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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Agrigento in persona del Giudice del Lavoro Silvia Capitano, lette le note di trattazione scritta delle parti e le memorie autorizzate per l'udienza di oggi 27 maggio 2025, nel procedimento R.G.N.R. 1755/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale 429 c.p.c.
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DANILE GIUSEPPE
Ricorrente nei confronti di:
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Palermo (cod. fisc. fax: 091527080; PEC: P.IVA_1
, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via M. Stabile Email_1
n. 182 è domiciliato ex lege;
resistente
e di:
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai fini della presente causa elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi,
terzo chiamato OGGETTO: sanzione disciplinare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.5.2024 ha premesso di essere Parte_1 dipendente del con mansioni di funzionario giudiziario, area 3, Controparte_1
F2, assunto in organico presso l'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Agrigento, applicato presso il Tribunale per mesi sei a decorrere dal 9 dicembre 2023; ha dunque CP_ convenuto in giudizio il l contestando la sanzione Controparte_4 disciplinare irrogatagli con la nota prot. 30/2024/DISC/GS del Direttore Generale del
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione
Generale del Personale e della Formazione.
In particolare, con il predetto provvedimento gli veniva stato contestato di “essersi assentato dal servizio all'Ufficio di Sorveglianza di Agrigento senza averne titolo i giorni
31 luglio 2018, 1° agosto 2018, 2 agosto 2018, 03 agosto2018, 04 agosto 2018, 06 agosto 2018, 07 agosto 2018, 08 agosto 2018, 25 agosto 2018, 27 agosto 2018, facendo risultare, nella qualità di incaricato della gestione del personale e dell'applicativo CP_5 nel periodo in oggetto, nel medesimo sistema l'imputazione di dette giornate di CP_5 assenza quali permessi ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000, cioè assenze dal servizio al fine di partecipare a consiglio o giunta comunale (codice assenze FAC-FAG) in assenza dei presupposti di legge e della necessaria documentazione di supporto…”.
La contestazione al dipendente è scaturita dall'attività ispettiva svoltasi presso gli uffici del Tribunale di Agrigento nel corso della quale è stata accertata la fruizione, da parte del di n. 10 giornate di “permesso ai sensi dell'art. 79 del D. L.vo n. 267/2000” (per Parte_1 partecipazione a consiglio o giunta comunale), senza averne i requisiti, a mezzo dell'inserimento delle relative causali delle assenze nell'applicativo . CP_5
Venivano riscontrate ulteriori annotazioni relative a 131 giornate di assenze dei dipendenti , , , , Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, , , , con attribuzione di causali
[...] Persona_5 Persona_6 Per_7 sempre riferite alle condizioni di cui all'art. 79 del D. L.vo n. 267/2000.
Ciò in difformità a quanto richiesto nelle istanze dai dipendenti ed in assenza di valida documentazione di supporto dei permessi in forza dell'art. 79
Il ricorrente, dunque, spiegando anche domanda cautelare in corso di causa, ha chiesto sospendersi la sanzione irrogata - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 4 mesi.
Pag. 2 di 8 Ha allegato, in particolare i seguenti motivi:
1) inesistenza dell'illecito disciplinare per avere operato le registrazioni facenti riferimento all'art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000 per imperizia nell'utilizzo del sistema informatico, essendo stato preposto all'utilizzo dell'applicativo senza alcuna previa formazione;
2) assenza di dolo, avendo continuato ad usare e annotare correttamente le richieste di ferie, congedi e riposi compensativi nel tradizionale registro cartaceo, provvedendo poi all'inserimento dei dati nel sistema informatico;
3) difetto di proporzionalità della sanzione;
- violazione dei termini perentori di cui all'art. 55 bis comma 4, Dlgs. 165/2001.
Si è costituito per la fase cautelare il chiedendone il rigetto;
Controparte_1 CP_ L invece è rimasto contumace.
Il Giudice del Lavoro, ritenuta l'insussistenza di un apprezzabile fumus, respingeva la domanda cautelare, rinviando al merito la statuizione sulle spese di lite.
Nel giudizio di merito il si è costituito insistendo nel rigetto del ricorso CP_1 allegando la congruità e la proporzionalità della sanzione inflitta al dipendente.
