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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/05/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTIGLIERI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO presso il cui studio in VIA BARBERIA 14 BOLOGNA elegge domicilio
OPPONENTE contro
RAPPRESENTATA DA IN QUALITÀ DI CP_1 Controparte_2
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
TAMBURINI ALEXANDRA presso il cui studio in VIALE DELLA VITTORIA 176 61121 PESARO elegge domicilio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in via principale preliminare di rito dichiarare la nullità della procura alle liti per i motivi di cui in narrativa e dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti il provvedimento monitorio opposto e/o disporne la revoca;
col favore delle spese.
Nel caso di rigetto della eccezione di cui sopra o di avvenuta sanatoria processuale in via preliminare di rito dichiarare, in accoglimento della eccezione sollevata e per i motivi dedotti in narrativa, la propria incompetenza per territorio a favore di quella dell'Autorità giudiziaria Svizzera, e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e cancellare la causa dal ruolo;
in via subordinata di rito e solo ed esclusivamente nel caso in cui la precedente preliminare non sia accolta, dichiarare, in accoglimento della eccezione sollevata e per i motivi dedotti in narrativa, la propria incompetenza per territorio a favore di quella del Tribunale della Repubblica di San Marino,
e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e cancellare la causa dal ruolo;
in via ulteriormente subordinata di rito e solo ed esclusivamente nel caso in cui le precedenti preliminari non siano accolte dichiarare, in accoglimento della eccezione sollevata e per i motivi
pagina 1 di 6 dedotti in narrativa, la propria incompetenza per territorio a favore di quella del Tribunale Civile di
Rimini, e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e cancellare la causa dal ruolo.
NEL MERITO
In via principale rigettare comunque ogni domanda avversaria avanzata nei confronti dell'opponente
e revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando e/o dichiarando la non debenza alla Pt_1 CP_1 da parte del di nessuna somma.
[...] Parte_1
In ogni caso, con condanna della convenuta alle spese del presente giudizio. CP_1
Parte opposta rappresentata dall'ADS Avv. : CP_1 Controparte_2
Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via preliminare:
- Rigettare l'eccezione di difetto di rappresentanza;
- Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale confermando la competenza del Tribunale di
Pesaro; nel merito:
- Rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi secondo la quale il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere dichiarato inefficace nei confronti del Sig. condannare lo stesso al Pt_1 pagamento della somma di Euro 63.568,96 oltre spese ed interessi.
- Condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. alla somma che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo N. 906/2021 – proc. civ. n. r.g. 2452/2021, con il quale il Tribunale di Pesaro gli intimava di pagare in favore della signora la somma di € 63.568,46 oltre interessi e oltre spese e CP_1 competenze legali del procedimento.
Somma dovuta in quanto oggetto di azione di regresso della ingiungente, per avere subito l'escussione di un pegno, sottoscritto in favore di , a garanzia di un Controparte_3 importo di euro 60.507,31 concesso al Pasti dalla medesima. CP_3
L'ingiunto si opponeva al decreto ingiuntivo notificatogli, deducendo: i) la nullità della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
ii) l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore dell'autorità giudiziaria Svizzera e/o di quella del Tribunale della Repubblica di San Marino e/o di quella del Tribunale civile di Rimini;
iii) la non debenza di alcuna somma in favore della CP_1
L'opponente, pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'insussistenza del credito domandato in monitorio.
Nel giudizio così incardinato, si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione, in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, sosteneva l'infondatezza delle eccezioni preliminari ex adverso proposte mentre, nel merito, rivendicava la legittimità delle somme richieste.
Domandata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la stessa non veniva concessa.
Nel corso del giudizio, dopo il deposito delle memorie istruttorie, per conto dell'opposta si costituiva l'amministratore di sostegno della medesima nel frattempo nominato, come autorizzato dal Giudice Tutelare.
pagina 2 di 6 La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed escussione testi come ammessi con ordinanza del 03.05.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza del 20.01.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta per le ragioni di seguito esposte.
