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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/07/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1494/2023
promossa da
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GIANFRANCO TODARO, giusta procura in atti;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
MAURIZIO CONDORELLI, presso il cui studio, in , via Alberto Mario n. 74, è elettivamente Pt_1 domiciliata, giusta procura in atti;
appellata
pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proprietaria dell'appartamento ubicato al terzo e ultimo piano del Controparte_1 [...]
a convenne in giudizio il citato lamentando la presenza di Parte_1 Pt_1 Parte_1 danni da infiltrazioni provenienti da parti condominiali per i quali aveva già ottenuto, giusta il ricorso ex art. 1172 c.c. del 18 dicembre 2017, un provvedimento cautelare, emesso dallo stesso Tribunale in data 30 maggio 2018, che aveva ordinato al convenuto di eseguire le opere indicate nella relazione tecnica del 10 maggio 2018, sotto la vigilanza del CTU. Chiese, quindi, accertarsi la responsabilità del convenuto e la conferma del provvedimento volto all'eliminazione delle infiltrazioni già richiamato, oltre al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla mancata utilizzazione dell'immobile.
Nella resistenza del , il Tribunale di Catania, con sentenza Parte_1 non definitiva n. 1483/2021 pubblicata in data 6 aprile 2021, accolse per quanto di ragione la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella misura di € 7.740,00 oltre
IVA e direzione dei lavori e oltre € 1.500,00 per l'affidamento a ditta specializzata in traslochi dello spostamento dei mobili in altro ambiente interno;
rigettò, invece, la domanda di risarcimento dei danni relativi a mobili tappeti, libri, impianto elettrico, per difetto di prova. Relativamente alla domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene da parte dell'attrice, il Tribunale, ritenendo che ella avesse fornito prova del fatto costitutivo della domanda, sia per i danni che per il periodo indicato (dal 2014), rimetteva la causa in istruttoria al limitato fine di determinare il danno con riferimento al canone locativo dell'immobile.
Con separata ordinanza, disponeva dunque l'espletamento di una c.t.u. finalizzata a valutare il valore locativo mensile dell'appartamento in questione a far data dal febbraio 2017 fino alla data della presente decisione.
Quindi, con la sentenza definitiva n. 3835/2023 del 26 settembre 2023, il Tribunale di Catania condannava il convenuto al risarcimento degli ulteriori danni (rispetto a quelli liquidati Parte_1 nella sentenza non definitiva) subiti dalla derivanti dalla impossibilità di utilizzazione CP_1 dell'immobile, in ragione della somma di € 1.000,00 dal dì in cui l'attrice si è allontanata dal proprio immobile al giorno in cui il è intervenuto per rimuovere le cause delle lamentate Parte_1 infiltrazioni. La somma di € 1.000,00 è stata ottenuta dividendo il valore locativo complessivo - arrotondato dal CTU in misura pari ad € 82.000,00 – per il numero dei mesi – in tutto 82 – di perdurante impossibilità dell'utilizzo dell'immobile. Condannava, infine, il convenuto al Parte_1
pagina 2 di 14 pagamento delle spese di lite in favore della controparte, nonché al pagamento delle spese della c.t.u.
Avverso le menzionate decisioni, il avendo Parte_2 tempestivamente formulato riserva di impugnazione differita contro la sentenza non definitiva, come previsto dall'art. 340 c.p.c., ha proposto appello con atto di citazione notificato in data15 novembre
2023, sulla base di sei motivi.
si è costituita in giudizio, deducendo l'inammissibilità e comunque chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Concesso alle parti un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 10 marzo 2025, esaurita la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere presa in considerazione prioritariamente l'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellante con la comparsa di costituzione in merito alla tardività dell'appello.
Ha rilevato, in particolare, l'appellata che le censure del appellante coinvolgono sia la Parte_1 sentenza n. 1483/2021 del 06/04/2021 (R.G. 12837/2018) sia la sentenza definitiva n. 3835/2023 del
26/09/2023 che ha concluso il giudizio R.G. n. 12837/2018.
Riguardo alla natura della sentenza n. 1483/2021, qualificata dal primo Giudice “parziale e non definitiva”, l'appellata, muovendo dall'inciso finale (“ne deriva che la causa va rimessa sul ruolo al limitato fine di valutare il valore locativo mensile dell'appartamento in questione a far data dal febbraio 2017 fino alla data della presente decisione”), deduce come non appaia dubitabile che la pronuncia in questione “sia una sentenza che definisce completamente e definitivamente la posizione relativa alla domanda di responsabilità per quanto occorso”.
Si tratterebbe pertanto di una sentenza definitiva, se pur parziale, immediatamente appellabile, rispetto alla quale sarebbero inutilmente spirati i termini per la relativa impugnazione.
Ha eccepito dunque la intervenuta decadenza della parte appellante dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c.
La predetta eccezione non è fondata.
Infatti, nell'ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti (come nella specie), è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza pagina 3 di 14 disporre la separazione ex art. 279, comma 2, n. 5, e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio (Cass. n. 17876/2019).
Nella specie, il primo Giudice con la sentenza n. 1483/2021 ha provveduto solo su alcune delle domande cumulativamente proposte dall'attrice, riservando alla decisione finale la pronuncia sulle spese. Ne consegue che la decisione deve intendersi come avente natura non definitiva e che devono, pertanto, ritenersi ammissibili la riserva di appello e l'impugnazione della sentenza non definitiva in uno con quella definitiva da parte dell'appellante. Del resto, non esiste la dedotta ambiguità derivante dal denunciato contrasto tra indici di carattere formale per essere stata la prima decisione, quella appunto del 2021, qualificata al tempo stesso come sentenza parziale e non definitiva dal giudice estensore, perché pur decidendo su alcune delle domande cumulate fra le stesse parti manca nella sentenza del 2021 sia un esplicito provvedimento di separazione sia un provvedimento sulle spese in ordine alle domande decise. Resta fermo, peraltro, che la sentenza ha natura non definitiva per la causa da istruire ancora (nel caso, proprio la domanda di risarcimento del danno da inutilizzabilità dell'immobile deteriorato da infiltrazioni il cui capo è investito dal proposto appello), pur in mancanza di un esplicito provvedimento di separazione;
sicché contro quest'ultima la parte può fare riserva di impugnazione (Cass. Sez. L, sentenza n. 8207 del 19/08/1998).
D'altra parte, l'eventuale esistenza del detto contrasto non comporterebbe la denunciata decadenza dall'impugnazione, dovendo piuttosto, semmai, al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, ritenersi ammissibile - e non tardivo - l'appello in concreto proposto mediante riserva
(arg. tratto da Cass. Sez. Un. n. 10242/2021).