L si è costituito chiedendo al Tribunale in caso di sentenza favorevole per il CP_3 ricorrente, l'indicazione degli elementi (natura del rapporto, sua durata ed ammontare della retribuzione imponibile, con le variazioni intercorse nel tempo) in base ai quali l potrà poi calcolare la contribuzione dovuta e le corrispondenti somme aggiuntive. CP_3
Il procedimento di merito è stato istruito con produzioni documentali e interrogatorio libero del ricorrente.
Quindi disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c la causa è stata decisa all'odierna udienza in esito alle note di trattazione scritta depositate.
***
Così sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, ritiene il Tribunale che le evidenze emerse in sede di merito non consentono di giungere a diversa conclusione rispetto a quella già adottata in sede cautelare.
Va dato atto innanzitutto che il - con titolo di studio diploma tecnico Parte_1 commerciale ex ragioneria - è un funzionario giudiziario area 3 F3 di lunga esperienza, in quanto in servizio presso il sin dal 1986. CP_1 Controparte_1
Il ricorrente, sentito in sede di interrogatorio libero, ha affermato di essere stato adibito già “qualche anno prima del 2018” all'utilizzo dell'applicativo denominato ”, CP_5 destinato alla registrazione delle presenze/ assenze del personale e in vigore dal 2013, dichiarando di non aver mai seguito un corso di formazione né di aver mai chiesto di farlo
Pag. 3 di 8 in quanto “confortato dal registro cartaceo” che avrebbe continuato ad usare sebbene ormai in disuso poiché sostituito proprio dal programma ”. CP_5
Al riguardo il ricorrente ha descritto una condizione lavorativa caratterizzata da disinteresse dell'apparato burocratico alle vicende implementative del sistema informatico e, più in generale, di aggravio lavorativo conseguente a carenze di personale in organico, concetti reiterati anche nella memoria conclusionale depositata.
Le superiori allegazioni non possono, tuttavia, costituire giustificazioni a fronte dell'inerzia e disinteresse parimenti manifestato dal dipendente il quale, pur riferendo di essersi ritrovato in difficoltà nella gestione dell'applicativo e nell'espletamento delle relative mansioni, non ha formalizzato neppure una sola istanza scritta al dirigente per richiedere attività formativa sul programma o all'assistenza informatica per supporto, attraverso i noti canali predisposti dalla Direzione generale per i sistemi informativi del
Ministero della Giustizia.
La prospettazione del ricorrente circa l'inserimento nell'applicativo dei giustificativi delle assenze sia proprie che del personale in maniera erronea per imperizia e ignoranza nell'utilizzo del sistema informativo, non è - francamente - convincente.
Va innanzitutto rilevato che gli inserimenti contestati dagli ispettori si concentrano in un periodo ben determinato ovvero l'anno 2018 benché, come dichiarato dal ricorrente, lo stesso era stato adibito alla gestione del programma informatico circa due anni prima, non risultando in tali precedenti periodi problematiche o anomalie di sorta.
Pur ipotizzando che vi sia stato, nel corso del 2018, un errore nel caricamento dei dati nell'applicativo con l'improprio utilizzo, per le assenze dello stesso della voce Parte_1
“permessi ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000” in luogo di riposi compensativi, va osservato che la schermata del sistema si presenta di facile intuizione e comprensione (v.
“prospetto presenze estratto ” in allegato 6a ricorso), consentendo di notare e CP_5 riscontrare agevolmente eventuali errori specialmente a chiusura del mese di riferimento, quando si consolida il monte ore fruibile dal dipendente a titolo di riposi compensativi.
Come già rilevato in sede cautelare, difatti, il programma elabora per ogni mese il monte ore disponibile da poter eventualmente fruire a titolo di riposo compensativo (v il già richiamato all.to 6a, prospetto mensile): totale complessivo del monte ore che il sistema avrebbe dovuto decurtare automaticamente in caso di fruizione delle ore per riposo compensativo per l'ipotesi di corretto inserimento della relativa voce di assenza;
mentre, al contrario, lasciare inalterato (o addirittura crescere per l'accumulo di altre ore nel mese), per l'ipotesi di mancata fruizione delle ore.
Pag. 4 di 8 Nella fattispecie invece, nei prospetti mensili dei periodi in contestazione il monte ore del ricorrente aumenta invece di diminuire o di restare costante (v. mensilità di luglio, agosto, settembre 2018 in calce all'allegato n.6a fasc. ricorrente) .
