di comodato senza termine che odiernamente assume la veste di una occupazione senza titolo. In questo senso, va accolta la domanda di risoluzione e fissato un termine per il rilascio che si reputa congruo entro il 31 luglio 2025.
Relativamente alle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo decreti ministeriali, tutte le fasi espletate, valore come dichiarato nell'atto introduttivo e con riduzione massima stante la materia ed un corretto equilibrio economico in base al tipo di rapporto contrattuale inter-partes
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 417/24, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente
Per l'effetto
ACCERTA e DICHIARA risolto il rapporto di comodato inter-partes pagina 8 di 9 DISPONE ed ORDINA il rilascio del bene da parte di libero da Controparte_1
cose e persone fissando data per l'effettivo rilascio al 31 luglio 2025
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 279,38 per spese, € 2.550,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 4 luglio 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 mq, rendita 99,00€ e il civico 6 al foglio 125, particella 444, sub 5, categoria C/2,
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 417/2024
tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 4 luglio 2025, alle ore 10.00
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022) pagina 1 di 9 Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme Controparte_2
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per e l'avv.to ARGINELLI LUCA Parte_1 Parte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Arginelli precisa e conclude come da note conclusive depositate in telematico
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. L'avv. Arginelli si riporta agli atti
Dopo la discussione il Giudice dà lettura della sentenza
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente pagina 2 di 9 all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine, il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 417/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), entrambi con il patrocinio dell'avv. ARGINELLI LUCA, C.F._2
elettivamente domiciliati in VIALE BOVIO 210 a CESENA presso il difensore avv.
ARGINELLI LUCA
ATTORI
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come da verbale d'udienza odierno.
pagina 4 di 9 I ricorrenti: “IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto
di comodato in essere tra le parti in causa, fissando la data del rilascio;
IN VIA
SUBORDINATA: accertare e dichiarare la detenzione sine titulo degli immobili di
proprietà dei ricorrenti siti in Via Quattordici n 4 e n 6 – Cesena (FC), posta in essere
dal Sig. , per cui voglia ordinare al convenuto di rilasciare i Controparte_1
predetti immobili fissando la data del rilascio;
IN OGNI CASO: condannare il Sig.
al rilascio degli immobili sopra descritti, liberi da persone e cose, Controparte_1
rimettendo gli stessi nel pieno e legittimo possesso di ed Parte_1 Parte_1
Si chiede che il Sig. Giudice adito fissi contestualmente la data per l'esecuzione del
rilascio. Con vittoria di spese e compensi della fase stragiudiziale, di quella relativa
alla fase di mediazione obbligatoria e del presente giudizio, oltre rimborso forfetario
15% e oneri fiscali come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la narrazione dello svolgimento del processo non più richiesta dal vigente codice di rito.
Brevemente. Trattasi della domanda di risoluzione di contratto comodato stipulato fra le parti nella forma verbale. Parte ricorrente deduce come di seguito: “I ricorrenti sono
proprietari di due immobili ad uso deposito, sito in Via Quattordici n 4 e n 6 – Cesena
(FC), piano terra, distinti al Catasto Fabbricato del predetto comune come segue : il
civico 4 al foglio 125, particella 444, sub 6, categoria C/2, classe 2, superfice catastale
pagina 5 di 9 classe 2, superfice catastale 40 mq, rendita 91,26€ (doc. 2 prodotto). Ad ottobre 2016 i
Sigg.ri e hanno concesso, con contratto verbale, in Parte_1 CP_3
comodato gratuito i predetti immobili, con destinazione catastale a deposito, sito in Via
Quattordici n 4 e 6 – 47521 Cesena (FC) al Sig. (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
n 789, interno 7 – Cesena (FC). L'accordo tra le parti prevedeva che il Sig.
