Art. 43.
L'esecuzione del decreto di condanna e' promossa dall'intendente di finanza.
In caso di insolvibilita' del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli articoli 9 e 10, la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore e' eseguita dal procuratore del Re, su richiesta dell'intendente di finanza.
Dopo tale richiesta cessa la competenza dell'intendente di finanza per quanto concerne la esecuzione del decreto di condanna.
((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
L'esecuzione del decreto di condanna e' promossa dall'intendente di finanza.
In caso di insolvibilita' del condannato e, ove del caso, delle persone o degli enti indicati negli articoli 9 e 10, la conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto del contravventore e' eseguita dal procuratore del Re, su richiesta dell'intendente di finanza.
Dopo tale richiesta cessa la competenza dell'intendente di finanza per quanto concerne la esecuzione del decreto di condanna.
((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.