2. - Con il primo e preliminare motivo di gravame, il appellante - denunciando la Parte_1 violazione dell'art. 112 c.p.c. - ha dedotto la nullità della sentenza n. 1483/2021 per omessa pronuncia su due capi della domanda proposta dall'attrice in primo grado, segnatamente quelli con i quali si chiedeva di: “e) ritenere e dichiarare il condominio di responsabile del danno Parte_1 occorso alla attrice per il mancato utilizzo dell'immobile a far data dal mese di ottobre del 2014; f) condannare, conseguentemente, il condominio di al pagamento in favore della Parte_1 attrice della somma di € 45.000,00 quale ristoro per il danno occorso alla stessa per il mancato utilizzo dell'immobile a far data dal mese di ottobre del 2014 sino al mese di luglio 2018 e della ulteriore somma di € 1.000,00 per ogni mese successivo di inutilizzo sino all'effettivo completo
pagina 4 di 14 ripristino dell'immobile di proprietà dell'attrice), non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo, e risultando irrilevante a tale fine l'affermazione, contenuta in motivazione, non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione. Il dispositivo avrebbe, quantomeno dovuto contenere la declaratoria della responsabilità del
nella causazione del danno, e di condanna al risarcimento del danno conseguenza, pur da Parte_1 quantificarsi nel proseguo del giudizio a seguito di espletanda CTU”. In mancanza, l'appellante denuncia la sussistenza del lamentato vizio di omessa pronuncia. Cita, a sostegno del motivo, la pronuncia di Cass. 9263/2017.
Il motivo di gravame è inammissibile per carenza di interesse.
Infatti, a prescindere da ogni valutazione di merito, non vi è dubbio che la condanna al risarcimento del danno nella misura liquidata dal consulente tecnico d'ufficio - e successivamente cristallizzata nella sentenza definitiva resa inter partes dal Tribunale - implichi necessariamente un accertamento della responsabilità. Tale pronuncia risulta, peraltro, fondata sulla espressa condivisione degli argomenti posti a base della sentenza non definitiva n. 1483/2021, sebbene richiamati soltanto per relationem. Per le stesse ragioni, si perviene al medesimo risultato anche ritenendo che il primo Giudice abbia deciso nel senso indicato, in quanto vincolato dalla sentenza non definitiva precedentemente emessa. Tale giudice non poteva infatti riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, che può essere soltanto riformata dal giudice dell'impugnazione.
In ogni caso, il motivo si rivela non fondato anche nel merito, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la portata precettiva di una sentenza deve essere individuata non solo tenendo conto del dispositivo, ma anche integrando questo con la motivazione, ove – come nel caso in esame – difetti un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione (Cass. n. 26802/2022; Cass.
19074/2015; Cass. n. 15088/2015).
3. - Con il secondo motivo l'appellante denuncia un asserito “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, con riferimento alla motivazione contenuta nella sentenza n. 1483/2021 emessa dal giudice di primo grado.
Rileva, in particolare, che, mentre in motivazione il ristoro dovuto viene fatto risalire al mese di ottobre
2014 (data del verbale di intervento dei Vigili del Fuoco, attestante il pregiudizio e l'impossibilità di disporre del bene), in altra parte della stessa motivazione il primo giudice, nel ravvisare la necessità di pagina 5 di 14 ulteriore istruzione per il calcolo del valore locativo dell'appartamento, ha indicato una decorrenza diversa, e precisamente il mese di febbraio 2017.
Il motivo è infondato.
Non si ravvisa, infatti, alcun contrasto logico o giuridico idoneo a configurare una reale contraddizione motivazionale. Si tratta, piuttosto, di un mero errore materiale o refuso contenuto nella sentenza
1483/2021, facilmente superabile in via interpretativa alla luce dell'intero impianto argomentativo della pronuncia.
È lo stesso Tribunale, infatti, a chiarire in più punti della motivazione che il danno per il mancato godimento decorre dal mese di ottobre 2014, come si desume, ad esempio:
- a pagina 2, quinto capoverso, dove si fa riferimento al “danno subito per l'inutilizzo dell'appartamento a far data dal mese di ottobre 2014 sino alla ultimazione dei lavori di ripristino”;
- a pagina 3, penultimo capoverso, ove si precisa che la “impossibilità di disporre del bene ovvero di trarne utilità anche a partire dal 2014 (circostanza che) è dimostrata dal rapporto di intervento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco versato in atti”.
Il presunto errore è dunque circoscritto a un passaggio della motivazione in cui – dopo avere già esaurientemente esposto la ratio decidendi – il giudice, nel disporre l'ulteriore istruttoria per il calcolo del valore locativo dell'appartamento, incorre in un'evidente svista, indicando una data erronea (“… al limitato fine di valutare il valore locativo mensile dell'appartamento in questione a far data dal febbraio 2017 fino alla data della presente decisione”). Tale svista è comunque agevolmente superabile anche mediante il riferimento all'ordinanza di nomina del CTU, con cui è stato conferito incarico di “quantificare il valore locativo dell'immobile per cui è causa a partire dal 4.10.2014 (data del rapporto di intervento dei vigili del fuoco) fino alla data odierna”.
4. - Con il terzo motivo, l'appellante contesta il rigetto della eccezione del concorso di colpa dell'attrice, sollevata in primo grado ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Il motivo non può essere accolto.
La censura, infatti, non si confronta in modo adeguato con la ratio decidendi del rigetto della eccezione ex art. 1227 c.c. espressa dal primo Giudice nella sentenza non definitiva (cfr. pag. 4), ripresa poi dalla sentenza definitiva (cfr. pag. 6).
pagina 6 di 14 Il motivo di appello si limita a riproporre le stesse argomentazioni già formulate in primo grado in ordine all'asserita inerzia dell'attrice e alla sua presunta corresponsabilità nell'aggravamento del danno.
Rappresenta la parte appellante che l'attrice non avrebbe cooperato alla risoluzione del problema verificatosi nell'immobile di sua proprietà, omettendo di fornire notizie sullo stato dell'immobile e sulla risoluzione delle problematiche, e non avrebbe adempiuto al pagamento della propria quota di oneri condominiali. Tuttavia, tali circostanze non escludono la responsabilità esclusiva del per i Parte_1 danni da infiltrazioni, ascrivibili alle accertate carenze manutentive delle parti comuni, pienamente imputabili al stesso. Va inoltre evidenziato che gli interventi effettuati in precedenza, Parte_1 prima dell'adozione del provvedimento cautelare ex art. 1772 c.c., si sono dimostrati del tutto inefficaci e non risolutivi del problema (cfr. sentenza definitiva pag. 3, ove si legge: “in data 11 dicembre 2017 sono stati eseguiti i lavori deliberati dalla suddetta assemblea2, lavori che - sulla base degli accertamenti espletati dal c. t. u. nel corso del procedimento cautelare - si sono rivelati insufficienti”).
L'appellante sostiene, inoltre, che l'inerzia dell'attrice nel periodo compreso tra il 2014 e il 2017 dovrebbe comportare la limitazione del diritto al risarcimento a partire solo dal febbraio 2017.
Tale assunto è privo di fondamento.
Come già evidenziato dal Tribunale nella sentenza non definitiva, il pregiudizio per la possibilità di un pieno godimento del bene risulta documentata già a partire dal 2014, in particolare attraverso il rapporto di intervento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco versato in atti. In tale verbale, alla voce
“Danni a persone, beni, risorse, risorse ambientali o naturali”, si constata che “le infiltrazioni hanno danneggiato le pareti di due camere e tetti prospicenti ”, attestando così che già all'epoca Parte_1 la fruibilità normale dell'immobile era apprezzabilmente ridotta.