[...]
sarebbe rimasto nella disponibilità degli immobili fino a che i proprietari CP_1
non li avessero chiesti in restituzione. Nonostante le ripetute richieste verbali e scritte
fatte dai Sigg.ri e ad oggi il non ha onorato gli accordi Parte_1 Pt_1 CP_1
presi e continua a detenere contro il volere degli istanti i due predetti immobili. Il
convenuto, pur essendo i due immobili destinati ad uso deposito, si è trasferito
all'interno degli stessi utilizzandoli come vere e proprie abitazioni, con ciò violando
pure gli accordi esistenti.” I ricorrenti documentano l'esito negativo della mediazione obbligatoria. Sono ricorsi al Tribunale di Forlì affinché venisse accolta la domanda di risoluzione dell'accordo di comodato e fissata la data del rilascio dei beni immobili oggetto di patto;
in via subordinata per il rilascio di immobile occupato sine titulo.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati al resistente che non si è costituito, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita oralmente.
Spetta ora decidere.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento.
pagina 6 di 9 La prova orale assunta, in particolare la prova per testi, attesta la sussistenza di un contratto fra le parti, quanto meno nella forma orale: il teste conferma che gli è Tes_1
stato riferito vi fosse un contratto, il teste riferisce che il non Tes_2 CP_1
pagava alcunché per l'occupazione, entrambi i testi confermano l'occupazione dell'immobile da parte del resistente.
Appare evidente, perciò, la sussistenza di un contratto di comodato nella forma orale,
seppure non dimostrata alcuna registrazione dello stesso.
L'elemento fiscale assume importanza sulla validità del rapporto e sulla sua conseguente nullità, tuttavia, il contratto ha avuto efficacia fra le parti e la proprietà dell'immobile ne chiede correttamente la risoluzione.
Veniamo quindi al merito.
Giova preliminarmente ricordare che non è richiesta ad substantiam la forma scritta del comodato. In linea generale, il negozio giuridico stipulato oralmente ben può inquadrarsi nell'ambito del contratto di comodato precario disciplinato dall'art. 1810 c.c, per cui,
quando tra i contraenti non è stato convenuto alcun termine di durata, il comodatario è
tenuto a riconsegnare il bene oggetto del contratto non appena il comodante lo richieda e ciò in quanto la durata del vincolo viene fatta dipendere potestativamente dalla volontà
del comodante, il quale può determinarne la scadenza ad nutum mediante la semplice richiesta di restituzione (Cass. Civ. 00/5987 e 89/4718). Alla richiesta di riconsegna del bene consegue l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che, sciolto il vincolo contrattuale per pagina 7 di 9 unilaterale iniziativa del comodante, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e, indi, abusivo del bene altrui
(Cass. Civ. 00/5987 e 89/4718).
Posti i superiori presupposti, in mancanza di un contratto scritto di comodato cui far riferimento per la decisione della controversia, la causa va decisa applicando i comuni principi in tema di ripartizione dell'onore della prova, che sulla scorta della contumacia del comodatario e della dimostrazione di un titolo inerente la detenzione, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza – peraltro ammessa dai ricorrenti e ormai pacifica - di un contratto di comodato senza termine che odiernamente assume la veste di una occupazione senza titolo. In questo senso, va accolta la domanda di risoluzione e fissato un termine per il rilascio che si reputa congruo entro il 31 luglio 2025.
Relativamente alle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo decreti ministeriali, tutte le fasi espletate, valore come dichiarato nell'atto introduttivo e con riduzione massima stante la materia ed un corretto equilibrio economico in base al tipo di rapporto contrattuale inter-partes
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 417/24, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente
Per l'effetto
ACCERTA e DICHIARA risolto il rapporto di comodato inter-partes pagina 8 di 9 DISPONE ed ORDINA il rilascio del bene da parte di libero da Controparte_1
cose e persone fissando data per l'effettivo rilascio al 31 luglio 2025
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 279,38 per spese, € 2.550,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 4 luglio 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 mq, rendita 99,00€ e il civico 6 al foglio 125, particella 444, sub 5, categoria C/2,