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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 508/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 508 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Neri), CodiceFiscale_1
in proprio e nella qualità d'erede (C.F.: – Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Bellandi), (C.F. Controparte_2 [...]
– rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Saffioti), (C.F. C.F._3 CP_3
– parte non costituita) (C.F. CodiceFiscale_4 CP_4 C.F._5
– parte non costituita), (C.F. – parte non
[...] CP_5 CodiceFiscale_6 costituita), (C.F. – parte non costituita), e CP_6 CodiceFiscale_7 [...]
(C.F. – parte non costituita). CP_7 C.F._8
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene impugnata la sentenza n. 719/2018 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria a definizione del procedimento n. 257/2001 R.G., la quale ha rigettato la domanda d'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione del fondo, identificato al Catasto Terreni al Foglio 16, particelle 52 e 53, in località Terragrande di Fossato Ionico.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui essa ha ritenuto a) non fosse stata comunque fornita la prova relativa al necessario potere di fatto esercitato sui beni oggetto di causa (con le caratteristiche del possesso uti dominus, e – soprattutto – dell'interversione nel possesso medesimo), e b) come le deposizioni testimoniali avessero confermato solo l'esistenza d'un rapporto generico con i terreni di proprietà dei convenuti, e c) non fosse stata prodotta in giudizio alcuna prova scritta circa la manutenzione e la lunga gestione dei fondi.
2.2. L'appellante sostiene – più partitamente – come il primo giudice sarebbe incorso in errore, poiché le dichiarazioni testimoniali proverebbero come lo stesso avrebbe esercitato il possesso uti dominus sui fondi controversi, e come l'effettività ed esclusività del possesso esercitato sul terreno risultino comprovate anche dalla circostanza per la quale tutti i testi avrebbero affermato come i terreni siano stati sempre nella piena disponibilità del medesimo
Pt_1
3. Gli appellati – di contro – chiedono sia confermata la sentenza gravata, e respinti i motivi enucleati dall'appellante.
4. All'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Le censure dell'appellante ineriscono essenzialmente alla asserita sottovalutazione del contenuto delle deposizioni raccolte in primo grado, e alla supposizione – imputata dall'appellante al primo giudice – di incompletezza dei documenti prodotti a sostegno della domanda.
7. Le doglianze non persuadono, avendo il giudice applicato lo standard probatorio esigibile nella materia.
8. Occorre innanzitutto muovere dalla constatazione per la quale l'appellante I) non abbia smentito l'esistenza del rapporto agrario (instaurato, con l'originaria titolare del fondo, dal più remoto dante causa dell'attore), ma si sia limitato a sconfessare l'idoneità – all'eventuale
2 disdetta del rapporto – della documentazione prodotta dagli avversari, di cui lo stesso appellante ha (stilisticamente) disconosciuto l'autenticità, e II) non abbia negato l'intervenuto sequestro giudiziario del compendio immobiliare, occorso a seguito di controversia instauratasi fra i coeredi della storica proprietaria, disposto nel 1975, e per effetto del quale la gestione dei fondi sarebbe transitata lungamente nelle mani dell'amministratore giudiziario.
9. Sempre rammentando, dunque, come l'individuazione della prospettazione più persuasiva debba aver luogo – nel processo civile – alla luce del canone del «più probabile che non», e dato atto delle circostanze suindicate (appunto inconfutate dall'appellante, sebbene introdotte tempestivamente e accuratamente dalle sue controparti), le informazioni ricavabili dalle testimonianze acquisite in primo grado non risultano sufficienti ad avvalorare la tesi dell'avvenuta instaurazione d'una signoria esclusiva, ininterrotta, pacifica e piena dell'appellante (e dei suoi predecessori) nei confronti del fondo disputato.
10. A fronte della dimostrata insorgenza di un rapporto negoziale (la cui descrizione risulta irrilevante ai fini della decisione di questa vertenza, pur essendo esso plausibilmente riconducibile alla colonia), il titolo in forza del quale l'appellante (e – prima di lui – suo padre e suo nonno) si giovò dell'agro in disamina (e del manufatto su di esso insistente) avrebbe dovuto inquadrarsi alla stregua di detenzione (eventualmente qualificata, poiché condotta anche nell'interesse proprio del detentore), poiché scaturente da un contratto (agrario).