Il primo Giudice ha inoltre osservato, sulla base delle foto allegate alla c.t.u. (pag. 4), l'esistenza di
“uno stato di ammaloramento diffuso e grave, efflorescenze e muffe, e quindi una situazione di invivibilità generalizzata delle stanze del tutto coperte da segni evidenti di malsana umidità”.
Nella stessa direzione si colloca anche l'accertamento tecnico compiuto dal CTU nominato nel procedimento per danno temuto ex art. 1772 c.c., ing. , la quale ha rilevato che “il Persona_1 fenomeno infiltrativo (…) indubbiamente ha reso insalubri i due vani e, indirettamente, compromesso la corretta fruibilità dell'appartamento” (v. pag. 4).
Tutti questi elementi conducono al rigetto del motivo in esame, che non offre argomenti in grado di pagina 7 di 14 contrastare le risultanze istruttorie e le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte dal
Tribunale.
D'altra parte, il motivo risulta anche carente di interesse nella parte in cui omette di considerare che il
Tribunale, con la sentenza definitiva, aveva – sia pure parzialmente - accolto l'eccezione sollevata dal medesimo , odierno appellante, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. Ciò emerge Parte_1 chiaramente laddove il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inutilizzabilità dell'immobile esclusivamente fino alla data in cui il convenuto è intervenuto per Parte_1 rimuovere le cause dei fenomeni infiltrativi, e non già – come richiesto dall'attrice – sino all'effettivo e completo ripristino dell'immobile di sua proprietà.
Sul punto, il Tribunale ha motivato la propria decisione osservando che, “eliminata la causa del pericolo e del conseguente danno, l'attrice ha avuto la possibilità di effettuare i necessari interventi di ripristino dell'immobile e, dunque, di fare rientro nella propria abitazione, onde il termine finale da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento del danno patito dalla danneggiata per il mancato utilizzo dell'immobile non può che essere individuato nella data in cui il è Parte_1 intervenuto per rimuovere le suddette cause dei fenomeni infiltrativi” (cfr. pag. 6 della sentenza).
Poiché, peraltro, il - pur dichiarando di aver eseguito i lavori ordinati con il Parte_1 provvedimento nunciatorio emesso dal Tribunale di Catania in data 30.5.2018, necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni di acqua piovana nell'immobile di proprietà della
(cfr. pag. 3 dell'atto di appello), ha omesso di indicarne l'epoca di effettivo CP_1 completamento, e tale lacuna non è stata colmata neppure dall'appellata (originaria attrice), sulla quale incombeva l'onere probatorio, il risarcimento deve essere riconosciuto, nei limiti del danno risarcibile come appresso individuato, fino alla data della pronuncia della sentenza non definitiva, ossia fino al
6.04.2021 (con decorrenza dal mese di ottobre 2014, periodo preso in considerazione dal nominato
CTU), data nella quale non risulta che i lavori condominiali fossero stati ultimati.
5. – Con il quarto motivo, l'appellante denuncia un vizio di motivazione, lamentando la contraddittorietà ed illogicità della decisione con cui è stata accolta la domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene da parte dell'attrice. A sostegno della censura, l'appellante deduce che l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova concreta del danno subito, rilevando che non risulta dimostrato che ella risiedesse effettivamente nell'immobile per cui è causa, né che vi abbia abitato o non abitato nel periodo necessario per l'eliminazione delle cause di infiltrazione (la stessa pagina 8 di 14 avrebbe ammesso nella missiva del 18.2.2017 di non avere abitato l'immobile per un periodo di quattro anni), né che sia stata costretta a locare un altro immobile ove trasferirsi, circostanza che, secondo l'appellante, farebbe presumere la disponibilità di altra sistemazione e dunque l'assenza di un danno risarcibile;
infine, l'attrice non avrebbe fornito la prova di avere avuto la possibilità di concedere l'immobile in locazione a terzi ricavandone un'utilità economica.
Anche questo motivo è infondato.
Anzitutto, il verbale dei Vigili del Fuoco ha dimostrato che la situazione dannosa presente nell'appartamento dell'attrice è effettiva, pur avendo il fenomeno infiltrativo interessato solo due vani dell'immobile.
La concreta perdita della possibilità di godere appieno dell'immobile, sia in forma diretta che indiretta, risulta pertanto adeguatamente dimostrata dagli elementi istruttori raccolti.
È vero che il Tribunale, nella sentenza non definitiva, fa riferimento alla categoria del “danno in re ipsa”, ma occorre considerare che tale pronuncia è stata resa anteriormente all'intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645/2022, che ha sostituito la locuzione "danno in re ipsa" con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio, accogliendo la domanda risarcitoria non già in via automatica, bensì sulla scorta di puntuali elementi istruttori, in particolare:
- il verbale dei Vigili del Fuoco, attestante la compromissione di due vani dell'abitazione, rendendoli inidonei all'uso;
- la c.t.u. espletata nel precedente procedimento ex art. 1172 c.c., ove si legge che “il fenomeno infiltrativo (…) indubbiamente ha reso insalubri i due vani e, indirettamente, compromesso la corretta fruibilità dell'appartamento”.
Alla luce della giurisprudenza più recente (cfr. Cass. 30791/2024), si ribadisce che, in caso di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi - come avvenuto nel caso di specie - il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente (l'unico che viene in considerazione nella presente fattispecie), la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o di locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della pagina 9 di 14 specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (sentenza pronunciata dalla Corte di
Cassazione in fattispecie in cui i proprietari di un appartamento, che aveva subito diversi danni a causa di infiltrazioni d'acqua, avevano convenuto in giudizio i vicini di casa del piano superiore e il condominio).
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha formulato alcuna contestazione specifica in ordine all'effettiva compromissione del diritto di godimento dell'immobile, limitandosi a generiche prese di posizione in ordine alla mancata prova del danno. Al contrario, risulta dagli atti che l'immobile, a causa del protrarsi delle infiltrazioni, non è stato utilizzato da parte dell'attrice per il periodo in cui è stato interessato dalle infiltrazioni e che in tal periodo lo stesso si trovava in condizioni di almeno parziale inagibilità.
Tale situazione, secondo criteri di normalità e alla luce delle comuni regole di esperienza, comporta la perdita della possibilità di godere del bene da parte dell'appellata, sia diretto, sia indiretto mediante locazione, e giustifica il riconoscimento di un danno risarcibile, parametrato in via equitativa al valore locativo della parte dell'immobile effettivamente inutilizzabile.
6. - Con il quinto motivo, l'appellante reitera l'esimente del caso fortuito, deducendo che le infiltrazioni verificatesi in data 23.01.2017 sarebbero state causate da un evento metereologico di particolare intensità, tale da essere qualificato come nubifragio dal CTU sulla base delle informazioni acquisite dal
SIS.
Il motivo non è fondato.