Prima di passare all'esame del merito, vanno esaminate le eccezioni pregiudiziali avanzate dall'opponente.
In primo luogo, parte opponente ha eccepito la nullità del d.i. per carenza di legittimazione processuale dell'opposta, avendo essa allegato una procura alle liti generica, priva di riferimenti ad uno specifico processo e più in generale di tutti quegli elementi minimi in grado di indentificare la persona conferente la procura, la data di sottoscrizione, l'indicazione del domicilio etc.
Sul punto, parte opposta ha dedotto di avere validamente depositato il cd. mandato nel fascicolo di causa telematico con foglio separato e di averlo notificato unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, richiedendosi, con l'introduzione del processo civile telematico, che il requisito della congiunzione materiale all'atto è soddisfatta se la procura è trasmessa all'interno della stessa “busta telematica” in cui è contenuto l'atto cui inerisce, a nulla rilevando che trattasi di dichiarazione generica e rimarcando l'ineludibile legame tra atto e procura assicurato dall'abbinamento telematico del fascicolo con i documenti ed i relativi provvedimenti.
L'eccezione è infondata.
La procura alle liti rilasciata dalla al proprio difensore non può ritenersi generica soltanto perché CP_1 non indica espressamente l'instaurando procedimento monitorio o le generalità della stessa;
la procura risulta, infatti, rilasciata su foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso monitorio (cfr. fascicolo del procedimento monitorio R.G. n. 2452/2021), ragion per cui può ritenersi operante una presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l'atto materialmente accede, così come le generalità sono quelle indicate nel ricorso (cfr. Cass. civ. n. 28839/2011), presunzione in alcun modo scalfita dalle generiche contestazioni dell'opponente.
La seconda eccezione promossa dall'opponente attiene alla incompetenza territoriale del giudice adito, il quale prospetta, in realtà, sia un difetto di giurisdizione, invocando la competenza del Giudice
e/o di quello della Repubblica di San Marino, sia una incompetenza territoriale, invocando la CP_4 competenza del Tribunale Civile di Rimini.
Sostiene l'opponente di essere residente in [...]e che nel caso in esame, inapplicabile l'art. 18 cpc, non sussiste alcuno dei criteri di collegamento con l'autorità italiana di cui all'art. 3 L. 218/95, dovendosi pertanto applicare la giurisdizione dell'autorità Svizzera.
La giurisdizione del Tribunale della Repubblica di San Marino, invece, viene fatta discendere ai sensi dell'art. 20 cpc in quanto sarebbe sia il luogo ove il contratto di pegno è sorto, sia il luogo ove lo stesso doveva essere eseguito.
Infine, sussisterebbe la competenza territoriale del Tribunale Civile di Rimini in quanto il e la Pt_1 ne era a conoscenza, aveva il domicilio a Riccione e, pertanto, ai sensi dell'art. 18 co. 1 cpc, CP_1 sarebbe stato competente il Tribunale di Rimini.
Innanzitutto, occorre stabilire se vi è la giurisdizione del Giudice Italiano e poi, in caso positivo, individuare il Tribunale competente a decidere la controversia.
pagina 3 di 6 Essendo il pacificamente residente in [...]al momento della proposizione della domanda Pt_1 monitoria, occorre fare riferimento alle norme di diritto internazionale privato ed in particolare alla convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 che disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che all'art. 5 così dispone:
“La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convezione…omissis…in materia contrattuale davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotto in giudizio è stata o deve essere eseguita”.
A sua volta, l'art. 5 del Regolamento CE n. 44/2001, richiamato dalla Convenzione di Lugano, stabilisce, sempre in materia di riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che: “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro…omissis…in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.