Detta anomalia è facilmente percepibile da un dipendente di media diligenza anche in ragione della semplicità del meccanismo del monte ore che evidenzia, in calce ad ogni schermata, proprio il “saldo” delle ore accumulate nel mese precedente.
Certamente nel caso di specie, un dipendente di notevole esperienza come il Parte_1 già da circa due anni incaricato nello svolgimento delle mansioni inerenti la gestione delle assenze/presenze del personale, avrebbe dovuto accorgersi - esaminando anche senza particolare attenzione il prospetto mensile personale - delle difformità delle ore rispetto a quanto effettivamente percepito e dare l'avvio ad azioni correttive necessarie e/o segnalazioni di errore al dirigente di competenza;
ma tanto non è stato.
Deve pure evidenziarsi che i prospetti mensili del programma indicano in una CP_5 colonna dedicata, con estrema chiarezza, la causale dell'assenza (es. Ferie, Festività soppressa, L. 104/92) ragion per cui una causale così particolare, presente nel prospetto, quale quella di “Perm. giunta mun.le/ provinciale” avrebbe, quantomeno, dovuto insospettire il dipendente.
Ancora se è vero che il dipendente per sua stessa ammissione, supportava il programma gestionale delle presenze con il continuo e parallelo ricorso ad annotazioni su registro cartaceo, ben poteva accorgersi delle diversità, per effetto della comparazione tra le causali annotate di pugno a titolo di riposo compensativo o L 104/92, e quelle inserite nel programma aventi, per la medesima giornata, la diversa dicitura “ Perm. giunta mun.le/ provinciale”.
La condotta del dipendente che non solo ha inserito in programma giustificativi di assenza del tutto impropri e non pertinenti né ha avuto cura di segnalare anomalie, benché in possesso di tutte le competenze e dati oggettivi per farlo, appare connotata dall'intenzionalità perché proprio le evidenze dei prospetti avrebbero consentito al ricorrente di rendersi conto delle discrasie.
Il dipendente, in un arco di tempo limitato, ha intenzionalmente indicato a titolo giustificativo delle proprie assenze una causale – quale quella di cui all'art. 79 del D. L.vo n. 267/2000- in assenza dei requisiti di legge, con il fine di mantenere inalterato il monte ore già accumulato e poterlo utilizzare per assenze successive, essendo emerso peraltro che al luglio/agosto 2018 il dipendente aveva già consumato tutte le ferie maturate nel corso dell'anno fino a tale momento (ogni mese matura un rateo di ferie pari a 1/12 delle ferie riferibili all'intero anno).
Pag. 5 di 8 Inserendo una causale impropria anche in luogo dei permessi L 104/92 inoltre, il dipendente voleva mantenere anche la sola opportunità di poter fruire di tali ultimi permessi in un momento successivo;
e ciò a prescindere dalla circostanza che quanto preservato non sia stato effettivamente fruito nel mese di riferimento per cause che potrebbero prescindere dalla stessa volontà dell'avente diritto (I permessi ex L 104/92 costituiscono sì un diritto del dipendente ma sono comunque subordinati ad una comunicazione effettuata con congruo anticipo al dirigente al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività lavorativa).
Quanto alle anomalie riscontrate sulle posizioni degli altri dipendenti (ben 131 giornate di assenze) con analogo utilizzo della dicitura permessi art. 79 del D. L.vo n. 267/2000, la presentazione delle istanze di ferie e permessi vari con una domanda stilata in modalità cartacea non esimeva il ricorrente, gestore dell'applicativo per il personale, di esercitare un controllo sulla corrispondenza tra la causale richiesta sulla domanda e quella inserita in programma.
Appare poi degno di rilievo la circostanza che quasi tutti gli inserimenti scorretti dei giustificativi di assenza per gli altri dipendenti siano avvenuti proprio nell'anno 2018, in concomitanza con gli inserimenti operati nel prospetto assenze dello stesso ricorrente, elemento questo che mette in evidenza una chiara preordinazione finalizzata alla precostituzione di una giustificazione motivata facendo riferimento all'imperizia nell'utilizzo del programma.
Imperizia che, invero, si scontra con le chiare evidenze, riscontrabili nella schermata del sistema, che avrebbero consentito a qualsiasi dipendente di media diligenza – e ancor più ad un dipendente di notevole anzianità come il – di comprendere, senza Parte_1 particolari sforzi e senza la necessità di competenze specifiche, le anomalie dei dati inseriti.
