TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2288/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
con sede in Mussomeli, c.da Monticelli S.n.c., Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Calogero Ariosto, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in cale all'atto di citazione,
opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
corso Umberto I,
convenuto contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2025, la società
[...]
proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 19 novembre 2024, proveniente dal sig. , con il Controparte_1 quale quest'ultimo intimava il pagamento della somma di euro 9.000,00 a titolo di spese legali liquidate nella sentenza n. 675/2024 emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel giudizio n. 2254/2019 R.G.
1 L'opponente deduceva la nullità della notifica del titolo esecutivo, asseritamente eseguita a mezzo PEC in data 19.11.2024, in assenza della relazione di notificazione prevista dall'art. 3-
bis della L. n. 53/1994, ritenendo pertanto inesistente il diritto del creditore ad agire esecutivamente.
Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituto e ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione allegata all'atto introduttivo, la causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 maggio 2025.
Tanto premesso, sinteticamente, sul tema della lite, l'opposizione è fondata, per i motivi che di seguito si espongono.
La questione centrale sottoposta all'attenzione di questo decidente attiene alla validità della notificazione, eseguita a mezzo posta elettronica certificata dal procuratore del sig. , CP_1
della sentenza n. 675/2024, qualificata come titolo esecutivo giudiziale.
Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 479, comma 1, c.p.c., l'intimazione ad adempiere contenuta nel precetto deve essere necessariamente preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva. Tale adempimento costituisce condizione imprescindibile per la valida instaurazione del procedimento esecutivo e, in difetto, l'azione esecutiva risulta affetta da nullità insanabile, come espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., ordinanza n. 1096 del 2021-ordinanza n. 24662 del 31 ottobre 2013).
Nel caso di specie, la notificazione del titolo esecutivo è stata effettuata mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata, ma priva della necessaria relazione di notificazione e dell'attestazione di conformità prevista dall'art.
3-bis della L. 53/1994. Inoltre, non risultano rispettate le modalità tecniche stabilite dall'art. 16-septies del D.L. 179/2012,
convertito con modificazioni nella L. 221/2012.
Tali omissioni determinano la nullità della notificazione, in quanto precludono al destinatario e all'autorità giudiziaria la possibilità di verificare la regolarità dell'atto e del relativo procedimento notificatorio.
In mancanza di una valida notificazione del titolo esecutivo, l'atto di precetto risulta privo di efficacia giuridica, in quanto non preceduto dalla notificazione del documento che legittima l'azione esecutiva del creditore, secondo un principio pacificamente riconosciuto, “nulla executio sine titulo”.
2 In tal senso, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'omessa notificazione del titolo esecutivo determina l'inesistenza della condizione necessaria per l'esperimento dell'azione esecutiva, con conseguente fondatezza dell'opposizione proposta (Cass. civ.,
ordinanza n. 1096 del 21 gennaio 2021- ordinanza n. 51 del 3 gennaio 2023).
Per completezza motivazionale va infine osservato che la contumacia del convenuto, regolarmente citato, non preclude al giudice il potere di rilevare d'ufficio eventuali nullità degli atti esecutivi, trattandosi di vizi che incidono direttamente sull'esistenza del diritto di agire in executivis. Tali nullità, infatti, attengono a presupposti fondamentali del processo esecutivo e, come tali, sono rilevabili anche in assenza di costituzione della parte intimata.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione risulta fondata e va accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché della attività
effettivamente spiegata dal difensore.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2288/2024
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
- Accoglie l'opposizione proposta dalla società Parte_1
nei confronti del sig. ; Controparte_1
- Dichiara la nullità e l'inefficacia della notificazione del titolo esecutivo (sentenza n.