Erra l'opponente nel sostenere la giurisdizione del Tribunale della Repubblica di San Marino facendo riferimento al forum destinatae solutionis in quanto, eventualmente, sarebbe il luogo di esecuzione della prestazione attinente all'escussione del pegno riguardante la Controparte_3
, quale istituto di credito presso il quale è stato acceso il pegno, e la
[...] CP_1 mentre, tra quest'ultima e il relativamente all'azione di regresso per il recupero delle somme Pt_1 escusse dalla Banca, il luogo di esecuzione della prestazione è indubbiamente quello della residenza della CP_1
Individuata infatti la giurisdizione del Giudice Italiano, alla luce delle norme sopra chiamate, al fine di individuare il Tribunale competente occorre fare riferimento all'art. 18 cpc co. 2 c.c.: “Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore”.
Non avendo il la residenza, il domicilio o la dimora nel territorio della Repubblica occorre fare Pt_1 riferimento alla residenza dell'attrice.
Alla medesima conclusione si giungerebbe ove si considerasse, vertendosi in materia contrattuale, il foro facoltativo del luogo di esecuzione della prestazione che è sempre Pesaro, residenza dell'opposta.
Non vi è invece contezza, agli atti di causa, della conoscenza, da parte della del domicilio in CP_1
Riccione da parte del Pt_1
Anche questa eccezione è pertanto infondata.
Passando poi al merito della controversia, dopo aver dato atto che in data 17/03/2013 l'opposta ha sottoscritto in San Marino un atto di pegno in favore di , dei fondi depositati sul c/c CP_3 indisponibile n. 10310134 intestato a per euro 60.507,32 a garanzia di linea di credito CP_1 cc.dd. “facilitazione creditizia” per euro 430.000,00 poi elevati ad euro 490.000,00, concessa dalla medesima in favore del , l'opponente afferma che non sussiste azione di regresso in CP_3 Parte_1 favore della per l'avvenuta escussione del pegno, in quanto tra le parti vi era un rapporto CP_1 negoziale sottostante, che giustificava la costituzione del pegno.
Rapporto in base al quale la nell'anno 2013, aveva incaricato il di gestirne il patrimonio CP_1 Pt_1 mobiliare per una cifra di euro 60.507,32 mediante la compravendita di prodotti finanziari.
La costituzione del pegno per il medesimo importo della somma che la voleva investire, derivava CP_1 dal fatto che in quel modo, a detta dell'opponente, si evitavano tributi, tasse, capital gain e pagamenti vari.
Sostiene quindi l'opponente, che alcuna azione di regresso spetterebbe alla sulle somme escusse CP_1 dalla Banca, in quanto, così facendo, la stessa si sarebbe trovata a “giocare” in borsa senza alcun pagina 4 di 6 rischio, perché nella peggiore delle ipotesi avrebbe recuperato il capitale messo a disposizione del Pt_1 per gli investimenti, recuperandolo dal stesso. Pt_1
La domanda è fondata.
Dai documenti prodotti e dalle testimonianze rese, la ricostruzione del ha trovato conferme, Pt_1 mentre l'opposta, attrice in senso sostanziale, non ha dimostrato nulla che potesse confutare la predetta tesi ed avvalorare la domanda svolta nel monitorio.
E' infatti emerso in modo certo che la convenuta si sia affidata al per la gestione di parte del Pt_1 proprio patrimonio mobiliare.
Il metodo utilizzato, come spiegato dall'opponente, è stato quello di costituire il pegno per cui è causa, attraverso il quale la ha aperto una linea di credito in favore del mediante la Controparte_3 Pt_1 messa a disposizione delle somme su di un conto corrente allo stesso intestato.
Le operazioni finanziarie di investimento venivano compiute dal attraverso il predetto conto, né è Pt_1 prova il relativo estratto conto prodotto, dal quale si può evincere sia che il conto medesimo era dedicato esclusivamente ad operazioni di investimento e disinvestimento, sia che venivano effettuati bonifici in favore di parte opposta (v. doc. 10 fascicolo opponente).
Le testimonianze hanno confermato la predetta ricostruzione.
