Sentenza 12 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto0 3 6 4 5 7 03 = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMADICA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 10213/00 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Cron.8341 Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere Rep. 1013 TIRELLI Consigliere Dott. Francesco SPIRITO - Consigliere Ud. 24/10/2002 Dott. Angelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LA, CA CA, NELLA QUALITÀ DI COEREDI DI CA SC elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 55, presso l'avvocato SALVATORE COLETTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENEDETTO GUGLIELMO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro rappresentante pro ENEL SPA, in persona del legale tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. 2002 CORRIDONI 15, presso l'avvocato PAOLO AGNINO, che la 1940 rappresenta е difende, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1437/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il resistente, 1'Avvocato AGNINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento dei motivi primo e secondo e assorbimento del terzo motivo di ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 10 maggio 1999, la Corte di appel- lo di Roma in parziale accoglimento della domanda di AN RA e RI CA, ha determinato in £.113.317 l'indennità dovuta dall'ENEL per l'occupazione temporanea di un terreno di loro proprie- tà sito nel territorio del comune di Carsoli (in cata- sto alll'art. 6445, fg. 84, part. 178), onde realizzar- vi una servitù di elettrodotto. Ha osservato che, avendo l'area destinazione agricola, la stima del valore del suolo doveva essere eseguita con il criterio tabellare di cui all'art.16 della legge 865 del 1971; per cui 2 siccome nel decreto di occupazione l'area asservita era indicata in mq.4343, l'area per transito del servizio in mq.159 e quella occupata in mq. 100, l'indennità per disposta per tre anni risul- l'occupazione temporanea tava pari ad 1/12 annuo dell'indennità di asservimento determinata in base al criterio speciale stabilito dall'art. 123 del T.U. r.d 1775 del 1933 e 16 della leg- ge reg.Abruzzo 83 del 1988. Per la cassazione della sentenza il RA e la CA hanno proposto ricorso per tre motivi;
cui resiste 1'ENEL con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso AN RA e RI CA, denunciando violazione delle norme sull'occupazione temporanea e d'urgenza, si dolgono che la Corte di appello abbia determinato l'indennizzo per l'occupazione temporanea del fondo nella misura di 1/12 dell'indennità di asservimento per la realizzazione dell'eletrodotto, malgrado siffatto criterio non fosse previsto né dagli art. 20 della legge 865 del 1971 e 72 della legge 2359 del 1865, né dall'art. 123 del T.U. 1775 del 1933, che disciplina quella di asservimento, né in- fine dall'art. Deducono che l'indennizzo in questione doveva esse- 3 re liquidato, trattandosi di fondo agricolo, in base al- la regola contenuta. nel menzionato art.20 della legge 865/71 ovvero al principio generale che la commisura agli interessi legali sul valore venale dell'intero fondo occupato. Con il secondo motivo, deducendo omessa e/o insuf- ficiente motivazione su di un punto decisivo della con- troversia, censurano la sentenza impugnata per aver ri- tenuto che l'area occupata in relazione alla quale cal- colare l'indennità, dovesse coincidere con quella da as- servire, senza considerare che lo stesso c.t.u., cui la Corte aveva richiesto chiarimenti, aveva dichiarato che il suolo effettivamente occupato coincideva con l'intero fondo;
che alla stessa conclusione conducevano il verbale di consistenza e quello di immissione in possesso;
e che non era d'altra parte sostenibile che per la costruzione di un pilone di 12 metri di altezza fosse sufficiente l'occupazione della sola area del ba- samento onde sostenerlo. Le censure sono fondate nei limiti appresso preci- sati. Infatti, per quanto riguarda l'estensione del fondo oggetto dell'occupazione d'urgenza, disposta con decre- to 30 maggio 1990 della Giunta regionale d'Abruzzo, la sentenza impugnata ha ritenuto che la stessa dovesse 4 trarsi dall'area da asservire, indicata nello stesso provvedimento in mq.4343, oltre a quella interessata dal transito del servizio (mq.159) ed al suolo su cui dove- va realizzarsi il basamento di un pilone (mq.100); men- tre i ricorrenti vorrebbero ricavarla dal verbale di consistenza e da quello di immissione in possesso, e co- munque dalla supeficie effettivamente occupata (che identificano con l'intero fondo). Ma nessuno dei due assunti trova rispondenza nelle disposizioni di legge che disciplinano l'istituto (art. 71 e 72 della legge 2359 e 20 della legge 865 del 1971), in relazione alle quali questa Corte, anche a se- zioni unite, ha ripetutamente affermato: 1) che è il de- creto di occupazione temporanea a costituire il titolo in base al quale la P.A. acquista il diritto di dispor- re dell'immobile allo scopo di eseguire l'opera pubbli- ca per la quale è stato emanato e ad incidere in misu- corrispondente sui poteri dominicali del titolarera del bene, privandolo (temporaneamente) di tutte le fa- coltà di godimento o soltanto di alcune di esse;
non- ché, comportando il trasferimento in capo all'occupante di tutte le facoltà connesse al godimento del fondo, a configurare la trasformazione del correlativo diritto del proprietario in diritto all'indennizzo ex art.42 Costit.; per cui l'ordinamento positivo sancisce un in- 5 dissolubile collegamento tra detto provvedimento e l'indennità di occupazione, attribuendo anche sotto ta- le profilo rilevanza decisiva al suo contenuto;