Il infatti, invoca il caso fortuito per un evento atmosferico del 2017, mentre i danni per i Parte_1 quali si discute risalgono al 2014, pur essendosi protratti nel tempo a causa della prolungata inerzia e incuria del medesimo. Deve pertanto escludersi l'esistenza dell'invocato caso fortuito. Parte_1
7. - Con il sesto motivo, l'appellante deduce che il Giudice di prime cure avrebbe errato, nella sentenza non definitiva emessa in data 06.04.2021, nel ritenere dovuto il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'intero immobile, nonostante dal verbale redatto dai Vigili del Fuoco e dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio emergesse che solo due vani risultavano effettivamente danneggiati.
Di conseguenza, secondo l'appellante, il risarcimento avrebbe dovuto limitarsi al mancato utilizzo di detti due vani e non estendersi al valore locativo dell'intero immobile.
pagina 10 di 14 In particolare, l'appellante sostiene che, dovendosi procedere a una determinazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, comma 1, c.c., il Tribunale avrebbe dovuto ridurre l'ammontare del risarcimento, limitandolo ai due vani non utilizzabili, come già valutato dal CTU.
Il suddetto motivo è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, laddove – come nella specie - si accerti che “il danno sussista per la violazione in sé del diritto di godere, il risarcimento spetta, con l'eventuale liquidazione equitativa parametrata sul canone locativo di mercato, a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o in modo indiretto” (Cass. S.U. n.
33645/2022).
Tuttavia, come già osservato da questa Corte con l'ordinanza del 25 marzo 2024, dalla c.t.u. espletata emerge che, a fronte di un appartamento esteso in totale mq 259, solo due vani risultano danneggiati dalle infiltrazioni.
Il CTU, rispondendo alle osservazioni della parte convenuta, ha individuato tali vani in uno studio di mq. 27,1781 e una stanza da pranzo di mq. 24,42, calcolando -tenuto conto del valore unitario medio già determinato in €./mq. 3,86 per il periodo in esame, pari a 82 mesi (con decorrenza dal 4/10/2014, data del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, e fino al 6.04.2021, data della pronuncia della sentenza non definitiva) - un valore locativo complessivo pari a € 16.349,81 (ossia € 200,00 per 82 mesi, arrotondato).
L'appellante, in via subordinata al rigetto della domanda attorea, ha chiesto che, sulla base delle ipotesi alternative formulate dal CTU di primo grado, dott. il risarcimento venisse determinato in Per_2 misura ridotta, pari a € 3.269,00, ovvero, in via ulteriormente gradata, a € 13.079,84, tenuto conto del mancato utilizzo di soli due vani, peraltro privi di servizi igienici.
Tali doglianze relative al quantum risarcitorio non sono fondate.
Il Collegio osserva che, mentre il criterio di calcolo accolto – e sopra riportato - è parametrato all'effettiva estensione dei vani danneggiati, le alternative proposte dal CTU non appaiono condivisibili. In particolare, la prima stima alternativa (pari a € 3.269,00) applica una diminuzione dell'80 %, giustificata dalla mancanza di servizi igienici;
ma non tiene conto che, a causa delle infiltrazioni patite, la possibilità di godere di due vani è venuta meno.
pagina 11 di 14 Nemmeno la seconda ipotesi, che prevede una riduzione del 20% (ottenendo la cifra di € 13.079,84), può essere accolta, in quanto la motivazione – fondata sulla parzialità della superficie interessata dai danni rispetto all'intero appartamento – non risulta coerente con il principio di integralità del risarcimento del danno. Come correttamente osservato, è conforme a tale principio un calcolo basato sulla perdita del godimento, sia diretto che indiretto, della concreta superficie danneggiata.
Infine, considerato che la somma di € 200,00 risulta essere corrispondente al canone mensile della superficie effettivamente pregiudicata, determinato all'attualità all'epoca della sentenza impugnata, deve procedersi alla rivalutazione annuale del canone locativo e sulle somme così calcolate spettano gli interessi legali a far data dalla maturazione della singola mensilità.
8. - Resta assorbito il settimo motivo, con cui l'appellante censura l'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese processuali, atteso che, all'esito del giudizio, deve procedersi d'ufficio a una nuova regolamentazione delle spese processuali, tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr.
Cass. n. 21139/2020; Cass. n. 14916/2020; Cass. n. 6259/2014).
Il di , in quanto comunque soccombente, va condannato a Parte_1 Pt_1 rifondere a le spese di entrambi i gradi di giudizio, con compensazione nella Controparte_1 misura di un terzo, tenuto conto del rigetto di alcune domande di risarcimento danni (relative a mobili, tappeti, libri, impianto elettrico), con statuizione non impugnata dall'appellante, e, pertanto, divenuta definitiva. Inoltre, la domanda relativa ai danni da perdita subita per l'impossibilità di utilizzazione del bene da parte dell'appellata è stata accolta solo parzialmente, limitatamente a due vani dell'immobile.
Tali spese vengono liquidate, come indicato in dispositivo, secondo il vigente D.M. Giustizia del
13.08.2022 n. 147, con riferimento allo scaglione individuato, per ciascun grado, sulla base della domanda (cd. «disputatum»), nonché, stante l'accoglimento parziale, sulla base del contenuto effettivo della decisione (cd. «decisum»).
Pertanto, per quanto riguarda le spese del primo grado, la liquidazione (nell'intero) viene effettuata nella stessa misura stabilita nella sentenza definitiva del Tribunale.
In relazione alle spese del presente grado, va precisato che la liquidazione - come specificato in dispositivo - comprende tutte le fasi, inclusa la fase istruttoria, in quanto l'art. 4, comma 5, lett. c), del
D.M. n. 55 del 2014, come modificato, include in tale voce anche la fase di trattazione. Ne consegue che il compenso unitario per detta fase spetta al procuratore della parte vittoriosa, a prescindere dal pagina 12 di 14 concreto svolgimento di attività a contenuto istruttorio (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
Tuttavia, per questa sola fase, sono stati applicati i valori minimi, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività propriamente istruttoria.
Le spese della c.t.u., come già deciso con la sentenza definitiva impugnata, vanno definitivamente poste per intero a carico dell'appellante, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1494/2023 R.G.C.A.,
accoglie parzialmente l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza non definitiva n. 1483/2021 del 06/04/2021 e la sentenza definitiva n. 3835/2023 del
26/09/2023 emesse dal Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n. 12837/2018 R.G.;
per l'effetto, in parziale riforma, condanna il al Parte_1 pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita Controparte_1 della disponibilità e del godimento dell'immobile in questione, della somma di € 16.349,81, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali con le modalità e con le decorrenze indicate in motivazione.
rigetta, nel resto, l'appello;
compensa per un terzo tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna il
[...]
a rifondere a i restanti due terzi di spese, che Parte_1 Controparte_1 liquida nell'intero: 1) quanto al primo grado, nella stessa misura già liquidata nella sentenza definitiva impugnata;
2) quanto al presente grado, in complessivi € 4.888,00 per compenso unico (€ 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione e € 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
conferma, nel resto, le sentenze di primo grado.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
pagina 13 di 14 dott.ssa Claudia Cottini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
dott. Nicolò Crascì
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1494/2023
promossa da
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GIANFRANCO TODARO, giusta procura in atti;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
MAURIZIO CONDORELLI, presso il cui studio, in , via Alberto Mario n. 74, è elettivamente Pt_1 domiciliata, giusta procura in atti;
appellata
pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proprietaria dell'appartamento ubicato al terzo e ultimo piano del Controparte_1 [...]
a convenne in giudizio il citato lamentando la presenza di Parte_1 Pt_1 Parte_1 danni da infiltrazioni provenienti da parti condominiali per i quali aveva già ottenuto, giusta il ricorso ex art. 1172 c.c. del 18 dicembre 2017, un provvedimento cautelare, emesso dallo stesso Tribunale in data 30 maggio 2018, che aveva ordinato al convenuto di eseguire le opere indicate nella relazione tecnica del 10 maggio 2018, sotto la vigilanza del CTU. Chiese, quindi, accertarsi la responsabilità del convenuto e la conferma del provvedimento volto all'eliminazione delle infiltrazioni già richiamato, oltre al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla mancata utilizzazione dell'immobile.