La teste , figlia dell'opposta, sentita all'udienza 20.11.2023, ha affermato, innanzitutto, Testimone_1 che il non era solito prendere soldi in contanti (sul cap. 5 seconda memoria istruttoria opposta Pt_1
“…omissis…io mai saputo che aveva preso soldi in mano, neanche da me”), con ciò dimostrando Pt_1 che gli investimenti compiuti per conto dell'opposta erano tutti effettuati con soldi tracciati ed infatti, rispondendo a domanda del Giudice, affermava che gli investimenti avvenivano con soldi che venivano depositati in Banca.
Dichiara poi che l'importo investito era forse di euro 80.000,00.
Infine, dichiara che sia lei che la madre avevano costituito un pegno in favore del e a domanda del Pt_1
Giudice su che cosa fosse stato messo il pegno dichiara “sui soldi messi in banca”.
Il teste , sempre all'udienza del 30.11.2023, ha confermato che il operava in Testimone_2 Pt_1 Borsa (….omissis…cioè lui praticamente giornalmente chiamava il nostro ufficio per passare operazione di acuisto vendita su prodotti derivati che venivano poi contabilizzati totalmente dal nostro ufficio back office, sui conti di ). Parte_1
Il teste , figlio dell'opposta, sentito all'udienza del 05.07.2023, conferma che la madre, Tes_3 signora si sia affidata al per la gestione del proprio patrimonio. CP_1 Pt_1
Da quanto sopra, emerge, pertanto, in modo pacifico, che la nel corso degli anni CP_1
2012/2013, incaricò il di gestire una parte del proprio patrimonio mobiliare. Pt_1
La modalità scelta dalle parti si ritiene sia stata quella di investire una somma pari a quella data in pegno, considerato che un importo uguale a quello del pegno, era stato accreditato dalla su CP_3 di un conto corrente intestato al dal quale venivano effettuate le operazioni in Borsa. Pt_1
Era stata quindi la ad aprire una linea di credito al e la relativa somma era stata garantita CP_3 Pt_1 dalla per un importo pari a quello che la stessa voleva investire in Borsa o, comunque, voleva far CP_1 gestire al Pt_1
Esisteva, quindi, un rapporto negoziale tra le parti alla base del pegno. Se ora la portasse a buon CP_1 fine l'azione di regresso, andrebbe a recuperare quelle somme che la stessa invece aveva consegnato al affinchè le investisse e si ritroverebbe, oltre ad avere avuto già in restituzione una parte dei soldi Pt_1
(per euro 18.400,00), ad avere investito senza incorrere in alcun rischio. pagina 5 di 6 La rispetto a tale ricostruzione, non ha fornito alcuna spiegazione alternativa. Acclarato di avere CP_1 affidato al la gestione di parte del proprio patrimonio le sarebbe stato sufficiente produrre le Pt_1 movimentazioni di tali investimenti o quantomeno dimostrare la dazione del danaro da investire.
Che poi le modalità utilizzate dal possano dare adito a dubbi, che la non abbia ben Pt_1 CP_1 compreso le modalità dell'investimento e su cosa investisse, che non vi sia stata trasparenza nei rapporti tra le parti, è circostanza che dovrà essere acclarata nei processi penali e civili pendenti presso il Tribunale della Repubblica di San Marino ma è circostanza non valutabile da questo Giudice, fra l'altro neppure richiesta.
Dall'accoglimento dell'opposizione discende il rigetto della domanda dell'opposta di condanna ex art. 96 cpc.
Per tutto quanto innanzi, dunque, l'opposizione proposta deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'esistenza di diversi altri contenziosi pendenti tra le parti per i medesimi fatti di causa, il rigetto delle eccezioni sollevate in via preliminare dalla difesa di parte opponente giustificano la liquidazione nei minimi previsti da Tabella delle spese processuali a carico della parte convenuta opposta in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 537/2022, promossa da contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1 CP_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 906/2021 emesso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n. 2452/2021 R.G.;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in complessivi €7.052,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta opposta.