11. Con questa liminare precisazione – dunque – tutto quanto illustrato dai testi a) avvalora, da un lato, il fatto del compimento di attività proprie d'un rapporto agrario (fra l'attore e l'originaria concedente), e b) dall'altro, non adduce spunti univocamente deponenti nel senso dell'esercizio – da parte dell'appellante – d'un potere di tipo dominicale sul fondo.
12. Il teste ha dichiarato d'essere a conoscenza dei fatti di causa, affermando come Tes_1 lo stesso, in quanto possessore d'una mandria di ovini e caprini, a) avrebbe esercitato nel tempo la sua attività di pascolo sui terreni oggetto di causa, sempre corrispondendo per tale attività una somma di denaro, dapprima a e successivamente al figlio , Persona_1 Pt_1
e b) d'essere a conoscenza del fatto per il quale detto terreno verrebbe coltivato una volta all'anno e lavorato col trattore di tale (o dal figlio di lui). Persona_2
12.1. Il teste – a sua volta – ha pure dichiarato d'essere a conoscenza dei Persona_2 fatti di causa, affermando a) come lo stesso – fin dagli anni '70 – avrebbe lavorato come trattorista sui terreni in contesa, dapprima per il dante causa e Persona_1 successivamente per il figlio , sempre ricevendo da costoro il compenso per l'attività Pt_1
svolta per conto dei medesimi, e b) inoltre, come gli avesse riferito il predetto Persona_1
3 terreno fosse stato dato ai genitori dello stesso ( ) da una collaboratrice (di Persona_1
nome ) posta al loro servizio. Per_3
13. Orbenene, nella disamina del rapporto tra persona (dell'attore) e cosa (controversa) difetta – e ciò, indipendentemente, a ben vedere, dalle allegazioni e prove delle controparti –
l'evidenza della metamorfosi della relazione occorsa tra l'utilizzatore e la res, ossia del "salto di qualità" da un uso (del fondo) di tipo detentivo (e derivativo, poiché proveniente da contratto) a un rapporto connotato da esclusività e autonomia, e riconducibile esattamente a una fattispecie dominicale.
14. Tutte le attività svolte dall'attore sul fondo – invero – sono indistintamente assimilabili alla figura del detentore (meglio: del paciscente in un rapporto agrario), e l'eventuale convinzione di quest'ultimo d'agire atteggiandosi a proprietario – poiché non esternata nella realtà materiale (ma rimasta confinata nella sfera interiore) in confronto del proprietario formale – risulta improduttiva d'effetti (ai fini dell'eventuale – e pure ineludibile – interversione).
15. Alla luce di tutto quanto appena chiarito, quindi, la domanda d'usucapione, già rigettata in primo grado, non può essere accolta nemmeno davanti a questa Corte.
16. In ragione del rigetto dell'impugnazione, va pronunciata la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore delle sole parti appellate costituite ( in proprio, ); dette spese sono liquidate ai Controparte_1 Controparte_2
sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico dell'appellante), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando il valore della causa risultante dagli atti, ex art. 15, III c., c.p.c.:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
17. Alla luce dell'epilogo dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
4
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , e , disattese
[...] Controparte_1 CP_5 CP_6 Controparte_7
ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle competenze processuali in favore delle sole parti Parte_1 appellate costituite – da un lato, e con Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, dall'altro – le quali vengono liquidate complessivamente nell'importo pari a 2.906,00
[...]
euro, da attribuirsi separatamente a (da un lato) e a Controparte_1 Controparte_2
e (dall'altro): quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese CP_3
documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dichiara non doversi provvedere per le spese di lite nei confronti delle altre parti appellate, siccome rimaste contumaci nel presente grado di giudizio;
- dà atto – infine – dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 508 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Neri), CodiceFiscale_1
in proprio e nella qualità d'erede (C.F.: – Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Bellandi), (C.F. Controparte_2 [...]
– rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Saffioti), (C.F. C.F._3 CP_3
– parte non costituita) (C.F. CodiceFiscale_4 CP_4 C.F._5
– parte non costituita), (C.F. – parte non
[...] CP_5 CodiceFiscale_6 costituita), (C.F. – parte non costituita), e CP_6 CodiceFiscale_7 [...]
(C.F. – parte non costituita). CP_7 C.F._8
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene impugnata la sentenza n. 719/2018 emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria a definizione del procedimento n. 257/2001 R.G., la quale ha rigettato la domanda d'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione del fondo, identificato al Catasto Terreni al Foglio 16, particelle 52 e 53, in località Terragrande di Fossato Ionico.
2.1. L'appellante – in particolare – censura la sentenza nella parte in cui essa ha ritenuto a) non fosse stata comunque fornita la prova relativa al necessario potere di fatto esercitato sui beni oggetto di causa (con le caratteristiche del possesso uti dominus, e – soprattutto – dell'interversione nel possesso medesimo), e b) come le deposizioni testimoniali avessero confermato solo l'esistenza d'un rapporto generico con i terreni di proprietà dei convenuti, e c) non fosse stata prodotta in giudizio alcuna prova scritta circa la manutenzione e la lunga gestione dei fondi.
2.2. L'appellante sostiene – più partitamente – come il primo giudice sarebbe incorso in errore, poiché le dichiarazioni testimoniali proverebbero come lo stesso avrebbe esercitato il possesso uti dominus sui fondi controversi, e come l'effettività ed esclusività del possesso esercitato sul terreno risultino comprovate anche dalla circostanza per la quale tutti i testi avrebbero affermato come i terreni siano stati sempre nella piena disponibilità del medesimo
Pt_1
3. Gli appellati – di contro – chiedono sia confermata la sentenza gravata, e respinti i motivi enucleati dall'appellante.
4. All'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Le censure dell'appellante ineriscono essenzialmente alla asserita sottovalutazione del contenuto delle deposizioni raccolte in primo grado, e alla supposizione – imputata dall'appellante al primo giudice – di incompletezza dei documenti prodotti a sostegno della domanda.
7. Le doglianze non persuadono, avendo il giudice applicato lo standard probatorio esigibile nella materia.
8. Occorre innanzitutto muovere dalla constatazione per la quale l'appellante I) non abbia smentito l'esistenza del rapporto agrario (instaurato, con l'originaria titolare del fondo, dal più remoto dante causa dell'attore), ma si sia limitato a sconfessare l'idoneità – all'eventuale
2 disdetta del rapporto – della documentazione prodotta dagli avversari, di cui lo stesso appellante ha (stilisticamente) disconosciuto l'autenticità, e II) non abbia negato l'intervenuto sequestro giudiziario del compendio immobiliare, occorso a seguito di controversia instauratasi fra i coeredi della storica proprietaria, disposto nel 1975, e per effetto del quale la gestione dei fondi sarebbe transitata lungamente nelle mani dell'amministratore giudiziario.
9. Sempre rammentando, dunque, come l'individuazione della prospettazione più persuasiva debba aver luogo – nel processo civile – alla luce del canone del «più probabile che non», e dato atto delle circostanze suindicate (appunto inconfutate dall'appellante, sebbene introdotte tempestivamente e accuratamente dalle sue controparti), le informazioni ricavabili dalle testimonianze acquisite in primo grado non risultano sufficienti ad avvalorare la tesi dell'avvenuta instaurazione d'una signoria esclusiva, ininterrotta, pacifica e piena dell'appellante (e dei suoi predecessori) nei confronti del fondo disputato.
