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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1210/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1210/22 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data
25.09.2022 da
C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Dei Martiri n. 196, rappresentata, difesa e domiciliata, in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Manuela Rinaldi presso cui è elettivamente domiciliata in Avezzano
Via F. Crispi n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ), nato ad [...] il 29 novembre Controparte_1 C.F._2
1957 e residente in Massa D'Albe strada provinciale per Massa D'Albe, 15 ed elettivamente domiciliato in Avezzano, alla via Cesare Battisti, 71 presso e nello studio dell'avv. Gabriele
Catarinacci del Foro di Avezzano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da note depositate il 16.12.2024 e successivamente modificate all'udienza del 1.10.2025):
“A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LL in data 10.9.1991 dinanzi al Ministro di culto cattolico di cui all'atto scritto nei registri dello 1 stato civile del comune di LL n. 31 parte serie A 1991 con il sig. CP_1
;
[...]
B) Ordinare al Comune di LL di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) I coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, con rinuncia reciproca alle condizioni e conclusioni come da rispettivi atti (ricorso introduttivo e memoria di costituzione e difensiva);
E) Il sig. usufruirà del diritto di abitazione dell'immobile sito in Massa Controparte_1
D'Albe via Strada Provinciale 24 al n. 15 per un periodo di nove anni a partire dall'omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ferma restando la proprietà dello stesso in capo alla sig.ra che, allo scadere del predetto termine, tornerà ad essere piena Pt_1 proprietaria e possessore pieno dell'immobile rilasciato dal sig. . CP_1
F) Spese compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.09.2022 , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con il sig. in LL (AQ) in data 14.09.1991, ha adito Controparte_1
l'intestatario tribunale chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: Assegnare la casa coniugale sita in Massa D'Albe di Avezzano in Strada
Provinciale n. 15 alla sig.ra ; obbligo a carico del , un assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento in favore della sig.ra pari ad € 500,00 mensili. Parte_1
Si è costituito in giudizio il sig. aderendo alla pronuncia di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio ma con il rigetto nel merito di ogni ulteriore richiesta di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in particolare rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale la ulteriore richiesta di assegno di mantenimento.
All'esito dell'udienza di comparizione del 1.10.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, come da note depositate il 16.12.2024 e poi successivamente modificate alla predetta udienza.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
2 3. Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 14.09.1991 in LL (AQ); Controparte_1
OMOLOGA la condizione relativa:
-al mantenimento tra coniugi:
“C) I coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, con rinuncia reciproca alle condizioni e conclusioni come da rispettivi atti (ricorso introduttivo e memoria di costituzione e difensiva);”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di LL (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 31, parte II, serie A, anno 1991;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1210/22 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data
25.09.2022 da
C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Dei Martiri n. 196, rappresentata, difesa e domiciliata, in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Manuela Rinaldi presso cui è elettivamente domiciliata in Avezzano
Via F. Crispi n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ), nato ad [...] il 29 novembre Controparte_1 C.F._2
1957 e residente in Massa D'Albe strada provinciale per Massa D'Albe, 15 ed elettivamente domiciliato in Avezzano, alla via Cesare Battisti, 71 presso e nello studio dell'avv. Gabriele
Catarinacci del Foro di Avezzano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da note depositate il 16.12.2024 e successivamente modificate all'udienza del 1.10.2025):
“A) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LL in data 10.9.1991 dinanzi al Ministro di culto cattolico di cui all'atto scritto nei registri dello 1 stato civile del comune di LL n. 31 parte serie A 1991 con il sig. CP_1
;
[...]
B) Ordinare al Comune di LL di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) I coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, con rinuncia reciproca alle condizioni e conclusioni come da rispettivi atti (ricorso introduttivo e memoria di costituzione e difensiva);
E) Il sig. usufruirà del diritto di abitazione dell'immobile sito in Massa Controparte_1
D'Albe via Strada Provinciale 24 al n. 15 per un periodo di nove anni a partire dall'omologa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ferma restando la proprietà dello stesso in capo alla sig.ra che, allo scadere del predetto termine, tornerà ad essere piena Pt_1 proprietaria e possessore pieno dell'immobile rilasciato dal sig. . CP_1
F) Spese compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.09.2022 , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con il sig. in LL (AQ) in data 14.09.1991, ha adito Controparte_1
l'intestatario tribunale chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: Assegnare la casa coniugale sita in Massa D'Albe di Avezzano in Strada
Provinciale n. 15 alla sig.ra ; obbligo a carico del , un assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento in favore della sig.ra pari ad € 500,00 mensili. Parte_1
Si è costituito in giudizio il sig. aderendo alla pronuncia di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio ma con il rigetto nel merito di ogni ulteriore richiesta di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in particolare rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale la ulteriore richiesta di assegno di mantenimento.
All'esito dell'udienza di comparizione del 1.10.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, come da note depositate il 16.12.2024 e poi successivamente modificate alla predetta udienza.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
2 3. Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 14.09.1991 in LL (AQ); Controparte_1
OMOLOGA la condizione relativa:
-al mantenimento tra coniugi:
“C) I coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, con rinuncia reciproca alle condizioni e conclusioni come da rispettivi atti (ricorso introduttivo e memoria di costituzione e difensiva);”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di LL (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 31, parte II, serie A, anno 1991;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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