Pesaro, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTIGLIERI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO presso il cui studio in VIA BARBERIA 14 BOLOGNA elegge domicilio
OPPONENTE contro
RAPPRESENTATA DA IN QUALITÀ DI CP_1 Controparte_2
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
TAMBURINI ALEXANDRA presso il cui studio in VIALE DELLA VITTORIA 176 61121 PESARO elegge domicilio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in via principale preliminare di rito dichiarare la nullità della procura alle liti per i motivi di cui in narrativa e dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti il provvedimento monitorio opposto e/o disporne la revoca;
col favore delle spese.
Nel caso di rigetto della eccezione di cui sopra o di avvenuta sanatoria processuale in via preliminare di rito dichiarare, in accoglimento della eccezione sollevata e per i motivi dedotti in narrativa, la propria incompetenza per territorio a favore di quella dell'Autorità giudiziaria Svizzera, e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e cancellare la causa dal ruolo;
in via subordinata di rito e solo ed esclusivamente nel caso in cui la precedente preliminare non sia accolta, dichiarare, in accoglimento della eccezione sollevata e per i motivi dedotti in narrativa, la propria incompetenza per territorio a favore di quella del Tribunale della Repubblica di San Marino,
e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e cancellare la causa dal ruolo;
in via ulteriormente subordinata di rito e solo ed esclusivamente nel caso in cui le precedenti preliminari non siano accolte dichiarare, in accoglimento della eccezione sollevata e per i motivi
pagina 1 di 6 dedotti in narrativa, la propria incompetenza per territorio a favore di quella del Tribunale Civile di
Rimini, e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto e cancellare la causa dal ruolo.
NEL MERITO
In via principale rigettare comunque ogni domanda avversaria avanzata nei confronti dell'opponente
e revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando e/o dichiarando la non debenza alla Pt_1 CP_1 da parte del di nessuna somma.
[...] Parte_1
In ogni caso, con condanna della convenuta alle spese del presente giudizio. CP_1
Parte opposta rappresentata dall'ADS Avv. : CP_1 Controparte_2
Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via preliminare:
- Rigettare l'eccezione di difetto di rappresentanza;
- Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale confermando la competenza del Tribunale di
Pesaro; nel merito:
- Rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi secondo la quale il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere dichiarato inefficace nei confronti del Sig. condannare lo stesso al Pt_1 pagamento della somma di Euro 63.568,96 oltre spese ed interessi.
- Condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. alla somma che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo N. 906/2021 – proc. civ. n. r.g. 2452/2021, con il quale il Tribunale di Pesaro gli intimava di pagare in favore della signora la somma di € 63.568,46 oltre interessi e oltre spese e CP_1 competenze legali del procedimento.
Somma dovuta in quanto oggetto di azione di regresso della ingiungente, per avere subito l'escussione di un pegno, sottoscritto in favore di , a garanzia di un Controparte_3 importo di euro 60.507,31 concesso al Pasti dalla medesima. CP_3
L'ingiunto si opponeva al decreto ingiuntivo notificatogli, deducendo: i) la nullità della procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
ii) l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore dell'autorità giudiziaria Svizzera e/o di quella del Tribunale della Repubblica di San Marino e/o di quella del Tribunale civile di Rimini;
iii) la non debenza di alcuna somma in favore della CP_1
L'opponente, pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'insussistenza del credito domandato in monitorio.
Nel giudizio così incardinato, si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione, in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, sosteneva l'infondatezza delle eccezioni preliminari ex adverso proposte mentre, nel merito, rivendicava la legittimità delle somme richieste.
Domandata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la stessa non veniva concessa.
Nel corso del giudizio, dopo il deposito delle memorie istruttorie, per conto dell'opposta si costituiva l'amministratore di sostegno della medesima nel frattempo nominato, come autorizzato dal Giudice Tutelare.
pagina 2 di 6 La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed escussione testi come ammessi con ordinanza del 03.05.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza del 20.01.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta per le ragioni di seguito esposte.