Nella resistenza del , il Tribunale di Catania, con sentenza Parte_1 non definitiva n. 1483/2021 pubblicata in data 6 aprile 2021, accolse per quanto di ragione la domanda e condannò il convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella misura di € 7.740,00 oltre
IVA e direzione dei lavori e oltre € 1.500,00 per l'affidamento a ditta specializzata in traslochi dello spostamento dei mobili in altro ambiente interno;
rigettò, invece, la domanda di risarcimento dei danni relativi a mobili tappeti, libri, impianto elettrico, per difetto di prova. Relativamente alla domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene da parte dell'attrice, il Tribunale, ritenendo che ella avesse fornito prova del fatto costitutivo della domanda, sia per i danni che per il periodo indicato (dal 2014), rimetteva la causa in istruttoria al limitato fine di determinare il danno con riferimento al canone locativo dell'immobile.
Con separata ordinanza, disponeva dunque l'espletamento di una c.t.u. finalizzata a valutare il valore locativo mensile dell'appartamento in questione a far data dal febbraio 2017 fino alla data della presente decisione.
Quindi, con la sentenza definitiva n. 3835/2023 del 26 settembre 2023, il Tribunale di Catania condannava il convenuto al risarcimento degli ulteriori danni (rispetto a quelli liquidati Parte_1 nella sentenza non definitiva) subiti dalla derivanti dalla impossibilità di utilizzazione CP_1 dell'immobile, in ragione della somma di € 1.000,00 dal dì in cui l'attrice si è allontanata dal proprio immobile al giorno in cui il è intervenuto per rimuovere le cause delle lamentate Parte_1 infiltrazioni. La somma di € 1.000,00 è stata ottenuta dividendo il valore locativo complessivo - arrotondato dal CTU in misura pari ad € 82.000,00 – per il numero dei mesi – in tutto 82 – di perdurante impossibilità dell'utilizzo dell'immobile. Condannava, infine, il convenuto al Parte_1
pagina 2 di 14 pagamento delle spese di lite in favore della controparte, nonché al pagamento delle spese della c.t.u.
Avverso le menzionate decisioni, il avendo Parte_2 tempestivamente formulato riserva di impugnazione differita contro la sentenza non definitiva, come previsto dall'art. 340 c.p.c., ha proposto appello con atto di citazione notificato in data15 novembre
2023, sulla base di sei motivi.
si è costituita in giudizio, deducendo l'inammissibilità e comunque chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Concesso alle parti un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 10 marzo 2025, esaurita la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere presa in considerazione prioritariamente l'eccezione preliminare sollevata dalla parte appellante con la comparsa di costituzione in merito alla tardività dell'appello.
Ha rilevato, in particolare, l'appellata che le censure del appellante coinvolgono sia la Parte_1 sentenza n. 1483/2021 del 06/04/2021 (R.G. 12837/2018) sia la sentenza definitiva n. 3835/2023 del
26/09/2023 che ha concluso il giudizio R.G. n. 12837/2018.
Riguardo alla natura della sentenza n. 1483/2021, qualificata dal primo Giudice “parziale e non definitiva”, l'appellata, muovendo dall'inciso finale (“ne deriva che la causa va rimessa sul ruolo al limitato fine di valutare il valore locativo mensile dell'appartamento in questione a far data dal febbraio 2017 fino alla data della presente decisione”), deduce come non appaia dubitabile che la pronuncia in questione “sia una sentenza che definisce completamente e definitivamente la posizione relativa alla domanda di responsabilità per quanto occorso”.
Si tratterebbe pertanto di una sentenza definitiva, se pur parziale, immediatamente appellabile, rispetto alla quale sarebbero inutilmente spirati i termini per la relativa impugnazione.
Ha eccepito dunque la intervenuta decadenza della parte appellante dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c.
La predetta eccezione non è fondata.
Infatti, nell'ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti (come nella specie), è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza pagina 3 di 14 disporre la separazione ex art. 279, comma 2, n. 5, e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio (Cass. n. 17876/2019).
Nella specie, il primo Giudice con la sentenza n. 1483/2021 ha provveduto solo su alcune delle domande cumulativamente proposte dall'attrice, riservando alla decisione finale la pronuncia sulle spese. Ne consegue che la decisione deve intendersi come avente natura non definitiva e che devono, pertanto, ritenersi ammissibili la riserva di appello e l'impugnazione della sentenza non definitiva in uno con quella definitiva da parte dell'appellante. Del resto, non esiste la dedotta ambiguità derivante dal denunciato contrasto tra indici di carattere formale per essere stata la prima decisione, quella appunto del 2021, qualificata al tempo stesso come sentenza parziale e non definitiva dal giudice estensore, perché pur decidendo su alcune delle domande cumulate fra le stesse parti manca nella sentenza del 2021 sia un esplicito provvedimento di separazione sia un provvedimento sulle spese in ordine alle domande decise. Resta fermo, peraltro, che la sentenza ha natura non definitiva per la causa da istruire ancora (nel caso, proprio la domanda di risarcimento del danno da inutilizzabilità dell'immobile deteriorato da infiltrazioni il cui capo è investito dal proposto appello), pur in mancanza di un esplicito provvedimento di separazione;
sicché contro quest'ultima la parte può fare riserva di impugnazione (Cass. Sez. L, sentenza n. 8207 del 19/08/1998).
D'altra parte, l'eventuale esistenza del detto contrasto non comporterebbe la denunciata decadenza dall'impugnazione, dovendo piuttosto, semmai, al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, ritenersi ammissibile - e non tardivo - l'appello in concreto proposto mediante riserva
(arg. tratto da Cass. Sez. Un. n. 10242/2021).
