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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/02/2024, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
.
Proc. n. 1876/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 14 febbraio 2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1876/2021
R.G. promossa da elettivamente domiciliato, in Nicosia alla via Sant'Elia n. 2, Parte_1
presso e nello studio dell'Avv. Carlo Alberto Raimondi che lo rappresenta e difende;
contro
, (avv. S. Dolce), avente ad oggetto: mancata erogazione prestazione (intervento del Fondo CP_1
di garanzia), osserva quanto segue:
CP_ Con ricorso depositato il 28.12.21 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva l' per sentirlo condannare al pagamento di quanto di sua spettanza essendo in possesso dei requisiti per beneficiare dell'intervento del Fondo di garanzia.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio evidenziava l'infondatezza della richiesta.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
MOTIVI
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 80/92:
“1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro,
diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del
rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate
nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio
ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano
continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se
questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.”.
Dunque, a ben vedere, punctum pruriens della questione sub iudice, non è quello afferente alla individuazione del periodo di lavoro cui si riferiscono le retribuzioni rivendicate ( come sembra lascare intendere il ricorrente) bensì quello atto a verificare se tali ultime tre mensilità rientrano nel periodo delimitato dalla norma calendata ovvero nei dodici mesi che precedono la data di inizio delle azioni esecutive o dell'apertura del fallimento.
Ora, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione (v. ad es. Cass. 16249/20; 17936/14), i dodici mesi precedenti, nei quali deve rientrare il trimestre rilevante ai fini della fruizione della prestazione del Fondo di Garanzia, decorrono non già dalla data di apertura della procedura concorsuale, ma (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C -
373/95) da quella di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito non dipendente da eventi.
Quindi, l'evenienza da cui computare, a ritroso, il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, è data dall'iniziativa del lavoratore, mentre non si deve tenere conto del tempo trascorso tra l'iniziativa del lavoratore e l'apertura di una procedura concorsuale o la formazione di un titolo esecutivo.
Indispensabile è però che l'iniziativa del lavoratore, finalizzata a ottenere esclusivamente un titolo esecutivo di natura giudiziale che attribuisca la certezza della cosa giudicata al credito del lavoratore da far valere nei confronti del Fondo di garanzia sia stata intrapresa nel predetto arco temporale di dodici mesi (fra le tante, oltre alle sentenze già citate, v. Cass. 14312/06; id.
22621/07 e tante altre). Nel caso di specie, il lavoratore è stato licenziato in data 17.06.2014. Le ultime tre retribuzioni riguardano pertanto il periodo aprile-giugno 2014.
Ciò posto il ricorrente non allega, prima ancora di provare, di essersi attivato nei termini di cui sopra nell'anno successivo alla fine del rapporto di lavoro.
Le iniziative del lavoratore che risultano dagli atti ovvero, il ricorso per decreto ingiuntivo e l'istanza di fallimento, sono stati depositati soltanto nel 2016; è pertanto evidente, come le ultime tre mensilità
del rapporto di lavoro non rientrano nei 12 mesi ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 80/92.
Il ricorso merita pertanto il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €
843,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 14 febbraio 2024.