Prima di passare all'esame del merito, vanno esaminate le eccezioni pregiudiziali avanzate dall'opponente.
In primo luogo, parte opponente ha eccepito la nullità del d.i. per carenza di legittimazione processuale dell'opposta, avendo essa allegato una procura alle liti generica, priva di riferimenti ad uno specifico processo e più in generale di tutti quegli elementi minimi in grado di indentificare la persona conferente la procura, la data di sottoscrizione, l'indicazione del domicilio etc.
Sul punto, parte opposta ha dedotto di avere validamente depositato il cd. mandato nel fascicolo di causa telematico con foglio separato e di averlo notificato unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, richiedendosi, con l'introduzione del processo civile telematico, che il requisito della congiunzione materiale all'atto è soddisfatta se la procura è trasmessa all'interno della stessa “busta telematica” in cui è contenuto l'atto cui inerisce, a nulla rilevando che trattasi di dichiarazione generica e rimarcando l'ineludibile legame tra atto e procura assicurato dall'abbinamento telematico del fascicolo con i documenti ed i relativi provvedimenti.
L'eccezione è infondata.
La procura alle liti rilasciata dalla al proprio difensore non può ritenersi generica soltanto perché CP_1 non indica espressamente l'instaurando procedimento monitorio o le generalità della stessa;
la procura risulta, infatti, rilasciata su foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso monitorio (cfr. fascicolo del procedimento monitorio R.G. n. 2452/2021), ragion per cui può ritenersi operante una presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l'atto materialmente accede, così come le generalità sono quelle indicate nel ricorso (cfr. Cass. civ. n. 28839/2011), presunzione in alcun modo scalfita dalle generiche contestazioni dell'opponente.
La seconda eccezione promossa dall'opponente attiene alla incompetenza territoriale del giudice adito, il quale prospetta, in realtà, sia un difetto di giurisdizione, invocando la competenza del Giudice
e/o di quello della Repubblica di San Marino, sia una incompetenza territoriale, invocando la CP_4 competenza del Tribunale Civile di Rimini.
Sostiene l'opponente di essere residente in [...]e che nel caso in esame, inapplicabile l'art. 18 cpc, non sussiste alcuno dei criteri di collegamento con l'autorità italiana di cui all'art. 3 L. 218/95, dovendosi pertanto applicare la giurisdizione dell'autorità Svizzera.
La giurisdizione del Tribunale della Repubblica di San Marino, invece, viene fatta discendere ai sensi dell'art. 20 cpc in quanto sarebbe sia il luogo ove il contratto di pegno è sorto, sia il luogo ove lo stesso doveva essere eseguito.
Infine, sussisterebbe la competenza territoriale del Tribunale Civile di Rimini in quanto il e la Pt_1 ne era a conoscenza, aveva il domicilio a Riccione e, pertanto, ai sensi dell'art. 18 co. 1 cpc, CP_1 sarebbe stato competente il Tribunale di Rimini.
Innanzitutto, occorre stabilire se vi è la giurisdizione del Giudice Italiano e poi, in caso positivo, individuare il Tribunale competente a decidere la controversia.
pagina 3 di 6 Essendo il pacificamente residente in [...]al momento della proposizione della domanda Pt_1 monitoria, occorre fare riferimento alle norme di diritto internazionale privato ed in particolare alla convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 che disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che all'art. 5 così dispone:
“La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convezione…omissis…in materia contrattuale davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotto in giudizio è stata o deve essere eseguita”.
A sua volta, l'art. 5 del Regolamento CE n. 44/2001, richiamato dalla Convenzione di Lugano, stabilisce, sempre in materia di riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che: “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro…omissis…in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.
