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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N . 2 1 4 6 / 2 0 2 4 R . G . V . G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2146 del ruolo generale degli affari civili di volontaria Giurisdizione dell'anno 2024.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato a Trabia (PA) in corso La Masa n. 124, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Filippo Cordone, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) in via San Vincenzo De Paoli n. 2, presso lo studio dell'avv. Anna Intermite, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale). conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
17.04.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il 28.11.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata con i punti 1. 3. e 4., non sono contrarie all'ordine pubblico, né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi, precisandosi che non sono stati previsti trasferimenti immobiliari diretti nell'accordo di cui è causa, ma solo obblighi di trasferimento.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto pattuito e dichiarato dai coniugi con i punti 2-5-6-7.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Imerese (PA) il 12.10.1963 e nata a [...] il [...], i quali CP_1
hanno contratto matrimonio a Trabia (PA) il 09.04.1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 4, parte II, serie A, anno 1988;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2146 del ruolo generale degli affari civili di volontaria Giurisdizione dell'anno 2024.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato a Trabia (PA) in corso La Masa n. 124, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Filippo Cordone, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) in via San Vincenzo De Paoli n. 2, presso lo studio dell'avv. Anna Intermite, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale). conclusioni delle parti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
17.04.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il 28.11.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata con i punti 1. 3. e 4., non sono contrarie all'ordine pubblico, né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi, precisandosi che non sono stati previsti trasferimenti immobiliari diretti nell'accordo di cui è causa, ma solo obblighi di trasferimento.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto pattuito e dichiarato dai coniugi con i punti 2-5-6-7.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Imerese (PA) il 12.10.1963 e nata a [...] il [...], i quali CP_1
hanno contratto matrimonio a Trabia (PA) il 09.04.1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 4, parte II, serie A, anno 1988;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle