Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 17758/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], residente a [...]
Fontana n. 134, elett.te domiciliato in Caserta alla Via Turati n. 55, presso lo studio dell'avv.
Francesco Pasquariello, dal quale è rappresentato e difeso come in atti
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_1 in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti
Oggetto : opposizione ad avviso di addebito CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12 Dicembre 2022 proponeva Parte_1
opposizione, dinanzi alla Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, avverso gli avvisi di addebito n. 371 2018 00169134 67 000, n. 371 2019 00027167
01 000, n. 371 2019 00138035 13 000 e n. 371 2021 00032550 49 000, con i quali gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 5.439,78, per contributi da versare in ragione dell'iscrizione alla Gestione Commercianti.
adempimento tempestivamente assolto dal ricorrente con ricorso depositato in data 06 Ottobre 2023.
opponeva alla pretesa creditoria dell' diverse eccezioni sia di carattere Parte_1 CP_1
preliminare che nel merito. Per quanto concerne le prime, egli sosteneva la scadenza del termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi al 2017, oltre che l'avvenuta decadenza dal potere di riscossione dei contributi, non avendo l' provveduto alla CP_1 iscrizione dei crediti nei ruoli esecutivi entro il 31 Dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, così come prescritto dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999.
Per quanto riguarda la fondatezza della pretesa creditoria, il ricorrente negava l'esistenza di un obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, affermando di non dover nulla a titolo contributivo, dal momento che nel periodo in questione non avrebbe svolto nella società
“ alcuna attività materiale ed esecutiva, fatta eccezione per Parte_2
le mansioni svolte in qualità di amministratore unico, per le quali il ricorrente è regolarmente iscritto alla Gestione separata CP_1
Chiedeva, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività, l'annullamento dell'avviso di addebito.
L' si costituiva chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda. CP_1
All'esito di trattazione scritta sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, veniva decisa come di seguito.
Il ricorso non merita accoglimento.
In via preliminare, non possono essere accolte le eccezioni di prescrizione e di decadenza opposte dal ricorrente. Per quanto concerne la prescrizione, difatti, gli avvisi di addebito opposti sono relativi al periodo contributivo dal Dicembre 2017 al Dicembre 2019; il dies a quo per il periodo più risalente, ovvero il quarto trimestre del 2017, coincidente con la scadenza del relativo termine di versamento, è il 16/02/2018; considerata la sospensione di trecentodieci giorni del termine di prescrizione disposta dagli artt. 37, comma 2, d.l. 18/2020
e 11, comma 9, d.l. 183/2020, il quinquennio di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, l.
n. 333/1995, maturava il 24/12/2023. La notifica degli avvisi di addebito è avvenuta il
14/11/2022, dunque in momento anteriore allo scadere del termine di prescrizione, determinando l'interruzione dello stesso. Per quanto concerne l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione dei contributi, questa
è da ritenersi inammissibile, in quanto tardiva. L'art. 25 d.lgs n. 46/1999 sancisce che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento”. Deve ricordarsi, tuttavia, che l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità formale della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito opposti, costituenti estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi, la quale deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Considerato che
l'avviso di addebito veniva notificato in data 15.11.2022 e che il ricorso dinanzi al
Tribunale di Santa Maria C.V. veniva depositato il 13.12.2022., la suddetta eccezione di decadenza è da ritenersi inammissibile, in quanto proposta dopo lo scadere del termine perentorio di venti giorni sancito dall'art. 617 c.p.c..
Per quanto riguarda, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria, il ricorrente sostiene l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti, e quindi della relativa obbligazione contributiva, per non aver egli partecipato al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente. Ed invero, ai sensi dell'art. 1 l. 1397/1960, come sostituito prima dall'art. 1, l. 25 novembre 1971, n. 1088, poi dall'art. 29, primo comma, L. 3 giugno 1975, n.
160 e poi dall'art. 1, comma 203, l. 23 dicembre 1996, n. 662, “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b)abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Nello specifico, il ricorrente sostiene che l'ente previdenziale non avrebbe fornito la prova della sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, presupposto sostanziale dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti e artigiani IVS.
Tale ultima affermazione non può essere condivisa. La parte resistente, difatti, ha fornito diversi elementi idonei a fondare il convincimento di sussistenza del suddetto requisito.
Risulta, infatti, dai documenti versati in atti che l'altra socia al 50% della “
[...]
, , partecipa alla realizzazione dello scopo sociale Parte_2 Parte_3
esclusivamente tramite conferimento di capitale e che la società non occupa dipendenti. Il ricorrente, d'altra parte, è l'unico socio a possedere i requisiti professionali previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio - la quale costituisce l'oggetto sociale della suddetta società -, avendo egli ricoperto, all'interno della stessa, anche il ruolo di preposto, come risulta dalla visura camerale in atti. Dalla visione di tali documenti risulta, pertanto, raggiunta la prova dello svolgimento da parte del ricorrente di attività di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità, essendo egli l'unico soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti ex lege per svolgere l'attività commerciale propria dell'oggetto sociale.
A ciò si aggiunga che alcun elemento è emerso che induca a ritenere che abbia Parte_1 svolto, nel periodo di tempo di cui è causa, un'altra attività lavorativa principale rispetto a quella che in questa sede rileva. Pertanto, non può dubitarsi del carattere “prevalente” dell'attività svolta dal ricorrente all'interno della “ . Parte_2
A tale ultimo proposito, si rileva che non sussiste incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di amministratore della società, per la quale il ricorrente è iscritto alla Gestione separata e l'iscrizione alla Gestione commercianti, il cui presupposto, come detto, è CP_1
l'effettiva partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Come affermato dalle Sezioni Unite con sent. n. 17076/2011, infatti, è da ritenersi senza dubbio legittima la doppia iscrizione (alla gestione separata e alla gestione commercianti) dell'amministratore di s.r.l. che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale;
anche in considerazione della ratio fondante l'attuale disciplina normativa, da rinvenirsi nella finalità di evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale venga sottratta alla contribuzione previdenziale e, nel contempo, di superare possibili disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.
In definitiva , nel caso di specie, ha negato di aver partecipato personalmente al Parte_1 lavoro aziendale, dato smentito dalle predette plurime circostanze documentate dall' CP_1 Dunque, non può che rigettarsi il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori.
Napoli
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio
La bozza della presente decisione è stata redatta dal dott. Carlo Landolfi, magistrato ordinario in tirocinio