Erra l'opponente nel sostenere la giurisdizione del Tribunale della Repubblica di San Marino facendo riferimento al forum destinatae solutionis in quanto, eventualmente, sarebbe il luogo di esecuzione della prestazione attinente all'escussione del pegno riguardante la Controparte_3
, quale istituto di credito presso il quale è stato acceso il pegno, e la
[...] CP_1 mentre, tra quest'ultima e il relativamente all'azione di regresso per il recupero delle somme Pt_1 escusse dalla Banca, il luogo di esecuzione della prestazione è indubbiamente quello della residenza della CP_1
Individuata infatti la giurisdizione del Giudice Italiano, alla luce delle norme sopra chiamate, al fine di individuare il Tribunale competente occorre fare riferimento all'art. 18 cpc co. 2 c.c.: “Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore”.
Non avendo il la residenza, il domicilio o la dimora nel territorio della Repubblica occorre fare Pt_1 riferimento alla residenza dell'attrice.
Alla medesima conclusione si giungerebbe ove si considerasse, vertendosi in materia contrattuale, il foro facoltativo del luogo di esecuzione della prestazione che è sempre Pesaro, residenza dell'opposta.
Non vi è invece contezza, agli atti di causa, della conoscenza, da parte della del domicilio in CP_1
Riccione da parte del Pt_1
Anche questa eccezione è pertanto infondata.
Passando poi al merito della controversia, dopo aver dato atto che in data 17/03/2013 l'opposta ha sottoscritto in San Marino un atto di pegno in favore di , dei fondi depositati sul c/c CP_3 indisponibile n. 10310134 intestato a per euro 60.507,32 a garanzia di linea di credito CP_1 cc.dd. “facilitazione creditizia” per euro 430.000,00 poi elevati ad euro 490.000,00, concessa dalla medesima in favore del , l'opponente afferma che non sussiste azione di regresso in CP_3 Parte_1 favore della per l'avvenuta escussione del pegno, in quanto tra le parti vi era un rapporto CP_1 negoziale sottostante, che giustificava la costituzione del pegno.
Rapporto in base al quale la nell'anno 2013, aveva incaricato il di gestirne il patrimonio CP_1 Pt_1 mobiliare per una cifra di euro 60.507,32 mediante la compravendita di prodotti finanziari.
La costituzione del pegno per il medesimo importo della somma che la voleva investire, derivava CP_1 dal fatto che in quel modo, a detta dell'opponente, si evitavano tributi, tasse, capital gain e pagamenti vari.
Sostiene quindi l'opponente, che alcuna azione di regresso spetterebbe alla sulle somme escusse CP_1 dalla Banca, in quanto, così facendo, la stessa si sarebbe trovata a “giocare” in borsa senza alcun pagina 4 di 6 rischio, perché nella peggiore delle ipotesi avrebbe recuperato il capitale messo a disposizione del Pt_1 per gli investimenti, recuperandolo dal stesso. Pt_1
La domanda è fondata.
Dai documenti prodotti e dalle testimonianze rese, la ricostruzione del ha trovato conferme, Pt_1 mentre l'opposta, attrice in senso sostanziale, non ha dimostrato nulla che potesse confutare la predetta tesi ed avvalorare la domanda svolta nel monitorio.
E' infatti emerso in modo certo che la convenuta si sia affidata al per la gestione di parte del Pt_1 proprio patrimonio mobiliare.
Il metodo utilizzato, come spiegato dall'opponente, è stato quello di costituire il pegno per cui è causa, attraverso il quale la ha aperto una linea di credito in favore del mediante la Controparte_3 Pt_1 messa a disposizione delle somme su di un conto corrente allo stesso intestato.
Le operazioni finanziarie di investimento venivano compiute dal attraverso il predetto conto, né è Pt_1 prova il relativo estratto conto prodotto, dal quale si può evincere sia che il conto medesimo era dedicato esclusivamente ad operazioni di investimento e disinvestimento, sia che venivano effettuati bonifici in favore di parte opposta (v. doc. 10 fascicolo opponente).
Le testimonianze hanno confermato la predetta ricostruzione.