2. - Con il primo e preliminare motivo di gravame, il appellante - denunciando la Parte_1 violazione dell'art. 112 c.p.c. - ha dedotto la nullità della sentenza n. 1483/2021 per omessa pronuncia su due capi della domanda proposta dall'attrice in primo grado, segnatamente quelli con i quali si chiedeva di: “e) ritenere e dichiarare il condominio di responsabile del danno Parte_1 occorso alla attrice per il mancato utilizzo dell'immobile a far data dal mese di ottobre del 2014; f) condannare, conseguentemente, il condominio di al pagamento in favore della Parte_1 attrice della somma di € 45.000,00 quale ristoro per il danno occorso alla stessa per il mancato utilizzo dell'immobile a far data dal mese di ottobre del 2014 sino al mese di luglio 2018 e della ulteriore somma di € 1.000,00 per ogni mese successivo di inutilizzo sino all'effettivo completo
pagina 4 di 14 ripristino dell'immobile di proprietà dell'attrice), non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo, e risultando irrilevante a tale fine l'affermazione, contenuta in motivazione, non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione. Il dispositivo avrebbe, quantomeno dovuto contenere la declaratoria della responsabilità del
nella causazione del danno, e di condanna al risarcimento del danno conseguenza, pur da Parte_1 quantificarsi nel proseguo del giudizio a seguito di espletanda CTU”. In mancanza, l'appellante denuncia la sussistenza del lamentato vizio di omessa pronuncia. Cita, a sostegno del motivo, la pronuncia di Cass. 9263/2017.
Il motivo di gravame è inammissibile per carenza di interesse.
Infatti, a prescindere da ogni valutazione di merito, non vi è dubbio che la condanna al risarcimento del danno nella misura liquidata dal consulente tecnico d'ufficio - e successivamente cristallizzata nella sentenza definitiva resa inter partes dal Tribunale - implichi necessariamente un accertamento della responsabilità. Tale pronuncia risulta, peraltro, fondata sulla espressa condivisione degli argomenti posti a base della sentenza non definitiva n. 1483/2021, sebbene richiamati soltanto per relationem. Per le stesse ragioni, si perviene al medesimo risultato anche ritenendo che il primo Giudice abbia deciso nel senso indicato, in quanto vincolato dalla sentenza non definitiva precedentemente emessa. Tale giudice non poteva infatti riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, che può essere soltanto riformata dal giudice dell'impugnazione.
In ogni caso, il motivo si rivela non fondato anche nel merito, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la portata precettiva di una sentenza deve essere individuata non solo tenendo conto del dispositivo, ma anche integrando questo con la motivazione, ove – come nel caso in esame – difetti un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione (Cass. n. 26802/2022; Cass.
19074/2015; Cass. n. 15088/2015).
3. - Con il secondo motivo l'appellante denuncia un asserito “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, con riferimento alla motivazione contenuta nella sentenza n. 1483/2021 emessa dal giudice di primo grado.
Rileva, in particolare, che, mentre in motivazione il ristoro dovuto viene fatto risalire al mese di ottobre
2014 (data del verbale di intervento dei Vigili del Fuoco, attestante il pregiudizio e l'impossibilità di disporre del bene), in altra parte della stessa motivazione il primo giudice, nel ravvisare la necessità di pagina 5 di 14 ulteriore istruzione per il calcolo del valore locativo dell'appartamento, ha indicato una decorrenza diversa, e precisamente il mese di febbraio 2017.
Il motivo è infondato.
Non si ravvisa, infatti, alcun contrasto logico o giuridico idoneo a configurare una reale contraddizione motivazionale. Si tratta, piuttosto, di un mero errore materiale o refuso contenuto nella sentenza
1483/2021, facilmente superabile in via interpretativa alla luce dell'intero impianto argomentativo della pronuncia.
È lo stesso Tribunale, infatti, a chiarire in più punti della motivazione che il danno per il mancato godimento decorre dal mese di ottobre 2014, come si desume, ad esempio:
- a pagina 2, quinto capoverso, dove si fa riferimento al “danno subito per l'inutilizzo dell'appartamento a far data dal mese di ottobre 2014 sino alla ultimazione dei lavori di ripristino”;
- a pagina 3, penultimo capoverso, ove si precisa che la “impossibilità di disporre del bene ovvero di trarne utilità anche a partire dal 2014 (circostanza che) è dimostrata dal rapporto di intervento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco versato in atti”.
Il presunto errore è dunque circoscritto a un passaggio della motivazione in cui – dopo avere già esaurientemente esposto la ratio decidendi – il giudice, nel disporre l'ulteriore istruttoria per il calcolo del valore locativo dell'appartamento, incorre in un'evidente svista, indicando una data erronea (“… al limitato fine di valutare il valore locativo mensile dell'appartamento in questione a far data dal febbraio 2017 fino alla data della presente decisione”). Tale svista è comunque agevolmente superabile anche mediante il riferimento all'ordinanza di nomina del CTU, con cui è stato conferito incarico di “quantificare il valore locativo dell'immobile per cui è causa a partire dal 4.10.2014 (data del rapporto di intervento dei vigili del fuoco) fino alla data odierna”.
4. - Con il terzo motivo, l'appellante contesta il rigetto della eccezione del concorso di colpa dell'attrice, sollevata in primo grado ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Il motivo non può essere accolto.
La censura, infatti, non si confronta in modo adeguato con la ratio decidendi del rigetto della eccezione ex art. 1227 c.c. espressa dal primo Giudice nella sentenza non definitiva (cfr. pag. 4), ripresa poi dalla sentenza definitiva (cfr. pag. 6).
pagina 6 di 14 Il motivo di appello si limita a riproporre le stesse argomentazioni già formulate in primo grado in ordine all'asserita inerzia dell'attrice e alla sua presunta corresponsabilità nell'aggravamento del danno.
Rappresenta la parte appellante che l'attrice non avrebbe cooperato alla risoluzione del problema verificatosi nell'immobile di sua proprietà, omettendo di fornire notizie sullo stato dell'immobile e sulla risoluzione delle problematiche, e non avrebbe adempiuto al pagamento della propria quota di oneri condominiali. Tuttavia, tali circostanze non escludono la responsabilità esclusiva del per i Parte_1 danni da infiltrazioni, ascrivibili alle accertate carenze manutentive delle parti comuni, pienamente imputabili al stesso. Va inoltre evidenziato che gli interventi effettuati in precedenza, Parte_1 prima dell'adozione del provvedimento cautelare ex art. 1772 c.c., si sono dimostrati del tutto inefficaci e non risolutivi del problema (cfr. sentenza definitiva pag. 3, ove si legge: “in data 11 dicembre 2017 sono stati eseguiti i lavori deliberati dalla suddetta assemblea2, lavori che - sulla base degli accertamenti espletati dal c. t. u. nel corso del procedimento cautelare - si sono rivelati insufficienti”).
L'appellante sostiene, inoltre, che l'inerzia dell'attrice nel periodo compreso tra il 2014 e il 2017 dovrebbe comportare la limitazione del diritto al risarcimento a partire solo dal febbraio 2017.
Tale assunto è privo di fondamento.
Come già evidenziato dal Tribunale nella sentenza non definitiva, il pregiudizio per la possibilità di un pieno godimento del bene risulta documentata già a partire dal 2014, in particolare attraverso il rapporto di intervento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco versato in atti. In tale verbale, alla voce
“Danni a persone, beni, risorse, risorse ambientali o naturali”, si constata che “le infiltrazioni hanno danneggiato le pareti di due camere e tetti prospicenti ”, attestando così che già all'epoca Parte_1 la fruibilità normale dell'immobile era apprezzabilmente ridotta.