La condotta dunque è appare violativa degli obblighi e doveri del dipendente pubblico e, in particolar modo, quelli di diligenza, obbedienza e fedeltà -, previsti come per il rapporto di lavoro privato, dagli artt. 2104 e 2105 c.c.; specificamente va menzionato l'art. 60 del CCNL triennio 2016 -2018 versato in giudizio dal ricorrente, rubricato
“Obblighi del dipendente” che prevede, tra le altre cose, il dovere del dipendente di
“…rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio…”. [ v. punto e) art 60 ].
Si conferma pertanto la proporzionalità tra la sanzione irrogata (sospensione del servizio e della retribuzione per mesi 4) in ragione delle modalità della condotta
Pag. 6 di 8 perpetrata, in effetti particolarmente insidiosa e lesive del rapporto fiduciario nonchè degli obblighi di buona fede e correttezza;
ciò anche valutato il fatto che al ricorrente, proprio per la sua lunga esperienza, era stata affidata una mansione delicata, quale quella della gestione delle assenze del personale. L'amministrazione, poi, ha tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari tenendo contotuttavia, dell'elemento intenzionalità della condotta che, in effetti, risulta confermato alla luce di tutti i rilievi sopra svolti.
Non si ravvisano violazioni dei termini perentori l'art. 55 bis comma 4, del Dlgs.
165/2001 dal momento che il contenuto della nota ispettiva del 13 dicembre 2023 da cui parte ricorrente fa decorrere il termine per l'iniziativa disciplinare del 2 aprile 2024, non consente ancora di ritenere del tutto definiti gli illeciti: tant'è che l'Ispettore, con la nota, chiedeva all'Ufficio competente un riscontro sulla regolarità dei permessi di assenza (v. punto 7 di pagina 5 della nota in questione in all.to 14 fasc. ricorrente).
Conseguentemente, il dr. Carlisi, magistrato di Sorveglianza responsabile dell'ufficio, con missiva datata 19 febbraio 2024 ha invitato il ricorrente a fornire “entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della presente” la documentazione giustificativa delle assenze
(v. all.to 11 fasc. ricorrente) provvedendo solo l'8 marzo 2024 ad inviare al la CP_1 relazione definitiva in cui si definiscono gli illeciti stante la carenza dei documenti giustificativi delle assenze contestate.
Ne deriva anche il rispetto del termine di 120 gg per la conclusione del procedimento disciplinare che decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi proprio all'esito di tutti quegli accertamenti del caso che avrebbero potuto apportare elementi utili (nella fattispecie, eventuali pezze giustificative della causale delle assenze) per circostanziare l'addebito o per formulare l'archiviazione. Il suddetto termine non può, pertanto, decorrere a fronte di una notizia che richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire ulteriori dati per delineare meglio la situazione fattuale e assumere le relative determinazioni del caso (v. giurisprudenza costante, tra le altre, conformi, la recente Cass. civ. sez. lav., 28/05/2024, n.14896).
Non vi è alcun concreto interesse del ricorrente a contestare le ulteriori argomentazioni contenute nel provvedimento disciplinare nella parte in cui si fa “salva ogni diversa e successiva valutazione come espressamente stabilito ai commi 3 e 4 dell'art. 55-ter del citato decreto, all'esito definitivo dell'eventuale giudizio penale in ordine all'accertamento di più gravi reati..” venendo in rilievo una mera riserva che, allo stato, si rivela improduttiva di effetti pregiudizievoli.
In definitiva, pertanto, il ricorso va interamente respinto e il ricorrente condannato alle spese di lite sostenute dal anche per la fase cautelare, limitatamente alla CP_1
Pag. 7 di 8 fase di studio e introduttiva non essendo stata più svolta attività difensiva
(indeterminabile bassa complessità, valore più vicino ai minimi di legge).
Spese compensate quanto all , contumace nella fase cautelare che nel giudizio di CP_3 merito si è limitata a domandare al Tribunale di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di parte per le conseguenze di tipo contributivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_3
RESPINGE il ricorso;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore del Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3400,00 per compensi professionali (di cui
€ 1100,00 per la fase cautelare), oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Spese compensate quanto all - CP_3 Controparte_3
Si comunichi
Agrigento, 27.5.2025 Il Giudice del Lavoro
Silvia Capitano
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Agrigento in persona del Giudice del Lavoro Silvia Capitano, lette le note di trattazione scritta delle parti e le memorie autorizzate per l'udienza di oggi 27 maggio 2025, nel procedimento R.G.N.R. 1755/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale 429 c.p.c.