La teste , figlia dell'opposta, sentita all'udienza 20.11.2023, ha affermato, innanzitutto, Testimone_1 che il non era solito prendere soldi in contanti (sul cap. 5 seconda memoria istruttoria opposta Pt_1
“…omissis…io mai saputo che aveva preso soldi in mano, neanche da me”), con ciò dimostrando Pt_1 che gli investimenti compiuti per conto dell'opposta erano tutti effettuati con soldi tracciati ed infatti, rispondendo a domanda del Giudice, affermava che gli investimenti avvenivano con soldi che venivano depositati in Banca.
Dichiara poi che l'importo investito era forse di euro 80.000,00.
Infine, dichiara che sia lei che la madre avevano costituito un pegno in favore del e a domanda del Pt_1
Giudice su che cosa fosse stato messo il pegno dichiara “sui soldi messi in banca”.
Il teste , sempre all'udienza del 30.11.2023, ha confermato che il operava in Testimone_2 Pt_1 Borsa (….omissis…cioè lui praticamente giornalmente chiamava il nostro ufficio per passare operazione di acuisto vendita su prodotti derivati che venivano poi contabilizzati totalmente dal nostro ufficio back office, sui conti di ). Parte_1
Il teste , figlio dell'opposta, sentito all'udienza del 05.07.2023, conferma che la madre, Tes_3 signora si sia affidata al per la gestione del proprio patrimonio. CP_1 Pt_1
Da quanto sopra, emerge, pertanto, in modo pacifico, che la nel corso degli anni CP_1
2012/2013, incaricò il di gestire una parte del proprio patrimonio mobiliare. Pt_1
La modalità scelta dalle parti si ritiene sia stata quella di investire una somma pari a quella data in pegno, considerato che un importo uguale a quello del pegno, era stato accreditato dalla su CP_3 di un conto corrente intestato al dal quale venivano effettuate le operazioni in Borsa. Pt_1
Era stata quindi la ad aprire una linea di credito al e la relativa somma era stata garantita CP_3 Pt_1 dalla per un importo pari a quello che la stessa voleva investire in Borsa o, comunque, voleva far CP_1 gestire al Pt_1
Esisteva, quindi, un rapporto negoziale tra le parti alla base del pegno. Se ora la portasse a buon CP_1 fine l'azione di regresso, andrebbe a recuperare quelle somme che la stessa invece aveva consegnato al affinchè le investisse e si ritroverebbe, oltre ad avere avuto già in restituzione una parte dei soldi Pt_1
(per euro 18.400,00), ad avere investito senza incorrere in alcun rischio. pagina 5 di 6 La rispetto a tale ricostruzione, non ha fornito alcuna spiegazione alternativa. Acclarato di avere CP_1 affidato al la gestione di parte del proprio patrimonio le sarebbe stato sufficiente produrre le Pt_1 movimentazioni di tali investimenti o quantomeno dimostrare la dazione del danaro da investire.
Che poi le modalità utilizzate dal possano dare adito a dubbi, che la non abbia ben Pt_1 CP_1 compreso le modalità dell'investimento e su cosa investisse, che non vi sia stata trasparenza nei rapporti tra le parti, è circostanza che dovrà essere acclarata nei processi penali e civili pendenti presso il Tribunale della Repubblica di San Marino ma è circostanza non valutabile da questo Giudice, fra l'altro neppure richiesta.
Dall'accoglimento dell'opposizione discende il rigetto della domanda dell'opposta di condanna ex art. 96 cpc.
Per tutto quanto innanzi, dunque, l'opposizione proposta deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'esistenza di diversi altri contenziosi pendenti tra le parti per i medesimi fatti di causa, il rigetto delle eccezioni sollevate in via preliminare dalla difesa di parte opponente giustificano la liquidazione nei minimi previsti da Tabella delle spese processuali a carico della parte convenuta opposta in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. 537/2022, promossa da contro ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1 CP_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 906/2021 emesso dal Tribunale di Pesaro nel procedimento n. 2452/2021 R.G.;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in complessivi €7.052,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta opposta.
Pesaro, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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