TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 321/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale in composizione collegiale riunito nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, Via Vicenza n. 5, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Cristiano Schiada che li rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio secondo rito civile in località Torri in Parte_1 Parte_2
Sabina (RI) il 18.05.2013, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (atto n. 2, parte I, anno
2013), optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati: (29.06.2013), (28.10.2019) e Persona_1 Persona_2 Per_3
il 30.08.2022.
[...]
è attualmente disoccupata ed ha un reddito imponibile annuo pari a zero mentre il marito Parte_1
è libero professionista ed ha un reddito imponibile annuo di circa euro 30.000,00. Parte_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c con ricorso contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Torri in Sabina (RI)in Via Porta Romana n. 16 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed Parte_1 in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Piano genitoriale per i figli minorenni
1. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2 Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora Persona_1 Persona_2 Persona_3 materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: i) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 19:00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali di mercoledì venerdì; ii) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
3. Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Parte_2 Parte_1 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 750,00 e così € 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
i) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
ii) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative
e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Altre disposizioni patrimoniali
5. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2 [...]
tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari Pt_1 ad € 750,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la Sig.ra non avrà reperito una stabile Parte_1 occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
Con note scritte depositate per l'udienza del 6 marzo 2025 le parti hanno chiesto di voler accogliere le
2 conclusioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La causa deve infine esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sulla chiesta domanda di divorzio al verificarsi delle condizioni di legge
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio secondo rito civile in località Torri in Sabina (RI) il 18.05.2013, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (atto n. 2 parte I, anno 2013);
- recepisce le condizioni di separazione di cui al ricorso e riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torri in Sabina (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale in composizione collegiale riunito nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, Via Vicenza n. 5, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Cristiano Schiada che li rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio secondo rito civile in località Torri in Parte_1 Parte_2
Sabina (RI) il 18.05.2013, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (atto n. 2, parte I, anno
2013), optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati: (29.06.2013), (28.10.2019) e Persona_1 Persona_2 Per_3
il 30.08.2022.
[...]
è attualmente disoccupata ed ha un reddito imponibile annuo pari a zero mentre il marito Parte_1
è libero professionista ed ha un reddito imponibile annuo di circa euro 30.000,00. Parte_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c con ricorso contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Torri in Sabina (RI)in Via Porta Romana n. 16 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed Parte_1 in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Piano genitoriale per i figli minorenni
1. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2 Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora Persona_1 Persona_2 Persona_3 materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: i) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 19:00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali di mercoledì venerdì; ii) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
3. Il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Parte_2 Parte_1 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 750,00 e così € 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
i) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
ii) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative
e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Altre disposizioni patrimoniali
5. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2 [...]
tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari Pt_1 ad € 750,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la Sig.ra non avrà reperito una stabile Parte_1 occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
Con note scritte depositate per l'udienza del 6 marzo 2025 le parti hanno chiesto di voler accogliere le
2 conclusioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La causa deve infine esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sulla chiesta domanda di divorzio al verificarsi delle condizioni di legge
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio secondo rito civile in località Torri in Sabina (RI) il 18.05.2013, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune (atto n. 2 parte I, anno 2013);
- recepisce le condizioni di separazione di cui al ricorso e riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torri in Sabina (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3