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DANILE GIUSEPPE
Ricorrente nei confronti di:
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Palermo (cod. fisc. fax: 091527080; PEC: P.IVA_1
, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via M. Stabile Email_1
n. 182 è domiciliato ex lege;
resistente
e di:
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai fini della presente causa elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi,
terzo chiamato OGGETTO: sanzione disciplinare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.5.2024 ha premesso di essere Parte_1 dipendente del con mansioni di funzionario giudiziario, area 3, Controparte_1
F2, assunto in organico presso l'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Agrigento, applicato presso il Tribunale per mesi sei a decorrere dal 9 dicembre 2023; ha dunque CP_ convenuto in giudizio il l contestando la sanzione Controparte_4 disciplinare irrogatagli con la nota prot. 30/2024/DISC/GS del Direttore Generale del
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione
Generale del Personale e della Formazione.
In particolare, con il predetto provvedimento gli veniva stato contestato di “essersi assentato dal servizio all'Ufficio di Sorveglianza di Agrigento senza averne titolo i giorni
31 luglio 2018, 1° agosto 2018, 2 agosto 2018, 03 agosto2018, 04 agosto 2018, 06 agosto 2018, 07 agosto 2018, 08 agosto 2018, 25 agosto 2018, 27 agosto 2018, facendo risultare, nella qualità di incaricato della gestione del personale e dell'applicativo CP_5 nel periodo in oggetto, nel medesimo sistema l'imputazione di dette giornate di CP_5 assenza quali permessi ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000, cioè assenze dal servizio al fine di partecipare a consiglio o giunta comunale (codice assenze FAC-FAG) in assenza dei presupposti di legge e della necessaria documentazione di supporto…”.
La contestazione al dipendente è scaturita dall'attività ispettiva svoltasi presso gli uffici del Tribunale di Agrigento nel corso della quale è stata accertata la fruizione, da parte del di n. 10 giornate di “permesso ai sensi dell'art. 79 del D. L.vo n. 267/2000” (per Parte_1 partecipazione a consiglio o giunta comunale), senza averne i requisiti, a mezzo dell'inserimento delle relative causali delle assenze nell'applicativo . CP_5
Venivano riscontrate ulteriori annotazioni relative a 131 giornate di assenze dei dipendenti , , , , Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, , , , con attribuzione di causali
[...] Persona_5 Persona_6 Per_7 sempre riferite alle condizioni di cui all'art. 79 del D. L.vo n. 267/2000.
Ciò in difformità a quanto richiesto nelle istanze dai dipendenti ed in assenza di valida documentazione di supporto dei permessi in forza dell'art. 79
Il ricorrente, dunque, spiegando anche domanda cautelare in corso di causa, ha chiesto sospendersi la sanzione irrogata - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 4 mesi.
Pag. 2 di 8 Ha allegato, in particolare i seguenti motivi:
1) inesistenza dell'illecito disciplinare per avere operato le registrazioni facenti riferimento all'art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000 per imperizia nell'utilizzo del sistema informatico, essendo stato preposto all'utilizzo dell'applicativo senza alcuna previa formazione;
2) assenza di dolo, avendo continuato ad usare e annotare correttamente le richieste di ferie, congedi e riposi compensativi nel tradizionale registro cartaceo, provvedendo poi all'inserimento dei dati nel sistema informatico;
3) difetto di proporzionalità della sanzione;
- violazione dei termini perentori di cui all'art. 55 bis comma 4, Dlgs. 165/2001.
Si è costituito per la fase cautelare il chiedendone il rigetto;
Controparte_1 CP_ L invece è rimasto contumace.
Il Giudice del Lavoro, ritenuta l'insussistenza di un apprezzabile fumus, respingeva la domanda cautelare, rinviando al merito la statuizione sulle spese di lite.
Nel giudizio di merito il si è costituito insistendo nel rigetto del ricorso CP_1 allegando la congruità e la proporzionalità della sanzione inflitta al dipendente.
L si è costituito chiedendo al Tribunale in caso di sentenza favorevole per il CP_3 ricorrente, l'indicazione degli elementi (natura del rapporto, sua durata ed ammontare della retribuzione imponibile, con le variazioni intercorse nel tempo) in base ai quali l potrà poi calcolare la contribuzione dovuta e le corrispondenti somme aggiuntive. CP_3
Il procedimento di merito è stato istruito con produzioni documentali e interrogatorio libero del ricorrente.
Quindi disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c la causa è stata decisa all'odierna udienza in esito alle note di trattazione scritta depositate.
***
Così sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, ritiene il Tribunale che le evidenze emerse in sede di merito non consentono di giungere a diversa conclusione rispetto a quella già adottata in sede cautelare.
Va dato atto innanzitutto che il - con titolo di studio diploma tecnico Parte_1 commerciale ex ragioneria - è un funzionario giudiziario area 3 F3 di lunga esperienza, in quanto in servizio presso il sin dal 1986. CP_1 Controparte_1
Il ricorrente, sentito in sede di interrogatorio libero, ha affermato di essere stato adibito già “qualche anno prima del 2018” all'utilizzo dell'applicativo denominato ”, CP_5 destinato alla registrazione delle presenze/ assenze del personale e in vigore dal 2013, dichiarando di non aver mai seguito un corso di formazione né di aver mai chiesto di farlo
Pag. 3 di 8 in quanto “confortato dal registro cartaceo” che avrebbe continuato ad usare sebbene ormai in disuso poiché sostituito proprio dal programma ”. CP_5
Al riguardo il ricorrente ha descritto una condizione lavorativa caratterizzata da disinteresse dell'apparato burocratico alle vicende implementative del sistema informatico e, più in generale, di aggravio lavorativo conseguente a carenze di personale in organico, concetti reiterati anche nella memoria conclusionale depositata.
Le superiori allegazioni non possono, tuttavia, costituire giustificazioni a fronte dell'inerzia e disinteresse parimenti manifestato dal dipendente il quale, pur riferendo di essersi ritrovato in difficoltà nella gestione dell'applicativo e nell'espletamento delle relative mansioni, non ha formalizzato neppure una sola istanza scritta al dirigente per richiedere attività formativa sul programma o all'assistenza informatica per supporto, attraverso i noti canali predisposti dalla Direzione generale per i sistemi informativi del
Ministero della Giustizia.
La prospettazione del ricorrente circa l'inserimento nell'applicativo dei giustificativi delle assenze sia proprie che del personale in maniera erronea per imperizia e ignoranza nell'utilizzo del sistema informativo, non è - francamente - convincente.
Va innanzitutto rilevato che gli inserimenti contestati dagli ispettori si concentrano in un periodo ben determinato ovvero l'anno 2018 benché, come dichiarato dal ricorrente, lo stesso era stato adibito alla gestione del programma informatico circa due anni prima, non risultando in tali precedenti periodi problematiche o anomalie di sorta.
Pur ipotizzando che vi sia stato, nel corso del 2018, un errore nel caricamento dei dati nell'applicativo con l'improprio utilizzo, per le assenze dello stesso della voce Parte_1
“permessi ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000” in luogo di riposi compensativi, va osservato che la schermata del sistema si presenta di facile intuizione e comprensione (v.
“prospetto presenze estratto ” in allegato 6a ricorso), consentendo di notare e CP_5 riscontrare agevolmente eventuali errori specialmente a chiusura del mese di riferimento, quando si consolida il monte ore fruibile dal dipendente a titolo di riposi compensativi.
Come già rilevato in sede cautelare, difatti, il programma elabora per ogni mese il monte ore disponibile da poter eventualmente fruire a titolo di riposo compensativo (v il già richiamato all.to 6a, prospetto mensile): totale complessivo del monte ore che il sistema avrebbe dovuto decurtare automaticamente in caso di fruizione delle ore per riposo compensativo per l'ipotesi di corretto inserimento della relativa voce di assenza;
mentre, al contrario, lasciare inalterato (o addirittura crescere per l'accumulo di altre ore nel mese), per l'ipotesi di mancata fruizione delle ore.
Pag. 4 di 8 Nella fattispecie invece, nei prospetti mensili dei periodi in contestazione il monte ore del ricorrente aumenta invece di diminuire o di restare costante (v. mensilità di luglio, agosto, settembre 2018 in calce all'allegato n.6a fasc. ricorrente) .