2) che ogni occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobi- li, ingenera, dunque, un'obbligazione indennitaria vol- ta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento pro- vocato dal suo mancato godimento, cioè una perdita red- dituale che, essendo diversa da quella della perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separa- to:e un atto legittimo perciò derivante da dell'amministrazione autonomo ed indipendente dal tito- lo in base al quale potrà verificarsi il trasferimento della proprietà o l'asservimento dell'immobile; 3) che conseguentemente l'indennita' di occupazione legitti- ma va commisurata con esclusivo riferimento al periodo di spossessamento del proprietario ed all'estensione del bene formalmente risultanti dal de- creto di occupazione. Mentre, ove, tale spossessa- mento risulti essere avvenuto per un periodo piu' ampio, o in relazione a porzioni di terreno non indica- te nel provvedimento, il proprietario potra' chiedere il risarcimento del danno per l'illegittima occu- pazione (appunto perche' non sorretta da un for- male e legittimo provvedimento di occupazione), ma 6 non pretendere per il maggior periodo ovvero per un'indennita' per occupazione tem- l'area più estesa, (legittima) (Cass.320/2001) poranea Da questi principi discende che l'estensione dell'area occupata per la quale soltanto i ricorrenti hanno diritto a percepire 1'indennità di occupazione per il triennio indicato nel decreto del 1990, non pote- va trarsi, come ha fatto la Corte territoriale, dall'indicazione di quella da asservire per il transito della linea elettrica;
né, come pretendono il RA e la CA, da quella risultante dai verbali di consi- stenza e/o di immissione in possesso, e comunque in mancanza di più precise indicazioni, con riferimento all'intero fondo o alla porzione di esso effettivamente appreso dall'ENEL:ma deve necessariamente coincidere con la porzione di immobile di cui il provvedimento ablatorio (con le planimetrie allegate) ha disposto l'occupazione. D'altra parte è del pari erroneo il criterio di cui la sentenza impugnata si è avvalsa per determinare l'indennizzo in ragione di 1/12 di quello dovuto per la costituzione della servitù per ciascun anno di оссира- zione, senza peraltro indicare la fonte normativa da cui lo ha tratto: in quanto nessuna disposizione al riguar- T.U. appr. con r.d. 1775 do è contenuta nell'art.123 7 del 1933, né nell'art. 16 della legge reg. Abruzzo 83 del 1980 che disciplinano lo speciale meccanismo per la stima delle indennità in conseguenza dell'imposizione di servitù di elettrodotto;
e neppure può applicarsi il parametro sussidiario degli interessi legali annui sull'indennità di espropriazione enunciato dalle Sezio- ni Unite di questa Corte con la nota decisione 493 del 1998 e poi recepito da tutta la giurisprudenza succes- siva, esclusivamente per la liquidazione dell'indennità di occupazione di fondi aventi destinazione edificato- ria. Allorchè, invece, l'area ha natura agricola, l'art. 20 della legge 865 del 1971 ne prevede la stima "in una somma pari, per ciascun anno di occupazione ad dell'indennità che sarebbe dovuta per un dodicesimo l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16", in base al valore agricolo medio del terreno, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, come determinato dalla speciale Commissione provinciale prevista dal 1° comma della norma. E siffatto criterio, rimasto insensibile alle sen- tenze 5 del 1980 e 223 del 1983 della Corte Costituzio- nale che hanno dichiarato illegittimo il sudetto art.16 con eclusivo riguardo ai terreni a vocazione edificato- ria, è del tutto indipendente dal titolo in base al 8 quale potrà verificarsi il trasferimento della proprie- tà dell'immobile (o il suo asservimento); per cui а prescindere dall'evento giuridico ablatorio in merito ad esso (cessione volontaria, espropriazione formale, occupazione acquisitiva, ovvero imposizione di servitù), il quantum spettante al proprietario dell'immobile a ristoro del suo diritto deve essere liquidato con rife- rimento alla specifica proporzione dettata dalla norma che l'ha collegata esclusivamente al valore da determi- narsi secondo il criterio che dovrebbe essere adottato ai fini della liquidazione della indennità per la sua (eventuale) formale espropriazione: in tal modo preve- dendo per i terreni non edificabili un sistema com- plessivo ed uniforme per la determinazione dell'inden- nità di occupazione (legittima), che prescinde dal modo di acquisizione della proprietà del bene da parte della P.A. espropriante, ed anzi, dalla stessa acquisi- zione dell'immobile, ben potendo verificarsi l'ipotesi che 1'espropriazione non possa più avere luogo e che l'amministrazione espropriante avvalendosi dell'istituto nella sua originaria e fisiologica fun- bene per un pe- zione di acquisire soltanto l'uso del riodo limitato nel tempo in funzione delle esigenze dell' intervento di p.u., al termine di esso lo resti- tuisca al proprietario (Cass. sez. un. 28/2001). 9 La sentenza impugnata che ha disatteso anche questa regola va, pertanto, cassata con conseguente assorbimento dell'ultimo motivo del ricorso rivolto a censurare il regolamento delle spese del giudizio di appel- lo, compensate dalla Corte di merito;
Be rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che si atterrà ai principi esposti e provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di legttimità ad altra sezio- ne della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma il 24 A 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente SalvagoSalvatore Salvago Giovanni Losavio брохо т sut "Your New Harkalup IL CANCE CORTECH Depan il 12 MB 2003 10