10. A fronte della dimostrata insorgenza di un rapporto negoziale (la cui descrizione risulta irrilevante ai fini della decisione di questa vertenza, pur essendo esso plausibilmente riconducibile alla colonia), il titolo in forza del quale l'appellante (e – prima di lui – suo padre e suo nonno) si giovò dell'agro in disamina (e del manufatto su di esso insistente) avrebbe dovuto inquadrarsi alla stregua di detenzione (eventualmente qualificata, poiché condotta anche nell'interesse proprio del detentore), poiché scaturente da un contratto (agrario).
11. Con questa liminare precisazione – dunque – tutto quanto illustrato dai testi a) avvalora, da un lato, il fatto del compimento di attività proprie d'un rapporto agrario (fra l'attore e l'originaria concedente), e b) dall'altro, non adduce spunti univocamente deponenti nel senso dell'esercizio – da parte dell'appellante – d'un potere di tipo dominicale sul fondo.
12. Il teste ha dichiarato d'essere a conoscenza dei fatti di causa, affermando come Tes_1 lo stesso, in quanto possessore d'una mandria di ovini e caprini, a) avrebbe esercitato nel tempo la sua attività di pascolo sui terreni oggetto di causa, sempre corrispondendo per tale attività una somma di denaro, dapprima a e successivamente al figlio , Persona_1 Pt_1
e b) d'essere a conoscenza del fatto per il quale detto terreno verrebbe coltivato una volta all'anno e lavorato col trattore di tale (o dal figlio di lui). Persona_2
12.1. Il teste – a sua volta – ha pure dichiarato d'essere a conoscenza dei Persona_2 fatti di causa, affermando a) come lo stesso – fin dagli anni '70 – avrebbe lavorato come trattorista sui terreni in contesa, dapprima per il dante causa e Persona_1 successivamente per il figlio , sempre ricevendo da costoro il compenso per l'attività Pt_1
svolta per conto dei medesimi, e b) inoltre, come gli avesse riferito il predetto Persona_1
3 terreno fosse stato dato ai genitori dello stesso ( ) da una collaboratrice (di Persona_1
nome ) posta al loro servizio. Per_3
13. Orbenene, nella disamina del rapporto tra persona (dell'attore) e cosa (controversa) difetta – e ciò, indipendentemente, a ben vedere, dalle allegazioni e prove delle controparti –
l'evidenza della metamorfosi della relazione occorsa tra l'utilizzatore e la res, ossia del "salto di qualità" da un uso (del fondo) di tipo detentivo (e derivativo, poiché proveniente da contratto) a un rapporto connotato da esclusività e autonomia, e riconducibile esattamente a una fattispecie dominicale.
14. Tutte le attività svolte dall'attore sul fondo – invero – sono indistintamente assimilabili alla figura del detentore (meglio: del paciscente in un rapporto agrario), e l'eventuale convinzione di quest'ultimo d'agire atteggiandosi a proprietario – poiché non esternata nella realtà materiale (ma rimasta confinata nella sfera interiore) in confronto del proprietario formale – risulta improduttiva d'effetti (ai fini dell'eventuale – e pure ineludibile – interversione).
15. Alla luce di tutto quanto appena chiarito, quindi, la domanda d'usucapione, già rigettata in primo grado, non può essere accolta nemmeno davanti a questa Corte.
16. In ragione del rigetto dell'impugnazione, va pronunciata la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore delle sole parti appellate costituite ( in proprio, ); dette spese sono liquidate ai Controparte_1 Controparte_2
sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico dell'appellante), risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente, considerando il valore della causa risultante dagli atti, ex art. 15, III c., c.p.c.:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
17. Alla luce dell'epilogo dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
4
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , e , disattese
[...] Controparte_1 CP_5 CP_6 Controparte_7
ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle competenze processuali in favore delle sole parti Parte_1 appellate costituite – da un lato, e con Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, dall'altro – le quali vengono liquidate complessivamente nell'importo pari a 2.906,00
[...]
euro, da attribuirsi separatamente a (da un lato) e a Controparte_1 Controparte_2
e (dall'altro): quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese CP_3
documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dichiara non doversi provvedere per le spese di lite nei confronti delle altre parti appellate, siccome rimaste contumaci nel presente grado di giudizio;
- dà atto – infine – dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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