Detta anomalia è facilmente percepibile da un dipendente di media diligenza anche in ragione della semplicità del meccanismo del monte ore che evidenzia, in calce ad ogni schermata, proprio il “saldo” delle ore accumulate nel mese precedente.
Certamente nel caso di specie, un dipendente di notevole esperienza come il Parte_1 già da circa due anni incaricato nello svolgimento delle mansioni inerenti la gestione delle assenze/presenze del personale, avrebbe dovuto accorgersi - esaminando anche senza particolare attenzione il prospetto mensile personale - delle difformità delle ore rispetto a quanto effettivamente percepito e dare l'avvio ad azioni correttive necessarie e/o segnalazioni di errore al dirigente di competenza;
ma tanto non è stato.
Deve pure evidenziarsi che i prospetti mensili del programma indicano in una CP_5 colonna dedicata, con estrema chiarezza, la causale dell'assenza (es. Ferie, Festività soppressa, L. 104/92) ragion per cui una causale così particolare, presente nel prospetto, quale quella di “Perm. giunta mun.le/ provinciale” avrebbe, quantomeno, dovuto insospettire il dipendente.
Ancora se è vero che il dipendente per sua stessa ammissione, supportava il programma gestionale delle presenze con il continuo e parallelo ricorso ad annotazioni su registro cartaceo, ben poteva accorgersi delle diversità, per effetto della comparazione tra le causali annotate di pugno a titolo di riposo compensativo o L 104/92, e quelle inserite nel programma aventi, per la medesima giornata, la diversa dicitura “ Perm. giunta mun.le/ provinciale”.
La condotta del dipendente che non solo ha inserito in programma giustificativi di assenza del tutto impropri e non pertinenti né ha avuto cura di segnalare anomalie, benché in possesso di tutte le competenze e dati oggettivi per farlo, appare connotata dall'intenzionalità perché proprio le evidenze dei prospetti avrebbero consentito al ricorrente di rendersi conto delle discrasie.
Il dipendente, in un arco di tempo limitato, ha intenzionalmente indicato a titolo giustificativo delle proprie assenze una causale – quale quella di cui all'art. 79 del D. L.vo n. 267/2000- in assenza dei requisiti di legge, con il fine di mantenere inalterato il monte ore già accumulato e poterlo utilizzare per assenze successive, essendo emerso peraltro che al luglio/agosto 2018 il dipendente aveva già consumato tutte le ferie maturate nel corso dell'anno fino a tale momento (ogni mese matura un rateo di ferie pari a 1/12 delle ferie riferibili all'intero anno).
Pag. 5 di 8 Inserendo una causale impropria anche in luogo dei permessi L 104/92 inoltre, il dipendente voleva mantenere anche la sola opportunità di poter fruire di tali ultimi permessi in un momento successivo;
e ciò a prescindere dalla circostanza che quanto preservato non sia stato effettivamente fruito nel mese di riferimento per cause che potrebbero prescindere dalla stessa volontà dell'avente diritto (I permessi ex L 104/92 costituiscono sì un diritto del dipendente ma sono comunque subordinati ad una comunicazione effettuata con congruo anticipo al dirigente al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività lavorativa).
Quanto alle anomalie riscontrate sulle posizioni degli altri dipendenti (ben 131 giornate di assenze) con analogo utilizzo della dicitura permessi art. 79 del D. L.vo n. 267/2000, la presentazione delle istanze di ferie e permessi vari con una domanda stilata in modalità cartacea non esimeva il ricorrente, gestore dell'applicativo per il personale, di esercitare un controllo sulla corrispondenza tra la causale richiesta sulla domanda e quella inserita in programma.
Appare poi degno di rilievo la circostanza che quasi tutti gli inserimenti scorretti dei giustificativi di assenza per gli altri dipendenti siano avvenuti proprio nell'anno 2018, in concomitanza con gli inserimenti operati nel prospetto assenze dello stesso ricorrente, elemento questo che mette in evidenza una chiara preordinazione finalizzata alla precostituzione di una giustificazione motivata facendo riferimento all'imperizia nell'utilizzo del programma.
Imperizia che, invero, si scontra con le chiare evidenze, riscontrabili nella schermata del sistema, che avrebbero consentito a qualsiasi dipendente di media diligenza – e ancor più ad un dipendente di notevole anzianità come il – di comprendere, senza Parte_1 particolari sforzi e senza la necessità di competenze specifiche, le anomalie dei dati inseriti.