Il primo Giudice ha inoltre osservato, sulla base delle foto allegate alla c.t.u. (pag. 4), l'esistenza di
“uno stato di ammaloramento diffuso e grave, efflorescenze e muffe, e quindi una situazione di invivibilità generalizzata delle stanze del tutto coperte da segni evidenti di malsana umidità”.
Nella stessa direzione si colloca anche l'accertamento tecnico compiuto dal CTU nominato nel procedimento per danno temuto ex art. 1772 c.c., ing. , la quale ha rilevato che “il Persona_1 fenomeno infiltrativo (…) indubbiamente ha reso insalubri i due vani e, indirettamente, compromesso la corretta fruibilità dell'appartamento” (v. pag. 4).
Tutti questi elementi conducono al rigetto del motivo in esame, che non offre argomenti in grado di pagina 7 di 14 contrastare le risultanze istruttorie e le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte dal
Tribunale.
D'altra parte, il motivo risulta anche carente di interesse nella parte in cui omette di considerare che il
Tribunale, con la sentenza definitiva, aveva – sia pure parzialmente - accolto l'eccezione sollevata dal medesimo , odierno appellante, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. Ciò emerge Parte_1 chiaramente laddove il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inutilizzabilità dell'immobile esclusivamente fino alla data in cui il convenuto è intervenuto per Parte_1 rimuovere le cause dei fenomeni infiltrativi, e non già – come richiesto dall'attrice – sino all'effettivo e completo ripristino dell'immobile di sua proprietà.
Sul punto, il Tribunale ha motivato la propria decisione osservando che, “eliminata la causa del pericolo e del conseguente danno, l'attrice ha avuto la possibilità di effettuare i necessari interventi di ripristino dell'immobile e, dunque, di fare rientro nella propria abitazione, onde il termine finale da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento del danno patito dalla danneggiata per il mancato utilizzo dell'immobile non può che essere individuato nella data in cui il è Parte_1 intervenuto per rimuovere le suddette cause dei fenomeni infiltrativi” (cfr. pag. 6 della sentenza).
Poiché, peraltro, il - pur dichiarando di aver eseguito i lavori ordinati con il Parte_1 provvedimento nunciatorio emesso dal Tribunale di Catania in data 30.5.2018, necessari per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni di acqua piovana nell'immobile di proprietà della
(cfr. pag. 3 dell'atto di appello), ha omesso di indicarne l'epoca di effettivo CP_1 completamento, e tale lacuna non è stata colmata neppure dall'appellata (originaria attrice), sulla quale incombeva l'onere probatorio, il risarcimento deve essere riconosciuto, nei limiti del danno risarcibile come appresso individuato, fino alla data della pronuncia della sentenza non definitiva, ossia fino al
6.04.2021 (con decorrenza dal mese di ottobre 2014, periodo preso in considerazione dal nominato
CTU), data nella quale non risulta che i lavori condominiali fossero stati ultimati.
5. – Con il quarto motivo, l'appellante denuncia un vizio di motivazione, lamentando la contraddittorietà ed illogicità della decisione con cui è stata accolta la domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene da parte dell'attrice. A sostegno della censura, l'appellante deduce che l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova concreta del danno subito, rilevando che non risulta dimostrato che ella risiedesse effettivamente nell'immobile per cui è causa, né che vi abbia abitato o non abitato nel periodo necessario per l'eliminazione delle cause di infiltrazione (la stessa pagina 8 di 14 avrebbe ammesso nella missiva del 18.2.2017 di non avere abitato l'immobile per un periodo di quattro anni), né che sia stata costretta a locare un altro immobile ove trasferirsi, circostanza che, secondo l'appellante, farebbe presumere la disponibilità di altra sistemazione e dunque l'assenza di un danno risarcibile;
infine, l'attrice non avrebbe fornito la prova di avere avuto la possibilità di concedere l'immobile in locazione a terzi ricavandone un'utilità economica.
Anche questo motivo è infondato.
Anzitutto, il verbale dei Vigili del Fuoco ha dimostrato che la situazione dannosa presente nell'appartamento dell'attrice è effettiva, pur avendo il fenomeno infiltrativo interessato solo due vani dell'immobile.
La concreta perdita della possibilità di godere appieno dell'immobile, sia in forma diretta che indiretta, risulta pertanto adeguatamente dimostrata dagli elementi istruttori raccolti.
È vero che il Tribunale, nella sentenza non definitiva, fa riferimento alla categoria del “danno in re ipsa”, ma occorre considerare che tale pronuncia è stata resa anteriormente all'intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33645/2022, che ha sostituito la locuzione "danno in re ipsa" con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio, accogliendo la domanda risarcitoria non già in via automatica, bensì sulla scorta di puntuali elementi istruttori, in particolare:
- il verbale dei Vigili del Fuoco, attestante la compromissione di due vani dell'abitazione, rendendoli inidonei all'uso;
- la c.t.u. espletata nel precedente procedimento ex art. 1172 c.c., ove si legge che “il fenomeno infiltrativo (…) indubbiamente ha reso insalubri i due vani e, indirettamente, compromesso la corretta fruibilità dell'appartamento”.
Alla luce della giurisprudenza più recente (cfr. Cass. 30791/2024), si ribadisce che, in caso di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi - come avvenuto nel caso di specie - il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente (l'unico che viene in considerazione nella presente fattispecie), la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o di locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della pagina 9 di 14 specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (sentenza pronunciata dalla Corte di
Cassazione in fattispecie in cui i proprietari di un appartamento, che aveva subito diversi danni a causa di infiltrazioni d'acqua, avevano convenuto in giudizio i vicini di casa del piano superiore e il condominio).
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha formulato alcuna contestazione specifica in ordine all'effettiva compromissione del diritto di godimento dell'immobile, limitandosi a generiche prese di posizione in ordine alla mancata prova del danno. Al contrario, risulta dagli atti che l'immobile, a causa del protrarsi delle infiltrazioni, non è stato utilizzato da parte dell'attrice per il periodo in cui è stato interessato dalle infiltrazioni e che in tal periodo lo stesso si trovava in condizioni di almeno parziale inagibilità.
Tale situazione, secondo criteri di normalità e alla luce delle comuni regole di esperienza, comporta la perdita della possibilità di godere del bene da parte dell'appellata, sia diretto, sia indiretto mediante locazione, e giustifica il riconoscimento di un danno risarcibile, parametrato in via equitativa al valore locativo della parte dell'immobile effettivamente inutilizzabile.
6. - Con il quinto motivo, l'appellante reitera l'esimente del caso fortuito, deducendo che le infiltrazioni verificatesi in data 23.01.2017 sarebbero state causate da un evento metereologico di particolare intensità, tale da essere qualificato come nubifragio dal CTU sulla base delle informazioni acquisite dal
SIS.
Il motivo non è fondato.