675/2024 del Tribunale di Caltanissetta);
-Dichiara l'inesistenza del diritto del sig. di procedere esecutivamente nei Controparte_1
confronti della società opponente;
-Condanna il convenuto contumace al pagamento delle spese processuali, che liquidano in in complessivi euro 1.700,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta lì 22 maggio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2288/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
con sede in Mussomeli, c.da Monticelli S.n.c., Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Calogero Ariosto, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in cale all'atto di citazione,
opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
corso Umberto I,
convenuto contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2025, la società
[...]
proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 19 novembre 2024, proveniente dal sig. , con il Controparte_1 quale quest'ultimo intimava il pagamento della somma di euro 9.000,00 a titolo di spese legali liquidate nella sentenza n. 675/2024 emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel giudizio n. 2254/2019 R.G.
1 L'opponente deduceva la nullità della notifica del titolo esecutivo, asseritamente eseguita a mezzo PEC in data 19.11.2024, in assenza della relazione di notificazione prevista dall'art. 3-
bis della L. n. 53/1994, ritenendo pertanto inesistente il diritto del creditore ad agire esecutivamente.
Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituto e ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione allegata all'atto introduttivo, la causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 maggio 2025.
Tanto premesso, sinteticamente, sul tema della lite, l'opposizione è fondata, per i motivi che di seguito si espongono.
La questione centrale sottoposta all'attenzione di questo decidente attiene alla validità della notificazione, eseguita a mezzo posta elettronica certificata dal procuratore del sig. , CP_1
della sentenza n. 675/2024, qualificata come titolo esecutivo giudiziale.
Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 479, comma 1, c.p.c., l'intimazione ad adempiere contenuta nel precetto deve essere necessariamente preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva. Tale adempimento costituisce condizione imprescindibile per la valida instaurazione del procedimento esecutivo e, in difetto, l'azione esecutiva risulta affetta da nullità insanabile, come espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., ordinanza n. 1096 del 2021-ordinanza n. 24662 del 31 ottobre 2013).
Nel caso di specie, la notificazione del titolo esecutivo è stata effettuata mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata, ma priva della necessaria relazione di notificazione e dell'attestazione di conformità prevista dall'art.
3-bis della L. 53/1994. Inoltre, non risultano rispettate le modalità tecniche stabilite dall'art. 16-septies del D.L. 179/2012,
convertito con modificazioni nella L. 221/2012.
Tali omissioni determinano la nullità della notificazione, in quanto precludono al destinatario e all'autorità giudiziaria la possibilità di verificare la regolarità dell'atto e del relativo procedimento notificatorio.
In mancanza di una valida notificazione del titolo esecutivo, l'atto di precetto risulta privo di efficacia giuridica, in quanto non preceduto dalla notificazione del documento che legittima l'azione esecutiva del creditore, secondo un principio pacificamente riconosciuto, “nulla executio sine titulo”.
2 In tal senso, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'omessa notificazione del titolo esecutivo determina l'inesistenza della condizione necessaria per l'esperimento dell'azione esecutiva, con conseguente fondatezza dell'opposizione proposta (Cass. civ.,
ordinanza n. 1096 del 21 gennaio 2021- ordinanza n. 51 del 3 gennaio 2023).
Per completezza motivazionale va infine osservato che la contumacia del convenuto, regolarmente citato, non preclude al giudice il potere di rilevare d'ufficio eventuali nullità degli atti esecutivi, trattandosi di vizi che incidono direttamente sull'esistenza del diritto di agire in executivis. Tali nullità, infatti, attengono a presupposti fondamentali del processo esecutivo e, come tali, sono rilevabili anche in assenza di costituzione della parte intimata.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione risulta fondata e va accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché della attività
effettivamente spiegata dal difensore.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2288/2024
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
- Accoglie l'opposizione proposta dalla società Parte_1
nei confronti del sig. ; Controparte_1
- Dichiara la nullità e l'inefficacia della notificazione del titolo esecutivo (sentenza n.
675/2024 del Tribunale di Caltanissetta);
-Dichiara l'inesistenza del diritto del sig. di procedere esecutivamente nei Controparte_1
confronti della società opponente;
-Condanna il convenuto contumace al pagamento delle spese processuali, che liquidano in in complessivi euro 1.700,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta lì 22 maggio 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
3