La condotta dunque è appare violativa degli obblighi e doveri del dipendente pubblico e, in particolar modo, quelli di diligenza, obbedienza e fedeltà -, previsti come per il rapporto di lavoro privato, dagli artt. 2104 e 2105 c.c.; specificamente va menzionato l'art. 60 del CCNL triennio 2016 -2018 versato in giudizio dal ricorrente, rubricato
“Obblighi del dipendente” che prevede, tra le altre cose, il dovere del dipendente di
“…rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio…”. [ v. punto e) art 60 ].
Si conferma pertanto la proporzionalità tra la sanzione irrogata (sospensione del servizio e della retribuzione per mesi 4) in ragione delle modalità della condotta
Pag. 6 di 8 perpetrata, in effetti particolarmente insidiosa e lesive del rapporto fiduciario nonchè degli obblighi di buona fede e correttezza;
ciò anche valutato il fatto che al ricorrente, proprio per la sua lunga esperienza, era stata affidata una mansione delicata, quale quella della gestione delle assenze del personale. L'amministrazione, poi, ha tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari tenendo contotuttavia, dell'elemento intenzionalità della condotta che, in effetti, risulta confermato alla luce di tutti i rilievi sopra svolti.
Non si ravvisano violazioni dei termini perentori l'art. 55 bis comma 4, del Dlgs.
165/2001 dal momento che il contenuto della nota ispettiva del 13 dicembre 2023 da cui parte ricorrente fa decorrere il termine per l'iniziativa disciplinare del 2 aprile 2024, non consente ancora di ritenere del tutto definiti gli illeciti: tant'è che l'Ispettore, con la nota, chiedeva all'Ufficio competente un riscontro sulla regolarità dei permessi di assenza (v. punto 7 di pagina 5 della nota in questione in all.to 14 fasc. ricorrente).
Conseguentemente, il dr. Carlisi, magistrato di Sorveglianza responsabile dell'ufficio, con missiva datata 19 febbraio 2024 ha invitato il ricorrente a fornire “entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della presente” la documentazione giustificativa delle assenze
(v. all.to 11 fasc. ricorrente) provvedendo solo l'8 marzo 2024 ad inviare al la CP_1 relazione definitiva in cui si definiscono gli illeciti stante la carenza dei documenti giustificativi delle assenze contestate.
Ne deriva anche il rispetto del termine di 120 gg per la conclusione del procedimento disciplinare che decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi proprio all'esito di tutti quegli accertamenti del caso che avrebbero potuto apportare elementi utili (nella fattispecie, eventuali pezze giustificative della causale delle assenze) per circostanziare l'addebito o per formulare l'archiviazione. Il suddetto termine non può, pertanto, decorrere a fronte di una notizia che richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire ulteriori dati per delineare meglio la situazione fattuale e assumere le relative determinazioni del caso (v. giurisprudenza costante, tra le altre, conformi, la recente Cass. civ. sez. lav., 28/05/2024, n.14896).
Non vi è alcun concreto interesse del ricorrente a contestare le ulteriori argomentazioni contenute nel provvedimento disciplinare nella parte in cui si fa “salva ogni diversa e successiva valutazione come espressamente stabilito ai commi 3 e 4 dell'art. 55-ter del citato decreto, all'esito definitivo dell'eventuale giudizio penale in ordine all'accertamento di più gravi reati..” venendo in rilievo una mera riserva che, allo stato, si rivela improduttiva di effetti pregiudizievoli.
In definitiva, pertanto, il ricorso va interamente respinto e il ricorrente condannato alle spese di lite sostenute dal anche per la fase cautelare, limitatamente alla CP_1
Pag. 7 di 8 fase di studio e introduttiva non essendo stata più svolta attività difensiva
(indeterminabile bassa complessità, valore più vicino ai minimi di legge).
Spese compensate quanto all , contumace nella fase cautelare che nel giudizio di CP_3 merito si è limitata a domandare al Tribunale di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di parte per le conseguenze di tipo contributivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_3
RESPINGE il ricorso;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore del Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3400,00 per compensi professionali (di cui
€ 1100,00 per la fase cautelare), oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge.
Spese compensate quanto all - CP_3 Controparte_3
Si comunichi
Agrigento, 27.5.2025 Il Giudice del Lavoro
Silvia Capitano
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