Il infatti, invoca il caso fortuito per un evento atmosferico del 2017, mentre i danni per i Parte_1 quali si discute risalgono al 2014, pur essendosi protratti nel tempo a causa della prolungata inerzia e incuria del medesimo. Deve pertanto escludersi l'esistenza dell'invocato caso fortuito. Parte_1
7. - Con il sesto motivo, l'appellante deduce che il Giudice di prime cure avrebbe errato, nella sentenza non definitiva emessa in data 06.04.2021, nel ritenere dovuto il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'intero immobile, nonostante dal verbale redatto dai Vigili del Fuoco e dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio emergesse che solo due vani risultavano effettivamente danneggiati.
Di conseguenza, secondo l'appellante, il risarcimento avrebbe dovuto limitarsi al mancato utilizzo di detti due vani e non estendersi al valore locativo dell'intero immobile.
pagina 10 di 14 In particolare, l'appellante sostiene che, dovendosi procedere a una determinazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056, comma 1, c.c., il Tribunale avrebbe dovuto ridurre l'ammontare del risarcimento, limitandolo ai due vani non utilizzabili, come già valutato dal CTU.
Il suddetto motivo è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, laddove – come nella specie - si accerti che “il danno sussista per la violazione in sé del diritto di godere, il risarcimento spetta, con l'eventuale liquidazione equitativa parametrata sul canone locativo di mercato, a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o in modo indiretto” (Cass. S.U. n.
33645/2022).
Tuttavia, come già osservato da questa Corte con l'ordinanza del 25 marzo 2024, dalla c.t.u. espletata emerge che, a fronte di un appartamento esteso in totale mq 259, solo due vani risultano danneggiati dalle infiltrazioni.
Il CTU, rispondendo alle osservazioni della parte convenuta, ha individuato tali vani in uno studio di mq. 27,1781 e una stanza da pranzo di mq. 24,42, calcolando -tenuto conto del valore unitario medio già determinato in €./mq. 3,86 per il periodo in esame, pari a 82 mesi (con decorrenza dal 4/10/2014, data del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, e fino al 6.04.2021, data della pronuncia della sentenza non definitiva) - un valore locativo complessivo pari a € 16.349,81 (ossia € 200,00 per 82 mesi, arrotondato).
L'appellante, in via subordinata al rigetto della domanda attorea, ha chiesto che, sulla base delle ipotesi alternative formulate dal CTU di primo grado, dott. il risarcimento venisse determinato in Per_2 misura ridotta, pari a € 3.269,00, ovvero, in via ulteriormente gradata, a € 13.079,84, tenuto conto del mancato utilizzo di soli due vani, peraltro privi di servizi igienici.
Tali doglianze relative al quantum risarcitorio non sono fondate.
Il Collegio osserva che, mentre il criterio di calcolo accolto – e sopra riportato - è parametrato all'effettiva estensione dei vani danneggiati, le alternative proposte dal CTU non appaiono condivisibili. In particolare, la prima stima alternativa (pari a € 3.269,00) applica una diminuzione dell'80 %, giustificata dalla mancanza di servizi igienici;
ma non tiene conto che, a causa delle infiltrazioni patite, la possibilità di godere di due vani è venuta meno.
pagina 11 di 14 Nemmeno la seconda ipotesi, che prevede una riduzione del 20% (ottenendo la cifra di € 13.079,84), può essere accolta, in quanto la motivazione – fondata sulla parzialità della superficie interessata dai danni rispetto all'intero appartamento – non risulta coerente con il principio di integralità del risarcimento del danno. Come correttamente osservato, è conforme a tale principio un calcolo basato sulla perdita del godimento, sia diretto che indiretto, della concreta superficie danneggiata.
Infine, considerato che la somma di € 200,00 risulta essere corrispondente al canone mensile della superficie effettivamente pregiudicata, determinato all'attualità all'epoca della sentenza impugnata, deve procedersi alla rivalutazione annuale del canone locativo e sulle somme così calcolate spettano gli interessi legali a far data dalla maturazione della singola mensilità.
8. - Resta assorbito il settimo motivo, con cui l'appellante censura l'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese processuali, atteso che, all'esito del giudizio, deve procedersi d'ufficio a una nuova regolamentazione delle spese processuali, tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr.
Cass. n. 21139/2020; Cass. n. 14916/2020; Cass. n. 6259/2014).
Il di , in quanto comunque soccombente, va condannato a Parte_1 Pt_1 rifondere a le spese di entrambi i gradi di giudizio, con compensazione nella Controparte_1 misura di un terzo, tenuto conto del rigetto di alcune domande di risarcimento danni (relative a mobili, tappeti, libri, impianto elettrico), con statuizione non impugnata dall'appellante, e, pertanto, divenuta definitiva. Inoltre, la domanda relativa ai danni da perdita subita per l'impossibilità di utilizzazione del bene da parte dell'appellata è stata accolta solo parzialmente, limitatamente a due vani dell'immobile.
Tali spese vengono liquidate, come indicato in dispositivo, secondo il vigente D.M. Giustizia del
13.08.2022 n. 147, con riferimento allo scaglione individuato, per ciascun grado, sulla base della domanda (cd. «disputatum»), nonché, stante l'accoglimento parziale, sulla base del contenuto effettivo della decisione (cd. «decisum»).
Pertanto, per quanto riguarda le spese del primo grado, la liquidazione (nell'intero) viene effettuata nella stessa misura stabilita nella sentenza definitiva del Tribunale.
In relazione alle spese del presente grado, va precisato che la liquidazione - come specificato in dispositivo - comprende tutte le fasi, inclusa la fase istruttoria, in quanto l'art. 4, comma 5, lett. c), del
D.M. n. 55 del 2014, come modificato, include in tale voce anche la fase di trattazione. Ne consegue che il compenso unitario per detta fase spetta al procuratore della parte vittoriosa, a prescindere dal pagina 12 di 14 concreto svolgimento di attività a contenuto istruttorio (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023).
Tuttavia, per questa sola fase, sono stati applicati i valori minimi, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività propriamente istruttoria.
Le spese della c.t.u., come già deciso con la sentenza definitiva impugnata, vanno definitivamente poste per intero a carico dell'appellante, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1494/2023 R.G.C.A.,
accoglie parzialmente l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza non definitiva n. 1483/2021 del 06/04/2021 e la sentenza definitiva n. 3835/2023 del
26/09/2023 emesse dal Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n. 12837/2018 R.G.;
per l'effetto, in parziale riforma, condanna il al Parte_1 pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita Controparte_1 della disponibilità e del godimento dell'immobile in questione, della somma di € 16.349,81, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali con le modalità e con le decorrenze indicate in motivazione.
rigetta, nel resto, l'appello;
compensa per un terzo tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna il
[...]
a rifondere a i restanti due terzi di spese, che Parte_1 Controparte_1 liquida nell'intero: 1) quanto al primo grado, nella stessa misura già liquidata nella sentenza definitiva impugnata;
2) quanto al presente grado, in complessivi € 4.888,00 per compenso unico (€ 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione e € 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
conferma, nel resto, le sentenze di primo grado.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
pagina 13 di 14 dott.ssa Claudia Cottini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
dott. Nicolò Crascì
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